E' vietato modificare un'arma a fuoco alterandone la meccanica o le dimensioni nel senso in cui venga aumentata la potenzialità offensiva o renderne più agevole l'uso, il trasporto o l'occultamento, (questo non implica come modifica l'alleggerimento degli scatti), è quindi vietato intervenire sulla meccanica di un'arma per farla sparare a raffica quindi aumentandone la micidialità, ma non certamente la lucidatura dei piani di scatto per l'uso dell'arma in gare di tiro, la sostituzione di molle e perni o percussori per migliorare la precisione di tiro nelle gare stesse.
E' vietato l'accorciamento delle canne ma non filettarle per montare un freno di bocca, un rompifiamma o un contrappeso, non è tantomeno vietato montarvi organi di mira di qualsiasi tipo sia su armi corte che lunghe che pur permettendo la miglior acquisizione del bersaglio ne peggioranno il trasporto e l'occultabilità, ad esempio i nuovi mirini olografici.
Per la sostituzione della canna, questa va fatta da persona abilitata oppure può essere acquistata una canna di riserva che portando un numero di matricola proprio, dovrà essere denunciata alle autorità, cosi come vanno denunciati i caricatori supplementari la dove gli uffici preposti siano pronti a riceverne le specifiche. I caricatori e le canne denunciate non vanno a fare cumulo sulle armi già in possesso essendo solo parte di arma.
Attenzione: non è alterazione d'arma montare ottiche su di esse anche se questo comporta forare e filettare parte del castello, non è alterazione migliorare gli scatti, applicare smorzatori di rinculo (compensatori), treppiedi o altri appoggi pieghevoli, mirini laser, a luce visibile e invisibile, accorciarne il calcio per migliorarne l'appoggio la dove appare troppo lungo per il tiratore stesso, ricordando che l'arma lunga ha per misura minima (per rimanere arma lunga) quella dei 60 cm. totali, sotto i quali diventa un arma corta; nell'accorciamento de calcioli si dovrà quindi tenere presente questa misura. Alleggerirne il peso, forarne la canna per ricavarne compensazione per il tiro, sostituirne parti non essenziali come mirini e tacche di mira, grilletti, molle, levette, ecc. non è alterazione di arma. Non è vietato filettare la canna. Non è vietato l'uso di un silenziatore ma ne è vietata la fabbricazione e l'acquisto.
Cosa importante; le armi con calcio ripieghevole ma bloccato in posizione distesa non possono essere modificate rendendo il calcio ripiegabile, la dove la lunghezza dell'arma è riportata nella catalogazione non è possibile sostituire il calcio con altro corto (es: tipo pistola per i fucili). Non è vietato l'uso di riduttori di calibro per il tiro.
E' buona regola, prima di effettuare ogni modifica, controllare sul catalogo nazionale le specifiche riportate per la stessa arma.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 3 Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
