SENTENZE DI CASSAZIONE ART.697 C.P.

DETENZIONE ABUSIVA ARMI E MUNIZIONI

  • 28 mar.2016

La detenzione delle munizioni e la loro denuncia implica spesso seri problemi. Ecco alcune sentenze in merito

SENTENZE DI CASSAZIONE SULLA DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 697 C.P.

(Detenzione abusiva)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi antiche
La sanzione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 10 della legge 7 marzo 2001, n. 78 per l'omessa comunicazione al sindaco del possesso di cimeli della prima guerra mondiale non si applica alle armi, la cui detenzione continua ad essere penalmente sanzionata dalle norme del cod. pen. o dalle leggi speciali in materia. (Nella specie, si è ritenuta sussistente la contravvenzione dell'art. 697 cod. pen. nel caso di detenzione di una baionetta mod. 84/98 Mauser 98K, in uso alla Wehrmacht). (Rigetta, App. Trieste,
13/04/2011)

Sez. I, Sentenza n. 7094 del 17-01-2012 (ud. del 17-01-2012), (rv. 252074)




Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen., con conseguente esclusione di quella prevista dall'art. 650 cod. pen., posto che quest'ultima norma, essendo di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato. (Dichiara inammissibile, Trib.Napoli s.d. Marano Di Napoli,09/12/2008)

Sez. I, sent. n. 4757 del 04-11-2011 (ud. del 04-11-2011), (rv. 251832)


Cassazione Penale
Detenzione:- nozione
In materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato. (Fattispecie di collocazione dell'arma all'interno di una scatola custodita in un garage cui l'imputato aveva liberamente accesso). (Rigetta in parte, App. Bologna, 07/04/2011)

Sez. III, sent. n. 46622 del 27-10-2011 (ud. del 27-10-2011), (rv. 251967)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia
La possibilità, riconosciuta dall'art. 97 Reg. T.U.L.P.S., di detenere esplosivi fino al peso di 5 kg. senza necessità di richiedere l'apposita licenza non elimina l'obbligo, sancito dall'art. 38 T.U.L.P.S., di denunciare la detenzione all'autorità di P.S., trattandosi di un obbligo posto a tutela dell'ordine pubblico. (Rigetta, App. Lecce, 14 maggio 2010)

Sez. I, sent. n. 43366 del 27-10-2011 (ud. del 27-10-2011), (rv. 250984)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo (nella specie, tre cartucce marca G.F.L., cal. 9 M38) devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego. (Annulla senza rinvio, Trib. Trapani, 20 ottobre 2009)

Sez. I, sent. n. 43356 del 11-10-2011 (ud. del 11-10-2011), (rv. 250983)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia Integra la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. chi ometta di denunziare all'autorità di pubblica sicurezza la detenzione di un bastone animato, a prescindere dalla lunghezza della sua lama. (Rigetta,
App. Roma, 21/09/2009)

Sez. V, sent. n. 47026 del 19-09-2011 (ud. del 19-09-2011), (rv. 251213)


Cassazione Penale
Munizioni per armi da guerra e munizioni per armi comuni:- criterio distintivo
In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, stessa legge, secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di immotivata attribuzione al proiettile cal. 7,65 "parabellum" della caratteristica di munizione da guerra).
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Lecce, 26 giugno 2010)

Sez. I, sent. n. 44555 del 17-11-2010 (ud. del 17-11-2010), (rv. 248985)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia
Integra il reato previsto dall'art. 697 cod. pen. l'omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un'arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Paola, 27 marzo 2008)

Sez. I, sent. n. 24506 del 09-06-2010 (ud. del 09-06-2010), (rv. 247755)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Integra il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) il possesso di cartucce cal. 12 (nella specie, di marca Winchester, Legia e Multi Ball Special), non denunciate all'autorità, non ricorrendo, in tale ipotesi, l'esenzione dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 26 L. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) che riguarda non il possesso di qualsiasi cartuccia, ma solo di quelle a pallini. (Rigetta, Trib. Lucera sez dist.
Apricena, 22/04/2009)

Sez. I, sent. n. 605 del 09-12-2009 (ud. del 09-12-2009), F.C. (rv. 245962)

Cassazione Penale
Omessa denuncia di materie esplodenti
La miccia a lenta combustione è compresa tra le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici ed è prodotto che, non ricadendo tra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, rientra tra le "materie esplodenti" la cui detenzione va denunciata all'Autorità e la cui inosservanza è punita a norma dell'art. 679 cod. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 5 novembre 2008)

Sez. I, sent. n. 18189 del 08-04-2009 (ud. del 08-04-2009), P.M. (rv. 243548)


Cassazione Penale
Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia Ai fini della configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia dell'esistenza di munizioni, l'obbligo
di denunciare la presenza di munizioni incombe anche su chi dimori temporaneamente nel luogo in cui si ha notizia della presenza delle stesse. (Rigetta, Trib. Rieti, 10 Gennaio 2008)

Sez. I, Sent. n. 38435 del 16-09-2008 (ud. del 16-09-2008), R.D. (rv. 241614)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La contemporanea detenzione illegale di un'arma comune da sparo e delle munizioni che ne costituiscono ordinaria dotazione integra un'unica ipotesi di reato. (Rigetta, Trib. lib. Agrigento, 8 Novembre 2007)

Sez. I, Sent. n. 17808 del 02-04-2008 (ud. del 02-04-2008), A.D. (rv. 239852)


Cassazione Penale
Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- armi da sparo L'omissione della separata denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore. (Rigetta, Trib. Catania, Sez. dist. Giarre, 4 Giugno 2007)

Sez. I, Sent. n. 18376 del 28-03-2008 (ud. del 28-03-2008), PROCURATORE GENERALE DELLA


REPUBBLICA c. D.O. (rv. 240280)
Cassazione Penale
Estradizione
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la condotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74). (Rigetta, App. Roma, 21 giugno 2007)

Sez. VI, Sent. n. 16198 del 18-02-2008 (ud. del 18-02-2008), B.N. (rv. 239675)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di bossoli relativi a munizioni da guerra
Sono munizioni da guerra i bossoli per armi da guerra di cui sia accertata concretamente l'idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra, né tale qualificazione è esclusa con riferimento ai bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità. (Dichiara inammissibile, Trib. Bergamo, S. dis. Clusone, 6 Marzo 2006)

Sez. I, Sent. n. 44626 del 22-11-2007 (ud. del 22-11-2007), A.M. (rv. 238480)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi antiche
In tema di armi antiche, integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. la detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. di un fucile doppietta ad avancarica, fabbricato anteriormente al 1890, non immediatamente qualificabile come arma comune da sparo ai sensi dell'art. 2 Legge 18 aprile 1975 n. 110. (Rigetta, Trib. Teramo,sez.dist. Giulianova, 12 aprile 2005).

Sez. I, sent. n. 29857 del 13-06-2006 (ud. del 13-06-2006), P.P. (rv. 235256)


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi), la detenzione di cartucce cal. 6,35 e cartucce a pallini cal. 12 marca Winchester, senza averne fatto denunzia all'Autorità; non ricorre, infatti, in tale ipotesi, l'esenzione di cui all'art. 26 della legge n. 110 del 1975 - per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia -, in quanto tale esenzione non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, né si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia, condizioni insussistenti nella fattispecie.

Sez. F, sent. n. 39539 del 08-10-2004 (ud. del 06-08-2004) (rv 230617).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di bossoli relativi a munizioni da guerra
La detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra, quali sono le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla N.A.T.O., è penalmente rilevante posto che per la configurazione del reato non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.

Sez. I, sent. n. 24267 del 27-05-2004 (ud. del 06-05-2004) (rv 228902).

Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- omessa consegna di armi
Ricorre l'ipotesi di reato di cui all'art. 697 c.p. ("detenzione abusiva di armi") e non quella di cui all'art. 698 c.p. ("omessa consegna di armi"), nel caso di soggetto appartenente alle Forze di Polizia il quale, essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell'arma in dotazione, ometta, in difformità di quanto previsto da apposita circolare ministeriale, di provvedere alla loro restituzione all'autorità, a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso, atteso che, in siffatta ipotesi, la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare (fatto meramente interno ed organizzativo non previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 698 c.p.), ma come inosservanza del provvedimento che, modificando le dotazioni delle Forze di Polizia, rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina.

Sez. I, sent. n. 47483 del 11-12-2003 (ud. del 30-10-2003), Sassi (rv 226461).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi antiche
In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all'autorità, sussiste la violazione prevista dall'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974), e non quella prevista dall'art. 697 c.p.

Sez. I, sent. n. 33453 del 07-09-2001 (ud. del 26-06-2001), Martinelli (rv 219916).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di bossoli per armi comuni da sparo
La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art. 697 cod. pen., riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", né ai sensi dell'@@art. 2@@ della legge 2 ottobre 1967 n. 895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'@@art. 1@@, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Sez. I, sent. n. 17275 del 28-04-2001 (cc. del 09-03-2001), Pecoraro (rv 218823).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni da guerra
La norma dell'@@art. 2@@, comma quarto, della legge n. 110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'@@art. 1@@, comma terzo, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse. (Fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole cal. 38 special ad espansione, in quanto l'@@art. 2@@, comma quarto, della legge n. 110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo).

Sez. I, sent. n. 6163 del 26-05-2000 (ud. del 05-05-2000), Grasso (rv 216385).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'@@art. 38@@ del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cosiddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trattandosi di oggetto in sé privo di intrinseca pericolosità. (Fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).

Sez. I, sent. n. 5955 del 22-05-2000 (ud. del 02-02-2000), Carboni (rv 216008).


Cassazione Penale
Patteggiamento
Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione ex artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato ex art. 697 cod. pen., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.

Sez. I, sent. n. 2950 del 20-05-1999 (ud. del 13-04-1999), Brida (rv 213386).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- detenzione di sostanze stupefacenti
È configurabile il concorso tra il reato di illecita detenzione di droga, commesso da persona armata, e il reato di illecita detenzione di arma, non potendosi invocare, in senso contrario, né il principio di specialità, in quanto diverso è il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici, né il principio dell'assorbimento, in quanto non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990, comma primo, lett. d), ed il delitto in tema di armi, dato che l'aggravante non postula illiceità della detenzione e, pertanto, non può dirsi costituita da un fatto di per sé integrante altro reato.

Sez. VI, sent. n. 2819 del 02-03-1999 (cc. del 28-01-1999), Aletto (rv 212886).


Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nei reati commissivi mediante omissione, la stessa consapevolezza del non porre in essere la condotta positiva richiesta, implica la volontà di non attivarsi nel modo richiesto e, quindi, di non fare ciò che si è tenuti a fare. (Fattispecie relativa al reato di detenzione illegale di arma, in ordine alla quale la S.C. ha rilevato che a integrare la sussistenza del dolo era sufficiente che all'inizio della condotta l'agente si fosse reso conto che l'arma non era stata regolarmente denunciata, a nulla rilevando che in seguito egli avesse del tutto dimenticato l'esistenza dell'arma stessa).

Sez. I, sent. n. 11322 del 28-10-1998 (cc. del 22-09-1998), Aquino (rv 211597).


Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Ai fini della configurabilità di penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine al reato di detenzione illegale di un'arma, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito: ove l'apporto dato dal concorrente si estrinsechi in una omissione, questa assume la valenza necessaria a concretare la compartecipazione soltanto allorché si traduca nella violazione di un obbligo giuridico incombente sul soggetto (art. 40 cod. pen.), non bastando l'assenza di atteggiamenti di generico dissenso che è più propriamente inquadrabile nella nozione di connivenza.

Sez. I, sent. n. 4800 del 22-05-1997 (cc. del 12-02-1997), Violi (rv 207581).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (nella specie, cal. 38 e cal. 38 S.W.) non integra gli estremi del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, bensì la fattispecie contravvenzionale sanzionata dall'art. 697, comma primo, cod. pen.

Sez. I, sent. n. 4506 del 15-05-1997 (cc. del 05-05-1997), Adornato (rv 207482).


Cassazione Penale
Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- armi da sparo
Il comma secondo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 qualifica come tipo guerra quelle armi che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra. La presenza di tale caratteristica, dunque, importa per l'arma comune da sparo la qualifica di arma tipo guerra; con la conseguenza che la possibilità di armamento di una pistola con munizioni recanti impresso il simbolo "N.A.T.O." fa qualificare l'arma tipo guerra, in quanto dette munizioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni possa farsi un uso alternativo mediante armamento di un'arma comune da sparo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità, in relazione alla detenzione di munizioni recanti impresso il simbolo "N.A.T.O.", del delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e non della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.).

Sez. I, sent. n. 2374 del 12-03-1997 (cc. del 31-01-1997), Cioffi Squitieri (rv 206993).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi da caccia
In tema di detenzione di munizioni, le cartucce caricate a palla non possono essere detenute senza farne denunzia all'autorità di pubblica sicurezza; il possesso del porto d'armi per fucile da caccia autorizza invero a detenere cartucce caricate a pallini, non anche cartucce caricate a palla per le quali è sempre obbligatoria la denunzia, anche se il cacciatore le detenga per la caccia.

Sez. I, sent. n. 9871 del 20-11-1996 (cc. del 08-10-1996), Spadini (rv 206075).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La baionetta è arma propria - assimilabile ad arma da punta e da taglio - e non parte di arma da guerra. Ne consegue che il relativo porto abusivo integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen., di competenza del pretore, e non il reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, di competenza del Tribunale. (Fattispecie in tema di conflitto).

Sez. I, sent. n. 4157 del 03-08-1995 (ud. del 07-07-1995), Rossini (rv 202226).


Cassazione Penale
Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia L'imposizione dell'obbligo di denunciare le armi detenute nella propria abitazione è soprattutto finalizzata a rendere possibile quel controllo che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire a norma dell'art. 38, ultimo comma, del T.U.L.P.S. A tal fine, la denuncia deve essere necessariamente ripetuta ogni qual volta il detentore si trasferisce in una diversa abitazione ivi trasportando le sue armi, a nulla rilevando se il trasferimento sia avvenuto nell'ambito della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza.

Sez. I, sent. n. 4483 del 26-04-1995 (cc. del 21-02-1995), Santi (rv 201130).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 45, comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Nella concreta fattispecie, si trattava di detenzione di una sciabola e di un machete;
affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto che la detenzione del machete, la cui naturale destinazione non è l'offesa alla persona, non costituisce reato, mentre la detenzione della sciabola integra gli estremi della contravvenzione disciplinata dall'art. 697 cod. pen.).

Sez. I, sent. n. 3377 del 28-03-1995 (cc. del 22-02-1995), Scalmana (rv 200698).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- detenzione di sostanze stupefacenti
Deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona armata ed il reato di illecita detenzione di arma; in senso contrario non potrebbe invocarsi né il principio di specialità in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica) è diverso nelle rispettive norme incriminatrici, né il principio dell'assorbimento mancando identità degli elementi costitutivi tra l'aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma posto che l'aggravante in questione non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituito da un fatto che integrerebbe per se stesso reato.

Sez. VI, sent. n. 5213 del 04-05-1994 (cc. del 13-01-1994), Guarneri (rv 197792).


Cassazione Penale
Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- armi da sparo Non è inquadrabile nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 697 cod. pen. la detenzione di una pistola "scacciacani" giacché o tale oggetto è da considerare arma in senso tecnico-giuridico, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, terzo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, e allora il fatto rientra nelle previsioni della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e successive modificazioni, ovvero non è da considerare arma nel senso anzidetto, trattandosi di strumento destinato a produrre soltanto effetti sonori, sparando a salve, e allora, esclusa l'applicabilità della citata legge, non può trovare applicazione neppure l'art. 697 cod. pen., riguardando questo soltanto la detenzione delle armi proprie non da sparo e delle munizioni per armi comuni da sparo.

Sez. I, sent. n. 1279 del 12-04-1994 (ud. del 16-03-1994), Moschella (rv 197415).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In relazione al fatto criminoso della detenzione di munizioni per armi comuni da sparo - che, se commesso da persona fornita di licenza di collezionista, è punito più gravemente, ai sensi dell'art. 10, comma nono, della legge 18 aprile 1975 n. 110, mentre, in ogni altro caso, la sanzione è data dalla norma dell'art. 697 cod. pen., prevedente ipotesi contravvenzionale - la disposizione dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1990 n. 36, che ha elevato a tre il numero massimo di armi che si possono legittimamente detenere, senza necessità di conseguire licenza di collezionista, si pone come norma più favorevole per coloro che, possedendo soltanto tre armi, erano stati costretti a munirsi della speciale licenza, per mantenere il legittimo possesso di tali armi. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che,
ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., la disposizione citata andava applicata al ricorrente; che non rivestendo più questi la qualifica di collezionista, la detenzione abusiva delle munizioni sequestrate integrava la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., estinta poiché compresa tra i reati amnistiati ex D.P.R. n. 75 del 1990).

Sez. I, sent. n. 1340 del 04-02-1994 (cc. del 10-12-1993), Mancuso (rv 197467).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Le munizioni per pistola calibro 9, mod. 34, alla stregua dell'aggiornamento del catalogo delle armi presso il Ministero dell'interno, vanno considerate munizioni per armi comuni da sparo e non da guerra, sicché la relativa detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e non il delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497.

Sez. I, sent. n. 11060 del 02-12-1993 (cc. del 20-10-1993), Capuano (rv 197548).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In tema di detenzione abusiva di munizioni, poiché le pistole Beretta calibro 9, mod. 84F e mod. 34, sono state iscritte nel catalogo ufficiale delle armi comuni da sparo mentre altre armi corte dello stesso calibro non sono state iscritte in detto catalogo perché non classificabili tra le armi comuni, deve concludersi che le munizioni calibro 9 possono essere ritenute per arma comune da sparo o per arma da guerra a seconda che siano a servizio e da impiegare in uno dei due tipi di arma. Nel caso in cui, poi, taluno sia trovato in possesso abusivo di munizioni del suddetto calibro, ma non di armi, mancando il necessario referente per il giudizio di fatto - sempreché non si tratti di munizioni impiegabili solo in arma da guerra o che non risulti "aliunde" la loro destinazione a tale tipo di arma -, va ritenuta, per il noto principio "in dubio pro reo", la configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo, punito dall'art. 697 cod. pen., e non quella dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967.

Sez. I, sent. n. 9711 del 08-10-1992 (cc. del 10-07-1992), Della Corte (rv 191889).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La deroga apportata dalla normativa speciale in materia di armi alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 cod. pen., la cui sanzione risulta peraltro inasprita dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che costituisse la contravvenzione "de qua" la detenzione di munizioni calibro 9 corto, delle quali ha escluso la natura di munizioni da guerra sul rilievo che quasi tutte le pistole semiautomatiche calibro 9 sono state inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo).

Sez. I, sent. n. 6914 del 11-06-1992 (cc. del 29-04-1992), Rivelli (rv 190561).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
L'unico criterio valido per stabilire se munizioni utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro o altro alle sole armi da guerra, è dato dal riferimento alla definizione che di munizioni da guerra dà l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione, reciprocamente integrativa, di cui al quarto comma del successivo art. 2, per il quale le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo "non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", di tal che, se le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che
esse sono destinate all'armamento bellico.

Sez. I, sent. n. 6914 del 11-06-1992 (cc. del 29-04-1992), Rivelli (rv 190560).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato
L'introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato non assorbe la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., non potendosi quest'ultima considerare, ai fini del reato complesso, come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto, ma individuando, invece, un'azione autonoma e non necessariamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa.

Sez. I, sent. n. 5450 del 09-05-1992 (cc. del 31-03-1992), Montecasino (rv 190325).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo La pistola Beretta calibro 9, modello 34, è arma comune da sparo, e le relative cartucce munizioni per arma comune, essendo tale arma iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (numero di iscrizione 6442, novantatreesimo aggiornamento in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1990).

Sez. I, sent. n. 4028 del 12-04-1991 (cc. del 12-02-1991), Randazzo (rv 187949).


Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti, viaggiando nella stessa auto, partecipano consapevolmente al porto dell'arma stessa.

Sez. I, sent. n. 14852 del 15-11-1990 (cc. del 22-10-1990), Santolla (rv 185759).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
Il reato di porto illegale di armi assorbe quello di detenzione illegale soltanto nel caso in cui si dimostri che la condotta della detenzione non costituisca, contrariamente all'"id quod plerumque accidit", condotta antecedente quella del porto.

Sez. I, sent. n. 9326 del 28-06-1990 (cc. del 02-05-1990), Calabrese (rv 184730).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In tema di armi da guerra, sia dal contesto letterale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110, sia dalla "ratio legis" mirante alla salvaguardia delle libertà primarie pubbliche e private e alla difesa delle istituzioni democratiche, si desume un rapporto di interdipendenza e complementarietà strumentale tra armi da guerra e munizioni ad esse destinate. Di conseguenza, l'asserita possibile utilizzazione di munizioni per armi da guerra anche per il caricamento di armi comuni da sparo è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, giacché si deve avere esclusivo riguardo alla destinazione normale delle munizioni e non anche al loro possibile eccezionale uso alternativo. (Fattispecie relativa a detenzione abusiva di cartucce calibro 7,62 N.A.T.O.).

Sez. I, sent. n. 2548 del 22-02-1990 (cc. del 16-01-1990), Mussini (rv 183455).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La balestra per le sue caratteristiche costruttive e strutturali è considerata arma propria, soggetta a denunzia ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, poiché presenta quale caratteristica preminente e originaria l'offesa. Ne deriva che la detenzione integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 15489 del 27-11-1989 (ud. del 15-11-1989), Cenacchi (rv 182666).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
In tema di armi, il reato di porto illegale comprende ed assorbe quello di detenzione solo quando le due azioni inizino contestualmente e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ne consegue che qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale d'arma, la sua responsabilità in ordine al commesso reato di detenzione è presunta, fino a prova contraria, dato che questa costituisce il normale antecedente logico e pratico.

Sez. II, sent. n. 13385 del 12-10-1989 (cc. del 20-09-1988), Castello (rv 182229).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La deroga apportata dalla normativa speciale alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 cod. pen. per la quale la sola modifica apportata riguarda l'inasprimento della sanzione, giusto quanto dispone l'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 con riferimento all'art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, relativamente alle pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella stessa legge n. 895 del 1967.

Sez. I, sent. n. 3432 del 04-03-1989 (cc. del 10-05-1988), Betori (rv 180703).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
L'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo, possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dà l'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui al quarto comma del successivo art. 2, per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che
esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento di sentenza che aveva ritenuto munizione per arma comune la cartuccia calibro 9 Parabellum, solo perché utilizzabile sia per armi da guerra che per armi comuni, mentre è stato ritenuto ininfluente ai fini della differenza tra munizioni da guerra e per arma comune la circostanza che la pallottola fosse blindata e recasse l'indicazione della data di fabbricazione).

Sez. I, sent. n. 3159 del 25-02-1989 (cc. del 27-05-1988), Campanella (rv 180651).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
Il reato di illegale detenzione di arma non può essere assorbito nel reato di porto abusivo della stessa quando tra i due reati sia intercorso uno spazio temporale e cioè a meno che non venga fornita la prova contraria della contestualità dell'inizio della detenzione con il momento in cui l'arma è stata portata in pubblico.

Sez. I, sent. n. 11933 del 26-11-1987 (cc. del 20-10-1987), De Vincentis (rv 177120).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In tema di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, occorre sempre la denuncia ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) nel caso in cui si detengano cartucce da fucile caricate a palla, indipendentemente dal loro numero.

Sez. I, sent. n. 11078 del 23-10-1987 (cc. del 08-05-1987), Mucciarone (rv 176879).


Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso
dall'appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, o quando i soggetti partecipino consapevolmente al porto dell'arma stessa, viaggiando nella stessa autovettura, perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa.

Sez. I, sent. n. 7524 del 20-06-1987 (cc. del 16-03-1987), Fede (rv 176212).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- obbligo di denuncia
Il reato di detenzione illegale di arma può essere commesso da chiunque ed anche dal latitante, in questo caso, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 6, cod. pen., in quanto lo stato di latitanza dipendendo dalla scelta dell'agente, non può essere invocato come esonero dall'obbligo dell'immediata denuncia dell'arma.

Sez. I, sent. n. 5186 del 28-04-1987 (cc. del 14-11-1986), Ruga (rv 175794).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
In tema di armi, il reato di porto abusivo comprende ed assorbe quello di detenzione ed impedisce che trovi applicazione l'autonoma figura criminosa della detenzione solo quando il fatto storico integrando quest'ultima coincida temporalmente col porto illegale in luogo pubblico, tanto da esaurirsi in quest'azione: occorre, cioè, la contestualità tra le due condotte e la dimostrazione che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ne consegue che qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto abusivo, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione è presunta, salvo prova contraria.

Sez. I, sent. n. 3949 del 01-04-1987 (cc. del 18-12-1986), Galliano (rv 175529).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Perché si possa escludere ad un oggetto la qualifica di "arma" e, quindi, disapplicare la relativa normativa vigente, è necessario che lo stesso oggetto (pistola, fucile ecc.) sia totalmente ed assolutamente inefficiente, giacché soltanto in questo caso manca o è impossibile che si verifichi la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità, che costituiscono l'oggetto giuridico delle fattispecie di porto e detenzione illegale di armi.

Sez. I, sent. n. 950 del 30-01-1987 (cc. del 25-06-1986), Salleciti (rv 174946).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Perché possa escludersi rilevanza penale al possesso di un'arma, occorre che la stessa sia inidonea, in modo assoluto, all'impiego cui è destinata, nel senso che a causa di anomalie od imperfezioni, che non possono essere agevolmente rimosse, perda addirittura ogni possibilità di utilizzazione.

Sez. I, sent. n. 14055 del 13-12-1986 (cc. del 24-02-1986), Velata (rv 174615).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In tema di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, l'esonero dall'obbligo della denuncia previsto dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975 n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 13271 del 25-11-1986 (cc. del 15-10-1986), Cologna (rv 174416).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
L'inefficienza di un'arma comporta l'esclusione del reato di detenzione illegale quando sia tale da far perdere all'arma stessa le sue caratteristiche. Al contrario, un difetto di funzionamento dell'arma che interessi solo una parte dell'arma e che sia facilmente riparabile non fa venir meno all'oggetto la qualifica di arma.

Sez. I, sent. n. 12243 del 30-10-1986 (cc. del 30-09-1986), Gallarate (rv 174189).


Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
Il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente (con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia) ovvero per un fatto o intervento esterno (come la confisca dell'arma).

Sez. I, sent. n. 11490 del 23-10-1986 (cc. del 02-04-1986), Marangoni (rv 174061).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Nel caso di detenzione di munizioni contestualmente all'arma comune da sparo cui si riferiscono, che non eccedano per numero la ricettività di carica dell'arma medesima, è configurabile il solo delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, senza che sia di ostacolo all'assorbimento la diversa natura (nella specie, contravvenzionale, ex art. 697 cod. pen.) del reato che, ove la situazione di fatto fosse differente da quella sopra indicata manterrebbe la sua autonoma configurazione.

Sez. I, sent. n. 10761 del 13-10-1986 (cc. del 12-03-1986), Verducci (rv 173919).


Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
La detenzione abusiva di arma da sparo non implica necessariamente un rapporto continuo e diretto tra il detentore e la cosa oggetto di detenzione, ma sussiste anche quando il detentore possa disporre della cosa quando lo voglia, essendo in concreto titolare di un ampio, anche se insieme ad altri, potere di disposizione sulla stessa, come quando s'inficia il compromesso. (Fattispecie in tema di armi sequestrate ad altri coimputati, rivelatesi di proprietà comune anche del soggetto materialmente non detentore).

Sez. I, sent. n. 9620 del 23-09-1986 (cc. del 16-05-1986), Soggiu (rv 173781).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi antiche
Dalla disciplina normativa vigente deriva che il detentore di una collezione di armi artistiche, rare o antiche, titolare d'apposita licenza, deve farne denuncia al questore in caso di "cambiamenti sostanziali della collezione". Quest'ultima circostanza si verifica soltanto se viene mutata la natura della collezione e cioè se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento.

Sez. I, sent. n. 9456 del 16-09-1986 (cc. del 28-02-1986), Formica (rv 173748).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La detenzione ed il porto di coltello a serramanico a scatto, che è un'arma propria, essendo la sua destinazione naturale l'offesa alla persona, configurano i reati di cui agli artt. 697 e 699, secondo comma, cod. pen. e non già l'ipotesi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, che fa riferimento agli strumenti da punta e taglio la cui destinazione precipua non sia l'offesa alla persona.

Sez. I, sent. n. 7949 del 08-08-1986 (cc. del 14-03-1985), Vaporieri (rv 173483).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale della stessa è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria. Ne consegue che, difettando tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, a meno che non si dimostri, inoltre, che l'inizio della detenzione non coincida cronologicamente con il porto.

Sez. II, sent. n. 6484 del 27-06-1986 (cc. del 28-01-1986), Cirimbilli (rv 173256).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
In tema di detenzione e porto illegale, l'attuale funzionalità dell'arma non è estremo necessario per la configurabilità del reato, una volta che la stessa possieda, anche solo potenzialmente, le caratteristiche offensive che la qualificano come tale.

Sez. II, sent. n. 6290 del 26-06-1986 (cc. del 10-01-1986), Papaccio (rv 173229).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La baionetta, per la sua autonomia strutturale, non costituisce una parte integrante del fucile, per cui anche senza di esso e, quindi, senza i relativi innesti, conserva le caratteristiche di arma bianca, perché rimane immutato l'impiego di essa come tale, pur se con modalità parzialmente diverse.

Sez. I, sent. n. 5045 del 05-06-1986 (cc. del 14-02-1986), Calvi (rv 172998).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- guardie giurate
I "metronotte" sono semplicemente dei privati con la qualifica di guardia particolare giurata che la licenza del Prefetto autorizza solo all'opera di vigilanza e di custodia, non alla detenzione né al porto di armi, che possono essere anche eventuali. Ne consegue che anche le guardie giurate sono soggette all'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri il possesso di armi e munizioni, anche se adibite al servizio di vigilanza da loro svolto.

Sez. I, sent. n. 5057 del 05-06-1986 (cc. del 18-02-1986), Castronuovo (rv 172999).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione di munizioni, senza averne fatto denuncia, costituisce di per sé reato, a prescindere dalla legittimità o meno della detenzione della relativa arma, e ciò perché non è possibile in tal caso procedere all'assorbimento della contravvenzione nel delitto, stante la diversità e l'autonomia dei due reati.

Sez. I, sent. n. 4165 del 24-05-1986 (cc. del 03-03-1986), Marigliano (rv 172791).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In caso di contestuale detenzione di arma e di munizioni, queste ultime in numero limitato e relative all'arma detenuta, non si hanno violazioni di più disposizioni di legge, bensì un'unica fattispecie criminosa ex artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. (Nella fattispecie, il ricorrente era stato condannato per il reato di detenzione di arma comune da sparo di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e per quello di detenzione di munizioni di cui all'art. 697 cod. pen.).

Sez. I, sent. n. 3464 del 08-05-1986 (cc. del 14-02-1986), Popoli (rv 172596).

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Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La detenzione e il porto di coltello a serramanico, che è un'arma propria la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, configurano i reati di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 1629 del 22-02-1986 (cc. del 12-12-1985), Di Donato (rv 171969).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione delle munizioni per le armi comuni da sparo, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 497 del 1974 nella disciplina delle armi, è disciplinata dalla norma prevista nell'art. 697 cod. pen.
Sez. I, sent. n. 1597 del 22-02-1986 (cc. del 11-11-1985), Chiello (rv 171959).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi da caccia
Le cartucce caricate a pallettoni rientrano nella categoria delle munizioni spezzate per cui, ai fini della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., la denuncia della loro detenzione non è dovuta sempreché essa non ecceda il numero di mille. (Nella specie, è stata ritenuta la sussistenza di detta contravvenzione in ipotesi di omessa denuncia di detenzione di cartucce caricate a palla unica oltre che di cartucce caricate a pallettoni).

Sez. I, sent. n. 1465 del 14-02-1986 (cc. del 03-12-1985), Fazio (rv 171915).


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Amnistia:- D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744
La detenzione di munizioni, al pari della detenzione abusiva di armi, è esclusa dalla amnistia prevista dal D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744. La dizione dell'art. 2, n. 3, del predetto decreto pur riferendosi alla detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi, non ha efficacia limitativa, perché il legislatore ha ripetuto pedissequamente la rubrica usata negli artt. 697, 698 e 699 c.p., che riguardano anche le munizioni.

Sez. I, sent. n. 1128 del 30-01-1986 (cc. del 18-11-1985), Caria (rv 171748).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo Il concorso tra il porto di armi comuni da sparo e la detenzione abusiva di munizioni non è ipotizzabile allorquando sia accertato che esse erano utilizzate per il caricamento della stessa arma.

Sez. III, sent. n. 12137 del 14-12-1985 (cc. del 14-10-1985), Bechere (rv 171375).

Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In materia di armi, le micce a lenta combustione vanno classificate come munizioni, poiché sono idonee soltanto a rendere possibile l'impiego di ordigni esplosivi. Ne consegue che: a) l'omessa denuncia della detenzione delle micce è punita dall'art. 697 cod. pen.; b) l'omessa denuncia del furto di micce non costituisce il reato di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, che disciplina solo l'omessa denunzia del furto di armi, parti di armi ed esplosivi (e non delle munizioni).

Sez. I, sent. n. 10948 del 22-11-1985 (cc. del 12-04-1985), Zanola (rv 171141).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Ai fini dell'accertamento dell'efficienza di un'arma, non è indispensabile una perizia, potendo il giudice di merito trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché congruamente motivato.

Sez. II, sent. n. 9730 del 26-10-1985 (cc. del 24-06-1985), Paiardi (rv 170825).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Nel caso di contestuale detenzione di armi e munizioni, ricorre l'unica fattispecie criminosa di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 solo quando si tratti di poche munizioni relative all'arma detenuta. (Nella specie, la Suprema Corte ha negato l'assorbimento del reato di detenzione abusiva di munizioni da parte di quello di detenzione illegale di armi, trattandosi di munizioni di vario tipo e di speciale offensività).

Sez. I, sent. n. 8571 del 03-10-1985 (cc. del 11-07-1985), Gentile (rv 170569).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La contravvenzione della detenzione illegale di cartucce non resta assorbita nel delitto di detenzione di arma allorché la prima non attiene alla normale dotazione dell'arma, ma riguarda un elevato quantitativo delle stesse, di calibro in parte identico a quello dell'arma detenuta e in parte diverso da questa.

Sez. I, sent. n. 6367 del 25-06-1985 (cc. del 22-01-1985), Chiarello (rv 169922).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
In tema di detenzione illegale di un'arma, l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia discriminante, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., solo quando attenga alla completezza ed interessi l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento.

Sez. I, sent. n. 5188 del 27-05-1985 (cc. del 20-02-1985), Mascheroni (rv 169434).


Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Il concorso di più persone nel reato di porto e detenzione di un'arma non può essere escluso
dall'appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma, al contrario, sussiste allorché l'arma si trovi nella disponibilità di tutti, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, oppure quando si partecipi consapevolmente al porto dell'arma stessa accogliendo il possessore di questa sulla propria autovettura, perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa.

Sez. I, sent. n. 4749 del 16-05-1985 (cc. del 10-01-1985), Marasca (rv 169206).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Il concorso tra la detenzione illegale di un'arma e la detenzione abusiva delle munizioni ricorre solo quando esse non siano utilizzabili - per il calibro o per la specie - per l'arma detenuta ovvero quando il loro numero ecceda la ricettività di carico dell'arma stessa.

Sez. I, sent. n. 2618 del 21-03-1985 (cc. del 08-11-1984), Maisto (rv 168371).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Il concorso tra il porto (o detenzione) di armi comuni da sparo e la detenzione abusiva di munizioni è ipotizzabile quando le stesse, per il calibro o per la specie, non siano utilizzabili per l'arma comune da sparo illegalmente portata o detenuta ovvero quando il loro numero ecceda la ricettività di caricamento della stessa arma o quando sia, comunque, accertato che esse abbiano formato oggetto di detenzione non coincidente temporalmente con il porto dell'arma medesima.

Sez. II, sent. n. 2229 del 06-03-1985 (cc. del 12-11-1984), Rifaldi (rv 168162).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
L'autonomia del reato di detenzione illegale di munizioni è configurabile, rispetto al reato di porto e detenzione illegale di arma, quando trattasi di munizioni che eccedono la capacità di carica dell'arma stessa ovvero quando sono di calibro diverso.

Sez. V, sent. n. 2129 del 04-03-1985 (cc. del 19-12-1984), Mapelli (rv 168137).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto di armi illegittimo, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione di arma è presunta, costituendo tale reato il normale antecedente logico dell'altro e può escludersi solo in caso di prova contraria.

Sez. I, sent. n. 1483 del 12-02-1985 (cc. del 19-10-1984), Angelo (rv 167865).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La detenzione di una baionetta - che è arma propria da punta e taglio e non arma da guerra né parte di arma da guerra - integra la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.

Sez. U., sent. n. 11137 del 18-12-1984 (cc. del 24-11-1984), Bottin (rv 167101).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo integra il reato di cui all'art. 697, primo comma, cod. pen. anche dopo la modifica dell'art. 7 della legge n. 895 del 1967, in virtù dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974. Questa norma, infatti, ha inciso solo sulla sanzione originaria prevista per la contravvenzione, nel senso di triplicarne la misura e di fissare il minimo edittale per l'arresto, senza interferire sul precedente schema sanzionatorio, non ponendo, quindi, alcun ostacolo all'applicazione dell'ammenda, prevista dall'art. 697 cod. pen. in via alternativa all'arresto.

Sez. I, sent. n. 9958 del 14-11-1984 (cc. del 10-05-1984), Alcamo (rv 166626).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Il reato di detenzione abusiva di munizioni non è assorbito in quello di detenzione illegale di arma soltanto quando le munizioni medesime eccedono la capacità di carica dell'arma stessa o siano di calibro diverso.

Sez. II, sent. n. 8761 del 18-10-1984 (cc. del 31-05-1984), Pucci (rv 166184).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio In conseguenza delle modifiche legislative intervenute con la legge n. 895 del 1967 e con la legge n. 497 del 1974, l'ambito di applicabilità dell'art. 697 del codice penale è limitato alla detenzione delle armi
proprie da punta e taglio e delle munizioni per armi comuni da sparo.

Sez. I, sent. n. 7948 del 04-10-1984 (cc. del 02-04-1984), Brigandì (rv 165890).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi da caccia
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 697 cod. pen. in relazione all'art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110, che esime dalla denuncia di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) "chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detenga munizioni per armi comuni da sparo (non) eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia". Rientra infatti nella discrezionalità normativa del legislatore l'adozione di trattamenti differenziati rispetto ad oggetti materialmente omogenei, ma contraddistinti da particolari caratteristiche individuali o di gruppo, salvo che la diversità di trattamento si riveli manifestamente velleitaria e capricciosa, e quindi irrazionale ed arbitraria. Pertanto l'indicato esonero dalla denuncia non implica eccesso di potere normativo, ispirandosi tale trattamento speciale ad evidenti esigenze di utilità pratica sia per il privato, che viene affrancato da un faticoso adempimento di "routine", con frequenze ossessive per i cacciatori, sia per la Pubblica Amministrazione, che, correlativamente, viene liberata dalle corrispondenti numerose pratiche burocratiche.

Sez. I, sent. n. 7475 del 26-09-1984 (cc. del 11-07-1984), Innocenzi (rv 165717).


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Si veda anche l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.Elemento materiale e fattispecie:- armi da sparo In tema di armi, anche a seguito delle innovazioni di cui alla legge 14 ottobre 1974 n. 497 che punisce come delitto l'abusiva detenzione di armi, è tuttora applicabile la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. alle armi comuni da sparo quando il fatto è colposo. Non opera, infatti, in tal caso il principio di specialità stabilito dall'art. 15 cod. pen., non esistendo tra le due norme un completo rapporto di continenza, poiché la norma speciale dell'art. 14 della legge n. 497 citata non comprende l'ipotesi meno grave della detenzione colposa, punita invece dall'art. 697 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 6064 del 28-06-1984 (cc. del 12-12-1983), Bernardini (rv 165033).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Dal coordinamento dell'art. 697 cod. pen. con l'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) si ricava il principio che la denuncia è obbligatoria sia per le armi che per le munizioni di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità; di conseguenza, non stabilendo la legge alcuna distinzione, deve ritenersi che la denuncia di un'arma non esime dall'obbligo di denunciare le munizioni, neanche qualora queste non siano in eccedenza rispetto alla normale dotazione dell'arma stessa.

Sez. I, sent. n. 6090 del 28-06-1984 (cc. del 09-03-1984), Napoletano (rv 165053).


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Elemento soggettivo del reato
L'elemento soggettivo del delitto di detenzione illegale di esplosivi consiste nella consapevolezza di detenere gli esplosivi in contrasto con le prescrizioni ed autorizzazioni amministrative. Ne deriva che l'autorizzazione all'impiego di esplosivi nell'attività imprenditoriale esercitata è irrilevante ai fini della esclusione del dolo, se risulti accertato che gli esplosivi stessi siano stati detenuti in misura superiore a quella consentita e in luoghi e tempi diversi da quelli prescritti.

Sez. I, sent. n. 5095 del 30-05-1984 (cc. del 09-04-1984), Molatore (rv 164556).


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Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
Non sussiste alcun rapporto di specialità tra le violazioni dell'art. 697 cod. pen. e dell'art. 21 della legge n. 110 del 1975, in quanto, mentre la prima ha ad oggetto la illegale detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, la seconda ha esclusivamente riguardo alle ipotesi di sottrazione, distrazione e detenzione di armi da guerra o comuni.

Sez. I, sent. n. 4588 del 18-05-1984 (cc. del 23-01-1984), Azzalin (rv 164240).


Cassazione Penale
Confiscarinvio Si veda l'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152.DocumentoRisultatiOblazione La contravvenzione prevista dall'art. 697 del codice penale può essere estinta mediante l'oblazione processuale regolata all'art. 162-bis del codice penale.

Sez. I, sent. n. 3651 del 20-04-1984 (cc. del 06-03-1984), Coppo (rv 163806).


Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
Il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo ha natura di reato permanente essendo caratterizzato da una situazione antigiuridica che ha inizio con la detenzione dell'arma e che si protrae per tutto il tempo in cui il detentore omette di farne la prescritta denuncia all'autorità.

Sez. I, sent. n. 3106 del 05-04-1984 (cc. del 21-12-1983), Giuliano (rv 163521).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
La configurabilità del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo è esclusa soltanto nel caso di inservibilità assoluta dell'arma, derivante da cause che non possano essere rimosse e che la rendano inidonea all'impiego cui è destinata, ma non anche nel caso in cui l'arma sia temporaneamente inadatta all'impiego per un guasto o uno stato di usura eliminabile con apposite riparazioni.

Sez. I, sent. n. 2417 del 17-03-1984 (cc. del 25-01-1984), Pelucchetti (rv 163173).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi ad aria compressa
L'obbligo della denuncia della detenzione di un'arma sussiste anche per quelle ad aria compressa e l'inosservanza dell'obbligo integra l'ipotesi prevista e punita dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. (Nella specie, si trattava di una carabina).

Sez. I, sent. n. 1189 del 11-02-1984 (cc. del 05-12-1983), Baldi (rv 162549).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi da caccia
La detenzione delle cartucce caricate a pallini per fucili da caccia è consentita ai possessori di armi regolarmente denunciate, purché la dotazione di cartucce non superi il numero di mille, a nulla rilevando che le munizioni siano o no dotazione quantitativamente propria dell'arma detenuta.

Sez. I, sent. n. 1190 del 11-02-1984 (cc. del 05-12-1983), Imperatore (rv 162550).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- banda armata
Se per i reati in materia di armi si procede con giudizio autonomo, separato rispetto a quello di banda armata, pure separatamente contestato agli stessi imputati, non si verifica alcun assorbimento dei primi nel secondo, in quanto nel giudizio per banda armata l'armamento viene preso in considerazione dalla norma incriminatrice per la maggiore pericolosità dell'associazione, non essendo richiesto che i singoli componenti siano armati ed essendo indifferente l'eventuale liceità del porto o della detenzione delle armi.

Sez. I, sent. n. 652 del 23-01-1984 (cc. del 01-12-1983), Polo (rv 162308).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- banda armata
I reati di porto e detenzione illegale di armi non sono elementi costitutivi della figura criminosa di cui all'art. 306 del cod. pen. e quest'ultima non si configura come reato complesso nel quale i primi debbono ritenersi assorbiti.

Sez. I, sent. n. 652 del 23-01-1984 (cc. del 01-12-1983), Polo (rv 162309).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
La sussistenza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo è esclusa soltanto nel caso di inefficienza assoluta della stessa derivante da cause che non è possibile rimuovere agevolmente, tanto da rendere l'arma medesima in modo assoluto inidonea all'impiego.

Sez. I, sent. n. 610 del 23-01-1984 (cc. del 17-10-1983), Bellinzona (rv 162250).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo non viene meno qualora la stessa sia momentaneamente inefficiente per mancanza di un accessorio non indispensabile e comunque agevolmente reperibile, per cui possa essere agevolmente ripristinata nella sua funzione originaria.

Sez. I, sent. n. 610 del 23-01-1984 (cc. del 17-10-1983), Bellinzona (rv 162251).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo, perfettamente funzionante ed efficiente, sussiste pur nell'ipotesi che il relativo munizionamento non sia più reperibile sul mercato.

Sez. I, sent. n. 610 del 23-01-1984 (cc. del 17-10-1983), Bellinzona (rv 162252).


Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
La permanenza del reato di detenzione illegale di arma perdura quando il soggetto tiene nascosta l'arma in un luogo, anche fuori della sua abitazione o della appartenenza di essa, a lui noto, che gli consenta di continuarne a disporre in ogni momento e a sua volontà. In tal caso la mera indicazione del nascondiglio fatta dal detentore alla Polizia giudiziaria non fa cessare la permanenza del reato, permanenza che invece cessa soltanto al momento in cui avviene l'effettivo rinvenimento e recupero dell'arma, sia pure nel posto indicato dal detentore. Pertanto l'indicazione alla Polizia giudiziaria del nascondiglio dell'arma fatta prima della cessazione dell'attività criminosa costitutiva del reato commesso dal soggetto che tale indicazione ha dato, non può essere configurata come circostanza attenuativa delle conseguenze del reato medesimo (attivo provvedimento) ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.

Sez. I, sent. n. 10702 del 14-12-1983 (cc. del 01-06-1983), Formicola (rv 161971).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi antiche
L'omessa denuncia della detenzione di un'arma antica, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), configura il reato di cui all'art. 697 cod. pen. e non quello di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974.

Sez. I, sent. n. 9898 del 19-11-1983 (cc. del 18-10-1983), Carola (rv 161316).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni concreta un'unica ipotesi di reato, rimanendo assorbito nel reato di detenzione illegale dell'arma quello di detenzione delle relative munizioni. Tuttavia, l'assorbimento non può estendersi all'ipotesi di detenzione anche di munizioni aventi un calibro diverso da quello dell'arma detenuta illegalmente.

Sez. V, sent. n. 9430 del 11-11-1983 (cc. del 08-06-1983), De Mitri (rv 161106).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi da caccia
A norma dell'art. 26 della legge n. 110 del 1975, che è da porre in relazione all'art. 2, penultimo comma, della stessa legge, e all'art. 97 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635 del 1940), le cartucce caricate a pallettoni per fucili da caccia non sono soggette alla denuncia ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) purché non eccedano il numero di mille. Deriva, entro tali limiti, la legittimità della detenzione delle anzidette cartucce, trattandosi di munizioni spezzate, per le quali il legislatore non ha inteso rendere operativo l'obbligo della denuncia.

Sez. I, sent. n. 8835 del 26-10-1983 (cc. del 06-06-1983), Gallelli (rv 160850).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da sparo
L'art. 697 cod. pen. non trova applicazione in materia di armi da sparo, dopo l'entrata in vigore degli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974.

Sez. I, sent. n. 6692 del 14-07-1983 (cc. del 25-05-1983), Dal Porto (rv 159956).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi ad aria compressa
La pistola ad aria compressa "Diana", modello 5, è arma comune da sparo. La detenzione ed il porto illegali di tale arma, iscritta al n. 94 del catalogo delle armi comuni da sparo di cui al D.M. 18 settembre 1979, configura il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e non le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 5215 del 06-06-1983 (cc. del 11-10-1982), Matteucci (rv 159357).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
In tema di detenzione illegale di armi la materia è stata regolata dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, relativamente alle armi comuni da sparo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la legge speciale deroga all'art. 697 cod. pen., che continua a trovare applicazione soltanto per le "armi non contemplate" dalla legge n. 497 del 1974, ossia per quelle che non siano classificabili come armi comuni da sparo oppure come armi da guerra o tipo guerra, ed anche per le munizioni per armi comuni da sparo, delle quali non è cenno nell'art. 14 della legge citata.

Sez. I, sent. n. 4505 del 18-05-1983 (cc. del 23-03-1983), Ferraiolo (rv 159082).


Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
Il reato di detenzione illegale di arma ha natura permanente, sicché il tempo necessario a prescrivere decorre non dal giorno in cui la detenzione ha avuto inizio, bensì da quello in cui è cessata la permanenza.

Sez. I, sent. n. 4531 del 18-05-1983 (cc. del 11-04-1983), Grifo (rv 159084).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
L'art. 14 della legge n. 497 del 1974 non esaurisce tutte le ipotesi di detenzione abusiva di armi o munizioni originariamente previste dall'art. 697 del codice penale, che trova ancora applicazione per le armi proprie da punta e taglio e per le munizioni per armi comuni da sparo.

Sez. I, sent. n. 3589 del 26-04-1983 (cc. del 15-12-1982), Fossati (rv 158616).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
La detenzione di una "molletta" è soggetta all'obbligo di denuncia. Ne consegue che se l'arma non è denunciata, il detentore incorre nell'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 697 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 3662 del 26-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Palumbo (rv 158651).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
L'inefficienza di un'arma in tanto può escludere i reati di detenzione e di porto illegali in quanto sia tale da far perdere all'arma stessa le sue caratteristiche e la sua comune qualifica di arma.

Sez. I, sent. n. 3696 del 26-04-1983 (cc. del 04-02-1983), Marchesan (rv 158666).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- inefficienza dell'arma
Sia nell'ipotesi della detenzione che in quella del porto di armi il requisito dell'attitudine all'impiego di un'arma da sparo, previsto per quelle da guerra e per quelle comuni, è di identico contenuto. Infatti, la legge non ha operato alcuna distinzione al riguardo, perché l'efficienza di un'arma si desume da elementi intrinseci della stessa, quali la natura e l'entità dell'eventuale difetto di funzionamento, e non dal modo in cui si dispone di essa.

Sez. I, sent. n. 3696 del 26-04-1983 (cc. del 04-02-1983), Marchesan (rv 158668).


Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- porto abusivo di arma
Il reato di detenzione illegale di arma perde la sua autonomia allorquando l'azione del detenere l'arma coincida, temporalmente, con quella di portare l'arma medesima. In tal caso il primo reato, essendo elemento costitutivo di una fattispecie complessa, rimane assorbito nel reato di porto illegale.

Sez. I, sent. n. 3265 del 18-04-1983 (cc. del 13-12-1982), Riboldi (rv 158442).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo La detenzione di munizioni eccedenti il normale corredo dell'arma costituisce autonomo reato, distinto da quello di detenzione di armi, punito dall'art. 697 cod. pen.

Sez. I, sent. n. 3265 del 18-04-1983 (cc. del 13-12-1982), Riboldi (rv 158448).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- armi da punta e taglio
Poiché la spada è naturalmente destinata all'offesa alla persona, essa rientra tra le armi per la cui detenzione è necessaria la preventiva denuncia all'autorità.

Sez. III, sent. n. 1367 del 16-02-1983 (cc. del 11-11-1982), Vuk (rv 157458).


Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Per il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, il semplice dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di tenere a propria disposizione l'arma senza averne fatto denuncia; l'imputato non può invocare l'errore o la mancata conoscenza dell'obbligo, che si risolve in ignoranza della legge penale.

Sez. I, sent. n. 1028 del 03-02-1983 (cc. del 12-11-1982), Lomartire (rv 157301).


Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie:- detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
La detenzione illegale delle munizioni per armi comuni da sparo, a differenza di quella per armi da guerra o tipo guerra, costituisce la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. Infatti, l'art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, richiamando nel primo comma, per il delitto di detenzione delle armi comuni da sparo, la pena di cui all'art. 2, fa esplicito riferimento a dette armi o a parti di esse, atte all'impiego, ma non alle munizioni, la cui detenzione illegale conserva la propria natura contravvenzionale, punita con pena prevista dal secondo comma del citato art. 7.
Sez. I, sent. n. 454 del 21-01-1983 (cc. del 25-10-1982), Rastelli (rv 157011).

 

SENTENZA DI CASSAZIONE 2015

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 2 dicembre 2015, n. 47712

In fatto e in diritto

1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2013 il GUP del Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la penale responsabilità di B.F. in relazione al reato di cui all’art. 697 co. 1 cod.pen. (detenzione di 26 cartucce cal. 38 in assenza di previa denunzia all’autorità) per fatto avvenuto il (omissis) . B.F. risulta condannato alla pena di mesi due di arresto, con doppi benefici.
Dette cartucce, ad avviso del primo giudice, non risultano espressamente ricomprese nella denunzia che il B. presentò ai carabinieri di (omissis) , pure essendo stato denunziato il possesso dell’arma di riferimento, ereditata dal padre. Non viene ritenuto rilevante l’eventuale errore nella elaborazione della denunzia, data la qualità soggettiva dell’imputato, già assistente della polizia di stato.
La Corte di Appello di Milano in data 29 gennaio 2014 rideterminava la pena (in Euro 200,00 di ammenda) e confermava nel resto la decisione in quella sede impugnata.
Ad avviso della Corte di merito, in particolare, la qualifica soggettiva dell’imputato esclude la rilevanza dell’errore.
Posta di fronte ad una obiezione difensiva circa la “prassi” esistente presso la stazione dei carabinieri che ebbe a ricevere l’atto (esplicitata in una comunicazione del 20 ottobre 2011) la Corte non ne sviluppa in modo espresso i contenuti, ed in sentenza si afferma sul punto “vedere se la comunicazione del 20 ottobre 2011 è in atti”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, B.F., deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia l’omessa valutazione della deduzione difensiva basata sui contenuti della nota del 20 ottobre 2011. La comunicazione, presente in atti, riguardava la prassi dell’ufficio che ebbe a ricevere la denunzia di non indicare il quantitativo di munizioni correlate all’arma denunziata, sino ad un limite di 200 munizioni.
Al di là della correttezza o meno di tale prassi, il suo mancato esame impedisce di valutare la rilevanza penale del fatto e rende del tutto priva di motivazione la decisione di conferma.
Si ribadisce che la condotta tenuta dal B., alla luce di tale circostanza di fatto, non può ritenersi penalmente rilevante.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
La Corte di secondo grado ha effettivamente omesso di valutare un dato emergente in modo pacifico dagli atti.
In particolare risulta che B.A., padre dell’attuale ricorrente, aveva regolarmente denunziato in data 17.11.1977 il possesso del revolver calibro 38 marca Franchi e delle relative cartucce calibro 38 special.
Il possesso della medesima arma è stato successivamente denunziato da B.F. in data (…) presso la Stazione Carabinieri di (omissis) , con ripetizione della denunzia per cambiamento di domicilio nell’anno 2010.
Altrettanto pacifico è il dato rappresentato dai contenuti della nota sottoscritta dal comandante della Stazione di (omissis) in data (omissis) . In tale comunicazione si legge che “quest’ufficio di prassi non indica nelle denunce di detenzione armi ma ma vengono ammoniti i denunzianti sui quantitativi previsti dalla legge. 200 max per arma corta”.
Dunque il tema della decisione è rappresentato dal fatto se l’omessa denunzia delle 26 cartucce calibro 38 possa o meno essere ritenuta conseguenza di tale prassi, con assenza di rimproverabilità della condotta al soggetto denunziante.
Il tema, data l’evidenza dei dati conoscitivi, può essere risolto nella presente sede di legittimità.
Sul punto si osserva che il dato della pertinenzialità delle munizioni (calibro 38) all’arma oggetto di regolare (e ripetuta) denunzia può ritenersi anch’esso pacifico e che, pertanto, il fatto va dichiarato penalmente irrilevante.
Se è vero, infatti che la denunzia dell’arma non ricomprende quella del relativo munizionamento – posto che l’art. 26 della legge n.110 del 1975 esonera dall’obbligo di denunzia, in tal caso, solo chi possiede cartucce a pallini nel limite massimo di 1.000 cartucce (da ultima Sez. I n. 605 del 9.12.2009, rv 245962) – nel caso in esame la norma di “esenzione” risulta interpretata dall’Ufficio che ebbe a ricevere l’atto di denunzia dell’arma in modo diverso, sì da Includere nella esenzione il limite massimo di 200 munizioni per arma corta (derivante dalla diversa previsione di legge di cui all’art. 97 Reg. Tulps, norma che fissa in 200 il limite massimo di munizioni per arma corta detenibili senza licenza di vendita, ma previa denunzia).
Tale interpretazione non risulta condivisibile, ma è del tutto evidente che, per quanto risulta dagli atti, la parte che ebbe a denunziare regolarmente l’arma venne indotta in errore circa l’esatta conoscenza del precetto (quanto al dovere di denunzia delle munizioni) e pertanto non è rimproverabile.
Nel tormentato percorso di attuazione dei contenuti della nota decisione emessa dalla Corte Costituzionale (n. 364 del 1988) sui connotati della colpevolezza e sul rapporto tra la condotta e l’errore sui contenuti del precetto (art. 5 cod.pen.), è infatti più volte stato evidenziato che la buona fede (che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo) ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, specie lì dove tale “fattore esterno” sia ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa (competente alla tutela dell’interesse protetto) idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (tra le altre, Sez. III n. 49910 del 4.11.2009, rv 245863; Sez. III n. 42021 del 18.7.2014, rv 260657).
Nel caso in esame, pertanto, non poteva essere opposta – al fine di ritenere consumato il reato – la qualifica soggettiva dell’agente, a fronte di una chiara indicazione proveniente dall’ufficio che ebbe a ricevere la denunzia dell’arma (con prassi ribadita nella comunicazione in atti).
Detta indicazione, peraltro, pur se da ritenersi erronea (posto che l’obbligo di denunzia va ritenuto insussistente solo lì dove le cartucce per arma comune da sparo non superino la ordinaria capienza del caricatore dell’arma, Sez. I n. 24506 del 9.6.2010) non era immediatamente percepibile come tale, e ciò in virtù del fatto che la norma di cui all’art. 26 della legge n.110 del 1975 tende, effettivamente, a determinare una qualche incertezza nell’interprete sulla estensione oggettiva della esenzione dall’obbligo di denunzia delle munizioni in presenza di regolare denunzia dell’arma (si compie riferimento, nel testo normativo alla detenzione libera, in presenza di regolare denunzia dell’arma, di munizioni per arma comune da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia, con espressione che può determinare, in fatto, erronee convinzioni in termini di equivalenza, lì dove la norma si riferisce alle sole munizioni spezzate per le quali risulta tollerata l’omessa denunzia nei termini quantitativi indicati, come espresso da Sez. I del 6.6.1983, ric. Galelli).
Va pertanto ritenuta sussistente, nel caso in esame, la induzione in errore del B. – sulla base della diretta percezione del contenuto della nota in atti – e la decisione impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

 

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