LEGGE 16 luglio 1982, n. 452

Modifica  della  legge  18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo
 delle   armi,  delle  munizioni  e  degli  esplosivi  al  fine  della
 catalogazione.

 aggiornato-2013  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituita,  presso  il  Ministero dell'interno, la commissione
consultiva  centrale  delle  armi.  La  commissione  si compone di un
presidente,  di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui
uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno   dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cinque  del  Ministero  della
industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di  cui  quattro in
rappresentanza  dei  settori  economici  interessati, su designazioni
plurime  delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno
del  Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle
finanze,  di  cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro
del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  tre  esperti in materia
balistica  e  di  un  esperto  in  armi  antiche,  artistiche, rare o
comunque di importanza storica".
                              
                               Art. 2. 
 
  L'ultimo, comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dal seguente: 
  "La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione
delle armi prodotte  o  importate  nello  Stato,  accertando  che  le
stesse, anche  per  le  loro  caratteristiche,  non  rientrino  nelle
categorie contemplate nel precedente articolo  1,  nonche'  su  tutte
 le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi
e alle misure di sicurezza per quanto concerne la  fabbricazione,  la
riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,  l'importazione,
l'esportazione,  la  detenzione,  la  raccolta,  la  collezione,   il
trasporto e l'uso delle armi". 
                              
                               Art. 3.

  Il  primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dal seguente:
  "E'   istituito   presso  il  Ministero  dell'interno  il  catalogo
nazionale  delle  armi  comuni da sparo, con esclusione dei fucili da
caccia  ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle
quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva".
                              
                               Art. 4.

  Il  terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' abrogato.
                              
                               Art. 5.

  Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dal seguente:
  "La  detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli
previsti  dall'articolo  31  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e' limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e
per  le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni
da  sparo  in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita
licenza  di  collezione  da  parte  del  questore,  nel  limite di un
esemplare  per  ogni  modello del catalogo nazionale; il limite di un
esemplare  per  ogni  modello  non  si applica ai fucili da caccia ad
anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 luglio 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ROGNONI -
                                                               DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA