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DENUNCIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

 

Armi, munizioni, polveri da sparo, armi bianche, caricatori.

D.L. 204 del 26 ott. 2010
circolare 557/pas/10900(27)9 del 24 giu.2011

Tutte le armi, le munizioni, le polveri da sparo, le baionette (spade, coltelli s scatto, stiletti, ecc), tutti i caricatori per armi lunghe con più di 10 colpi e caricatori per armi corte con più di 20 colpi, acquistate o ereditate detenute nella propria abitazione (residenza o domicilio), devono essere denunciate presso l'Autorità preposta della città di appartenenza, Questura, Commissariato, Comando Carabinieri. La denuncia è una "dichiarazione" che riporta il numero di armi, munizioni, polveri, caricatori e armi bianche detenute.

I possessore di armi e munizioni è responsabile del fatto che le stesse non vengano sottratte o possano essere prelevate da persone che non ne hanno diritto o capacità. Il luogo dove vengono custodite deve garantire queste sicurezze. In caso di cambio di luogo anche la denuncia deve essere nuovamente redatta indicando il nuovo luogo di detenzione e consegnata all'Autorità. Il tempo destinato a tale compito, cioè denunciare l'acquisto di un arma, una o più munizioni o polveri, ecc. è espresso in 72 ore dal momento in cui si entra in possesso delle armi, munizioni, ecc. La denuncia deve essere aggiornata anche in caso di acquisto o vendita di un arma in essa elencata nei tempi sopra indicati.

Riguardo le munizioni e le polveri, la denuncia deve essere aggiornata solo se la loro quantità varia in aumento. Non deve essere notificata la variazione di munizioni o polveri in diminuzione rispetto quanto denunciato. L'eventuale reintegro ( Circolare - 557/PAS.10611-10171.(1) ) non comporta l'obbligo di comunicazione.

Possono essere denunciate (detenute):

n° 3 armi classificate "comuni"
n° 12 armi classificate "sportive"
n° illimitato di armi per uso venatorio (caccia, come espresso all'art. 13 della LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157)
n° 8 armi antice (Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982 - Articolo 7)
n° illimitato di caricatori denunciati (oltre i 10 colpi per armi lunghe o 20 colpi per armi corte)
n° illimitato di armi bianche (lame)

Si possono denunciare (detenere) munizioni in numero massimo di:
n° 200 cartucce per arma corta * (munizioni non da caccia)
n° 1500 cartucce per uso venatorio, di queste quelle a palla vanno denunciate in qualsiasi quantità, mentre quelle a pallini vanno denunciate solo se superano il numero di 1000 unità.
La detenzione totale delle munizioni, sia esse a palla e pallini non può superare le 1500 cartucce oltre le quali si deve avere licenza di deposito rilasciata dal Prefetto secondo una vecchia norma ma le nuove discipline ritengono tale limite non applicabile per la semplice detenzione casalinga per la quale ogni licenza consente di per se la detenzione del relativo munizionamento nelle misure indicate 200 + 1500. La circolare del Ministero Circolare 557-B-20013-101711 del 31/03/2004.specifica proprio che il possesso di licenze di detenzione o deposito sommi le quantità di munizioni detenibili al di la dell'art. 97 del TULPS

Si possono denunciare fino a 5 Kg. di polvere per ricarica. (il limite massimo di 5 kg. può essere detenuto solo se non si hanno cartucce cariche detenute, le stesse dovranno essere caricate o ricaricate utilizzando la stessa polvere che al crescere delle munizioni caricate, diminuirà relativamente di peso) La denuncia però può contenere l'indicazione dei 5kg. di polvere e delle 1500 cartucce, il detentore deve successivamente fare attenzione a quanto espresso sopra e regolare la quantità di cartucce e polveri in modo corretto. (per semplicità diremo che vanno calcolati 3,33 gr. per ogni cartuccia per arma lunga carica e 0,25 gr. per ogni cartuccia per arma corta.)

Le spade con lama tagliente o i coltelli a doppio filo o a scatto ( stiletti.), le baionette sono considerate armi bianche e devono quindi essere denunciate.
Dal Novembre 2015 devono essere denunciati tutti i caricatori per armi comuni lunghe contenenti più di 10 colpi e quelli per armi comuni corte contenenti più di 20 colpi.

Le armi ad aria compressa con energia superiore a 7,5 Joule sono considerate armi come quelle a fuoco e devono essere denunciate: le armi ad aria compressa o gas compressi sono considerate armi sportive nella maggior parte dei casi (salvo vecchi fucili o pistole non catalogate) e fanno cumulo alle 12 detenibili salvo. Se non sono state mai catalogate o classificate, si considerano armi comuni.

Bossoli, vuoti o solo innescati, proiettili, inneschi e altro materiale per ricarica (salvo le polveri da sparo), sono di libera vendita e quindi detenibili in quantità illimitata e non soggetti a denuncia. E' vietato detenere solo i proiettili traccianti, perforanti, incendiari, esplosivi.... insomma quei proiettili considerati parte di munizione da guerra.

*Per gli agonisti del tiro è disponibile una licenza per detenere fino a 1500 cartucce per arma corta, rilasciata dalla Questura su dimostrazione di effettuare sport a carattere agonistico. Queste si sommano alle 200 detenibili con la classica licenza di Porto d'Armi.

La denuncia

deve essere consegnata non oltre le 72 ore dal momento in cui si acquisisce il materiale da denunciare .

FACSIMILE DELLA DENUNCIA DELLE ARMI E MUNIZIONI ............................. formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)


R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931) (aggiornato - gen. 2020)

TULPS

Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata))
. ((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110  Art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia

  • data 2023