LEGGE 8 maggio 1989, n. 186

  Ratifica   ed  esecuzione  della  convenzione europea sul controllo
 dell'acquisto  e  della  detenzione  di  armi  da fuoco da parte  dei
 privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.

 
                      
 Vigente al: 19-10-2013    

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di
armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno
1978. 
                                            
                               Art. 2.
1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.
                                            
                               Art. 3.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1989
                               COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                                            
 
                             Convention 

              Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

                       TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                         CONVENZIONE EUROPEA 
                        RELATIVA AL CONTROLLO 
            SULL'ACQUISTO E LA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO 
                         DA PARTE DI PRIVATI 
Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  firmatari  della  presente
Convenzione, 
Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare  una
piu' stretta unione tra i suoi Membri; 
Considerata la minaccia rappresentata dall'uso  sempre  crescente  di
armi da fuoco per fini criminali; 
Consapevoli del fatto che dette armi da fuoco sono spesso  acquistate
all'astero; 
Desiderosi di istituire sul piano internazionale efficaci  metodi  di
controllo sugli spostamenti delle armi  da  fuoco  al  di  la'  delle
frontiere; 
Consapevoli  della  necessita'  di   evitare   misure   che   possono
intralciare il commercio internazionale lecito o  possano  portare  a
forme di controllo alle frontiere inapplicabili o troppo onerose,  in
contraddizione con gli obbiettivi moderni di libera circolazione  dei
beni e delle persone, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1 
Ai fini della presente Convenzione: 
a) il termine "arma  da  fuoco"  ha  il  significato  che  gli  viene
attribuito all'Allegato I della presente Convenzione; 
b) il termine "persona" designa altresi' una persona giuridica che ha
una ditta sul territorio di una Parte Contraente; 
    c) il termine "armaiolo" designa una persona la cui attivita' 
professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, 
vendita, acquisto, scambio o noleggio di armi da fuoco; 
d) il termine "residente" designa una persona che ha la sua residenza
abituale sul territorio di una Perte Contraente, ai sensi della Norma
N 9 dell'Allegato alla Risoluzione (72) 1 del Comitato  dei  Ministri
del Consiglio d'Europa. 
                                            
                              Articolo 2 
Le parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza  tramite
le  autorita'  amministrative  competenti  per  quanto  riguarda   la
repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e
la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di  uno  Stato
nel territorio di un altro Stato. 
                                            
                              Articolo 3 
Ciascuna Parte  contraente  ha  la  liberta'  di  approvare  leggi  e
regolamenti relativi ad armi da fuoco con riserva che dette  leggi  e
regolamenti  non  siano  incompatibili  con  le  disposizioni   della
presente Convenzione. 
                                            
                              Articolo 4 
La presente Convenzione non si applica alla transazioni  di  armi  da
fuoco, nelle quali tutte le parti siano degli Stati  o  agiscano  per
conto di Stati. 
                                            

CAPITOLO II
NOTIFICA DELLE TRANSIZIONI

                              Articolo 5 
1. Se un'arma da fuoco che si  trova  sul  territorio  di  una  Parte
Contraente viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque  titolo  ad
una persona che risiede sul territorio di una altra Parte Contraente,
la prima Parte lo notifica alla seconda conformemente alle  modalita'
previste agli articoli 8 e 9; 
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo  1  del
presente  articolo,  ciascuna  Parte  Contraente  adotta  le   misure
necessarie affinche' qualunque persona che vende, trasferisce o  cede
a qualunque titolo un'arma da fuoco che si trova sul suo  territorio,
fornisca informazioni sulla transazione alle autorita' competenti  di
detta Parte. 
                                            
                              Articolo 6 
Se un'arma da  fuoco  che  si  trova  sul  territorio  di  una  Parte
Contraente viene trasferita in modo permanente e senza  trasferimento
del possesso sul territorio di un'altra Parte  Contraente,  la  prima
Parte lo notifica alla seconda, conformemente alle modalita' previste
agli articoli 8 e 9. 
                                            
                              Articolo 7 
Le notifiche di cui agli articoli 5 e 6 sono  altresi'  inviate  alle
Parti Contraenti attraverso il cui  territorio  transita  un'arma  da
fuoco qualora lo stato di provenienza di detta arma ritenga utile una
tale informazione. 
                                            
                              Articolo 8 
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu'
rapidamente possibile. Le Parti Contraenti faranno  in  modo  che  la
notifica preceda la transazione o il trasferimento in  questione,  in
mancanza di che dovra' essere inviata il piu' presto possibile. 
2. Le notifiche di cui agli  articoli  5,  6  e  7  indicheranno,  in
particolare: 
a) le generalita', il numero di passaporto o della carta  d'identita'
e l'indirizzo della persona alla quale l'arma da fuoco  in  questione
viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo o della persona
che trasferisce in modo permanente un'arma da fuoco nel territorio di
un'altra Parte Contraente, senza trasferimento del possesso; 
b) il tipo, la marca e  le  caratteristiche  dell'arma  da  fuoco  in
questione, nonche' il suo numero od ogni altro segno particolare. 
                                            
                              Articolo 9 
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate  tra
le autorita' nazionali designate dalle Parti Contraenti. 
2. Se  del  caso,  le  notifiche  possono  essere  trasmesse  tramite
l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 
3. Ogni Stato designera', al momento del deposito del  suo  strumento
di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   di   adesione,   con
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa,
l'autorita'  alla  quale  dovranno  essere  inviate   le   notifiche.
Notifichera' immediatamente  al  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa ogni successivo  cambiamento  della  designazione  di  dette
autorita'. 
                                            

CAPITOLO III
DOPPIA AUTORIZZAZIONE

                             Articolo 10 
1 Ciascuna Parte Contraente adottera' le misure adeguate a  garantire
che nessun'arma da fuoco  che  si  trova  sul  suo  territorio  venga
venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad  una  persona  non
residente che non abbia ottenuto la preventiva  autorizzazione  delle
autorita' competenti di detta Parte Contraente. 
2. Detta autorizzazione viene data  solo  se  le  predette  autorita'
competenti si sono preventivamente accertate che  una  autorizzazione
relativa alla transazione in questione  e'  stata  concessa  a  detta
persona dalle autorita' competenti  della  Parte  Contraente  in  cui
detta persona ha la sua residenza. 
3.  Se  detta  persona  prende  possesso  di  un'arma  da  fuoco  nel
territorio di una Parte Contraente in  cui  avviene  la  transazione,
l'autorizzazione di cui al  paragrafo  1  sara'  rilasciata  solo  in
conformita'  e  alle  condizioni  in  cui  un'autorizzazione  sarebbe
rilasciata per una transazione tra residenti della  Parte  Contraente
interessata. Se l'arma da fuoco viene  immediatamente  esportata,  le
autorita' di cui al paragrafo 1 hanno il solo obbligo  di  accertarsi
che le autorita'  della  Parte  Contraente  nella  quale  la  persona
risiede  abbiamo  autorizzato  detta  transazione  in  particolare  o
analoghe transazioni in generale. 
4. Le autorizzazioni  previste  ai  paragrafi  1  e  2  del  presente
articolo possono essere sostituite da un permesso internazionale. 
                                            
                             Articolo 11 
Ogni Stato, al momento del deposito del suo  strumento  di  ratifica,
accettazione,  approvazione  o  di   adesione,   indichera'   qual'e'
l'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni  previste
al paragrafo 2 dell'articolo 10. Notifichera'  subito  al  Segretario
Generale  del  Consiglio  d'Europa  ogni  successiva  modifica  della
designazione di dette autorita'. 
                                            

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

                             ARTICOLO 12 
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di  tutti  gli  Stati
membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta  alla  ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,  accettazione
o approvazione sarannno depositati presso il Segretario Generale  del
Consiglio d'Europa. 
2. La convenzione  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la  data  del
deposito  del   terzo   strumento   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione. 
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che
la ratifichera', accettera' o approvera'  successivamente,  il  primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre  mesi
dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica,  accettazione
o approvazione. 
                                            
                             Articolo 13 
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,  il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare  ogni  Stato  non
membro  del  Consiglio  ad  aderire  alla  presente  Convenzione.  La
decisione  relativa  a  detto  invito  sara'  presa  in   conformita'
all'articolo 20. d) dello Statuto del  Consiglio  d'Europa  e  dovra'
ottenere  il  consenso  unanime  degli  Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa che sono Parti Contraenti alla Convenzione. 
2. L'adesione avverra' con il deposito, presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa,  di  uno  strumento  di  adesione  che  avra'
effetto tre mesi dopo la data del suo deposito. 
                                            
                             Articolo 14 
1. Ogni Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito
del suo  strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o  di
adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione
verra' applicata. 
2. Ogni Stato puo', al momento del  deposito  del  suo  strumento  di
ratifica,   accettazione,   approvazione    o    di    adesione,    o
successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione,
con  dichiarazione  inviata  al  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e per
il quale assicura le relazioni  internazionali  o  per  il  quale  e'
abilitato a stipulare. 
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra'
essere ritirata, per quanto concerne  ogni  territorio  designato  in
detta dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale.  il
ritiro avra' effetto sei mesi  dopo  la  data  di  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale. 
                                            
                             Articolo 15 
1. Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento  del  deposito
del suo  strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o  di
adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve di cui
all'Allegato II della presente Convenzione. 
2. Ogni Parte Contraente  che  formula  una  riserva  in  virtu'  del
precedente paragrafo puo' ritirarla tutto o  in  parte  mediante  una
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e
che avra' effetto alla data del suo ricevimento. 
3. La Parte Contraente che ha formulato una  riserva  in  virtu'  del
paragrafo 1 del presente articolo non puo' pretendere  l'applicazione
da parte di un'altra Parte della disposizione oggetto della  riserva;
tuttavia essa  puo',  se  la  riserva  e'  parziale  o  condizionale,
pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura  in  cui
essa stessa l'abbia accettata. 
                                            
                             Articolo 16 
1. Le Parti Contraenti non possono concludere tra  di  loro  acccordi
bilaterali o multilaterali relativi  alle  questioni  regolate  dalla
presente  convenzione  se  non  per  completare  le  disposizioni  di
quest'ultima  o  per  facilitare  l'applicazione  dei  principi   ivi
contenuti. 
2. Tuttavia, se due o piu' Parti Contraenti hanno stabilito o  stanno
per stabilire i loro rapporti sulla base di una legislazione uniforme
o di un regime particolare che impone loro obblighi piu' estesi, esse
hanno la facolta' di regolare i loro reciproci  rapporti  in  materia
basandosi esclusivamente su detti sistemi nonostante le  disposizioni
della presente Convenzione. 
3. Le Parti contraenti che escluderanno dai loro  reciproci  rapporti
l'applicazione della presente convenzione, conformemente al paragrafo
2 del presente articolo,  invieranno  a  tal  fine  una  notifica  al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
                                            
                             Articolo 17 
1. Il  Comitato  Europeo  per  i  Problemi  Criminali  del  Consiglio
d'Europa segue l'esecuzione della presente  Convenzione  e  fara'  di
tutto  per  facilitare  il  regolamento  amichevole  delle  eventuali
difficolta' che dovessero sorgere nell'esecuzione della  convenzione.
2. Il Comitato Europeo per  i  Problemi  Criminali  puo',  alla  luce
dell'evoluzione tecnica, sociale ed economica, formulare e sottoporre
al comitato dei Ministri del consiglio d'Europa proposte al  fine  di
emendare o di completare le disposizioni della  presente  Convenzione
e, in particolare, di modificare il contenuto dell'Allegato 1. 
                                            
                             Articolo 18 
1. In caso di guerra  o  di  altri  eventi  eccezionali,  ogni  Parte
Contraente potra' fissare norme che  deroghino  temporaneamente  alle
disposizioni della presente convenzione e con effetto immediato. Essa
notifichera' subito al Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa
tale deroga e la cessazione di suoi effetti. 
2. Ogni Parte Contraente potra' denunciare  la  presente  Convenzione
inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa.
Tale denuncia avra' effetto sei mesi  dopo  la  data  di  ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale. 
                                            
                             Articolo 19 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
membri del Consiglio e a tutti  gli  Stati  che  hanno  aderito  alla
presente Convenzione: 
a) ogni firma; 
b)  Il  deposito  di  ogni  strumento  di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione; 
c)  ogni  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  convenzione
conformemente ai suoi articoli 12 e 13; 
d) ogni  dichiarazione  o  notifica  ricevuta  in  applicaione  delle
disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9; 
e) ogni dichiarazione  o  notifica  ricevuta  in  applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 11; 
f) ogni dichiarazione  o  notifica  ricevuta  in  applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 14; 
g) ogni riserva formulata  in  applicazione  delle  disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 15; 
h)  il  ritiro  di  ogni  riserva  efettuato  in  applicazione  delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 15; 
i) ogni notifica ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni  del
paragrafo 3 dell'articolo 16 e relative ad una legislazione  uniforme
o a un regime particolare; 
j) ogni notifica ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 18 e la data in cui, secondo  il  caso,  la
deroga viene fatta o decade; 
k) ogni notifica ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni  del
paragrafo 2 dell'articolo 18 e la  data  in  cui  la  dununcia  avra'
effetto. 
In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati  a  tale  scopo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
Fatta a Strasburgo, il 28 giugno 1978, in francese ed in  inglese,  i
due testi facenti ugualmente fede, in un  solo  esemplare  che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a
ciascuno stato firmatario e aderente. 
(seguono firme). 
Copia certificata conforme all'unico originale in lingua  francese  e
inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. 
Strasburgo, 10 luglio 1978. 
Il Vice Direttore degli affari giuridici 
del Consiglio d'Europa, 
Erik HARREM0ES 
                                            
APPENDICI - ALLEGATI 
                              ALLEGATO I 
A. Ai fini della presente Convenzione  il  termine  "arma  da  fuoco"
designa: 
1. Ogni oggetto che: i) e' stato creato o adattato, per servire  come
arma attraverso la quale dei pallini di piombo, una pallottola  o  un
altro proiettile, o sostanza nociva gassosa liquida o di altro genere
possono essere sparati tramite una  pressione  esplosiva,  gassosa  o
atmosferica o per mezzo di altri agenti propulsori, e ii) corrisponde
a una delle seguenti descrizioni particolari restando  inteso  che  i
comma da a) ad f) incluso il comma i) non comprendono gli  oggetti  a
propulsione esplosiva: 
a) armi automatiche; 
b) armi corte semi-automatiche o a ripetizione o ad un colpo; 
c) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione con una canna  rigata
almeno; 
d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata; 
e) armi lunghe semi-automatiche o a  ripetizione  solo  a  canna  (s)
liscia (s); 
f) lancia-razzi portatili; 
g) ogni arma o ogni altro strumento creato in modo da  poter  causare
un danno alla vita o alla salute  delle  persone  con  il  lancio  di
sostanze stupefacenti, tossiche e corrosive; 
h) lancia-fiamme destinati all'attacco o alla difesa; 
i) armi lunghe ad un colpo a canna (s) liscia (s) soltanto; 
j) armi lunghe a propulsione a gas; 
k) armi corte a propulsione a gas; 
l) armi lunghe a propulsione ad aria compressa; 
m) armi corte a propulsione ad aria compressa; 
n) armi che lanciano proiettili spinti solo da una molla. 
A condizione che sia escluso da questo paragrafo 1 ogni  oggetto  che
altrimenti vi sarebbe incluso, ma che: 
i) e' stato definitivamente reso inadatto all'uso; 
ii) non e' sottoposto ad  un  controllo  a  causa  della  sua  scarsa
potenza; 
iii) e' stato creato per  motivi  di  allarme,  di  segnalazione,  di
salvataggio, di  macellazione,  di  caccia  o  pesca  all'arpione,  o
destinato a scopi industriali o tecnici a condizione che possa essere
utilizzato solo per questo uso specifico; 
 iv) non e' sottoposto nel paese di provenienza a  controlli  perche'
oggetto antico. 
2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo, o la canna di
ogni oggetto compreso nel precedente paragrafo 1. 
3. Ogni munizione espressamente destinata ad  essere  sparata  da  un
oggetto compreso nei comma da a) ad f) incluso e nei  comma  i),  j),
k), o n) del  precedente  paragrafo  1  e  ogni  sostanza  o  materia
propriamente destinata ad essere sparata ad  uno  strumento  compreso
nel comma g del precedente paragrafo 1. 
4. I telescopi fari o telescopi  con  amplificatore  elettronico  per
luci infrarosse o luce residuale a condizione che siano destinati  ad
essere montati su un oggetto compreso nel precedente paragrafo 1. 
5. Un silenziatore destinato ad essere montato su un oggetto  incluso
nel precedente paragrafo 1. 
6. Ogni  granata,  bomba  od  ogni  altro  proiettile  contenente  un
dispositivo esplosivo o incendiario. 
B. Ai fini del presente Allegato: 
a) "arma automatica" designa un'arma che puo'  tirare  raffiche  ogni
qualvolta viene premuto il grilletto; 
b) "arma semi-automatica" designa  un'arma  che  tira  un  proiettile
ogniqualvolta viene premuto il grilletto; 
c) "arma a ripetizione" designa un'arma che ogniqualvolta  si  spari,
oltre al grilletto deve essere azionato un meccanismo; 
d) "arma ad un colpo" designa un'arma la cui o le  cui  canne  devono
essere caricate prima di ogni colpo; 
e) "arma corta"  designa  un'arma  la  cui  canna  non  supera  i  30
centimetri o la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri. 
                                            
                             ALLEGATO II 
Ogni Stato puo' dichiarare che si riserva il diritto: 
a) di non applicare il Capitolo II  della  presente  Convenzione  per
quanto riguarda uno o piu' soggetti inclusi nei  comma  da  i)  a  n)
incluso nel paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6  dell'Allegato
I alla presente Convenzione: 
b) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione; 
c) di non applicare il Capitolo III della  presente  Convenzione  per
quanto riguarda uno o piu' oggetti inclusi  nei  comma  da  i)  a  n)
incluso del paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6 dell'Alegato I
alla presente Convenzione; 
d) di non applicare il Capitolo III della presente  Convenzione  alle
transazioni  tra  armaioli  residenti  sui  territori  di  due  Parti
Contraenti.