D.L. 204 del 26 ott. 2010
    circolare 557/pas/10900(27)9 del 24 giu.2011 
Tutte le armi, le munizioni, le polveri da sparo, le baionette (spade, coltelli s scatto, stiletti, ecc), tutti i caricatori per armi lunghe con più di 10 colpi e caricatori per armi corte con più di 20 colpi, acquistate o ereditate detenute nella propria abitazione (residenza o domicilio), devono essere denunciate presso l'Autorità preposta della città di appartenenza, Questura, Commissariato, Comando Carabinieri. La denuncia è una "dichiarazione" che riporta il numero di armi, munizioni, polveri, caricatori e armi bianche detenute.
I possessore di armi e munizioni è responsabile del fatto che le stesse non vengano sottratte o possano essere prelevate da persone che non ne hanno diritto o capacità. Il luogo dove vengono custodite deve garantire queste sicurezze. In caso di cambio di luogo anche la denuncia deve essere nuovamente redatta indicando il nuovo luogo di detenzione e consegnata all'Autorità. Il tempo destinato a tale compito, cioè denunciare l'acquisto di un arma, una o più munizioni o polveri, ecc. è espresso in 72 ore dal momento in cui si entra in possesso delle armi, munizioni, ecc. La denuncia deve essere aggiornata anche in caso di acquisto o vendita di un arma in essa elencata nei tempi sopra indicati.
Riguardo le munizioni e le polveri, la denuncia deve essere aggiornata solo se la loro quantità varia in aumento. Non deve essere notificata la variazione di munizioni o polveri in diminuzione rispetto quanto denunciato. L'eventuale reintegro ( Circolare - 557/PAS.10611-10171.(1) ) non comporta l'obbligo di comunicazione.
Possono essere denunciate (detenute):
n° 3 armi classificate "comuni"
    n° 12 armi classificate "sportive"
    n° illimitato di armi per uso venatorio (caccia, come espresso all'art. 13 della LEGGE 11  febbraio  1992, n. 157)
    n° 8 armi antice (Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982 - Articolo 7)
    n° illimitato di caricatori denunciati (oltre i 10 colpi per armi lunghe o 20 colpi per armi corte)
    n° illimitato di armi bianche (lame) 
Si possono denunciare (detenere) munizioni in numero massimo di:
    n° 200 cartucce per arma corta *  (munizioni non da caccia) 
    n° 1500 cartucce per uso venatorio, di queste quelle a palla vanno denunciate in qualsiasi quantità, mentre quelle a pallini vanno denunciate solo se superano il numero di 1000 unità. 
    La detenzione totale delle munizioni, sia esse a palla e pallini non può superare le 1500 cartucce oltre le quali si deve avere licenza di deposito rilasciata dal Prefetto secondo una vecchia norma ma le nuove discipline ritengono tale limite non applicabile per la semplice detenzione casalinga per la quale ogni licenza consente di per se la detenzione del relativo munizionamento nelle misure indicate 200 + 1500. La circolare del Ministero Circolare 557-B-20013-101711 del 31/03/2004.specifica proprio che il possesso di licenze di detenzione o deposito sommi le quantità di munizioni detenibili al di la dell'art. 97 del TULPS
Si possono denunciare fino a 5 Kg. di polvere per ricarica. (il limite massimo di 5 kg. può essere detenuto solo se non si hanno cartucce cariche detenute, le stesse dovranno essere caricate o ricaricate utilizzando la stessa polvere che al crescere delle munizioni caricate, diminuirà relativamente di peso) La denuncia però può contenere l'indicazione dei 5kg. di polvere e delle 1500 cartucce, il detentore deve successivamente fare attenzione a quanto espresso sopra e regolare la quantità di cartucce e polveri in modo corretto. (per semplicità diremo che vanno calcolati 3,33 gr. per ogni cartuccia per arma lunga carica e 0,25 gr. per ogni cartuccia per arma corta.)
Le spade con lama tagliente o i coltelli a doppio filo o a scatto ( 
    stiletti.), le baionette sono considerate armi bianche e devono quindi essere denunciate. 
    Dal Novembre 2015 devono essere denunciati tutti i caricatori per armi comuni lunghe contenenti più di 10 colpi e quelli per armi comuni corte contenenti più di 20 colpi.
Le armi ad aria compressa con energia superiore a 7,5 Joule sono considerate armi come quelle a fuoco e devono essere denunciate: le armi ad aria compressa o gas compressi sono considerate armi sportive nella maggior parte dei casi (salvo vecchi fucili o pistole non catalogate) e fanno cumulo alle 12 detenibili salvo. Se non sono state mai catalogate o classificate, si considerano armi comuni.
Bossoli, vuoti o solo innescati, proiettili, inneschi e altro materiale per ricarica (salvo le polveri da sparo), sono di libera vendita e quindi detenibili in quantità illimitata e non soggetti a denuncia. E' vietato detenere solo i proiettili traccianti, perforanti, incendiari, esplosivi.... insomma quei proiettili considerati parte di munizione da guerra.
*Per gli agonisti del tiro è disponibile una licenza per detenere fino a 1500 cartucce per arma corta, rilasciata dalla Questura su dimostrazione di effettuare sport a carattere agonistico. Queste si sommano alle 200 detenibili con la classica licenza di Porto d'Armi.
La denuncia
deve essere consegnata non oltre le 72 ore dal momento in cui si acquisisce il materiale da denunciare .FACSIMILE DELLA DENUNCIA DELLE ARMI E MUNIZIONI ............................. formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931) (aggiornato - gen. 2020)
TULPS
 Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse,   di cui all'articolo  1-bis,  comma 1, lettera b), del decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527, munizioni finite o materie   esplodenti di qualsiasi genere,  deve  farne denuncia entro le 72 ore    successive  alla  acquisizione  della  loro  materiale  disponibilita',    all'ufficio  locale   di   pubblica  sicurezza o, quando questo manchi,   al locale  comando  dell'Arma  dei  carabinieri, ovvero anche per via   telematica  ai  medesimi  uffici  o  alla questura competente per   territorio  attraverso  trasmissione  al  relativo indirizzo di posta   elettronica certificata. La  denuncia  e'  altresi' necessaria per i   soli caricatori in grado  di  contenere  un  numero superiore a 10 colpi   per le armi lunghe e un numero  superiore  a 20  colpi  per  le  armi    corte,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 2, secondo   comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e  successive modificazioni. Sono esenti dall'obbligo della denuncia:        a) i corpi  armati,  le    societa'  di  tiro  a  segno  e  le  altre  istituzioni  autorizzate,    per  gli  oggetti  detenuti   nei   luoghi  espressamente destinati   allo scopo; 
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare  o  antiche; 
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno   diritto  ad  andare armate, limitatamente pero' al numero  ed  alla    specie  delle  armi loro consentite.        L'autorita' di pubblica   sicurezza ha facolta' di  eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,    verifiche  di  controllo  anche  nei   casi  contemplati dal capoverso   precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che  ritenga    indispensabili  per  la  tutela  dell'ordine  pubblico. 
Chiunque detiene armi comuni da sparo   senza essere in possesso di  alcuna licenza di porto d'armi,  ad    eccezione  di  coloro  che  sono  autorizzati  dalla  legge  a  portare    armi  senza  licenza   e   dei  collezionisti di armi antiche, e'   tenuto  a  presentare  ogni  cinque  anni la certificazione medica   prevista  dall'articolo  35,  comma  7,  secondo le modalita'   disciplinate con il decreto di cui  all'articolo  6, comma 2, del    decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto   d'armi,  l'obbligo di presentazione del  certificato  decorre  dalla    scadenza  della stessa, se non rinnovata)). ((Nel   caso di mancata  presentazione  del  certificato  medico,  il  prefetto   puo' vietare la detenzione delle armi denunciate,  ai  sensi    dell'articolo 39. 
La denuncia di  detenzione  di  cui  al  primo  comma    deve  essere  ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca   l'arma  in  un  luogo diverso  da  quello  indicato  nella  precedente    denuncia.  Il  detentore delle armi deve assicurare che il luogo di    custodia  offra  adeguate garanzie di sicurezza. 
LEGGE  	                    18   	                    aprile   	                    1975, n. 110  Art. 26.           Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni 
    E'  soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.  773,  chi,  in  possesso  di armi regolarmente  denunziate, detiene munizioni per armi comuni  da sparo eccedenti la dotazione di 1000  cartucce a pallini per fucili da caccia 
                
- data 2023

