COMODATO DI ARMI

Si possono dare in comodato, cioè prestare temporaneamente, solo armi catalogate sportive o per uso venatorio. Il comodato deve essere accompagnato da denuncia la dove il periodo superi il tempo necessario alla stessa, cioè se l'arma viene prestata per un solo pomeriggio (ad esempio) non vi sarebbe tempo utile per farne denuncia all'autorità, quindi il comodato avviene prettamente tra i due accomodatari.

LEGGE:
L'articolo 22 della Legge 110/75 vieta il comodato delle sole armi indicate negli articoli 1 e 2 sotto riportati.


Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

 

Articolo 22

Locazione e comodato di armi.

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Articolo 1

Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Articolo 2

Armi e munizioni comuni da sparo.

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

  1. i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

  2. i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

  3. i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

  4. i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

  5. i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (5). Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2). Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (3) (4).

  1. Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.

  2. Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

  3. Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.

  4. Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.

  5. Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

  6. Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.


Cassazione. n. 10650 I, 14/03/2002

In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio.

 


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