DIRETTIVA 477 QUESTA SCONOSCIUTA
QUANDO TI FANNO CREDERE QUELLO CHE NON E' PER SALVARE LA FACCIA
COS'E' LA DIRETTIVA 477
La direttiva Europea che dovrebbe unificare le norme e i comportamenti dei Paesi Europei su alcune importanti cose, come l'import e l'export, tasse, privilegi, movimenti dei membri comunitari, lavoro, ecc. comprende anche le armi, perchè esse sono prodotte in tutti i Paesi del mondo e circolano oramai con più facilità anche nei Paesi Europei, ciò obbliga a unificare il modo in cui ogni Paese deve definire le armi, spostarle, venderle. Parliamo naturalmente delle armi civili per il mercato pubblico, quello a cui tutti abbiamo attinto, quel mercato che contiene, movimenta e produce armi ma anche munizioni, parti di ricabio e oggettistica varia.
E' molto chiaro ed è logico che tra un gruppo eterogeneo di popoli si debba definire come le armi ma anche le auto, il tabacco, l'alcool, i prodotti chimici e il cibo, oltre che gli animali, la frutta e le piante vive, il pesce debbano essere preparate prima di varcare quelle frontiere che oggi non sono più quelle di un tempo.
Tacciata nel mondo delle armi come la peggior direttiva comunitaria mai emanata in verità fornisce indicazioni ai Paesi membri su come unificare il modo di riconoscere le varie armi e quindi classificarle in modo che, ogni Paese, possa riconoscere ogni arma importata senza doverne ogni volta decidere la classificazione. Questo toglie una grossa fetta di lavoro agli enti preposti e facilita lo scambio e il commercio delle armi civili in ambito Europeo, tanto che la direttiva si occupa, anche se superficialmente, della vendita on-line delle armi.
Quanto sia veramente disastrosa la "direttiva" è da dimostrare, ciò che è stato disastroso è come la stessa sia stata messa in atto nei vari Paesi Europei in special modo il nostro, dove come sappiamo furono limitati i colpi nei caricatori con limiti addirittura inferiori non solo a quanto espresso dalla direttiva stessa ma inferiori a quelli dettati da tuti gli altri Paesi membri. Si finì solo in Italia ad avere un limite di 10 colpi nei caricatori per armi corte e solo 5 in quelli per armi lunghe quando in tutti gli altri Paesi i limiti erano di 20 munizioni nei caricatori per armi corte e 10 per le lunghe.
Ma allora è stata veramente la Direttiva 477 a portare il disagio o a farlo è stata qualche interpretazione azzardata fatta nel nostro Paese e solo nel nostro ? La direttiva basta leggerla per capire che per il suo 80% va a colpire unicamente produttori e importatori che sono caricati di nuovi compiti; ma nulla o poco coinvolge gli sportivi. E allora, perchè si è da sempre inveito contro questa direttiva ?
A dire il vero non ho mai incontrato uno sportivo che si sia lamentato della direttiva ma se mai dei decreti emanati dal solo nostro Belpaese, al contrario contro la direttiva produttori e importatori hanno subito fatto muro ma perchè ?
La direttiva in verità spinge gli Stati membri ad adottare misure più moderne per il controllo delle armi, misure che in Italia ancora non decollano, sono migliaia le armi ancora registrate su carta e non ancora entrate a far parte di quello strumento denominato "SPACE" che avrebbe dovuto uniformarsi con quelli dei Paesi membri ed essere collegati in un tuttuno con quelli degli altri Paesi. Il nostro Paese non è chiaramente pronto e tarda a fare passi avanti per rimanere al pari della comunità dei Paesi membri, in questo caso specifico specialmente ma non solo, anche in molti altri ambiti fatichiamo a trovare il nostro posto tra i membri comunitari.
La Direttiva è qui sotto riportata ed è consultabile sulle pagine della Comunità Europea ma cosa abbia portato il nostro solo Paese ad apportare modifiche così difformi dagli altri ancora non capiamo, sicuramente non si vuole liberalizzare nulla in materia di armi ma anzi, si vuole in assoluto limitare ogni uso di qualsivoglia arma, tanto che mentre negli altri Paesi le armi ad aria compressa sono ormai considerate semplici giocattoli, qui in Italia sono ancora considerate armi alla stregua di quelle a fuoco. Ma allora dove è l'unificazione del sistema come richiederebbe la direttiva ?
Perchè associazioni ed esperti anzichè sperperare energie contro la "direttiva" non tentano di fare aprire la mente la dove ancora una fionda è considerata un arma di distruzione di massa ?
La direttiva alla lettera "C" elenca i tipi di armi soggette alla sola dichiarazione; come mai in Italia la "dichiarazione" non è minimamente presa in considerazione salvo per le armi di libera vendita ? (rientrerebbero in questa categoria le armi lunghe in calibro .22 a percussione anulare).
Perchè le armi ad aria compressa non sono liberamente detenibili dato che l'Europa non le considera più armi ?
Perchè le armi corte camerate per il 9X19 nel nostro Paese sono ancora vietate ? Quali interessi ci sono dietro ?
Perchè il nostro Paese ha inizialmente adottato limitazioni al numero di colpi nelle armi differenti da quelle imposte dalla direttiva ? E perchè tutti hanno dato colpa alla direttiva quando noi per primi abbiamo denunciato il fatto che la stessa non limitava i colpi nei caricatori se non a 20 per le armi corte e 10 per le lunghe ? Chi ha da sempre remato contro ?
Ancor peggio, gli sportivi e tutti i detentori di armi sono stati presi in giro, oggi si direbbe "distrazione di massa", quando ti distraggono attirandoti su un problema quando il vero problema è un altro. Se poi aggiungiamo che in Italia non si legge ormai più ma si naviga solo per chattare le tante cretinate diffuse sui social, si capisce come la stragrande maggioranza dei possessori di armi sia caduta in una trappola e distratta sui veri problemi delle armi in Italia.
Abbiamo già detto del problema della munizione 9X19 che non consente a un tiratore straniero che utilizza questa munizione in gara di venire a gareggiare in Italia, l'uso di silenziatori in ambito sportivo, che ridurrebbero moltissimo l'impatto acustico nei campi di tiro, la liberalizzazione di molti strumenti che ormai l'Europa non considera più armi ma l'Italia ancora si, la detenzione delle munizioni, subordinata a mille regole discutibili la dove puoi detenere 1500 cartucce .300 Winchester Magnum ma solo 200 cartucce 6,35 Browning.
C'è sempre la vergogna sulla liberalizzazione delle armi ad avancarica monocolpo, fatta senza aver regolamentato il possesso della relativa polvere nera, la questione baionette e spade la dove queste vanno denunciate mentre in qualsiasi ferramenta si possono liberamente acquistare lame più micidiali senza licenza e senza denuncia.
In tutta Europa le armi a canna liscia monocolpo sono state liberalizzate (ne va fatta solo la dichiarazione di possesso) come specifica la direttiva qui sotto eppure nel nostro Paese sono considerate ancora armi sottoposte ad autorizzazione e quindi l'acquisto è soggetto al benestare dello Stato; lo stesso benestare che deve darti per possedere un "giocattolo" ad aria compressa, da noi liberalizzato solo se di potenza limitatissima.
Ma davvero la Direttiva 477 è stata poi cosi distruttiva come vogliono farci credere; o qualcuno ha preso l'occasione per farcelo credere e imporre maggiori dazi sulle armi ? I tiratori Italiani non sono forse diventati solo carne da macello ? Perchè in Italia ci sono mille associazioni tutte in disaccordo tra loro, perchè dopo una prima esplosione di capi di tiro privati che hanno invaso ogni Regione oggi si è sempre più testimoni del loro fallimento e della loro chiusura. Dove sta andando il mondo delle ari in Italia e chi guida questo massacro ? ... un massacro che è giunto al decreto "legittima difesa" (di cui abbiamo scritto) che è stato solo un nulla nel mare dei problemi veri, primo tra tutti il fatto che se ti difendi, perdi tutte le tue armi e tutte le tue licenze.
I dati di fatto sono soto gli occhi di chi vuole vederci chiaro, per chi vuole ancora credere alle fatine ...................
LA DIRETTIVA SCRITTA NEL 1987 E POI MODIFICATA E ADOTTATA IN PRIMA STESURA NEL 2008
DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(1) visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato considerando quanto segue: La direttiva 91/477/CEE costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.
(3) L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti importante garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE. (4) Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE.
(5) Le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE. (6) In tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.
(7) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969, dovrebbe, quanto più possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità. (8) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(9) Inoltre le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.
(10) In taluni casi gravi, l'osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l'applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi.
(11) Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti. L'allegato I alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere quindi adeguato.
(12) Data la sua particolare natura, è necessario che l'attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli.(13) L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e, in linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.
(14) La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
(15) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.
(16) Il trattamento delle informazioni è soggetto all'osservanza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e non pregiudica il livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(18) Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.
(19) È opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.
(20) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva in particolare l'acquisizione e la detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.
(21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare l'articolo 100A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 8 A prevede l'instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato; considerando che, in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie; considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco « il completamento del mercato interno », che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi; considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; che, di conseguenza, devono essere soppressi i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie; considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione; considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro territorio; considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone; considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO 1 Campo di applicazione
Articolo 1
1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi » e « armi da fuoco » gli oggetti quali definiti nell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate e definite al punto II dell'allegato I.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per « armaiolo » qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.
4. La carta europea d'arma da fuoco è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. Tale documento ha una validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità e prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria D la validità massima è di dieci anni. Essa contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma è un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco detenute o utilizzate dal titolare della carta. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.
Articolo 2
1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.
2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.
Articolo 3
Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2. CAPITOLO 2 Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco
Articolo 4
Almeno per le categorie A e B ogni Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo nel suo territorio al rilascio di un'autorizzazione sulla base almeno di un controllo della onorabilità personale e professionale dell'armaiolo. Qualora si tratti di persona giuridica, il controllo riguarda la persona che dirige l'azienda. Per le categorie C e D ogni Stati membro che non subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione sottopone tale attività ad una dichiarazione. Gli armaioli sono obligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco delle categoeie A, B e C, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di fabbricazione nonché i nomi e indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Gli Stati membri controllano regolarmente il rispetto di tale obbligo da parte degli armaioli. Il registro è conservato dall'armaiolo per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività.
Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo;
b) non possano costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco delle categorie C e D soltanto alle persone che soddisfino le condizioni di cui al primo comma, lettera a).
Gli Stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera b).
Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se rifiutano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria A. Le autorità competenti possono, in casi particolare, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.
Articolo 7
1. Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.
Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo.
2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.
3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa.
Articolo 8
1. Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l'arma.
Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria B, C o D, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 9
1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:
- ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;
- ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.
2. Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.
Articolo 10
Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate. CAPITOLO 3 Formalità relative alla circolazione delle armi nella Comunità
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
- il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,
- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,
- il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,
- i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili,
- il mezzo di trasferimento,
- la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
Al più tardi al momento del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.
4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.
Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.
Articolo 12
1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.
Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione; in tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione.
Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.
3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.
Articolo 13
1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.
3. Gli Stati membri istituiscono entro il 1o gennaio 1993 reti di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare le formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Articolo 14
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:
- di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;
- di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano. CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Articolo 15
1. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.
2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 16
Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. La severità di dette sanzioni deve essere sufficiente ad incitare al rispetto di tali disposizioni.
Articolo 17
Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.
Articolo 18
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione e agli altri Stati membri. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
G. WOHLFART
(1) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 8 e GU n. C 299 del 28. 11. 1989, pag. 6. (2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 69 e GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 89. (3) GU n. C 35 dell'8. 2. 1988, pag. 5.
ALLEGATO I
I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi »:
- le « armi da fuoco » secondo la definizione data al punto II;
- le « armi non da fuoco » secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi da fuoco »:
A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:
Categoria A - Armi da fuco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuco automatiche
3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
Categoria D - Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:
Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.
III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,
a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo;
b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.
Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.
IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:
a) « arma da fuoco corta » un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
b) « arma da fuoco lunga » qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
c) « arma automatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
d) « arma semiautomatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
e) « arma a ripetizione » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
f) « arma a colpo singolo » un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;
g) « munizione a pallottole perforanti »: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;
h) « munizione a pallottole esplosive »: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;
i) « munizione a pallottole incendiarie »: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chinica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.
ALLEGATO II
CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:
a) identificazione del detentore;
b) identificazione dell'arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;
c) periodo di validità della carta;
d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);
e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);
f) le seguenti menzioni:
« il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio. »
Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:
« Un viaggio in . . . . . [Stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . . [identificazione] è vietato. »
« Un viaggio in . . . . . [Stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . . [identificazione] è soggetto ad autorizzazione. »
ULTIMA STESURA DEL 2015