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ARMI: comodato o prestito

Si possono dare in comodato, cioè prestare temporaneamente, solo armi catalogate sportive o per uso venatorio. Il comodato deve essere accompagnato da denuncia la dove il periodo superi il tempo necessario alla stessa, cioè se l'arma viene prestata per un solo pomeriggio (ad esempio) non vi sarebbe tempo utile per farne denuncia all'autorità, (ricordiamo che la denuncia va fatta entro 72 ore, considerate quindi la scadenza massima per un comodato senza dichiarazione scritta), quindi il comodato avviene prettamente tra i due accomodatari in forma privata. Per un comodato che preveda periodi più lunghi (oltre 72 ore) si deve fare comunicazione alla locale Questura.

LEGGE:
L'articolo 22 della Legge 110/75 vieta il comodato delle sole armi indicate negli articoli 1 e 2 sotto riportati.


Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 22 (agg.nov.2013)
Locazione e comodato di armi.
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale

(sempre dalla Legge 110/75)

 


Cassazione. n. 10650 I, 14/03/2002
In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio.

 

  • data 2023