ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE


La loro detenzione è svincolata dalla detenzione delle armi comuni o sportive

  • 04 APR. 2020

L'attuale legislazione Italiana non ha subito grandi stravolgimenti per quanto riguarda le armi antiche, è però importante sapere alcune cose basilari che potrebbero incrementare, negli appassionati, la voglia di salvare qualche esemplare speciale di questo particolare gruppo di armi, troppo spesso poco apprezzato e ancor più spesso gettato al macero da inconsapevoli detentori.

L'articolo 10 della Legge110/75 riporta: "Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". L'Unione Europea considera antiche le armi fabbricate prima del 1899.

COSA SONO LE ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE

Articolo 4 D.M. 14 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153): Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Questi articoli dicono poco, in Italia non vi è un grande interesse a questo tipo di oggetti (come invece avviene in molti altri Paesi), sappiamo che le armi antiche sono quelle prodotte prima del 1890 e quelle di modello anteriore al 1890 ma prodotte fino al 1920. Sono rare quando la loro presenza sul mercato è limitata a pochi esemplari e possono essere state prodotte anche dopo le date indicate, così come le armi artistiche, che hanno particolari fregi o incisioni. Sono invece di importanza storica quelle armi appartenute a personaggi storici anche moderni; pensiamo al fucile di Lee Harvey Oswald.

PERCHE' VOGLIAMO PARLARE DI QUESTO

E' interessante sapere alcune cose sulla detenzione delle armi antiche, spesso poco documentata ma importante anche per salvaguardare un patrimonio storico anche se di interesse finanziario e collezionistico poco apprezzabile.

Leggiamo allora la seconda parte dell'articolo 10 della Legge 110/75 già menzionato: "Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma**.

** Le armi di questo tipo detenute non vanno computate nella detenzione delle armi comuni o sportive. Cioè il possesso di queste armi deve essere denunciato (art.38 TULPS) ma la loro detenzione non viene sommata alle armi comuni ne a quelle sportive detenute.

Articolo 7 D.M. 14 aprile 1982 è questo articolo a dirci quante armi antiche possiamo detenere insieme a quelle comuni e sportive:


Detenzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l'epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

L'importanza di questi articoli sta nel fatto che si potranno salvare tantissime piccole e grandi armi senza che esse pesino sulla quantità di armi detenute, finalmente quel vecchio fucile del bisnonno o il vecchio revolver del trisavolo Carabiniere che altrimenti andava buttato, "se no" avrebbe rubato un posto nella detenzione delle armi, ora potrà essere salvato per i posteri senza traumi e senza costi, un ricordo di famiglia senza valore che però rimarrà un ricordo insieme a tanti altri pezzi di maggior valore ma troppo moderni.

Chiunque ritrovi un arma antica, artistica o rara, può detenerla facendone adeguata denuncia ma la stessa non andrà a inficiare (purchè non si superi il numero di 8 esemplari di queste vecchie armi), il numero delle armi comuni o sportive detenute.
Naturalmente per detenere più di otto esemplari di armi antiche si dovrà fare richiesta di una licenza di collezione.

Riferimenti Legislativi:
Decreto Ministeriale 14 aprile 1982
Legge 110 del 18 aprile 1975