USO DELLE ARMI
normativa
In parole povere chiunque riceva una licenza per la detenzione delle armi e le relative munizioni potrà portarle e usarle negli ambiti espressamente a lui circoscritti, cioè quelli della propria abitazione, all'interno cioè delle mura domestiche. In esse egli potrà portare l'arma in dosso anche carica purchè ciò non si fatto per minacciare i vicini o indiscriminatamente chiunque acceda all'abitazione. Nei limiti del rumore e della sicurezza il possessore delle armi può anche usare l'arma nella propria abitazione per esercitarsi al tiro. Ad essa fanno parte le appartenenze che però sono limitate all'uscio di casa e al limite, dove la stessa sia isolata, all'aia o lo spiazzo antistante la porta d'entrata. Non sono appartenenze dell'abitazione, per cui non si può portare l'arma in esse, la campagna antistante o di proprietà, il fienile, il garage separato.
Art. 703 c.p. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro ....
In considerazione della attuale giurisprudenza l'uso di armi a fuoco si può ritenere lecito solo la dove esse siano usate in luogo isolato, non possano arrecare disturbo, allarme o pericolo a terze persone e ciò sia fatto nel rispetto di ogni altra norma sia di sicurezza che di inquinamento acustico e danneggiamento di zona boschiva.