Tiropratico.com

MORE THAN FORTY YEARS OF EXPERIENCE

 

 

 

ARMI: caricatori

I caricatori NON sono mai stati considerati parti essenziali di armi e quindi non soggetti a tutte le restrizioni sul trasporto, acquisto, detenzione.La nuova normativa però li ha inseriti in quella che possiamo definire "linea oscura" in cui i caricatori, non sono parte essenziale di un arma ma dato che spesso devono essere denunciati come un arma, possono essere perfettamente riconosciuti come parte di arma. Anche se non essenziali essi sono destinati ad essa e solo in essa trovano il collocamento e l'utilità dato che non hanno altro uso a differenza di una molla che può anche essere la parte di un altro meccanismo come una serratura ad esempio. Se troviamo un bambino in possesso di una molla di una pistola difficilmente possiamo dire che quella è parte di un arma, dato che una molla, una vite, una leva può essere parte di un qualsiasi altro meccanismo, al contrario un caricatore non fa parte che di un arma e una persona trovata in possesso di tale oggetto desta sicuramente apprensione se non sospetto.

LA NUOVA NORMATIVA

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 prevede che tutti i caricatori per armi corte contenenti più di 20 colpi e quelli per armi lunghe contenenti più di 10 colpi debbano essere denunciati (art.38 del TULPS). La norma non prescrive se anche i caricatori in dotazione alle armi ebbano essere denunciati, nel dubbio però tutti i caricatori di cui si è in possesso che superino tali quantità vanno denunciati.

Per quanto riguarda l'uso, nessuna norma vieta di usare i caricatori con più di 10 colpi (per armi lunghe) e 20 (per armi corte) nei campi di tiro purchè se ne sia lecitamente i possessori, cioè siano stati regolarmente denunciati.

L'obbligo di ridurre i caricatori già posseduti all'entrata in vigore della Legge, a 10 o a 20 colpi (secondo il tipo) entra in essere solo per i caricatori per armi comuni o da caccia qualora si vogliano vendere, importare o produrre; (quindi sono esclusi da ciò i caricatori per armi sportive) . E' quindi nsito che i soli caricatori acquistabili con capacità superiore sono quelli per armi sportive, anche se spesso tali caricatori sono poi utilizzabili anche in armi comuni.

Cosa Fare

Chi possiede un caricatore o ha trovato un caricatore per arma corta contenente più di 20 colpi o un caricatore per arma lunga contenente più di 10 colpi, dovrà indicare sulla denuncia (art.38 TULPS) il numero di caricatori con tale capacità o superiore detenuti ....... es. scrivendo: "...il sottoscritto inoltre dichiara di detenere n°. xx caricatori contenenti più di 10 colpi per arma lunga e n°. xx caricatori contenenti più di 20 colpi per arma corta." Dato che la Legge obbliga a denunciare sia quelli per arma comune che quelli per arma sportiva sarà inutile fare distinzioni in denuncia, tanto più che troppo spesso quelli per arma sportiva vanno benissimo anche su quelle comuni il che li trasforma automaticamente in caricatori per armi sportive (forse).
Come accennato, dato che la Legge non specifica nulla, vanno denunciati tutti i caricatori, anche quelli venduti con l'arma.
(Il dott.Mori nel suo sito esprime parere contrario ma poi a fine articolo consiglia di denunciare tutto anche le piastrine).

Piastrine - caricatori

Le piastrine non sono caricatori, le piastrine al contrario dei caricatori non partecipano attivamente al funzionamento dell'arma, esse servono unicamente a riversare nell'alloggiamento dell'arma le munizioni, esse durante il funzionamento non sono nell'arma a differenza dei caricatori che sono inseriti nell'arma per permetterne il funzionamento. (chidere conferma all'ufficio armi della V.s. Questura), la norma si rifa però ai serbatoi fissi, quindi le armi che attraverso l'inserimento di munizioni con l'aiuto delle piastrine o a mano contengono più dei colpi indicati dalla Legge, prima di essere cedute, (queste armi funzionano a prescindere dalla piastrina), devono essere limitate nella capacità (se armi comuni) di contenere tali cartucce, non serve a nulla ridurre o tagliare le piastrine in quanto l'arma continuerà a contenere il numero originario di colpi.
Per il Garand invece, (e armi a funzionamento similare), non si tratta di piastrine ma di veri caricatori che rimangono inseriti nell'arma fino all'ultima munizione sparata, (l'arma senza di essi non funziona), essi vanno sicuramente denunciati ma solo se superano i 10 colpi (non crediamo esistano piastrine caricatori di questa capienza).

Per saperne di più: http://www.tiropratico.com/normativa/ARCHIVIO/CARICATORI%20PIASTRINE%20CLIP.html


Si possono acquistare, importare e produrre (dopo il 10 agosto 2018), i caricatori che possono contenere più di 20 colpi se sono per armi corte e più di 10 colpi per armi lunghe, ma solo se prodotti per armi sportive. Per tutti i caricatori rimane il limite di 29 colpi oltre i quali il caricatore viene ritenuto parte d'arma da guerra. Nessuna legge lo dice, ma l'attuale sistema giurisprudenziale va in questa direzione. I caricatori vanno denunciati ma ciò non obbliga ad avere una licenza per trasportarli non essendo parte essenziale di un arma.

ATTENZIONE: alla luce della Legge 110/75 modificata dal DL 121/2013 e dal DL 7/2015 non è vietato l'uso dei caricatori di maggiore capacità a quella indicata dal produttore (ammesso che questa indicazione ci sia), nemmeno sulle armi comuni o da caccia.
Non è consentita la vendita al pubblico o la cessione e nemmeno l'importazione dall'estero e la produzione di caricatori maggiorti salvo che essi non siano per armi sportive.
Per le armi da caccia la capacità dei caricatori utilizzabili durante l'esercizio venatorio è dettata dalle norme in materia di caccia.

I caricatori per armi sportive di capacità superiore a quelle menzionate non subiscono limitazioni salvo il dovere di denunciarne il possesso e l'eventuale cessione. Ciò obbliga, proprio nel caso della cessione, di aggiungerli in forma scritta insieme alla cessione dell'arma.

 

  • data 2023