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ARMI: Bollo

Circolare 557/PAS.755-10171(3)

Roma, 13 febbraio 2006

Al fine di rendere più chiara la “questione” relativa al pagamento dell’imposta di bollo per la depennazione di armi dalla propria licenza di collezioni, pubblichiamo volentieri il parere dell’illustre dr. Angelo Vicari, esperto di armi e di legislazioni di armi. L’articolo che segue è stato già pubblicato sul sito web del dr. Mori (http://www.earmi.it/) e, considerate le numerose richieste dei nostri associati in materia, pubblichiamo anche attraverso questo sito web, il parere espresso dal dr. Angelo Vicari.

RIPORTIAMO QUI UN ARTICOLO DEL DOTT. A.VICARI (https://consaproma.wordpress.com/2016/08/17/armi-e-legislazione-licenza-di-collezione-e-bolli-il-parere-del-dr-angelo-vicari/)

Non passa giorno in cui il cittadino viene letteralmente bombardato dalla reclamizzazione di una pubblica Amministrazione sempre più efficiente, pronta a recepire tutte le istanze, anche quella di ridurre le tasse.
Purtroppo, l’uomo della strada, seppur abituato a queste promesse, di sospetta natura elettorale, si convince, come Alice nel paese delle meraviglie.
Ma anche Alice è costretta a ritornare nel mondo reale quando ha la necessità di rivolgersi agli uffici pubblici.
E’ il caso del collezionista di armi che decida di disfarsi di qualche pezzo e porti a conoscenza dell’Autorità di P.S. tale sua decisione per la depennazione  di quelle cedute dalla licenza di collezione; l’interessato si vedrà richiedere due marche da bollo, di cui una per la comunicazione e l’altra per l’aggiornamento del titolo. A nulla serviranno le rimostranze contro l’esoso balzello, siccome giustificato dall’applicazione della circolare del 13 febbraio 2006, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’applicazione dell’imposta di bollo per la collezione di armi comuni.
In merito alle variazioni in “aumento”, siccome “l’intenzione di aggiungere un nuovo pezzo…, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinchè possa verificare l’ammissibilità dell’iscrizione…ed affinchè possa valutare…le prescrizioni impartite per la custodia”, la circolare del 2006 ha stabilito che tali “verifiche e valutazioni” comportano “un concreto esercizio della potestà provvedimentale” dell’Autorità di pubblica sicurezza, per cui “il regime fiscale non può essere che quello previsto dal D.M. 20. 8. 1992, recante approvazione della tariffa dell’imposta di bollo, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l’istanza…che il successivo atto adottato dall’Autorità di P.S., sia in occasione del primo rilascio del titolo,che delle successive variazioni”.
La stessa circolare rileva che “poiché nel caso di variazioni in detrazione, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato…questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l’imposta di bollo sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni”, stabilendo nel contempo che “nelle more” della risposta al quesito, gli uffici “continueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione”.
Sono trascorsi quasi dieci anni, ma l’amletico dubbio bollo sì, bollo no, non ha ancora trovato una risposta, con inqualificabile inerzia del Ministero dell’Interno e/o dell’Agenzia delle Entrate, cosicché si continuano ad esigere due marche da bollo anche per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, basandosi esclusivamente su una, oramai, datata circolare, peraltro interlocutoria.
E’ da evidenziare che, solo tre mesi prima della suddetta circolare, lo stesso Dipartimento, nella risposta del 24 novembre 2005 ad un quesito formulato in materia da uno Studio legale di Bologna, ebbe a sostenere che “non sono, invece, da sottoporsi ad imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall’art. 38 del T.U.L.P.S., in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine ad un procedimento amministrativo, bensì ad una mera presa d’atto da parte della pubblica Amministrazione”.
Il riferimento alla fattispecie della denunzia di detenzione armi, di cui all’articolo 38 del T.U.L.P.S:, per avvalorare la tesi della non obbligatorietà dell’imposta di bollo nelle variazioni di armi in collezione, trovava il suo fondamento nella circolare del 25 giugno 1998, con la quale, considerando “la denuncia alla stregua di una dichiarazione, a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni o esplosivi l’autorità competente”, è stato stabilito che “la denuncia, assumendo la forma della dichiarazione e non dell’istanza…,non essendo richiesta dal dichiarante l’emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine”, siccome “l’imposta di bollo regolata dal D.P.R. 26.10.1972 n.642…non sottopone al tributo sin dall’origine certificati, attestazioni, dichiarazioni…, mantenendo l’imposizione unicamente per le istanze…”. Ma, se solo tre mesi prima della circolare del 2006, il Ministero aveva previsto la non necessità dell’imposta di bollo, addirittura su tutte, indistintamente, “le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione”, è da ricordare, anche che, solo dopo un mese da quest’ultima, lo stesso Dipartimento, in merito al quesito formulato da una Questura sull’applicazione delle marche da bollo per le variazioni delle armi inserite nella Carta europea d’arma da fuoco, ha emanato la circolare 31 marzo 2006 stabilendo che “l’inserimento o il depennamento di un’arma dalla Carta Europea non prevede la sostituzione della carta stessa, ma solo la sua integrazione. Le predette attività, inoltre, non richiedono alcuna valutazione discrezionale da parte dell’autorità competente, né risulta possibile, nelle ipotesi in questione, apporre prescrizioni al titolo. Tanto premesso, non si può considerare l’attività in parola una novazione del titolo che, in quanto tale, sarebbe assoggettabile ad imposta di bollo, ma un mero aggiornamento della licenza”.
In presenza di tali risoluzioni adottate dallo stesso Dipartimento, in tempi così ravvicinati, addirittura autonomamente, cioè senza ritenere necessario un parere dei competenti Uffici finanziari, riesce difficile comprendere quanto stabilito con la circolare del 2006.
Infatti, è pur vero che è da considerare legittima la disposizione impartita nella prima parte di quest’ultima, relativa alla previsione dell’obbligo dell’imposta di bollo per le richieste di variazione in “aumento” delle armi in collezione, trattandosi di una vera e propria “istanza diretta alla P.A. tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo” e, in quanto tale, rientrante negli atti soggetti a bollo fin dall’origine, a termine del D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche (in particolare il D.M. 20 agosto 1992), che regolamenta l’imposta di bollo. Così come è da sottoporre all’obbligo della stessa imposta anche la successiva emissione della licenza originale aggiornata con l’inserimento di altre armi, siccome siamo in presenza di un vero e proprio “atto” di un organo dell’Amministrazione dello Stato rientrante nelle fattispecie di cui al suddetto D.P.R., atto che viene emanato dopo la verifica dell’ammissibilità dell’iscrizione e la valutazione dell’adeguatezza delle prescrizioni per la custodia, già impartite nella licenza dall’Autorità di P.S..
Tali verifica e valutazione sono, pertanto, da considerare “esercizio della potestà provvedimentale”, finalizzate all’emanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale avente le caratteristiche di un’autorizzazione di polizia.
Invece, non possiamo considerare altrettanto legittima la seconda parte della circolare in commento, in particolare relativamente alla disposizione con la quale si stabilisce che, “nelle more” della risposta dell’Agenzia delle Entrate “le SS.LL. continueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione”.
Tale risoluzione finale è in contrasto con la premessa, ove viene rilevato che per le “variazioni in detrazione il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento…” alle citate “verifiche e valutazioni”. Infatti, considerata la corretta premessa che nelle variazioni in “detrazione” “il momento valutativo appare attenuato”, il Ministero sarebbe dovuto pervenire alla disposizione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo e non del contrario, pur “nelle more” della risposta al proprio quesito da parte dell’Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto stabilito tre mesi prima, nella risposta al citato quesito, ed in analogia con la circolare di un mese dopo sulla Carta europea.
Correttamente il Ministero osserva nella circolare del 2006 che “il momento valutativo appare attenuato”, siccome, con la “comunicazione” del collezionista per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, a differenza della “istanza”, non si genera l’inizio di un procedimento amministrativo da parte dell’Autorità di P.S. che comporti “un concreto esercizio della potestà provvedimentale”. Infatti, l’articolata procedura, prevista dalla circolare del 15 maggio1995 (preventiva istanza per l’inserimento di armi e nulla osta del Questore), riguarda solo la variazione in “aumento” dei pezzi in collezione, ma nulla dispone per quella in “detrazione”, per cui vengono a mancare nella procedura di depennazione atti endoprocedimentali di “verifica” e “valutazione”.
La impossibilità di classificare la comunicazione del collezionista e la conseguente depennazione nella categoria dei veri e propri atti amministrativi, trova avallo nella definizione  del “procedimento” e del “provvedimento” da parte della più autorevole dottrina di diritto amministrativo. Alla luce di tali definizioni non pare proprio che le suddette semplici attività di comunicazione e depennazione possano considerarsi atti amministrativi di un procedimento, preordinati all’emanazione di un provvedimento, anche perché i provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla discrezionalità che costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’Autorità amministrativa. Tale potestà discrezionale non sembra esercitabile da parte dell’Autorità di P.S. nell’attività di depennazione, come del resto sottolineato, implicitamente, nella circolare del 2006 con l’affermazione che “il momento valutativo appare attenuato”, siccome detta Autorità deve solo prendere atto della comunicazione del collezionista e depennare le armi, senza poter e/o dover porre in essere alcuna attività di valutazione discrezionale.
Peraltro, sempre secondo indirizzi dottrinali in materia , siccome “una scelta, sia pure limitata entro un ambito ristretto, è consentita per l’emanazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo, qualora la scelta mancasse in modo assoluto, non si avrebbe un provvedimento emanato nell’esercizio di una potestà, sibbene un atto dovuto”, come nella depennazione, anche perché “non assumono carattere di atti amministrativi quelle attività materiali che vengono poste in essere da un’autorità amministrativa in via di fatto, cioè al di fuori dell’esercizio di una potestà amministrativa”.
Quindi, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza di collezione non può inquadrarsi nella fattispecie degli atti amministrativi che danno inizio ad un procedimento e al conseguente provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la valenza di una istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A., alla stregua della denuncia di detenzione di armi, o variazioni di armi sulla Carta europea d’arma da fuoco.
Analogamente, la conseguente depennazione da parte dell’Autorità di P.S. non può essere considerata provvedimento amministrativo, risultando una semplice attività materiale carente di qualsivoglia potestà discrezionale. La corretta definizione di quest’ultima attività del Questore, è da riferire agli “atti amministrativi diversi dai provvedimenti”, trattandosi di “atto di conoscenza”, cioè di “atto dichiarativo della P.A. che si limita ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa”, essendo “atto non consistente in manifestazione di volontà…ma di conoscenza” e, come tale, “non è provvedimento”.
Tali inquadramenti giuridici della comunicazione/dichiarazione del collezionista e dell’attività di depennazione da parte dell’Autorità di P.S. non possono che portare alla conclusione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo per ambedue le attività, siccome la prima, non essendo “istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A.”, non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3 della Tariffa allegata alla citata legge sull’imposta di bollo, mentre la seconda, non essendo “esercizio di attività provvedimentale”, non rientra nell’articolo 4 della stessa Tariffa, come, peraltro, affermato da Mori nel suo Codice (pg. 312) : “il bollo è dovuto perché si ritiene che il cittadino chieda un ampliamento della licenza di collezione…..Se invece il cittadino si limita a togliere una o più armi dalla collezione è sufficiente una comunicazione perché è un diritto del cittadino toglierla e non richiede all’Autorità alcun nuovo provvedimento”.
Un ulteriore motivo giustificativo della non obbligatorietà dell’imposta di bollo per la variazioni delle armi in “detrazione” lo possiamo riscontrare nella normativa sulla detenzione. Infatti, è da evidenziare che, anche per le armi destinate alla collezione, deve essere osservato quanto disposto dall’articolo 38 del T.U.L.P.S., cioè l’obbligo di provvedere alla relativa denuncia di detenzione prima dell’inserimento in collezione, come esplicitamente previsto dalla circolare del 15 maggio 1995. La conseguenza di quest’ultima previsione comporta che, ogniqualvolta si voglia variare in “detrazione” la collezione, si debba denunciare “qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità”, come stabilito dall’articolo 58 del Regolamento di esecuzione del predetto T.U.L.P.S., comunicazione che, alla stregua della denuncia di detenzione, è esente da imposta di bollo.
Considerato tale obbligo, la denuncia di “modificazioni”, delle armi inserite in collezione, può essere già di per sé stessa considerata, nel contempo, come richiesta implicita di depennazione, cui deve conseguire la dovuta presa d’atto dell’Autorità di P.S. con la cancellazione d’ufficio dei pezzi ceduti.
Dunque, non sembrano mancare al Ministero i supporti logico/giuridici che permettano di venire incontro alle aspettative dei collezionisti di armi, la cui passione deve essere assecondata e facilitata, siccome spesso, a proprie spese, riescono a salvaguardare un patrimonio storico che altrimenti andrebbe perduto, considerato lo scarso interessamento dei musei quando si tratti di armi, anche antiche.
Si auspica, quindi, un aggiornamento della circolare del 2006, non essendo necessario attendere ulteriormente una risposta al quesito proposto, quasi dieci anni orsono, all’Agenzia delle Entrate.
Visto il tempo trascorso per prendere una decisione sull’amletico dubbio bollo sì, bollo no, sorge spontaneo richiamare il motto latino ”affrettati con lentezza”, ma, dopo quasi dieci anni, affrettati!..
Nel frattempo, è opportuno ricordare a coloro che si sentono costretti a dover richiedere l’esoso balzello, anche per le variazioni in “detrazione”, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del 2006, che, per giurisprudenza e dottrina oramai consolidate, “le circolari della P.A. non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalle norme statali”, a maggior ragione da norme costituzionali, come l’art. 23, e, quando siano “contrarie alla legge”, ”devono essere disapplicate”, siccome “l’organo inferiore non può ritenersi vincolato da un’errata interpretazione della legge compiuta da un organo superiore”.

Circolare 1998.06.25 n° 559-C-22310.101713 Imposta di bollo per la denuncia di detenzione armi e munizioni

Circolare 1998.06.27 n° 559-C-22310.101713 Imposta Bollo per denuncia di detenzione armi e munizioni

  • data 2023