Definizione e generalità.
Per "demilitarizzazione"
si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma
comune da sparo. Ecco i passi principali:
1a. L'intervento tecnico di
"demilitarizzazione" deve essere effettuato da soggetti muniti di
licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero
da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge
n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore
dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio
che intende attivare le procedure tecniche di "demilitarizzazione".
La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca,
modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi
del soggetto che effettua l'intervento. La comunicazione in argomento e' assoggettata
alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o
privato che effettua la procedura di "demilitarizzazione", ad operazione
ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante
le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso
di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata
a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere
consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto
che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
1.c. Le armi "demilitarizzate"
devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone
Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che
effettua l'intervento di "demilitarizzazione". Tale verifica deve
risultare dall'apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma
deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione
di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la verifica del Banco nazionale
di prova, l'interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalità
previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell'ambito della procedura
diretta alla iscrizione dell'arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni
da sparo o di quella diretta all'attribuzione della classifica di arma comune.
L'istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente
punto 1.b. nonché dell'apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di
prova. All'assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato
e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente
previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l'apposizione dei punzoni
del Banco nazionale di prova che certificano, fra l'altro, anche l'avvenuta
verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione
effettuate sull'arma.
1.d. Le armi "demilitarizzate"
all'estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni
nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso
il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L'importatore, all'atto
della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione,
tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull'arma,
rilasciata dall'organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il
Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane
delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli
adempimenti di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza,
previa notifica all'interessato, provvede ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di "demilitarizzazione"
devono impedire l'utilizzo dei componenti distintivi dell'arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di "demilitarizzazione" devono riguardare le seguenti
parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno
indicate.
L'arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata "demilitarizzata"
in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola
d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti
le diverse parti, sistemi o congegni:
a) il congegno di scatto; la
trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata
in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l'asportazione
e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la
modifica delle relative sedi;
b) il tromboncino lanciagranate;
se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque
modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
c) l' alzo per lancio granate;
deve essere asportato;
d) il caricatore deve contenere
per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione
o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo; Per limitare
la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine
saldate o altri accorgimenti.
e) calcio pieghevole e/o telescopico;
non è consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera
permanente ed irreversibile.