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ARMI: certificato maneggio delle armi

Con le modifiche del 2010 e del 2013 alla Legge 110/75 si è andato a complicare il dettato dell'art.8 sull'abilitazione al maneggio delle armi.
La norma oggi è stata approvata con il seguente recitato:

Art. 8. Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

Art. 31 TULPS - (art. 30 T.U. 1926) Salvo quanto è disposto per le ARMI da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre ARMI, [assemblarle] introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle ARMI artistiche, rare od antiche.

L'articolo chiarisce che è soggetto a presentare il certificato di abilitazione al maneggio delle armi chi non ha mai avuto una licenza di porto d'armi, chi non l'ha mai avuta e ha prestato servizio nelle Forze Armate o Dell'Ordine, insomma per queste persone che hanno anche prestato servizio con armi non è presunta la capacità al loro maneggio, se richiedono un porto d'armi devono presentare un certificato del TSN che attesti la loro capacità come chiunque altro faccia prima istanza della richiesta di porto d'armi.

Massima condivisa: vedi l'articolo di E.Mori su Armi & Tiro 04/2014 .

 

  • data 2023