ARMI E LEGGE

dopo il D.L. n.7

  • 13 giu 2015

Sembra non esserci mai pace sulle norme e diviene sempre piu' difficile capire come comportarsi a causa di tutta questa grande confusione. Si fa per dire, in realta' detenere, usare, acquistare e vendere un arma, detenere le relative munizioni e le polveri da ricarica e' cosa assai semplice, anche al di la delle piccole vessazioni che in molte Provincie l'Autorita' impone ai possessori di armi come se fossero dei potenziali delinquenti. Superato questo impatto poco edificante per l'intera categoria di sportivi e collezionisti, bisogna raccogliere tutta la calma e capire bene come funziona il sistema e come le Leggi oggi regolano il sistema.

Regole in Italia

Le regole Italiane sono molto precise anche se poi troppo spesso, molte Amministrazioni le fanno diventare dei nebulosi, intricati labirinti burocratici che sembrano senza uscita. Da sfatare subito e senza ombra di dubbio che chi si ribella al sistema viene messo in croce. Per quanto e' dato sapere, chi ha vinto un ricorso, chi ha preteso che la Legge fosse seguita non ha mai subito alcun sopruso o ritorsione. Troppo spesso proprio per paura si tace e si subisce, nel caos si avvantaggia chi ha coraggio o chi fa il prepotente imponendo la sua Legge.

La Legge

con il D.L. 121/2014 la capacita' dei caricatori per armi era stata enormemente limitata. Sia per le armi comuni che quelle da caccia i caricatori devono avere capacita' non superiore a 5 colpi per le armi lunghe e 15 per quelle corte, fatto salvo per le armi sportive i cui caricatori possono avere capacita' superiore ma mai oltre i 29 colpi. I caricatori per le armi comuni e da caccia quindi, dal 5 novembre 2015 non potranno piu' essere importati, venduti o prodotti. Non saranno piu' disponibili in armeria e nemmeno online salvo quelli per armi sportive, che poco importa se poi possono essere montati anche su quelle comuni. Da novembre quindi, la cessione dei caricatori per armi comuni o da caccia non sara' consentita se gli stessi non avranno capacita' adeguata (5 colpi o 15 colpi). Quindi chi vorra' cedere il propio caricatore da 10 colpi per la carabina da caccia, dovra' prima farlo limitare a 5 colpi e la cessione dovra' essere fatta come per ogni altra arma, con regolare scrittura privata di cessione. Il D.L. n. 7/2015 ha introdotto un ulteriore fardello a carico dei detentori e delle Questure. Tutti i caricatori con capienza superiore a 5 colpi per le armi lunghe e 15 per quelle corte dovranno essere denunciati come una qualsiasi parte d'arma essenziale e dal 5 novembre 2015 potranno essere ceduti solo con regolare cessione come per una qualsiasi arma se sono per armi sportive oppure dovranno essere ridotti ad un numero di colpi consentito prima di essere ceduti. Insomma, un caricatore per arma sportiva potra' essere ceduto cosi' come si trova mentre gli altri dovranno essere prima ridotti al numro di colpi consentito dalla legge e potra' essere ceduto a chi ha un porto d'armi. Attenzione, come parti d'arma ora non potranno nemmeno essere lasciati incustoditi. Altra novita': le armi classificate B7, cioe' quelle armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra, non potranno piu' essere usate per caccia. Esse potranno quindi essere detenute in numero limitato dalla loro classificazione (comuni o sportive). Chi, alla data dell'entrata in vigore della Legge ha piu' armi di questo tipo, potra' continuarle a detenerle ma in caso di cessione non potra' riacquistarne se non nei limiti consentiti delle tre armi comuni e sei sportive. Quindi le armi classificate alla categoria B7 potranno da oggi essere solo comuni o sportive (visto che non sono piu' da caccia) con conseguente limitazione nella detenzione. In aggiunta a tutto questo il Decreto ha cambiato alcune regole sulla caccia vietandola con armi a percussione anulare di calibro inferiore a 6mm. e per mettersi in regola c'e' tempo fino al 4 novembre 2015. Il web e' una miniera di sproloqui da cui, un profano, maturerebbe l'idea che da ora le cose saranno complicatissime ma non e' cosi'. Ci si deve ricordare solo che ora, anche i caricatori che contengono piu' colpi vanno denunciati (solo quelli per arma lunga con piu' di 5 colpi e quelli per arma corta con piu' di 15 colpi anche se per armi sportive).

Breve ripasso

la detenzione consentita per 3 armi comuni; 6 armi sportive; 8 armi antiche, artistiche o rare e armi da caccia in numero illimitato.
Si possono poi detenere fino a 200 cartucce per arma corta o non da caccia e fino a 1500 cartucce da caccia a palla unica. Le cartucce a pallini (e pallettoni) devono essere denunciate solo se superano il numero di 1000 unità.
Si possono anche detenere fino a 5 Kg. di polvere per ricarica calcolando però nel peso anche la polvere che è già nelle munizioni cariche che si possiedono, 1,8 grammi per le cartucce da fucile e 0,25 grammi per le cartucce da pistola.
Si possono altresì detenere tutti i caricatori che si vuole purchè si provveda a denunciare quelli che contengono più di 5 colpi se per armi lunghe e 15 se per armi corte.

LA LEGGE:

Art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.aggiornato DL.121/13. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, DL.7/15; fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Come vedete non è poi così difficile, alla vostra denuncia ora andrà aggiunto: "detengo n° XX caricatori per arma lunga contenenti più di 5 colpi e n° XX caricatori per arma corta contenenti più di 15 colpi

Decreto-Legge 18 febbraio 2015 art. 3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sei mesi di tempo per provvedere a regolarizzare tutti i caricatori che contengono più di 5 colpi se per armi lunghe e 15 se sono per armi corte.

Resta il dubbio sulla denuncia delle pistrine. In effetti queste non sono citate nella Legge, DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 Art. 2 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10»

come si può vedere il Decreto non parla di piastrine, del resto il caricatore è lo spazio che accoglie le munizioni nell'arma e quale caricatore fisso andrebbe se mai denunciato in questo modo ma, ad esempio non si denunciano i caricatori tubolari dei fucili a leva o dei fucili da caccia a canna liscia se pur contengono spesso più di 5 cartucce, ma è sempre doveroso il congiuntivo e, cosa più saggia, chiedere alla propria Questura.

Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.(Decreto 91/2014)
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert

Chi va a caccia ora dovrà semplicemente fare attenzione a non usare armi che siano state classificate nella categoria B7 o che siano somiglianti ad armi automatiche come M16, AK, Thompson, Fal, .........

Per il momento le norme in atto non comportano ulteriori problemi e chiunque abbia ancora dubbi eviti il faidate o internet ma si rivolga sempre a indirizzi comprovati di fiducia o meglio agli uffici competenti per territorio.