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ARMI: caricatori - piastrine - clip

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (GU n.105 del 21-4-1975

LA LEGGE

Articolo 2 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110: omissis ... Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

La sostanza delle modifiche 2022 all'articolo 2 della Legge 110/75 sta nel divieto di importazione, vendita o cessione, produzione di caricatori per armi comuni (quindi sono escluse le armi classificate ad uso sportivo), che contengano più di 20 colpi se destinati alle armi corte e 10 colpi se destinati alle armi lunghe. Quindi chi in qualsiasi momento viene in possesso di un caricatore con capacità superiore a quella indicata, (sia per armi comuni, da caccia o sportive) deve farne denuncia all'autorità competente (come si fa per l'acquisto di un arma) aggiungendolo così sulla relativa denuncia di detenzione armi (che tutti abbiamo in copia a casa). Anche questi caricatori, naturalmente, vanno denunciati entro le canoniche 72 ore.

Quali sono le attenzioni da tenere a mente: un caricatore che superi la quantità di cartucce indicata nella Legge: si può vendere o cedere solo se è destinato a un arma sportiva, in caso contrario prima di cederlo si deve provvedere a ridurne la capacità entro i limiti di Legge. Insomma, se si possiede un caricatore (es.) da 15 colpi per un fucile da caccia (non sportivo quindi) e lo si vuole vendere a un amico, prima lo si deve ridurre a 10 colpi e poi si potrà cedere, chi lo acquista non dovrà però denunciarlo in quanto contiene munizioni nei limiti consentiti per i quali non è dovuta la denuncia. Se si possiede invece un caricatore contenente (es.) 29 colpi per un arma corta sportiva, lo si potrà cedere così come è. Chi lo acquista dovrà farne regolare denuncia entro 72 ora dall'acquisto.

Naturalmente chi deteneva caricatori con capacità superiori a 5 colpi per armi lunghe ma inferiori a 11 colpi o caricatori per armi corte contenenti più di 10 colpi ma meno di 21 e li aveva precedentemente denunciati, può farli depennare dalla denuncia in quanto non rientrano più (2022) nei limiti imposti per tale atto. Per altro ora può sbloccare quei caricatori che erano stati limitati alla luce della vecchia direttiva (sbagliata).

Come succedeva per le armi in calibro 9X19, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di CARICATORI o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le ARMI lunghe comuni ed un numero superiore a 20 colpi per le ARMI corte comuni, quindi la normativa non vieta il trasporto e l'uso di qualsivoglia caricatore, purchè non contenga più di 29 colpi. Infatti i caricatori contenenti più di 29 colpi sono tuttora considerati dalla giurisprudenza parte di arma da guerra e non ne è consentito il possesso, salvo che non siano stati ridotti nelle loro capacità. Si possono usare tutti i tipi di caricatore nelle armi sportive senza limite se non il massimo consentito (29 colpi) e dato che moltissimi caricatori per armi sportive vanno benissiomo anche nelle armi comuni e da caccia, niente vieta di utilizzarli anche in queste armi facendo salve le disposizioni Regionali sulla caccia che limitano i caricatori a 2; 3 o 5 colpi per cacciare. In questo caso però (es.) in un poligono anche un fucile da caccia può essere corredato e utilizzato con caricatori di grande capienza. Insomma, la Legge vieta talune importazioni, vendite e produzioni ma non l'uso o il trasporto, tanto meno la detenzione che è gravata solo dal dovere di denunciare quei caricatori che superano le capacità descritte. Per le repliche di ARMI antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10.


COME FARE E COSA SONO I CARICATORI, LE CLIP O I CARICHINI

Ricordiamoci che tutti i caricatori per armi corte contenenti più di 20 colpi vanno denunciati, tutti, anche quelli venduti con l'arma, quelli di scorta, quelli aggiunti e quelli acquistati successivamente o ritrovati in fondo a un cassetto, ciò vale anche per i caricatori per armi lunghe contenenti più di 10 colpi. Ciò va fatto per tutte le armi, sportive, comuni, da caccia (queste ultime anche se poi la caccia ne vieta l'uso o li limita a pochissimi colpi, spesso 3 o 2). Non vanno denunciati quei caricatori che sono stati ridotti al di sotto della soglia indicata, se la riduzione è inamovibile e definitiva.

Cosa è un caricatore ?
Il caricatore è essenzialmente quello strumento che consente ad un arma semiauto o automatica di poter prelevare le cartucce all'interno di esso e usarle in modo continuativo senza intervento manuale del tiratore.

Cosa è un carichino (lastrina di caricamento) ?
In taluni casi i caricatori o serbatoi sono stati fissati all'interno dell'arma semiauto o automatica (ma anche nei revolver), quindi per inserirvi le cartucce che dovranno essere usate in successione dall'arma si devono inserire prima a mano a una a una. I carichini o piastrine di ricaricamento consentono di velocizzare l'operazione inserendo le carucce in un unico movimento quasi tutte insieme. Questi non partecipano al meccanismo dell'arma e quindi non possono essere equiparati ai caricatori, non devono essere limitati e non devono essere denunciati.

Caricatore piastrina del Garand:
questa piastrina, così chiamata da molti non serve come vera piastrina (o clip) perchè non serve a inserire nel serbatoio le cartucce tutte insieme velocemente, se così fosse, si potrebbero inserire a mano a una a una e riempire il serbatoio senza usare la piastrina ... ma così non è, la piastrina del Garand è un caricatore a perdere, nato così per esigenze di guerra, esso rimane all'interno dell'arma per tutto il tempo necessario a sparare i colpi, proprio come un qualsiasi caricatore poi, meccanicamente, viene espulso perchè l'arma possa ricevere rapidamente un nuovo caricatore pieno. In effetti nel quotidiano ci troviamo spesso di fronte a oggetti che sono chiamati in un modo ma poi si rivelano essere tutt'altra cosa. Ad esempio: un caricatore come noi lo intendiamo, è quell'oggetto che consente di trattenere all'interno di uno spazio dell'arma una certa quantità di munizioni che l'arma utilizzerà consecutivamente in modo automatico, semiautomatico o manuale, sparandole una alla volta. Il nastro è un contenitore di cartucce che è raccolto fuori dall'arma, grazie alla sua forma arriva ad essa e può fornire una lunga serie di munizioni in modo continuo, per questo è usato essenzialmente nelle grosse mitragliatrici automatiche.
Quindi mentre un nastro potrebbe avere quasi una capacità infinita, comunque esistono nastri contenenti oltre 500 munizioni, i caricatori più performanti, quelli a chiocciola, non vanno oltre i 100 colpi, questa è una differenza sostanziale tra nastro e caricatore.
Ma le armi, specialmente quelle più datate, spesso hanno usato sistemi ibridi di caricamento tra cui il più conosciuto è quello del Garand. Questo fucile semiauto ha al suo interno un contenitore non adatto a contenere munizioni sciolte ma ad accogliere un "carichino" contenente 8 cartucce. L'arma spara le cartucce e al termine il carichino vuoto viene espulso lasciando spazio a un nuovo carichino pieno e pronto. Il tiratore non deve far altro che inserirlo nell'arma e riprendere a sparare. Il vecchio carichino naturalmente un tempo andava perduto se in combattimento ma oggi chiaramente lo si recupera. Questo era in fondo un caricatore usa e getta ma sempre un caricatore a tutti gli effetti.
Nulla a che vedere con le clip o lastrine di caricamento che hanno il solo scopo di inserire le cartucce in un serbatoio in modo più veloce e semplice. L'arma funziona anche senza di esse mentre il Garand ad esempio potrebbe solo funzionare a colpo singolo se non avesse i suoi carichini alloggiati al suo interno, proprio come una qualsiasi arma semiauto senza caricatore inserito. Per altro se dovessimo denunciare le clip si dovrebbero anche denunciare i "carichini" per revolver che hanno il medesimo scopo, velocizzare il ricaricamento dell'arma.

Ecco quindi una fondamentale ed importante qualità che contradistingue i caricatori dalle clip i piastrine: il caricatore partecipa attivamente al funzionamento semiauto dell'arma mentre le clip o i carichini non hanno nulla a che fare con il sistema di alimentazione dell'arma durante l'uso e non sono inseriti in essa mentre si spara.

Così finalmente abbiamo un idea chiara di come riconoscere i nostri caricatori e di quali dovremo denunciare.
E per tutti quei caricatori-contenitori che fanno parte fissa dell'arma, ad esempio i caricatori tubolari delle armi a canna liscia, di tanti caricatori delle armi Bolt Action che sono inamovibili ?
Una soluzione è quella di indicare la capacità di tale arma; (es.) "fucile semiautomatico canna liscia con serbatoio di capacità superiore a 10 colpi" direttamente in denuncia.
Non vanno invece denunciate le clip che servono a riversare le cartucce nel caricatore interno all'arma e che durante l'uso tenete in tasca perchè non servono ad altro.

I caricatori tubolari e fissi non si denunciano. Sembra ovvio, tali armi sono classificate con le loro capacità, basterà solo indicarlo dove serve sulla denuncia.

In fine:

Chi vende un caricatore ma lo deve ridurre perchè per arma comune, deve farlo depennare dalla propria denuncia mentre chi acquista, avendolo acquistato ridotto, non dovrà più denunciarlo.
Questo vale anche per i caricatori che malauguratamente si rompessero, se sono stati denunciati vanno fatti depennare dalla denuncia. In questo caso sarebbe meglio portare i pezzi avanzati e depositarli nelle mani del ufficiale responsabile; quindi una volta denunciati i caricatori ricordate di non gettarli ma se mai consegnateli ai vostri referenti dell'Amministrazione non prima di averli fatti depennare dalla denuncia. Ma....... se un caricatore rotto viene gettato e sostituito con uno nuovo e identico la denuncia è dovuta ?? Stranezze della legislazione Italica sempre più farragginosa e caotica.

 

  • data 2023