D.M. 14 aprile 1982

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche
o rare di importanza storica.

(Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)

 non aggiornato 


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Articolo 1
Campo di applicazione.

Con il presente decreto, ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, vengono disciplinate:
a) le armi da sparo antiche;
b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.

Articolo 2
Armi antiche - Esclusione dalla categoria delle armi da guerra o tipo guerra.

Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico ed utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 3
Armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica.

Per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare d'importanza storica e parti di esse, fabbricate su modello successivo al 1890 si osserva la disciplina stabilita dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 4
Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Articolo 5
Armi antiche - Immatricolazione.

Per le armi antiche, ivi comprese quelle ad avancarica, non si osserva l'obbligo della immatricolazione e della catalogazione di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 6
Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica.

Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall'ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.
Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all'art. 2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Articolo 7
Detenzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l'epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Articolo 8
Collezione.

Chi detiene armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica in numero superiore a otto deve chiedere al questore della provincia in cui esse si trovano la licenza di collezione prescritta dall'art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
La domanda, conforme alla legge sul bollo, deve contenere i dati di cui all'art. 7, secondo comma, con l'indicazione delle misure adottate dal richiedente per la custodia dei materiali.
La qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica è comprovata nei modi previsti dall'art. 6.
Alla domanda deve essere allegato un foglio di carta legale in bianco, sul quale è trascritta la licenza, che deve contenere l'elenco delle armi con l'indicazione dei relativi dati, nonché le eventuali prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Copia della licenza deve essere inviata alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente.
Il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della esistenza dei presupposti di cui all'art. 6 del presente decreto, nonché alla osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Non è richiesto l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 110, fermo restando il divieto della detenzione del relativo munizionamento a norma dell'art. 10, comma nono, della stessa legge n. 110.
Non si osserva il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche di fabbricazione.

Articolo 9
Rifiuto della licenza di collezione.

Qualora per difetto nei requisiti di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per altri motivi previsti dalla legge, il questore rifiuti il rilascio della licenza prescritta dall'art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all'art. 8, l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego, deve indicare al questore medesimo la persona o l'ente che, a norma delle vigenti disposizioni, possono legittimamente detenere i materiali di specie ed ai quali le armi vengono cedute.
Ove la cessione non avvenga nel termine suddetto, il questore dispone che le armi constituenti la collezione, previo parere della sovrintendenza per i beni artistici e storici, siano affidate alla custodia, a spese dell'interessato, della direzione di artiglieria o di altro ufficio o ente pubblico indicati dalla sovrintendenza.

Articolo 10
Collezione - Obbligo di custodia.

Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto del rilascio della licenza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle caratteristiche dei locali in cui sono custodite.
Per i locali non idonei, il questore subordina il rilascio della licenza alla condizione che entro novanta giorni siano apportati agli stessi le opportune modifiche o siano indicati nuovi idonei locali.
Ove l'interessato non provveda nel termine suddetto, il questore dispone in conformità di quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma.
Qualora l'accertamento dell'inidoneità dei locali sia successivo al rilascio della licenza, il questore fissa un congruo termine perché il titolare della licenza provveda a renderli idonei. Scaduto il termine suddetto, il questore provvede secondo quanto stabilito nel precedente comma.

Articolo 11
Collezioni - Validità della licenza - Modificazioni nella consistenza delle collezioni.

La licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al questore, nelle forme previste dall'art. 7, quinto comma, del presente decreto, i cambiamenti sostanziali delle collezioni o del luogo in cui sono custodite.
Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza.
Il titolare della licenza di collezione prevista dall'art. 8 può, con l'osservanza dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, acquistare o vendere le armi di cui all'art. 1 per migliorare la propria collezione, senza l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purché sia certo dell'identità personale del cedente o dell'acquirente e che lo stesso disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in conformità alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Resta salvo, in ogni caso, l'adempimento di cui al comma secondo del presente articolo.

Articolo 12
Collezioni - Revoca della licenza.

Per la revoca della licenza di collezione si osservano le disposizioni di cui all'art. 11, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Del provvedimento di revoca adottato, il questore ne informa immediatamente il prefetto e la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.
Il prefetto, preso atto della comunicazione, invita l'interessato a trasferire le armi, anche con diverse operazioni, entro un termine non superiore a trenta giorni, a persone o enti che possono legittimamente detenerle.
Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'invito, il prefetto dispone il deposito delle armi presso un ente di diritto pubblico abilitato alla detenzione delle stesse ed indicato dalla competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Articolo 13
Importazione - Esportazione - Trasporto.

Per l'importazione, l'esportazione ed il trasporto delle armi di cui al presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli articoli 31 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli articoli 48 e 50 del relativo regolamento di esecuzione, fermi restando gli eventuali adempimenti previsti da diverse disposizioni legislative e regolamentari.
Per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali, si osservano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 9 agosto 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 9 settembre 1977).

Articolo 14

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi che risultano o appaiono antiche, artistiche o rare di importanza storica deve informare, almeno tre giorni prima di procedere al pubblico incanto, la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.