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ARMI: SPARARE IN CAMPAGNA

IL POLIGONO SOTTO CASA

NORME PER COSTRUIRSI UN POLIGONO

1 Eccoci nuovamente quì a parlare di tiro in luogo privato, uno degli argomenti più trattati, la possibilità per un tiratore e anche ricaricatore, collezionista o tecnico appassionato di esercitarsi nelle sue proprietà senza finire nei guai è a tutt'oggi un utopia marcata dagli avvenimenti di cronaca che fanno puntare l'attenzione su chi possiede armi anche se legittimamente impedendogli sempre più spesso di esercitare liberamente il proprio sport.
Alcune volte però, diviene una realtà possibile per coloro (pochi fortunati) possessori di terreni isolati che facendo valere i propri diritti riescono a fondare una società di tiro e avviare l'attività, o a quelli che vivono così isolati che non possono essere raggiunti e sanzionati.

Sottolineiamo che troppo spesso i tiratori che sparano in campagna in zona privata, vengono segnalati da vicini o passanti. Ormai il sentire sparare mette in allarme chiunque e chiunque senta degli spari corre subito ad avvertire le forze dell'ordine. Da qui i controlli e le sanzioni o peggio, le denunce con conseguente ritiro delle armi e delle licenze.

Iniziamo con lo specificare chi può sparare fuori dalla propria abitazione:
può farlo chi è in possesso di una regolare licenza di porto d'armi per difesa personale e possiede un terreno isolato che garantisca piena sicurezza nel tiro, quindi un luogo ben individuabile e cintato, inaccessibile a estranei, sicuro contro fuoriuscite involontarie di proiettili, compresi quelli che possono rimbalzare dal terreno o dietro i bersagli, un luogo da cui i rumori prodotti dagli spari non possano infastidire gli estranei o i vicini e dove, eventuali persone di passaggio in strade adiacenti, non possano essere allarmate dagli stessi spari. Attenzione alla normativa sulla caccia che prescrive distanze di rispetto dalle abitazioni con la misura di una volta e mezzo la gittata massima per le armi a canna rigata e 150 mt. per quelle a canna liscia; cioè in pratica per una carabina con gittata di 2500 mt. la distanza minima da un abitazione dovrà essee di 3750 mt.

Chi è in possesso di una licenza per uso venatorio può recarsi in una sua proprietà che deve avere le stesse caratteristiche descritte sopra e utilizzare armi da caccia, può anche trasportare le armi corte ma poi non ha alcuna licenza per poterle usare (portare) sul campo, infatti sia la licenza di porto d'armi per caccia che quella per tiro a volo permettono di trasportare le armi sul territorio nazionale ma non di usarle (portarle) fuori dai campi di tiro a volo, tiro a segno o dinamici (privati), cave adibite a tiro sportivo e per chi ha la licenza di caccia, è possibile sparare nelle zone adibite ad essa ma nei periodi in cui la caccia è consentita.

2Chi è in possesso di licenza per tiro a volo può recarsi in una sua proprietà con le stesse caratteristiche descritte poco sopra, trasportando le armi regolarmente denunciate sia corte che lunghe. Sfortunatamente però la licenza non da alcun titolo per portarle (usarle o sparare) quindi non potrebbe impugnarle cariche per esercitarsi al tiro a segno. Nessuna norma però sembra vietare espressamente l'uso dell'arma appena trasportata in un terreno di proprietà ma del resto nulla vieta all'Autorità di P.G. di intervenire (in special modo se richiamata dagli spari o da passanti allarmati) e procedere alla denuncia e anche al sequestro di armi e licenze li sul posto trovate, un vero paradosso dove una cosa non vietata può essere impedita in nome dell'incolumità pubblica e per decisione di un semplice Agente di PG. Oltremodo sull'uso delle armi sembra valere la direttiva che "ciò che non è espressamente permesso si deve ritenere vietato", cosi dato che nulla e nessuno si è mai espresso sui poligoni personali privati, questi sono vietati per presa posizione del Ministero o del dirigente di turno.

Siamo finiti in un mondo dove la normativa è nebulosa e indefinita, in pratica prima del 1986 non era stata mai presa in considerazione la possibilità per un tiratore di esercitarsi privatamente nelle sue proprietà, cosi per questi casi, vi è un vuoto legislativo colmato solo dalle singole Questure che intervengono spesso con modalità discutibili ma sempre in modo molto restrittivo e costoso per il tiratore che dovrà sempre fare ricorso al Giudice per fare valere le proprie ragioni e per recuperare ciò che gli verrà tolto.

NORMATIVA

Torniamo allora alla legge, con la Circolare 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo, il Ministero dell'Interno ha sancito che con le licenze di porto d'arma è possibile sempre trasportare le armi di cui si è legalmente in possesso su tutto il territorio Italiano con "giustificabile motivo". La licenza per difesa personale permette di portare le armi cariche quasi ovunque, mentre la licenza per uso di venatorio permette di portare le armi da caccia cariche solo nei luoghi e nei periodi destinati alla caccia stessa. (attenzione alla differenza tra trasportare e portare)
La licenza per tiro a volo permette di portare le armi cariche per tiro a volo solo sui campi di tiro a volo.
E nei poligoni pubblici (di TSN) o privati ? Nei primi non serve alcuna licenza per portare le armi, qui la presenza del direttore di tiro è sufficiente, tanto che anche chi non è in possesso di regolare porto d'armi, può esercitarsi al tiro, mentre in quelli privati (società di tiro non UITS) la licenza serve proprio per usare le armi, in quanto abilita a farlo dimostrando la capacità di utilizzarle, in questi poligoni o campi infatti non vi sono veri e propri direttori di tiro con licenza in quanto essa vale solo per i TSN; quindi ogni licenza di trasporto d'armi permette di raggiungere tutti i poligoni situati sul territorio Italiano.
Quindi il porto d'armi all'interno dei TSN non è importante ai fini del tiro mentre nei campi di tiro dinamico serve quale abilitazione all'uso dell'arma.

La cassazione sino ad oggi ha interpretato le norme in modo chiaro, citiamo: ( sezione I, 29.7.1997 ) " l'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti..." sta di fatto che il porto dell'arma fuori dei campi di tiro a volo o delle zone di caccia è sanzionato solo amministrativamente. A conferma la sezione I della cassazione, il 6.2.1998, (Bianchini), stabilisce che al titolare di licenza di Porto di fucile per uso tiro a volo non può essere contestato il delitto di porto abusivo d'arma la dove utilizzi l'arma al di fuori del contesto tipico, cioè usi l'arma in campi privati non affiliati UITS, FITAV, AITDS, ecc..., per l'esercizio del tiro.

Ricordate che le sentenze non fanno Legge, ma sono solo indirizzo per interpretarle.

E' chiaro che questo non protegge dalla denuncia da parte delle autorità di P.G. "troppo scrupolose" o inviate su segnalazione di altri cittadini, se si è sorpresi a sparare fuori dei campi riconosciuti di tiro, queste sentenze serviranno a salvare il tiratore da ben più gravi sanzioni di carattere penale che troppo spesso vengono sanzionate. Naturalmente oggi in caso di denuncia, si deve comunque rinunciare alla licenza di porto d'armi e alle armi stesse per lunghi periodi; ammesso poi di essere scagionati e non sempre essere innocenti consente di recuperare tutto.

4Cosi appare a tutti chiaro che sono sempre fuori dalla normativa quei luoghi privati di proprietà di un singolo tiratore in cui seguendo le regole di buon senso si utilizza un arma, ma ricordiamo che ciò che non è espressamente vietato, è permesso. Questo secondo noi ma come detto che sia cosi secondo molti Questori, che ritengono che la dove, la Legge non si esprima, ci sia piena discrezionalità del Dirigente Pubblico che decide per ogni singolo caso in ogni singolo luogo. Non è quindi espressamente vietato sparare in una proprietà privata assicurandosi di non poter arrecare danno, disturbo o pericolo ad altre persone ma...... è altresi permesso utilizzare per l'attività sportiva un terreno adibito allo scopo da una socità sportiva e questo è diventato l'espediente più utilizzato dai tiratori per superare i problemi nell'uso delle armi fuori dai poligoni di TSN.

Questo è un punto da prendere sempre in considerazione;

la formazione di un'associazione di amici tiratori per la gestione di un campo di tiro privato, composta da almeno 5 persone è un ottimo passo per superare moltissimi rischi connessi con il tiro in zone che possiamo considerare a rischio per la presenza di strade o case. Fondare una società sportiva di tiro non comporta grandi spese in rapporto al guadagno che se ne può ricavare. In tema di licenze necessarie rimandiamo il lettore allo specifico tema in questo sito.

COSA FARE

Una circolare viene in aiuto alle società di tirtatori, la 557/PAS.5899-10089(13) del 19 Aprile 2006:

3Tutte le norme mirano a salvaguardare la sicurezza pubblica, richiedono che vengano rispettati determinati criteri di sicurezza, proprio perchè molto spesso in questi poligoni si svolgono gare, premiazioni e altro durante le quali assistono anche estranei non solo iscritti all'associazione. Pertanto il controllo sulla sicurezza è di competenza del Questore o del Sindaco che è autorità di P.S.; va da sé che il tutto dovrà essere corredato dalle licenze che normalmente accompagnano una nuova costruzione quali, per esempio, l'opportuna licenza edilizia dove si installino prefabbricati adibiti a ufficio e deposito, dovrà essere fatta dichiarazione di inizio attività sportiva di tiro che la società deve inoltrare obbligatoriamente all'ufficio competente del Comune. La dove entro 30 giorni non venga emesso parere contrario dallo stesso ufficio, l'attività può avere inizio.

I poligoni di tiro o campi di tiro, privati, pubblici o personali all'aperto devono essere delimitati e resi inaccessibili, cintati e segnalati per l'intero perimetro con cartelli ben visibili che informino della presenza di armi. L'unico accesso ad essi deve essere quello principale e controllato, all'interno deve essere ben visibile e indicato il luogo dove si spara, separato da dove accede anche il pubblico, bambini compresi. Come confermato dalla nota sopra riportata, non essendoci una normativa specifica che regolamenta l'attività in questione, tutto è demandato al Presidente della Società e al Sindaco. Ma per far si che egli possa decidere e consentire senza riserva l'attività di tiro è necessario che alla domanda sia allegata anche una documentazione completa di:
pianta del sito
dove sorge il poligono, contenente il progetto delle linee di tiro, con l'indicazione delle variazioni altimetriche dell'area e possibilmente fotografie;
perizia tecnica balistica sottoscritta da un perito balistico iscritto all'albo del tribunale e asseverata, con la quale si dichiari la sicurezza dell'impianto in relazione alla tenuta dei "parapalle", sia frontali che laterali, nonché in caso di accidentale fuoriuscita di proiettili, tenuto conto delle prestazioni balistiche dei calibri per i quali si intende consentire l'uso;
regolamento interno del poligono (statuto) che dovrà individuare sia il responsabile del campo, che le figure dei "direttori di tiro" che sono i responsabili dell'apertura e chiusura degli impianti e coloro che saranno presenti in rappresentanza dei responsabili nelle giornate dedicate al tiro, indicando quali sono le loro funzioni e le qualifiche che essi debbono possedere per esercitare tale attività;
dichiarazione di impatto ambientale dell'impianto
con indicate le attività ordinarie di bonifica del piombo di risulta;
perizia fonometrica, nel caso in cui possa verificarsi un impatto sonoro anomalo riferito a pubblici edifici adiacenti o in prossimità del campo, a installazioni, stalle, aree pubbliche. La perizia può essere svolta da un ente (ARPAL) riconosciuto o un perito abilitato, non ultimo; la tenuta sul campo di un "registro delle presenze", sia per consentire ai tiratori lo "scarico" delle munizioni, sia per permettere alle forze di Polizia un controllo sui frequentatori dell'impianto.

Se pur l'unica norma vigente che si occupa del tema è l'articolo 57 del Tulps, si sottolinea come la stessa non possa riferirsi a casi di poligoni privati, dal momento che l'articolo citato si cura unicamente di tutelare la sicurezza pubblica laddove il poligono si trovi in un luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. La ricerca del luogo adatto a installare un campo di tiro dovrà tenere presente anche di questo fattore. Ormai la strada è stata aperta e in Italia poligoni e campi privati di tiro, sorgono ogni mese strappando all'UITS sempre più il predominio che da decenni ha sul tiro nel nostro Paese regalando a tutti i tiratori un nuovo modo di fare sport.

Lasciamoci con alcuni indirizzi utili:

PERITI: http://www.tiropratico.com/htm/periti.htm

AVVOCATI: http://www.tiropratico.com/htm/avvocati.htm

Progettisti: Aliberto Consonni

Esperti UITS: Attilio Fanini

Assicurazioni: Marco Bottos


 

"Possiedo un terreno di mia proprietà dove non abito ma mi reco spesso per coltivare qualche ortaggio, vi è anche una casa sempre mia completa di tutti i confort. Al limitare di questo appezzamento vi è un bosco, in parte di mia proprietà. Vorrei utilizzare lo spazio in esso per sparare qualche colpo anche in periodo di caccia chiusa. Ma se arrivano le guardie? Non vi è una vera e propria recinzione ma il terreno e la proprietà è delimitata da cartelli. Un rio divide i miei terreni dalla riserva di caccia. Starei comunque e chiaramente eseguendo del tiro a segno o delle prove di tiro. Cosa Rischio ?"

DA: WWW.EARMI.IT

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia e il trasporto di ogni altro tipo di armi. Essa autorizza chiaramente il porto di fucile, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile da tiro a volo perché potrebbe essere considerato illegale il fatto di portarlo al di fuori del  campo di tiro. Non è consigliabile fare tiro a volo in aperta campagna.  Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie.

Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all’aperto, dove gli pare. Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all’aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per  la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati.
Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone.

 

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La legge permette il porto dell'arma nella propria abitazione e nelle appartenenze di essa, appartenenze che non sono certo il bosco poco distante o le zone coltivate ma solo i pochi metri oltre l'uscio di casa o la cantina se posta nella stessa costruzione unifamiliare. Quindi l'avere un terreno privato non sempre permette di farne un luogo adatto all'uso di armi, si dovrebbe innanzi tutto impedire che terze persone accedano all'area. Per questo è necessario che il luogo sia fisicamente inaccessibile agli estranei, oltre a rispettare le distanze imposte dalle norme sulla caccia, distanze da luoghi abitati e strade.

La zona in oggetto non è sufficientemente protetta e la possibilità che altre persone possano entrare è palese, vista la vicinanza con il bosco e la mancanza di recinzioni. Chiunque possa essere a funghi ad esempio, potrebbe arrivare alla zona di tiro eludendo ogni cartello di preavviso. Un altro divieto ci viene dalla normativa sulla caccia che limita alla misura di una volta e mezzo la gittata massima per le armi a canna rigata e 150 metri per quelle a canna liscia, la distanza da case e strade. In ogni caso, anche se nessuna norma vieta l'uso dell'arma in un terreno di proprietà, l'autorità di controllo può sempre accedere per i controlli del caso, sia in via amministrativa (articolo 41 Tulps), sia per un accertamento di natura penale (articolo 352 c.p.p. la dove si ipotizzi la flagranza del reato, in special modo se richiamata dagli spari o da passanti allarmati). E' quindi difficile mettersi al riparo da una denuncia anche se si è nella propria abitazione, chiusi a chiave. Ripetiamo che: non è vietato portare e usare l'arma nella propria abitazione o nelle appartenenze di essa e nemmeno in un luogo privato, ma ciò che permette o vieta la normativa non va di pari passo con ciò che a discrezione di un Agente di PG possa apparire in regola o no.

A tal proposito citiamo alcune norme: Il R.D. n. 773 del 1931, art. 41, richiamato dall'art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" allorchè "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza... di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute".
Ciò non conferisce alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell'agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi e nel caso di spari l'intervento immediato, ma con le garanzie per la tutela "libertà personale" (art. 14 Cost., comma 2).
Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e tenendo in conto l'innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell'introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell'inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte Cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l'ordinanza n. 332/2001). Quindi se pur l'agente di PG non possa a sua discrezione entrare in una proprietà privata per propra iniziativa non avallata da tangenti prove, il rumore di spari in zona vietata o a caccia chiusa è sufficiente allo stesso agente per intervenire secondo l'art. 41.

Quindi per sparare nella propria campagna si deve essere certi di non essere visti ne sentiti durante l'azione sportiva di tiro, oltre a essere irraggiungibili.

  • data 2023