MODIFICHE ALLA DIRETTIVA EUROPEA SULLE ARMI

LA CHIAMAVANO DIRETTIVA 477

  • 30 gen.2016

Alla fine un po' di luce dobbiamo farla, in questi ultimi mesi siamo stati bombardati da mille richieste di partecipazione a sondaggi, firme, petizioni spesso senza sapere esattamente di cosa si parlava. Molti non sanno nemmeno cosa sia la mitica "Direttiva 477" dalla quale alcuni hanno fondato gruppi per la salvaguardia della libertà di detenere armi.

In verità la Direttiva 477 non era più che una norma comunitaria che voleva limitare la fabbricazione di armi a salve capaci di poter essere trasformate in armi vere e migliorare la modalità in cui le armi venivano disattivate perchè non potessero essere più riattivate.
E' leggendo l'ultimo sproloquio nell'ultima relazione alla Commissione, che abbiamo deciso di dire la verità sulla direttiva 477 e sulle modifiche che ora la commissione ha portato sul tavolo di Bruxelles.

Leggiamo nella prima pagina: "Motivazione e obiettivi della proposta
La sicurezza dei cittadini e delle imprese è una delle principali preoccupazioni della Commissione. L'uso di armi da fuoco da parte della criminalità organizzata, delle forme gravi di criminalità e delle organizzazioni terroristiche può causare enormi danni alla società, come abbiamo avuto l'occasione di vedere a più riprese nel corso dell'ultimo anno, in particolare negli attentati che hanno avuto luogo a Parigi e Copenaghen. Solo pochi giorni fa, oltre 120 persone hanno perso la vita in una serie di attentati terroristici coordinati compiuti il 13 novembre 2015 a Parigi."
Spesso dobbiamo toccarci per capire se siamo svegli o stiamo sognando, la commissione porta in primo piano il problema della criminalità organizzata fornendo come prova i fatti di Parigi e Copenaghen, fatti da attribuirsi esclusivamente alle flange terroristiche extracomunitarie. Mentre gran parte degli Stati membri vede la criminalità interna diminuire da moltissimi anni, prende l'occasione per portarla in primo piano insieme al terrorismo. Un modo comodo per sottrarsi alla verità, cioè che mentre le popolazioni Europee trovano sempre più il giusto equilibrio tanto che gli omicidi diminuiscono, l'afflusso incontrollato di stranieri provoca troppo spesso un aumento pericoloso di criminalità a carattere terroristico.

Scrive ancora la commissione: "Dopo gli attentati terroristici di Parigi nel gennaio 2015 i ministri degli interni e/o della giustizia dell'UE hanno adottato la "dichiarazione di Parigi", in cui ribadiscono l'impegno dei loro paesi a ridurre la fornitura illecita di armi da fuoco in tutta Europa e, di conseguenza, ad intensificare la loro cooperazione nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), per migliorare la condivisione di dati di intelligence e garantire la piena valorizzazione delle risorse di Europol, Eurojust e Interpol".
Cosa è la lotta alle minacce della criminalità ? Di quale criminalità si parla ? Di quella della "ndrangheta" o di quella Russa ? Oppure della criminalità terroristica. In verità ci si riferisce sempre agli attentati terroristici ma nell'insieme, la commissione, trova il modo di infilarci dentro tutto, tanto che a pagina 9 ne viene fuori con questa frase: "Oggigiorno le armi semiautomatiche rappresentano una quota elevata delle armi da caccia e da tiro sportivo. Tuttavia, lo studio di valutazione conclude che alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi automatiche e la direttiva vigente non fornisce criteri tecnici per impedire tale conversione. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A" determinate armi semiautomatiche possono tuttavia risultare molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. La proposta vieta le armi semiautomatiche che figurano nell'attuale categoria B7".

Ci facciamo il segno della croce, se questa proposta venisse immediatamente approvata, l'Italia perderebbe milioni di armi che con la categoria B7 non hanno nulla a che vedere eppure vi fanno parte.
In realtà la proposta inizialmente voleva semplicemente vietare le armi della categoria "A", cioè quelle da guerra e ne voleva vietare anche la disattivazione, tra tutti in fondo, il minore dei mali.
Ma come sempre avvenimenti che sollevano l'opinione pubblica riescono a fare approvare norme che altrimenti non potrebbero essere approvate. Sull'onda degli attentati e dei morti di Parigi, la commissione, punta ad eliminare una buona fetta di armi e di commercio sul territorio dell'Unione e in modo particolare ad arrestare l'importazione dagli USA di armi somiglianti ad armi automatiche.
Tutti sappiamo che qualunque arma semiautomatica può diventare automatica anche senza essere classificata B7 ma lo scopo principale della commissione è quello di eliminare quelle mostruose foto su internet in cui padri e figli si fotografano con in mano i loro finti kalasnikov semiauto o i loro M16 calibro 22 perchè certo fanno più effetto della doppietta imbracciata dal nonno e per altro ancora nessuno si è fatto un selfie con la doppietta imbracciata: meglio un SKS.

Che il porto lo rovinino i marinai è cosa risaputa, che in Europa non ci sia una lobby delle armi lo si sapeva da tempo, ora vediamo se gli industriali sapranno mettere fine alle strafalcionate della commissione Europea che vuole dare un severo taglio all'industria civile delle armi. Ora possiamo chiederci quante Beretta CX4 dovranno essere demolite all'entrata in vigore di questa direttiva. Ma ancor più dobbiamo chiederci quale sarebbe l'impatto sui futuri acquirenti di armi, l'idea che l'Europa decida di demolire le armi acquistate e pagate migliaia di euro, tutto da un giorno all'altro. Chi acquisterebbe un arma dale forme poco convenzionali o troppo vicine ai miti dei film.
E' chiaro che in Europa il possesso di armi non è un diritto ed è chiaro che in Europa solo il possesso di armi clandestine è inalienabile, come inalienabile è ogni possesso di cose non registrate sulla carta o mai denunciate. Questa direttiva eliminerà milioni di armi in tutta Europa senza minimamente intaccare l'arsenale della malavita o del terrorismo, provocherà milioni di danni a cittadini onesti dando più potere ai disonesti possessori di armi illegali.

CATEGORIE DI CUI ALLA DIRETTIVA CEE 477/91


CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
2. Le armi da fuoco automatiche.
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1
. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.
2
. le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4
. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7
. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica.
CATEGORIA C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7.
4
. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
CATEGORIA D – Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

Ecco le modifiche alla Direttiva 477 che il Comitato Europeo vuole fare approvare

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

Articolo 1

(1) l'articolo 1 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:
"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."
(b) Il paragrafo 1 sexies è sostituito dal seguente:
"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni."
(c) Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.
1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.
1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione."
(d) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della presente direttiva, per "armaiolo" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente in una o più operazioni fra le seguenti:
i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco;
ii) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di parti di armi da fuoco;
iii) fabbricazione, commercio, scambio o trasformazione di munizioni."
(2) All'articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra."
(3) All'articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.
2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.
La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.
Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.
Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.
3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."
(4) L'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:
(a) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione."
(b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:
Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.
Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli o gli intermediari consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al primo comma.
Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco."
(5) L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:
Articolo 4 ter
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;
(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."
(6) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 5
1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:
(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;
(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.
2. Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.
Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.
Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.
L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

(*) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19)."
(7) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
"I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata."
(8) Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:
"Articolo 10 bis
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.
La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.
Articolo 10 ter
Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.
La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2."
(9) All'articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse e rifiutate."
(10) L'articolo 13 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 13 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
(11) È inserito l'articolo 13 ter:
"Articolo 13 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
____________________________________________________________________
(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Comdella presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidentemissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."
(12) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."
Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni."

(13) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:
(a) il punto A è così modificato:
i) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:
"6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;
7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;
8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione."
ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.
iii) nella categoria C sono aggiunti i punti seguenti:
"5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;
6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione."
(b) Al punto B il seguente testo è soppresso:
"Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte."
(14) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte III è modificata come segue:
(a) la lettera a) è soppressa;
(b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;"
(c) il secondo comma è soppresso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [3 mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'INTERA PROPOSTA


Ci invia una mail il Comitato Direttiva 477:
" Riteniamo doverosa la diffusione della posizione della commissione EESC discussa il 2 febbraio e la relativa verifica e confutazione del dato di oltre 60.000 omicidi compiuti con armi legali. Nel documento si ripropone il ban inglese australiano e la volontà di limitare i diritti di cacciatori e tiratori. Ritenfgo anche auspicabile l’organizzazione di un mailing dei cittadini potenzialmente coilpiti dagli intendimenti liberticidi . L’operazione auspicata dalla Commisione (che dovrà deliberare il riqualifica la proposta della Commissione CE slegandola dal link del terrorismo e riconducendola a fantomatiche ewsigenze di sicurezza sociale: quindi si connota come un’operazione apertamente ideologica (a pensar bene e a non voler leggerci altre finalità sottese). https://dm.eesc.europa.eu/eescDocumentSearch/Pages/redresults.aspx?k=INT%2F777+%E2%80%93+EESC-2015-06789-00-00-DT-TRA+%28PT%29

Andrea Gallinari

Comitato economico e sociale europeo
INT/777
Controllo dell'acquisizione e detenzione di armi

Bruxelles, 26 gennaio 2016

DOCUMENTO DI LAVORO
della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo
in merito alla
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
COM(2015) 750 final - 2015/0269 (COD)
Relatore: Paulo BARROS VALE Il presente documento sarà esaminato nella riunione del 2 febbraio 2016 alle ore 14.30.

Il Consiglio, in data 14 dicembre 2015, e il Parlamento europeo, in data ..., hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data … .

Alla sua …a sessione plenaria, dei giorni … (seduta del …), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con … voti favorevoli, … voti contrari e … astensioni.

1.Conclusioni e raccomandazioni

2.Contesto della proposta

2.1In un contesto che suscita particolare preoccupazione in rapporto alla sicurezza, la Commissione propone una modifica della direttiva 91/477/CEE, già modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2.2L'obiettivo della direttiva consiste nel facilitare il funzionamento del mercato interno in materia di armi da fuoco - senza pregiudicare la sicurezza dei cittadini - attraverso la definizione di norme da adottare lungo tutto il ciclo di vita delle armi da fuoco, dalla produzione fino alla loro distruzione.

2.3La direttiva stabilisce i requisiti minimi che ogni Stato membro deve imporre per quanto concerne l'acquisizione, la detenzione e il trasferimento di armi di varie categorie, comprese quelle destinate alle attività di caccia e di tiro a segno.

2.4Sono state effettuate valutazioni ex-post in merito all'adeguatezza della legislazione in vigore ed è stata tratta la conclusione che è opportuno adottare norme minime a livello dell'UE sul traffico illecito di armi e rivedere la direttiva vigente in modo da:

 

    • armonizzare le norme di marcatura delle armi;

    • adottare norme e procedure comuni, e introdurre obblighi di registrazione per le armi da fuoco disattivate;

    • definire procedure riguardanti la convertibilità delle armi d'allarme, di quelle da segnalazione e delle riproduzioni;

    • condividere le conoscenze tra gli Stati membri, oltre a provvedere alla creazione e alla manutenzione di banche dati sulla fabbricazione, detenzione e disattivazione delle armi.


2.5Le parti interessate sono state sentite. Gli Stati membri e le ONG hanno convenuto sull'utilità dell'attuale direttiva allo scopo di impedire lo sviamento delle armi da fuoco verso il mercato illegale, mentre i soggetti del settore privato hanno espresso preoccupazione riguardo alla modifica delle categorie di armi da fuoco e al relativo impatto sulle piccole e medie imprese.

2.6Tutte le parti interessate considerano che la riattivazione delle armi disattivate rappresenti una delle principali fonti delle armi utilizzate per scopi criminosi, e ritengono che sia prioritario armonizzare le pertinenti norme per combattere questa pratica.

2.7La necessità dello scambio di informazioni tra Stati membri, l'armonizzazione delle definizioni e l'elaborazione di norme minime per gli orientamenti riguardanti la disattivazione delle armi costituiscono punti di convergenza tra tutte le parti interessate.

3.Osservazioni generali

3.1I tragici avvenimenti degli ultimi tempi hanno accelerato il dibattito sul commercio e sull'impiego delle armi. La sicurezza dei cittadini è sempre più minacciata dal terrorismo ed è urgente combattere con convinzione il permissivismo nella messa a disposizione delle armi da fuoco che continua a porre in mano a gruppi radicali, alla criminalità organizzata e a persone disturbate con motivazioni incomprensibili, i mezzi per perpetrare crimini orrendi.

3.2Non vanno inoltre dimenticati gli incidenti con armi da fuoco, provocati da un maneggio delle armi inadeguato o dal loro immagazzinamento, che tutti gli anni uccidono o feriscono gravemente qualcuno.

3.3I chiarimenti ora proposti migliorano notevolmente la direttiva precedente e sono quindi accolti favorevolmente dal CESE.

3.4Il CESE ritiene tuttavia che la legislazione debba ambire a qualcosa di più in questo campo, tenuto conto dei problemi che persistono sul piano della sicurezza. La Commissione non deve legiferare solo in risposta immediata ai recenti fatti di terrorismo, ma piuttosto farlo con il proposito di risolvere la questione della sicurezza delle armi da fuoco legali.

3.5Gli oltre 63 000 omicidi commessi nell'Unione europea negli ultimi 10 anni sono stati perpetrati con armi ottenute legalmente. In alcuni Stati membri dell'Unione europea la percentuale dei reati commessi con armi da fuoco supera il 40 %, attestandosi oltre il 20 % nella maggior parte dei paesi. Questi decessi non tengono conto dei suicidi e degli incidenti.

3.6In materia di controllo delle armi, il caso australiano è paradigmatico. Dopo che un uomo era entrato in un caffè e aveva assassinato 35 persone e ferito altre 23 con due armi, l'Australia ha dato inizio a quella che è considerata - a memoria d'uomo - una delle più grandi riforme della normativa sull'impiego e la detenzione di armi, i cui effetti sono osservabili nella diminuzione dei decessi causati da armi da fuoco. Questo paese ha bandito alcuni tipi di armi, ha introdotto l'obbligo di un motivo legittimo per il possesso di un'arma (che non può essere esclusivamente l'autodifesa) e ha finanziato un programma di acquisto di armi da parte dello Stato. Questa iniziativa ha contribuito al ritiro dalla circolazione di circa 700 000 armi e ha fatto diminuire bruscamente il tasso degli omicidi commessi con armi da fuoco.

3.7Il programma di acquisto di armi è basato sull'idea che la disponibilità di armi permette agli impulsi omicidi delle persone di tradursi in atto commettendo un eccidio.

3.8Analogamente all'Australia, dopo l'uccisione di 15 persone in sparatorie accidentali nella quali rimasero feriti altri 15 uomini, anche il Regno Unito ha vietato l'impiego di alcuni tipi di arma, ha introdotto l'obbligo di registrazione per i proprietari e ha finanziato un programma per l'acquisto di armi. Pur con risultati meno evidenti di quelli australiani, è diminuita anche la criminalità armata.

3.9Tenendo conto di questi precedenti, il CESE sostiene che tali esempi debbano essere seguiti non solo nelle norme per il conseguimento della licenza di porto d'armi e nel divieto di taluni tipi di arma, ma anche nell'attuazione di un programma per l'acquisto di armi da parte degli Stati membri in vista della loro distruzione.

4.Osservazioni particolari

4.1L'iniziativa rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità. La forma della direttiva è corretta, anche perché non è possibile ricorrere a un altro strumento per modificare il testo legislativo in vigore.

4.2La direttiva proposta modifica vari articoli di quella precedente, apportando chiarimenti e introducendo nuovi requisiti che migliorano notevolmente il testo legislativo precedente e sono pertanto accolti favorevolmente dal CESE.

5.Da discutere in seno al gruppo di studio:

La posizione del CESE in merito a:


  • l'obbligo di certificati sanitari e di esami di idoneità fisica per il conseguimento della licenza di porto d'armi

  • la limitazione del numero di licenze concesse a una singola persona

  • le limitazioni all'acquisto di parti e componenti di armi

  • gli acquisti di armi e loro componenti su Internet

  • le limitazioni per i cacciatori e i tiratori a segno.


 Direttiva 91/477/CE: GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 – Parere del CESE: GU C 35 dell'8.2.1988, pag. 25.

 Direttiva 2008/51/CE: GU L 179 dell'8.7.2008, pagg. 5-11 – Parere del CESE: GU C 318 del 23.12.2006, pag. 83.

 Numero e percentuale di omicidi (2000-2013) – UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine).