LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509

   Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

 aggiornato-2013  

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
   la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Definizione delle munizioni commerciali
             per uso civile e controllo delle medesime)
  1. Le munizioni per uso civile assoggettate a  controllo  ai  sensi
della  presente  legge  sono  quelle  di  qualunque  tipo  e calibro,
fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi  classificate
comuni  a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni, comprese  le  munizioni  a  salve,  nonche'
quelle  destinate  agli  apparecchi  portatili di impiego industriale
funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
  2. Le munizioni di cui al  comma  1  debbono  essere  sottoposte  a
controllo  conformemente  alle  prescrizioni  della presente legge ed
alle decisioni adottate dalla Commissione  internazionale  permanente
per  la  prova  delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui  e'
stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
  3.  Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne
costituiscono parte  integrante,  decorso  il  termine  di  sei  mesi
previsto  dall'articolo  8,  paragrafo  1,  del regolamento della CIP
allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre  1973,
n.  993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il  Ministro  dell'interno,
che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
  4.  Sono  altresi'  sottoposte ai controlli previsti dalla presente
legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e  non  provviste
di  uno  dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma
dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di  cui  alla  citata
legge 12 dicembre 1973, n. 993.
  5.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, le parole:  "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite  dalle
seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".
  6.  All'articolo  1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes-
sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli apparecchi portatili di impiego  industriale  funzionanti  per
mezzo  di  sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso
il Banco nazionale  di  prova  secondo  la  normativa  internazionale
adottata  dalla  Commissione  internazionale  permanente per la prova
delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e
CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
                                            
                               Art. 2.
                      (Contenuto del controllo)
  1. Il controllo delle munizioni comprende:  
   a)  la  verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unita'
di imballaggio elementare;
   b) la verifica dell'esistenza dei marchi  distintivi  su  ciascuna
cartuccia;
   c)   la   verifica   della   conformita'   delle   caratteristiche
dimensionali;
   d)  la  verifica  della  pressione  media  delle  cartucce  o  dei
parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;
   e) la verifica della sicurezza di funzionamento.
                                            
                               Art. 3.
               (Indicazione obbligatoria sulla unita'
                     di imballaggio elementare)
  1.  Le  munizioni  messe in commercio o comunque consegnate a terzi
devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
  2. L'unita' di imballaggio elementare  deve  essere  opportunamente
chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
   a)  il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il
quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di
conformita' alle prescrizioni;
   b) la denominazione commerciale  o  la  denominazione  secondo  le
norme;
   c)  il   numero   di  identificazione  del  lotto,  la  quantita'  
di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo
di munizione d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore; e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2. Art 4. (Indicazioni distintive delle cartucce) 1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni: a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione); b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse; c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori. 2. Le munizioni da caccia a pallini per anni a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
                               Art. 5.
                (Conformita' alle prescrizioni della
               Commissione internazionale permanente)
  1.  Il  controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni
medie  delle  cartucce  o  dei  parametri  equivalenti  nel  caso  di
munizioni  speciali,  nonche'  della  sicurezza  di  funzionamento si
effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in
vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del  citato
regolamento  della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12
dicembre 1973, n. 993.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno,   saranno  fissate  le  modalita'  di  controllo  e  la
quantita' delle produzioni non in  serie  di  cartucce  da  caccia  a
pallini  a  percussione  centrale  destinate  unicamente  al  mercato
interno, fermi in ogni caso  il  rispetto  dei  limiti  di  pressione
stabiliti  dalla  CIP  e  l'apposizione,  sulle unita' di imballaggio
elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
a), b), c) e d), e,  sulle  cartucce,  delle  indicazioni  distintive
previste all'articolo 4.
                                            
                               Art. 6.
              (Organi nazionali competenti per la prova
                    delle munizioni commerciali)
  1.   Organi   nazionali   competenti  ad  effettuare  le  prove  in
conformita' alle prescrizioni della presente legge ed alle  decisioni
della  CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di
prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco  stesso
che  dovessero costituirsi in altre localita' a norma dell'articolo 2
della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo  2
della legge 14 marzo 1968, n. 317.
  2.  Ai  fini  dell'espletamento  delle  prove indicate al comma 1 i
delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il  prelievo
di  munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti
e importatori,  sia  presso  ciascuna  armeria  o  ciascun  punto  di
vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti
durante  i  prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della
forza pubblica.
  3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco
nazionale di prova puo' abilitare i  fabbricanti  o  gli  importatori
purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' previste.
  4.  Ai  soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale
di prova puo' delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.
  5. I soggetti abilitati e delegati di  cui  ai  commi  3  e  4  del
presente  articolo  operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di
prova
  6. Gli  oneri  relativi  all'abilitazione  dei  fabbricanti,  degli
importatori  e  degli  organismi  associativi  per  il  controllo  di
fabbricazione  ed  i  successivi  controlli   periodici   obbligatori
previsti  dalla  CIP,  nonche'  il controllo di tipo delle munizioni,
sono a carico dei richiedenti.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   sentito   il  parere  della  Commissione  di  cui
all'articolo  8,  verra'  emanato  un  regolamento   concernente   le
modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i
caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' quelle relative al
rimborso per le munizioni prelevate.
                                            
                               Art. 7.
                (Soggetti autorizzati all'apposizione
            del contrassegno e modalita' per il rilascio
                        dell'autorizzazione)
  1.  Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su
ogni unita'  di  imballaggio  elementare  sono  effettuate  sotto  la
sorveglianza  del  Banco nazionale di prova, ferma la responsabilita'
del fabbricante delle munizioni  per  ogni  difetto  delle  medesime,
delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento
delle operazioni.
  2.  Possono  essere  autorizzati  all'apposizione del contrassegno,
oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che  pongano
in  commercio  munizioni  prodotte  in  uno  Stato  non aderente alla
Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione  e'  rilasciata
con  provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo
8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:
   a) che il richiedente possegga  gli  apparecchi  di  misura  delle
dimensioni,  delle  pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo
di munizioni e disponga del personale capace di  utilizzarli,  oppure
abbia  affidato  il  controllo  della sua produzione ad una autorita'
riconosciuta;
   b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni  fabbricate
sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle
decisioni,  compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui
al comma 2 dell'articolo 1.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata  qualora  vengano
meno le condizioni ivi previste.
  4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del
Banco  nazionale  di  prova  puo',  con  effetto  immediato,  inibire
l'apposizione del contrassegno su lotti  giudicati  non  conformi  ai
requisiti prescritti.
  5.  Il  provvedimento  puo'  essere impugnato, entro trenta giorni,
innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.
                                            
                               Art. 8.
              (Commissione per il rilascio e la revoca
               delle autorizzazioni e per la decisione
                            dei reclami)
  1.   Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore
generale della produzione industriale o  da  un  suo  delegato  quale
presidente,  dal  direttore  del Banco nazionale di prova o da un suo
delegato e da tre esperti in materia di  munizioni,  armi  o  polveri
propellenti.
  2.  I  componenti della Commissione sono nominati, per la durata di
un  quinquennio,  con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.
  3.  La  Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche
del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di  protezione
del   contrassegno   stesso;  di  rilasciare  le  autorizzazioni  per
l'apposizione del  contrassegno  direttamente  ai  fabbricanti  delle
munizioni  o  agli  importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle  autorizzazioni  stesse;  di  decidere  i
ricorsi  avverso  i  provvedimenti  adottati  dal direttore del Banco
nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.
  4. La Commissione svolge  altresi'  funzioni  consultive  circa  il
recepimento  delle  decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai
fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo  comma,  del  citato
regolamento  allegato  alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre
1973, n. 993, per le decisioni  adottate  dalla  CIP  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5.  La  Commissione  esprime  inoltre  parere  sui provvedimenti di
competenza   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  emanati  nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
di cui all'articolo 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui
all'articolo 11, comma 1.
  6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in
lire 10 milioni annui si provvede a valere sul  capitolo  1092  dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per  gli
anni 1994 e 1995.
                                            
                               Art. 9.
               (Vigilanza del Ministro dell'industria,
                  del commercio e dell'artigianato)
  1.  Le  funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste
con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2
dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  2. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del
contrassegno  di  controllo,  non  siano  rispondenti  ai   requisiti
prescritti,  previo  l'espletamento  di una ulteriore prova presso il
Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti
dal commercio. Il  provvedimento  e'  adottato,  senza  indugio,  dal
direttore del Banco nazionale di prova.
  3.  Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma 2 riguardi
unicamente  eccesso  di  pressioni,  o  parametri   equivalenti,   il
fabbricante  puo'  essere  autorizzato  a  rimettere  in  vendita  le
munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le  munizioni
da  caccia  a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale
ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni  superiori  a  quelle
normali.
  4.  Nel  caso  di  ritiro  del  lotto  o dei lotti dal commercio il
direttore del Banco nazionale di prova comunica il  provvedimento  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  alla
Commissione di cui all'articolo 8  ed  all'ufficio  permanente  della
CIP,  fornendo  tutte  le indicazioni necessarie per l'individuazione
del lotti stessi.
                                            
                              Art. 10.
              (Nuova denominazione del Banco nazionale
              di prova ed integrazione del consiglio di
                  amministrazione del Banco stesso)

  1.  In  relazione  alle  nuove attribuzioni previste dalla presente
legge,  il  Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la
denominazione  di  "Banco  nazionale  di  prova  per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali".
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222)).
                                            
                              Art. 11.
                 (Finanziamento del Banco di prova)
  1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto
dalla  presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio  1960,  n.  186,  sentito  il
parere della Commissione di cui all'articolo 8.
  2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli
oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco
nazionale  di prova viene concesso in via straordinaria un contributo
di lire 1 miliardo per l'anno 1993.
  3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al  comma  2
sara'   preventivamente   sottoposto  all'approvazione  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  fissera'  con
proprio decreto le procedure di erogazione.
  4.   All'onere  di  lire  1  miliardo  derivante  per  l'anno  1993
dall'attuazione degli interventi di cui al  comma  2  si  provvede  a
valere  sul  capitolo  7541  dello  stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                                            
                              Art. 12.
                             (Sanzioni)
  1.  Chiunque  commerci,  esponga  in vendita o detenga, in negozi o
relativi  magazzini,  munizioni  soggette  a  prova   che   risultino
sprovviste  del  contrassegno  o che non abbiano superato la prova e'
punito con la sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire  5
milioni.
  2.  Per  i  fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del
comma 2 dell'articolo 7, che mettano  in  commercio  munizioni  senza
contrassegno  o  che  non  abbiano  superato  la prova e' prevista la
revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici  mesi  e
la   revoca   definitiva  in  caso  di  reiterazione  della  medesima
infrazione.
  3. Per le altre violazioni alle norme della presente  legge,  senza
pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni
provviste   del  contrassegno  di  controllo  ma  non  conformi  alle
prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da  lire
200.000 a lire 2 milioni.
  4.  Le  sanzioni  vengono  irrogate  dagli  uffici  provinciali del
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  (UPICA),
competenti  per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
  5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
  6. Le sanzioni di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo  si
applicano  anche  nel  caso  di  mancata  osservanza  dei  limiti  di
pressione  stabiliti  dalla  CIP,   di   mancata   applicazione   dei
contrassegni  previsti  all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e
d) e di mancata applicazione  delle  indicazioni  distintive  di  cui
all'articolo  4  relativamente  alle  cartucce  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 5.
                                            
                              Art. 13.
                   (Rinvio alla normativa vigente
                      in materia di munizioni)
  1.   Restano   ferme   le   vigenti   disposizioni   legislative  e
regolamentari,  penali  e  di   pubblica   sicurezza,   compresa   la
legislazione  speciale,  in materia di fabbricazione, importazione ed
esportazione,  anche  temporanea,  commercio,  acquisto  e   vendita,
detenzione  e  cessione a qualunque titolo della detenzione medesima,
deposito,  trasporto,  porto,  nonche'  intermediazione,  aventi   ad
oggetto le munizioni di qualsiasi genere.
                                            
                              Art. 14.
                         (Norma transitoria)
  1.   Restano   valide  le  autorizzazioni  per  l'applicazione  del
contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le  armi  da
fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.
  2. Il Banco nazionale di prova e' tenuto entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge a trasmettere copia
delle autorizzazioni  rilasciate  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
   inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
   Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
   osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
                              SCALFARO
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO