MUNIZIONI: queste sconosciute.


(DETENZIONE, ACQUISTO, USO)
nel 2019 ancora molti non conoscono la normativa in materia e spesso vengono tratti in errore da chi invece la normativa dovrebbe conoscerla a memoria

  • 11 NOV. 2019

 

La detenzione delle munizioni è una delle più semplici cose da fare in assoluto ma ancora oggi molti non sanno come questa debba essere fatta, spesso tratti in inganno, non sfruttano a pieno le possibilità che la Legge da ad ogni buon sportivo: ecco che una volta per tutte vogliamo dirvi tutta la verità sulla detenzione, l'acquisto e il trasporto delle munizioni.

MUNIZIONI CIVILI

Tutti sappiamo cosa cono le "munizioni", dette anche cartucce. Sono reperibili in qualsiasi armeria presentando ina licenza valida per l'acquisto, porto d'armi o nulla osta. Sono acquistabili tutte le munizioni prodotte per il mercato civile dal cal. 0 (zero) al 12,7mm. con esclusione quindi delle cartucce prodotte per l'esercito o che hanno proiettile perforante, incendiario, tracciante, esplosivo, a emissione di gas o espansivo, quest'ultimo però è consentito per il tiro sportivo e la caccia, si troveranno quindi in commercio particolari munizioni prodotte proprio a tali scopi.

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 Art. 12. Disposizioni in materia di armi 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.
Prima regola da ricordare, le munizioni acquistate nei poligoni vanno utilizzate al loro interno e non possono essere portate a casa. (chi lo fa ... lo fa solo a suo rischio personale). Queste munizioni non sono soggette a denuncia e non fanno alcun cumulo perchè sono acquistate e usate nell'immediato.

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Art. 1 Sono MUNIZIONI da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle ARMI da guerra.

Art. 2 Le MUNIZIONI a palla destinate alle ARMI da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferichemarcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Art. 11-bis Tracciabilita' delle ARMI e delle MUNIZIONI
1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle MUNIZIONI di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle MUNIZIONI medesime.

Art. 20-bis Omessa custodia di ARMI.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano inpossesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone ancheparzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nelmaneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo commadell'articolo 2, MUNIZIONI o esplosivi diversi dai giocattoli piricie' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, conl'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle ARMI,MUNIZIONI ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie perimpedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto finoad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Art. 22. Locazione e comodato di ARMI
Non e' consentita la locazione o il comodato delle ARMI di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di ARMI per uso scenico, ovvero di ARMI destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di ARMI o MUNIZIONI ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

Art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di MUNIZIONI
E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di ARMI regolarmente denunziate, detiene MUNIZIONI per ARMI comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)
Art. 38 - (art. 37 T.U. 1926) Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.aggiornato DL.121/13.

Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926) Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.

Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926) Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le ARMI, le MUNIZIONI e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di ARMI, MUNIZIONI o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 54 - (art. 53 T.U. 1926) Salvo il disposto dell'art. 28 per le MUNIZIONI da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1940)
ART. 33.SONO _MUNIZIONI DA GUERRA_ LE CARTUCCE, I PROIETTILI, LE BOMBE, LA POLVERE, LE CAPSULE ED OGNI ALTRA MATERIA DESTINATA AL CARICAMENTO DELLE ARMI DA SPARO BELLICHE, O COMUNQUE AD IMPIEGO BELLICO.

ART. 58. - LA DENUNCIA È DATA NELLE FORME INDICATE DALL'ART. 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEVE CONTENERE INDICAZIONI PRECISE CIRCA LE CARATTERISTICHE DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DELLE MATERIE ESPLODENTI; CON LE STESSE FORME DEVE ESSERE ENUNZIATA QUALSIASI MODIFICAZIONE NELLA SPECIE E NELLA QUANTITÀ. NON È AMMESSA LA DETENZIONE DI BOMBE CARICHE. ART. 15. - QUANDO LA LEGGE PRESCRIVE, PER DETERMINATI ATTI, L'OBBLIGO DELL'AVVISO O DELLA DICHIARAZIONE, QUESTI DEBBONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO IN DOPPIO ESEMPLARE, DI CUI UNO CONFORME ALLA LEGGE SUL BOLLO. L'AUTORITÀ COMPETENTE RILASCIA L'ESEMPLARE IN BOLLO ALLA PARTE CON L'ANNOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, E CONSERVA L'ALTRO NEGLI ATTI DI UFFICIO.

ART. 97. - POSSONO TENERSI IN DEPOSITO O TRASPORTARSI NEL REGNO SENZA LICENZA, ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOGRAMMI DI PESO NETTO, OD ARTIFICI IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CHILOGRAMMI VENTICINQUE DI PESO LORDO, ESCLUSO L'IMBALLAGGIO OVVERO UN NUMERO DI MILLECINQUECENTO CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA CARICATE A POLVERE, NONCHÉ DUECENTO CARTUCCE CARICHE PER PISTOLA O RIVOLTELLA, ED UN NUMERO ILLIMITATO DI BOSSOLI INNESCATI E DI MICCE DI SICUREZZA. GLI ESPLOSIVI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE CONDIZIONATI IN SCATOLE METALLICHE REGOLAMENTARI, OPPURE IN PACCHI DI CARTA, SECONDO LE NORME STABILITE NELL'ALLEGATO B AL PRESENTE REGOLAMENTO. PER TENERE IN DEPOSITO O PER TRASPORTARE ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA O CARTUCCE CARICHE IN QUANTITÀ SUPERIORE A QUELLA INDICATA, OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 50 E 51 DELLA LEGGE. AGLI EFFETTI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE, IL PREFETTO È AUTORIZZATO A RILASCIARE LICENZA PER IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOMETRI PER GLI ESPLOSIVI DELLA SECONDO CATEGORIA E A NUMERO CINQUANTA DETONANTI.

LEGGE 2 agosto 1967, n. 799
Art. 10. L'art. 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento. Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere. Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69. I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni".


Art. 11. L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
Art. 36. - E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25. Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto. E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni. Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000".