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ARMI: cessione o vendita

art 8 della Legge 110/75 - art 35 e 58 del TULPS


La Legge

I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate.

Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto rilasciato dalla Questura o una licenza di porto d'armi valida. Cosi è se si acquista un arma nuova in armeria, e così è se la si acquista da altra persona privata; si devono rispettare le regole dettate dal TULPS e dalla Legge 110/75.
Dal 5 nov. 2015 la capacità dei caricatori delle sole armi comuni o da caccia (escluse le sportive) deve essere limitata a 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte, mentre le armi classificate B9 (ex B7) dovranno essere denunciate o ridenunciate come armi comuni (o sportive dove siano state classificate tali) dato che non si possono più considerare idonee per uso venatorio).

Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve (acquista) sia in possesso dei requisiti di legge, abbia cioè un nulla osta di acquisto valido, una licenza di porto d'armi valida, una licenza di commercio o riparazione ecc...
E' responsabilità di chi vende accertarsi dei requisiti dell'acquirente.
Dal 5 nov.2015 chi vende armi, potrà cedere le stesse di tipo comuni o da caccia riducendone la capacità a non più di 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte. Per le armi sportive non vi è alcun limite, ma i caricatori con capacità superiore a quella indicata dovranno essere denunciati..
E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti.

Licenze del venditore
Il venditore può non avere un porto d'armi perchè può aver acquistato l'arma con il solo nulla osta o non avere più rinnovato la licenza di P. di A. L'assenza di licenze non impedisce di vendere le proprie armi ma solo di acquistarne altre.

La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati.
COME FARE: chi cede scrive di suo pugno (meglio) dietro una fotocopia della denuncia o sul prestampato qui sotto lincato, la volontà di cedere l'arma alla persona indicata (indicando caratteristiche è matricole nonchè dati dell'acquirente). L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (entro e non oltre 72 ore dall'entrata in possesso dell'arma) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria nuova denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria.
Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per far depennare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta.


Il venditore non è tenuto a consegnare alcuna copia della propria denuncia ma l'acquirente deve assicurarsi che l'arma sia di proprietà del venditore e non sia un arma clandestina.

FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE ............................. formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)

SEGNALAZIONI HANNO EVIDENZIATO LA CIRCOLAZIONE DI PORTO D'ARMI FALSI: CHI VENDE SAREBBE OPPORTUNO FOTOCOPIASSE (oggi basta un telefonino) ANCHE LA CARTA D'IDENTITA' E IL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE E MAGARI L'ACQUIRENTE STESSO SE SI HANNO DEI DUBBI O NON LO SI CONOSCE.


SENTENZA 06448 DEL 03/07/97
In tema di reati concernenti le armi, il termine "cessione" deve intendersi coincidente non con quello di costituzione di un diritto reale a favore del cessionario, bensì con qualunque passaggio di disponibilità materiale di un'arma, per qualunque titolo avvenuto ed anche per un breve lasso di tempo: per realizzare una cessione apprezzabile sotto il profilo della durata e quindi rilevante ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma, bastano anche pochi minuti di disponibilità dell'arma stessa.

Legge 18 aprile 1975, n. 110

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.
L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

VENDITA E ACQUISTO ARMI

Cosa scrivere:

chi vende deve dichiarare per scritto la sua volontà a vendere, lo fa apponendo dietro una copia della denuncia o su altro documento quanto qui riportato:
Io sottoscritto (cognome e nome), nato a (città) il (data), CEDO al sig. (cognome e nome), nato a (città) il (data), in possesso di regolare licenza di (tipo di licenza), (numero e data di rilascio), l'arma da me detentua tipo: (descrivere l'arma come è esposto nella denuncia riportandone tutti i dati); di questa è opportuno tenersene una copia insieme alla copia della licenza del compratore. Modulo di cessione.
ATTENZIONE: perchè una dichiarazione sia valida (un qualsiasi scritto privato) deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del firmatario.

Acquisto/vendita all'estero:
per l'acquisto o la vendita anche tra privati ma che sono residenti in Paesi diversi tra loro (anche se nella Comunità Europea), chi acquista deve munirsi di regolare licenza di importazione rilasciata dalla Pefettura.

Inserimento armi in collezione:
se si possiedono già un numero di armi al massimo delle possibilità permesse dalla legge si possono acquistare altre armi ma preventivamente si deve richiedere il permesso di collezione. Solo allora si potranno acquistare nei modi sopra esposti producendo un apposita richiesta.

Acquisto/vendita per corrispondenza:
non è consentita ai privati senza licenza del Prefetto.

 

  • data 2023