DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Vigente al: 20-10-2013
LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h); comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22; Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; VistI i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata; Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010; Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <<regolamento>>, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice. 4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO II
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
Art. 2 Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa 1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato <<Consiglio>>, esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che comunque la riguardano.
Art. 3 Componenti di diritto 1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto: a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente; b) dal Ministro degli affari esteri; c) dal Ministro dell'interno; d) dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) dal Ministro della difesa; f) dal Ministro dello sviluppo economico; g) dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Art. 4 Componenti eventuali 1. Il Presidente puo' convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3. 2. Possono altresi' essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della liberta' e delle formazioni partigiane.
Art. 5 Organi ausiliari 1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, puo' avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Art. 6 Segretario del Consiglio 1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. 2. A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 7 Ufficio di segreteria 1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6. 2. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato. 3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art. 8 Riunioni 1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. 2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9 Regolamento di organizzazione e funzionamento 1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
CAPO I
MINISTRO DELLA DIFESA
Art. 10 Attribuzioni del Ministro della difesa 1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita' informativa e di sicurezza e all'attivita' tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa. 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: a) sul livello di operativita' delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; ((c) sull'attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;)) d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa. 3. Il Ministro della difesa, altresi', puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.
Art. 11 Attribuzioni in materia di armamenti 1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93.
Art. 12 Relazioni al Parlamento 1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all'articolo 548. 2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Art. 13 Attribuzioni ulteriori 1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze: a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo; b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Art. 14 Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale: a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione; b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance. 2. Il Ministro della difesa puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.
CAPO II
MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 15 Attribuzioni del Ministero della difesa 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa. 2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 16 Ordinamento 1. L'organizzazione del Ministero della difesa e' articolata nelle seguenti componenti: a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; b) area tecnico-operativa; c) area tecnico-amministrativa; d) area tecnico-industriale; e) due uffici centrali; f) Servizio assistenza spirituale; g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa,((articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,)), coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo.
Art. 17 Servizio di assistenza spirituale ((1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.))
Art. 18 ((Commissario)) generale per le onoranze ai Caduti 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni. 2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Art. 19 Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. 2. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile. 4. Al Circolo e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio. 5. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.
Art. 20 Enti vigilati 1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: a) l'Agenzia industrie difesa; b) la Difesa servizi spa; c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; e) l'Unione italiana tiro a segno; f) la Lega navale italiana; g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. ((3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h))), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa ((e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.))
Art. 21 Servizio di assistenza al volo 1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilita' dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. 2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualita' e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale. 3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118. 4. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, puo' essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere. 5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo e' considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se piu' favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non puo' essere destinato a un diverso servizio. 6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
Art. 22 Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati ((, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici)) 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresi', a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: 1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche' quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<<annesso sui composti chimici>> alla convenzione, detenuti per le attivita' non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC; 2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione. ((c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente: 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato; 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita'; 3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata; 6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.)) 2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale; b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa; c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, e' definita la disciplina relativa alle attivita' procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.
SEZIONE II
ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO
Art. 23 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 244)) ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 31 dicembre 2012, n. 244 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 24 Altri organi consultivi e di coordinamento ((1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni: a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare; e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata; f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; g) Commissione italiana di storia militare; h) Comitato etico.))
CAPO III
AREA TECNICO OPERATIVA
SEZIONE I
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Art. 25 Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) e' gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Art. 26 Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa: a) e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati; c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3; 2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attivita' di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico. 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 27 Ordinamento dello Stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel regolamento; b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29; 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
SEZIONE II
ORGANISMI INTERFORZE
Art. 28 Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresi', il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.
Art. 29 Comando operativo di vertice interforze 1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonche' delle esercitazioni interforze e multinazionali. 2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
Art. 30 Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa 1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 31 Comandi regione militare interforze 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi.
SEZIONE III
CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 32 Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ((sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:)) ((a))) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; ((b))) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri; ((c))) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli. 2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.
Art. 33 Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento. 3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.
Art. 34 Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 170; b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro. 2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
SEZIONE IV
UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
Art. 35 Addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualita' di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e' nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare puo' essere accreditato per piu' Stati o per piu' Forze armate. 2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, e' preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Art. 36 Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso. 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Art. 37 Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero 1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Art. 38 Gestione del danaro e del materiale 1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale. 2. La gestione del denaro comprende: a) spese per il personale; b) spese per il funzionamento. 3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
Art. 39 Personale 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. 3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ((4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
CAPO IV
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 40 Configurazione della carica di Segretario generale della difesa 1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.
Art. 41 Attribuzioni del Segretario generale della difesa 1. Il Segretario generale della difesa: a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa; c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 42 Organi di supporto del Segretario generale della difesa 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero; b) si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, ((tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni )) dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali; c) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.
SEZIONE II
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 43 Competenze del Segretariato generale della difesa 1. Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attivita' concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonche' le attribuzioni e le attivita' analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Le competenze e l'ordinamento del Segretariato generale della difesa sono disciplinati dall'articolo 106 del regolamento.
Art. 44 Registro nazionale delle imprese 1. Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, ((trasferimento intracomunitario, intermediazione,)) manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito ((, trasferimento intracomunitario e intermediazione)) di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' indicate nel regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio. 5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: a) le imprese dichiarate fallite; b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185; d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento; e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvede alla revisione triennale del registro; c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento. 13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.
CAPO V
AREA TECNICO INDUSTRIALE
Art. 45 Stabilimenti e arsenali militari 1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti: a) produzione di mezzi e materiali; b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo; d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. ((2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.)) 3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) tipo, finalita', compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico; b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Art. 46 Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari 1. Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico e' conferito con decreto ministeriale. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' servizi. 3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore. 4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. 5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47.
Art. 47 Classificazione degli enti 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unita'; b) enti dipendenti dal ((Segretariato)) generale della difesa; c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. 2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa. 3. Gli enti dipendenti dal ((Segretariato)) generale sono disciplinati nel regolamento.
Art. 48 Agenzia industrie difesa 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, ((comma 1,)) lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.
Art. 49 Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata 1. La responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata. 2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale. 3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 50 Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata 1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita' svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. 2. Il direttore: a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro; b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati; d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 3. Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attivita' e dei relativi risultati. 4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico puo' anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale. 5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Art. 51 Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale 1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede: a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
CAPO VI
GIUSTIZIA MILITARE
SEZIONE I
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 52 Magistrati militari 1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2. Le funzioni giudicanti sono: a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono: a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. ((Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.))
Art. 53 Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni 1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e' richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'. 3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
Art. 54 Tribunale militare 1. Il Tribunale militare e' formato: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede; b) da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare.)) 3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale. 5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. 6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Art. 55 Circoscrizioni territoriali 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. 4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 56 Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza 1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza. 2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati: a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianita' nel ruolo; b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; c) da due fra gli esperti di cui al comma 1. 3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; 4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. 5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 57 Corte militare di appello 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. 2. La Corte militare d'appello e' formata: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. Le sezioni della Corte sono formate: a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; ((b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;)) c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare.)) 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
Art. 58 Uffici del pubblico ministero 1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e' composta: a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta: a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 59 Ruolo organico dei magistrati militari 1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in cinquantotto unita'. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
SEZIONE II
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
Art. 60 Composizione del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) due componenti eletti dai magistrati militari; d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. 3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Art. 61 Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Art. 62 Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio della magistratura militare delibera: a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari; b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. 2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 3. Il Consiglio, inoltre: a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni. 5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle deliberazioni.
Art. 63 Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare 1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio. 2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.
Art. 64 Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo. 2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 65 Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni 1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarita' dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari. 2. L'incarico ispettivo e' conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o piu' componenti del Consiglio. Esso e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione. 3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione. 4. Il Ministro della difesa puo' in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.
Art. 66 Attribuzioni del presidente e del vice presidente 1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare: a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 67 Disposizioni in materia di procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.
Art. 68 Stato giuridico del componente non togato 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Art. 69 Elezioni del Consiglio della magistratura militare 1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. 2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli. 3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) e' istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, piu' anziani in ruolo. 4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. 5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore. 6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. 8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta. 9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.
Art. 70 Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio 1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento. 2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 71 Ufficio di segreteria del Consiglio 1. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un ufficio di segreteria il cui organico e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa. 2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari. 3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.
Art. 72 Applicabilita' di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura 1. Per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
SEZIONE III
DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE
Art. 73 Concorsi 1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare. 2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati: a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale; b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
Art. 74 Concorso per esami 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma. 2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa. 3. L'esame consiste: a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: 1) diritto penale militare; 2) diritto penale; 3) diritto civile; b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie: 1) procedura penale e procedura penale militare; 2) diritto romano; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale. 4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta. 5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale. 6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei. 7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. 8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente: a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra; f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare; h) i piu' anziani di eta'. 9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio. 10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.
Art. 75 Tirocinio e nomina 1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi. 2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
SEZIONE IV
ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE
Art. 76 Applicabilita' delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune 1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non e' espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorita' competenti ordinarie con quelle militari.
Art. 77 Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena 1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena. 2. Con il citato decreto, oltre alle modalita' di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie: a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti; i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro. 3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
Art. 78 Stabilimenti militari di pena 1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in: a) carceri giudiziarie militari; b) reclusori militari.
Art. 79 Visite dei parlamentari 1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Art. 80 Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari 1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare od ordinaria. 2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 81 Separazione dei detenuti secondo il grado 1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. 2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Art. 82 Reclusori militari 1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.
Art. 83 Degradazione 1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente da' comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perche' venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato e' assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorita' amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.
Art. 84 Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena 1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. 2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.
Art. 85 Lavoro dei militari detenuti 1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. 2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine. 4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtu' delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
Art. 86 Cassa militare delle ammende 1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena e' istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare. 2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune. 3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
TITOLO IV
FORZE ARMATE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 87 Definizione 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Art. 88 Principi in materia di organizzazione 1. Lo strumento militare e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; e' finalizzato, altresi', alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. 2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in vita.
Art. 89 Compiti delle Forze armate 1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 90 Funzioni di polizia militare 1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. 2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
Art. 91 Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Art. 92 Compiti ulteriori delle Forze armate 1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le seguenti attivita': a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civile-militare; e) trasporti con mezzi militari; f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi; g) emissioni di dati meteorologici; h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe; i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 92-bis (( (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). )) ((1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonche' quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa. 2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonche' la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita'. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica. 3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa. 4. Al termine dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo' essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate. 5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti: a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacita' tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinita', entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento e' demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.))
Art. 93 Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate 1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalita' previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
Art. 94 Direzioni di amministrazione delle Forze armate 1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate: a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi; b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilita' speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. 2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze ((...)).
Art. 95 Bande musicali 1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. 2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: ((a) del Comando militare della Capitale)), quella dell'Esercito italiano; b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella della Marina militare; c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare; d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da: a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano; b) lo Stato maggiore della Marina militare; c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. 6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
SEZIONE II
BANDIERE E ONORIFICENZE
Art. 96 Bandiera della Repubblica italiana 1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria. 2. La bandiera da combattimento affidata a una unita' militare e', inoltre, il simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio. 3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. 4. Le modalita' di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 97 Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo,(( in luogo della bandiera di cui al comma 1)) e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
Art. 98 Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile 1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti. 2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo. 3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando e' presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando. 4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate 1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonche' al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
CAPO II
ESERCITO ITALIANO
Art. 100 Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano 1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Art. 101 (( (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). )) ((1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati: a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Ispettorato delle infrastrutture; d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; e) Comando militare della Capitale; f) Centro di simulazione e validazione. 2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi: a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; c) l'Organizzazione penitenziaria militare.))
Art. 102 Organizzazione operativa dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) il 1° Comando delle forze di difesa; b) il 2° Comando delle forze di difesa; c) il Comando delle truppe alpine; d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano; e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano; f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; g) il Comando dei supporti. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 103 Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano ((1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.)) 2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano ((. . . )) e i centri documentali. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
Art. 104 Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano ((1. L'organizzazione addestrativa comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare di Modena; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare "Nunziatella"; 5) Scuola militare "Teulie'"; 6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa: 1) Comando di artiglieria; 2) Comando del genio; 3) Comando logistico di proiezione; 4) Comando artiglieria controaerei; c) le seguenti scuole di specializzazione: 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 2) Scuola di amministrazione e commissariato; 3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.)) 2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.
Art. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito italiano ((1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico; b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; c) i poli di mantenimento; d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; f) il Policlinico militare di Roma; g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; h) il Centro militare di veterinaria; i) l'Istituto geografico militare.)) 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 106 Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano 1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
Art. 107 Organizzazione ((per le infrastrutture)) dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione del servizio ((per le infrastrutture dell'Esercito italiano)): a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicita' ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata; c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 108 (( (Armi e Corpi dell'Esercito italiano).)) ((1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni; f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi.))
Art. 109 Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
CAPO III
MARINA MILITARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI PER LA MARINA
MILITARE
Art. 110 Istituzione e funzioni della Marina militare 1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
Art. 111 Competenze particolari della Marina militare 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: ((a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;)) b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
Art. 112 Organizzazione operativa della Marina militare 1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali. 2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unita' navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi: a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unita' navali di superficie; b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unita' subacquee e relative strutture di supporto e addestramento; c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare; d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina; e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unita' di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera; f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unita' per l'attivita' di contromisure mine. 3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo ((allo Stato maggiore della Marina militare, nonche')) ai seguenti ispettorati: a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanita' della Marina militare. 2.L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni: a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo. 3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. 4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 114 Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare 1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti. 3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi': a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico; b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio; c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. 4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare: a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo; b) comandi di zona dei fari; c) reggenze dei segnalamenti. 5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale; b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa; c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio. 6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. 7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo
Art. 115 Vigilanza in mare 1. La Marina militare espleta: a) il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessita' puo' integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio e' svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi; b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. 2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa. 3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3 , del codice di procedura penale.
Art. 116 Organizzazione formativa della Marina militare ((1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: a) L'Accademia navale; b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena; e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.)) 2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.
Art. 117 Servizio idrografico della Marina militare 1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore. 2. Nel regolamento e' disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.
Art. 118 Corpi della Marina militare 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo.((Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.))
Art. 119 Corpo di stato maggiore 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali; c) comandare le forze navali comunque costituite; d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni; g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale; h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime; i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza; l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero; m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
Art. 120 (( (Corpo del genio navale).)) ((1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.))
Art. 121 Corpo delle armi navali 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa ((, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero)); c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) ((, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento)); e) ((dirigere gli arsenali e gli stabilimenti)) della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Art. 122 Corpo sanitario militare marittimo 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo: a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Art. 123 Corpo di commissariato militare marittimo 1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo: a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne: 1) il vettovagliamento; 2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento; 3) i combustibili e i lubrificanti; 4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali; 5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali; 6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate; 7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti; 8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori: 1) amministrativo; 2) disciplinare; 3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale; 4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Art. 124 Organizzazione territoriale periferica della Marina militare 1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno; b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto; c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico; d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia; e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale. 2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. 3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.
Art. 125 Aviazione antisommergibile della Marina militare 1. L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all'articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. 2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti: a) da personale dell'Aeronautica militare; b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <<antisommergibile>> in dotazione ai reparti; c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare. 3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare e' stabilito con il decreto del Ministro della difesa. 4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi. 5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <<antisommergibile>>, sono estese le norme che regolano l'attivita' di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Art. 126 Reparti elicotteri della Marina militare 1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego. 2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unita' individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 127 Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati 1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata. 2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Art. 128 Attivita' di pilotaggio 1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, e' in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. 2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Art. 129 Studi e approvvigionamento della Marina militare 1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa. 3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e' presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
Art. 130 Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <<Giancarlo Vallauri>> 1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <<Giancarlo Vallauri>> e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. 2. Sono compiti dell'Istituto: a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonche' la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione; b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione; c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attivita'; d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti. 4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
Art. 131 Direzione di amministrazione della Marina militare 1. La Direzione di amministrazione della Marina militare e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina militare. 2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94. 3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o piu' dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. 4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.
SEZIONE II
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 132 Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze: a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare; b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata; c) adempie ogni altra attivita' a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 1) la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare; 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare; 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali; 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante: 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unita' mercantili; 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali; 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi; 4) l'attivita' di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica; d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonche' gli altri compiti assegnati alla Marina militare. 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.
Art. 133 Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 1. L'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto e' preposto al Comando generale delle capitanerie di porto.
Art. 134 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso; b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita' a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche: a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203; b) polizia nei porti e in corso di navigazione; c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale; d) polizia marittima; e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa; f) personale marittimo; g) regime amministrativo della nave; h) diporto nautico; i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne; l) autorita' portuale nei porti in cui non e' istituita un'Autorita' portuale; m) servizi tecnico - nautici; n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ((, ed esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi)); o) attivita' ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilita' in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; q) responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi; r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
Art. 135 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversita'; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attivita' in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 136 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963; b) attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
Art. 137 Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonche' ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu' generali competenze di altri ministeri: a) esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; c) concorre nell'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189; e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
Art. 138 Profili organizzativi e funzionali 1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto e' soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ((ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14)), nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati.
CAPO IV
AERONAUTICA MILITARE
Art. 139 Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare 1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.
Art. 140 Ispettorato per la sicurezza del volo 1. L'Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e coordina l'investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione. 2. L'Ispettorato e' articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 141 Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare 1. L'ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attivita' tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale. 2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 142 Comando della squadra aerea 1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinche' gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. 2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 143 (( (Comando e controllo operativo delle Forze aeree).)) ((1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresi', le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate. 2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.))
Art. 144 Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare 1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali. 2. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 145 Comando logistico dell'Aeronautica militare 1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operativita' della stessa. 2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 146 Comando delle scuole dell'Aeronautica militare 1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonche' l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare. ((2. Dal Comando delle scuole dipendono: a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; b) l'Accademia aeronautica; c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".)) 3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 147 Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare 1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi: a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialita'; b) Corpo del genio aeronautico; c) Corpo di commissariato aeronautico; d) Corpo sanitario aeronautico. 2. Gli articoli 148, 149 e 150 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
Art. 148 Corpo del genio aeronautico 1. Il Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti: a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare; b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare; c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. 2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza; b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Art. 149 Corpo di commissariato aeronautico 1. Il Corpo di commissariato aeronautico: a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonche' degli altri materiali ordinari; b) svolge attivita' di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti. 2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; b) di magazzini e stabilimenti vari.
Art. 150 Corpo sanitario aeronautico 1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese: a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) a curare l'integrita' fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti; c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare. 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare; b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; c) di magazzini e stabilimenti vari. 3. Per le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Art. 151 Unita' e comandi di volo dell'Aeronautica militare 1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in: a) squadriglia, unita' organica fondamentale; b) gruppo; c) stormo; d) brigata aerea; e) divisione aerea; f) squadra aerea. 2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unita' aeree. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 152 Aviazione antisommergibile dell'Aeronautica militare 1. L'aviazione antisommergibile e' costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili. 2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie <<antisommergibile>> sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo e' affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al piu' elevato in grado o piu' anziano di detti ufficiali.
Art. 153 (( (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). )) ((1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. 2. All'Aeronautica militare competono, inoltre: a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate; b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche', ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi.))
Art. 154 Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare 1. La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti: a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei relativi conti; b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata; c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
CAPO V
ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
COMPITI E ATTRIBUZIONI
Art. 155 Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. ((Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).))
Art. 156 Compiti militari dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88; b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso e' definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) partecipa alle operazioni militari all'estero. 2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri: a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento; b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione. 3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio. 4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri: a) concorre alla tutela del bene della collettivita' nazionale in casi di pubbliche calamita'; b) fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
Art. 157 Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Art. 158 Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali. 3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 159 Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente; b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 160 Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresi': a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica; b) alle scorte d'onore; c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
Art. 161 Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente: a) funzioni di polizia giudiziaria; b) funzioni di sicurezza pubblica.
SEZIONE II
ORDINAMENTO
Art. 162 Dipendenze dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo: a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche; b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia. 3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.
Art. 163 Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comandante generale e' componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento: a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 164 Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico 1. Il Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed e' responsabile del relativo addestramento e approntamento; b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa; c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte; d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa; e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri; f) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale; h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 2. Il Comandante generale: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa; b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee; c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma; d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico: a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica; b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina: 1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica; 2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni; 3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma. 4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
Art. 165 Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego 1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa: a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento; b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri. 2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata. 3. Il Comandante generale e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento. 4. Il Comandante generale e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri. 5. Il Comandante generale puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti ((della commissione)) di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.
Art. 166 Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo 1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale. 2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo. 3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare. 4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.
Art. 167 Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Art. 168 Attribuzioni del Vice comandante generale 1. Il Vice comandante generale e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa; e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'. 4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Art. 169 Articolazione dell'Arma dei carabinieri 1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e' articolata in: a) Comando generale; b) organizzazione addestrativa; c) organizzazione territoriale; d) organizzazione mobile e speciale; e) reparti per esigenze specifiche.
Art. 170 Comando generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. In particolare: a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma; b) mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. 2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Art. 171 Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri 1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.
Art. 172 Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri; c) la Scuola ufficiali; d) la Scuola marescialli; e) la Scuola brigadieri; f) le scuole carabinieri; g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Art. 173 Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; b) Comandi regionali, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.
Art. 174 Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) Comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Art. 175 Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche 1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche: a) il Reggimento corazzieri; b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali; c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero; d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali; e) le unita' paracadutiste ed eliportate; f) il gruppo di intervento speciale; g) la banda dell'Arma dei carabinieri; h) le unita' presso dicasteri vari. 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Art. 176 Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri 1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.
Art. 177 Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Art. 178 Qualifiche di polizia giudiziaria 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorita' giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Art. 179 Qualifiche di pubblica sicurezza 1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 180 Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri 1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorita' militari e civili. 2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce: a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
TITOLO V
SANITA' MILITARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 181 Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare 1. ((Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanita' militare" provvede:)) a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare; b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato; c) alla tutela della salute dei militari; d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Art. 182 Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica 1. Sono di competenza della Sanita' militare le funzioni amministrative concernenti: a) l'organizzazione sanitaria militare; b) le attivita' indicate nell'articolo 181; c) le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'. 3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, ((nonche' della sanita' pubblica veterinaria,)) compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
Art. 183 Rapporti con il servizio sanitario nazionale 1. Per far fronte alle esigenze della Sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. 2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanita' militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l. 3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. 4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. 5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate: a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia; b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
Art. 184 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate 1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa 1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e' contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
Art. 186 Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori 1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. 2. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Art. 187 Disposizioni tecniche attuative 1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE I
ORGANI DELLA SANITA' MILITARE
Art. 188 Organi centrali 1. Sono organi centrali della Sanita' militare: a) La ((struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa)), disciplinata dall'articolo 121 del regolamento; b) il Collegio medico legale; (( c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191. ))
Art. 189 Collegio medico legale 1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. ((Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.)) 3. Al Collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico: a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse; b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma; c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni; e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente. 4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio. 5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. 6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. ((11. Il Collegio medico-legale: a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma; b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.))
Art. 190 Sezioni del collegio medico legale 1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. 2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione. 3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ((e dagli organi di giustizia amministrativa)); b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.
Art. 191 (( (Organi direttivi).)) ((1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite: a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194; b) Una commissione medica composta da: 1) L'Autorita' preposta alla direzione; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.))
Art. 192 Commissioni mediche interforze 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Art. 193 Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto; c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato ((con le modalita' indicate al comma 3)) e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.
Art. 194 Commissione interforze di seconda istanza ((1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta: a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri. 2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.)) 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Art. 195 Strutture sanitarie interforze 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanita'((veterinaria)) dell'Esercito italiano; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
SEZIONE II
COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Art. 196 Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato 1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato: a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. 2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale; b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate ((continuano a dipendere)) direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Art. 197 Organizzazione dei servizi umanitari 1. In conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali: a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. ((2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.)) 3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate ((. . . )). 4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
CAPO III
ATTRIBUZIONI E SERVIZI
SEZIONE I
ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI MEDICHE INTERFORZE
Art. 198 Accertamento dell'idoneita' al servizio e delle infermita' da causa di servizio 1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita' della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. 2. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 3. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio o altre forme di inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista. 5. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale e' inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto ((previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)), per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 7. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
SEZIONE II
SERVIZI MEDICO-LEGALI
Art. 199 Attribuzioni medico-legali 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso ((le strutture sanitarie di cui all'articolo 195)), possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. 2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa e' attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
Art. 200 Visite medico-fiscali 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico; b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; c) per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata; f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione; ((n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.)) 2. Le autorita' ((o i privati)) che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.
Art. 201 Modalita' delle visite medico-fiscali 1. Le visite fiscali di cui all'articolo 200 possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, nelle localita' dove non esistono stabilimenti sanitari, purche' non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; d) presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. 4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
SEZIONE III
SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE
Art. 202 Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti 1. Il Ministero della difesa promuove: a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi; b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia; c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa: a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che e' svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa; b) da' informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Art. 203 Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se e' individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Art. 204 Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell'uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. 2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.
SEZIONE IV
ALTRI SERVIZI
Art. 205 Servizio trasfusionale delle Forze armate 1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219. 2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorita' militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili. 3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue. 4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute. 5. Il Ministero della difesa e' l'autorita' responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti. 6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.
Art. 206 Servizio per le emergenze di salute pubblica 1. Gli organi della Sanita' militare collaborano, nell'ambito dell'attivita' di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con: a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 207 Attivita' in materia di vaccinazioni 1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.
CAPO IV
PERSONALE ADDETTO ALLA SANITA' MILITARE
SEZIONE I
((PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE))
Art. 208 (( (Categorie di personale).)) ((1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate; b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.))
Art. 209 Ufficiali medici 1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. 2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali militari. 3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, ((lo Stato maggiore della difesa)) indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. 4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.
Art. 210 Attivita' libero professionale del personale medico ((1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.))
SEZIONE II
((ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE))
Art. 211 (( (Formazione continua).)) ((1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,)).
Art. 212 Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione 1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed e' articolato in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 3. Al personale infermieristico e' attribuita la diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.
Art. 213 Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
TITOLO VI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 214 Individuazione degli istituti 1. Il presente titolo disciplina: a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Art. 215 Ordinamento e funzionamento degli istituti militari ((1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.)) ((1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.))
Art. 216 Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata 1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all'aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.
Art. 217 Collaborazione con le universita' 1. La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche ospedalieri militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. 2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, puo' essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso le universita' statali.
CAPO II
SCUOLE MILITARI
Art. 218 Finalita' delle scuole militari 1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attivita' a essa connesse. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari: a) Scuola militare <<Nunziatella>> dell'Esercito italiano; b) Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; c) Scuola militare <<Teulie>> dell'Esercito italiano; d) Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
Art. 219 Corsi di studio delle scuole militari 1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.
Art. 220 Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
CAPO III
ISTITUTI DI FORMAZIONE
SEZIONE I
ACCADEMIE MILITARI
Art. 221 Finalita' delle Accademie militari 1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari: a) Accademia militare dell'Esercito italiano; b) Accademia navale; c) Accademia aeronautica; d) Accademia dell'Arma dei carabinieri. 3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.
Art. 222 Corsi di studio delle Accademie militari 1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Art. 223 Ammissioni alle Accademie militari 1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
SEZIONE II
ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI
Art. 224 Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore: a) Istituto alti studi della difesa; b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze; c) Istituto di studi militari marittimi; d) Istituto di scienze militari aeronautiche; e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; f) Scuola ufficiali carabinieri.
Art. 225 Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore 1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.
SEZIONE III
ALTRE SCUOLE
Art. 226 Scuole per sottufficiali 1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali: a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; b) Scuole sottufficiali della Marina militare; c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri; f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Art. 227 Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali 1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. 2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Art. 228 Scuole carabinieri 1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. 2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Art. 229 Scuola allievi operai delle Forze armate 1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresi', stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi. 2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate. 3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
LIBRO SECONDO
BENI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 230 Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti 1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti: a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni; b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e ((aeromobili)) militari; c) alle disposizioni dettate nel codice della proprieta' industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari; d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari. 2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato di cui all'articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157. 3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.
Art. 231 Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa 1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico. 3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati. 4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
Art. 232 Patrimonio indisponibile della Difesa 1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Art. 233 Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. ((1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.))
Art. 234 Registri e inventari 1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. 2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione. 3. L'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Art. 235 Disciplina del segreto su beni e attivita' militari. Rinvio 1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attivita' e beni militari e' disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.
TITOLO II
SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI
CAPO I
OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA
Art. 236 Opere permanenti di protezione antiaerea 1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
CAPO II
STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI
IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 237 Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale 1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare. 2. Ente proprietario e' considerato il comando della regione militare. 3. La classifica delle strade militari e' fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non e' pubblico. 4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada. 5. Il Comandante della regione militare, in relazione alle strade militari di cui e' proprietario il comando della regione militare a cui e' preposto: a) puo' destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare; b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali; c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse; d) puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10; g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992; h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. 7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa. 8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, e' vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione. 9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la circolazione dei propri veicoli. 10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresi', agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
CAPO III
PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E ((AEROMOBILI)) MILITARI
SEZIONE I
PORTI E AEROPORTI MILITARI
Art. 238 Porti e aeroporti militari 1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi. 3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti e' realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa. ((3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.)) 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.
SEZIONE II
NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA - REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI
IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE
Art. 239 Navi militari e navi da guerra 1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare ((, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa)); b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di ((marina)) al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. 3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Art. 240 Navi armate e navi in disponibilita' 1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente: a) navi armate; b) navi in disponibilita'.
Art. 241 Assegnazione delle unita' navali 1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilita', l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, e' stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 242 Radiazione dal ruolo del naviglio militare 1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unita' che, ((iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna,)) a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.
Art. 243 Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto 1. Le unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 2. I piani delle unita' sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto. 3. Con il regolamento, sul quale su tale parte e' acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; e' anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unita'.
Art. 244 Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale 1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' a ordinamento militare. 3. Le unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana. 4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
Art. 245 Incendio su nave da guerra 1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entita' dell'incendio e dell'andamento delle operazioni. 2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
SEZIONE III
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE
Art. 246 Nozione 1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato <<APR>>, si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Art. 247 Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate 1.((. . . )) ((Le)) Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale. 2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. 4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
Art. 248 (( (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).)) ((1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.))
Art. 248-bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
CAPO IV
RIFUGI ALPINI
Art. 249 Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa 1. I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtu' dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa. 2. Dei rifugi alpini di proprieta' privata puo' essere disposta l'espropriazione dall'autorita' militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
CAPO V
CAMPI DI TIRO A SEGNO
Art. 250 (( (Campi e impianti di tiro a segno) )). ((1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.))
Art. 251 Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. 2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato. 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente ((struttura)) del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
CAPO VI
ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA
SEZIONE I
ZONE MONUMENTALI DI GUERRA
Art. 252 Individuazione delle zone monumentali di guerra 1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) Monte Pasubio; b) Monte Grappa; c) Monte Sabotino; d) Monte San Michele. 2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) la zona di Castel Dante in Rovereto; b) la zona di Monte Cengio; c) la zona di Monte Ortigara; d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).
Art. 253 Delimitazione delle zone monumentali di guerra 1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 252 sono cosi' delimitate: a) Pasubio: sommita' del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom; b) Grappa: sommita' del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa; c) Sabotino: sommita' del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino; d) San Michele: sommita' del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata <<Ferrara>> a sud-est della cima 4. Strada d'accesso : rotabile Peteano - San Michele - San Martino. 2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Art. 254 Vigilanza e conservazione 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
SEZIONE II
PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 255 (( (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale).)) ((1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.))
Art. 256 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 257 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 258 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 259 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 260 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 261 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 262 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 263 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 264 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
SEZIONE III
SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI
Art. 265 Nozione e qualificazione 1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Art. 266 Organi e uffici 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato <<Commissario>>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni. 3. Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina. 4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.
Art. 267 Competenze 1. Il Commissario e' competente in ordine a: a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani; b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformita' alle disposizioni dei Trattati di pace; c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. 2. Il Commissario e' competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme: a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920; b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati e' accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946; g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace. 3. Il Commissario provvede inoltre a: a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra; b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 ((della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615)) e di quanto altro stabilito nei trattati di pace. 4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si fara' luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario puo' mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.
Art. 268 Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero 1. Il Commissario puo' provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani e' di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche. 4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo e' applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
Art. 269 Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni 1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali puo' essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno. 2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
Art. 270 Localizzazione delle aree ed espropriazione 1. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica. 2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilita' dichiara altresi' l'indifferibilita' e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.
Art. 271 Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale 1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. 2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali. 3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti. 4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal ((Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,)) sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.
Art. 272 Restituzione delle salme ai congiunti ((1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate)) a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.
Art. 273 Soppressione di cimiteri di guerra 1. E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
Art. 274 Altre norme applicabili 1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Art. 275 Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati 1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione: a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato <<Ara Pacis Mundi>> di Medea (Gorizia); d) il Sacrario nazionale <<Mater Captivorum>> di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato <<Tempio nazionale dell'internato ignoto>> (Padova).
SEZIONE IV
CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI
DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 276 Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale 1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale. 2. La manutenzione di tali cimiteri puo' essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III. 3. L'impianto di ciascun cimitero, in localita' prescelta dalle autorita' militari interessate, e' approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalita'. 4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
Art. 277 Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra 1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo: a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi; b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth; c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania; d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia; e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.
CAPO VII
ALLOGGI DI SERVIZIO
SEZIONE I
ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO
Art. 278 Disciplina applicabile 1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 279 Classificazione degli alloggi di servizio 1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono cosi' classificati: a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio; e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).
Art. 280 Alloggi ASGC 1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 puo' essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonche' al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. 2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 3. Della concessione e' data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. 5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
Art. 281 Alloggi ASI 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. 2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. 3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Art. 282 Alloggi ASIR 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. 2. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. 3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di stato maggiore della difesa; Capi e Sottocapi di stato maggiore di Forza armata; Segretario generale della difesa; b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea; c) eventuali altri incarichi indicati con il regolamento.
Art. 283 Alloggi AST 1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella localita' in cui e' situato l'alloggio.
Art. 284 Alloggi APP e SLI 1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.
Art. 285 Alloggi ASC. 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. 2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Art. 286 Determinazione dei canoni 1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, o degli organi corrispondenti)). 2. Ferma restando la gratuita' degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone e' determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, e' applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' definite con il regolamento. ((3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.)) 4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ((ogni anno)) dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
Art. 287 Modalita' di riscossione del canone e sua destinazione 1. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. 2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo - casa. 3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.
Art. 288 Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio 1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. 2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Art. 289 Retta giornaliera 1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
Art. 290 Altre norme applicabili 1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi e' assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
Art. 291 Estensione della disciplina 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.
Art. 292 Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 293 Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST 1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.
Art. 294 Norme di attuazione 1. Il regolamento detta: a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; e) la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 2. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
SEZIONE II
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 295 Criteri di classificazione degli alloggi 1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) e' autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme e' acquisito ((il concerto con il Ministro dell'interno.)) Il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
Art. 296 Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone 1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei carabinieri e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.
SEZIONE III
ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE
Art. 297 Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale 1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4. 2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio: a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative; c) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione di acquisto mediante riscatto. 3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa puo' inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalita' previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilita' di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 307, comma 2, nonche' la destinazione della totalita' dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate. 4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme e' sentito il Consiglio centrale di rappresentanza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
SEZIONE IV
PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE
DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI
Art. 298 Modalita' inerenti il requisito della residenza 1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. 2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
Art. 299 Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede 1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale e' in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. 2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilita'.
CAPO VIII
DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLE FORZE ARMATE
Art. 300 Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i ((segni distintivi)) di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.
TITOLO III
ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI
Art. 301 Visite dei parlamentari nelle strutture militari 1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. 2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. 3. Le visite si svolgono secondo le modalita' definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.
Art. 302 Strutture militari straniere e plurinazionali 1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni. 2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalita' delle visite previste dal presente articolo.
Art. 303 Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite 1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Art. 304 Stabilimenti di pena 1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Art. 305 Accesso senza preavviso 1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
TITOLO IV
VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI
CAPO I
DISMISSIONI DI BENI IMMOBILI E CESSIONI DI BENI MOBILI
Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa 1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalita' della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. 4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo' avvalersi, tramite la ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)), dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio. 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della gestione. 5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilita' del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
Art. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa 1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo. 2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma. 3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire mediante: a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari; b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; c) permuta ai sensi del comma 7. 5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619. 6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili. 7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. 8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali dell'amministrazione stessa. 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonche' quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 10. Il Ministero della difesa - ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)) che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)), previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; (9) c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314; e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2. ((11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonche' di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresi' le seguenti disposizioni: a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 8, comma 2-bis) che "Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruita' richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono gia' stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato entro il 31 ottobre 2011".
Art. 308 Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa 1. Il Ministero della difesa e' esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Art. 309 Destinazione al piano casa di immobili demaniali non piu' utilizzati a fini militari 1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
Art. 310 Cessione di beni mobili a titolo oneroso ((1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua)), nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 4. Fatto salvo quanto stabilito ((dal presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione)) di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.
Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito 1. Il Ministero della difesa puo' cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri. 2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando non ne e' possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. (( 4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 310,)) sono disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
Art. 312 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali 1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali ((anche)) non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai ((relativi costi)); b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
Art. 313 Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa 1. Non e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
CAPO II
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE
E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI MILITARI
Art. 314 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
TITOLO V
MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE
DELLA DIFESA MILITARE
CAPO I
AMBITO
Art. 315 Ambito 1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace. 2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.
CAPO II
ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA
Art. 316 Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprieta' industriale 1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale.
Art. 317 Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilita' (( 1. Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI)) in ordine alle servitu' militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Art. 318 Requisizioni nell'interesse della Difesa 1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessita' pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprieta' privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento. 2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
Art. 319 Acquisti a seguito di confisca 1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare. ((E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
TITOLO VI
LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA
CAPO I
LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITA'
Art. 320 Ambito 1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprieta' e di impresa puo' essere soggetto a limitazioni ((secondo le norme del presente capo.)) 2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
Art. 321 Contenuto delle limitazioni 1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire condotte o canali sopraelevati; c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; d) scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.; e) aprire o esercitare cave di qualunque specie; f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. 2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di: a) aprire strade; b) fabbricare muri o edifici; c) sopraelevare muri o edifici esistenti; d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
Art. 322 Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari 1. In ciascuna regione e' costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. 3. Il Comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente. ((4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2)), i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. 5. Il Comitato e' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. 6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali. 7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti. 8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. 9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. 10. Delle riunioni del Comitato e' redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa. 11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. 13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni. 14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.
Art. 323 Procedimento di imposizione delle limitazioni 1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo e' adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa. 5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprieta' assoggettate.
Art. 324 Pubblicita' del decreto impositivo - Esecutivita' - Impugnazioni 1. Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni. 3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, e' custodito nell'archivio dello stesso comune. 4. Chiunque puo' prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto. 5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale. 6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo. 7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalita' previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199. 8. Di tale diritto e del termine entro il quale puo' esercitarsi e' fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo. 9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)) del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.
Art. 325 Indennizzo per le limitazioni 1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei predetti redditi ((per le limitazioni di cui a ciascuno)) dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo. 3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo e' pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. Se il fondo e' stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, e' determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. 5. La decisione del collegio arbitrale, se non e' diversamente stabilito dalle parti, e' suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile. 6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. 7. La sottoscrizione della domanda e' autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della limitazione. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto. 8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non e' richiesta altra documentazione. 9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto. 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 324. 11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi. 12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonche' quanto previsto dal comma 7. 13. L'indennizzo e' corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni. 14. E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. 15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 326 Contenuto del decreto impositivo 1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, da' atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonche' delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.
Art. 327 Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo 1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. 2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 328 Deroghe alle limitazioni 1. Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. 2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. 3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. 4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. 5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Art. 329 Contributo ai comuni 1. Ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 e' dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. 2. Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. 3. Il contributo e' erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
Art. 330 Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, e' corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. 3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate. 4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che e' considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verra' riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
Art. 331 Revisione generale quinquennale delle limitazioni 1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. 2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati. 3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali. 4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati. 5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato. 6. Il decreto di proroga e' adottato e pubblicato nella forma e con le modalita' previste per il decreto impositivo originario. 7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto e' trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa. 8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma e' pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 324. 9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto. 10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso e' reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. 11. L'indennita' di espropriazione e' determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 332 Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari 1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale. 2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. 3. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2. 4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione. 5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dal comma 15 dell'articolo 325. 6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
CAPO II
LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITA'
Art. 333 Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole 1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. 3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. 5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e' sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole. 6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa. 7. Sono comuni militarmente importanti: a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto; b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone; c) provincia di Trieste: Trieste. 8. Sono comuni costieri militarmente importanti: a) provincia di Venezia: Venezia; b) provincia di Ancona: Ancona; c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia; d) provincia di Livorno: Portoferraio; e) provincia di Latina: Gaeta; f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli; g) provincia di Taranto: Taranto; h) provincia di Brindisi: Brindisi; i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa; l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa; m) provincia di Messina: Messina; n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli; o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria; p) provincia di Cagliari: Cagliari; q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara). 9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole: a) da San Remo ad Alassio; b) da Punta Mesco alla foce del Magra; c) da Sperlonga a Gaeta; d) da Capo Miseno a Punta Campanella; e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito; f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto; g) da Punta Penne a Punta della Contessa; h) da Numana a Falconara; i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco; l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia; m) da Capo Ferro a Capo Testa; n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara; o) isole Palmaria e Tino; p) arcipelago Toscano; q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico); r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa; s) isole Tavolara e Asinara; t) arcipelago de La Maddalena.
Art. 334 Parere dell'autorita' militare per talune opere e lavori 1. E' richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. 2. Il parere e' espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
Art. 335 Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa 1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. 2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. 3. Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede in materia ((entro il termine di cui al comma 6.)) L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare. 4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia. 5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea. ((6. Il decreto)) di autorizzazione prefettizia e' emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorita' militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. 7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata. 8. Il diniego di autorizzazione e' motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti. 9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli. 10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 336 Sanzioni 1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00. 2. La sanzione amministrativa e' inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione. 3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile. 4. L'autorita' militare puo' ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
Art. 337 Regime fiscale 1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonche' dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 338 Disciplina di esecuzione 1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso e' acquisito il concerto dei Ministri interessati.
CAPO IV
NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Art. 339 Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano ((1. Le disposizioni)) del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 340 Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano 1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. 2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprieta' fondiarie.
Art. 341 Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare 1. E' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorita' militare. 2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari. 3. Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove e' sita la loro entrata.
Art. 342 Condizioni e ambito dell'autorizzazione 1. L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343. 3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorita' militari i relativi programmi di gestione. 4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorita' militare, purche' per detti centri urbani esista strumento urbanistico gia' approvato nel suo complesso dall'autorita' militare.
Art. 343 Ordini di demolizione 1. E' sempre in facolta' dell'autorita' militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitu' di accesso. La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai proprietari e' determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 344 Vigilanza 1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Art. 345 Pubblicita' 1. Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.
Art. 346 Opere in prossimita' della linea doganale 1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimita' della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorita' militare, e' necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
Art. 347 Espropriazione ((1. Dei beni indicati nel presente capo)) puo' essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 348 Autorita' militare competente 1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni ((e i pareri previsti dal presente capo)) sono rivolte ai Comandi militari territoriali.
Art. 349 Tutela amministrativa 1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorita' militare e' ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 350 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))
CAPO V
SALVEZZA DI ALTRE FONTI
Art. 351 Rinvio ad altre fonti 1. E' fatto salvo quanto previsto: a) dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
TITOLO VII
URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE
CAPO I
URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA
Art. 352 Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale 1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facolta' di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'opera.
Art. 353 Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.
Art. 354 Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa 1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 355 Valorizzazione ambientale degli immobili militari 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalita' di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. 2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2. 3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente. 4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente. 5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, e' reso in base alla normativa vigente. 6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
CAPO II
AMBIENTE
Art. 356 Disciplina applicabile- Rinvio 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attivita' dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. Nel corso di attivita' addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilita' con le esigenze dell'addestramento e delle attivita' operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorita' locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.
Art. 357 Attivita' addestrative e tutela ambientale 1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, puo' stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attivita' finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attivita' addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalita' applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa. 2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.
Art. 358 Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e' determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.
Art. 359 Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. 2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.
Art. 360 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.
Art. 361 Inquinamento atmosferico 1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita', non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.
Art. 362 Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari. 2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del (( decreto legislativo n. 334 del 1999)), il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) puo' chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.
Art. 363 Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino 1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta. 1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'. ((Si applica, altresi', l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.))
Art. 364 Inquinamento acustico 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
Art. 365 Inquinamento acustico derivante da aeroporti e ((aeromobili)) militari 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di ((aeromobili)) civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.
Art. 366 Inquinamento elettromagnetico 1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001. 2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attivita' di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322. 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 367 Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
Art. 368 Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. 2.((Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)), la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'((allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006)), se cio' si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Art. 369 Danno ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
TITOLO VIII
REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I
AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI
Art. 370 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) quando e' ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente; b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente; c) in caso di grave crisi internazionale, ((se non diversamente disposto nel provvedimento)) che la dichiara. 2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni: a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo; b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo; c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.
Art. 371 Categorie generali dei beni requisibili 1. Sono requisibili: a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. 2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
Art. 372 Beni non requisibili per cause soggettive 1. Non sono requisibili: a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica; b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche; e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu' di accordi internazionali; f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonche' i mobili che vi si trovano. 2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede. 3. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f); b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede; c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1; d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione e' stabilita da accordi internazionali. 4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.
Art. 373 Beni non requisibili per cause oggettive 1. Non sono requisibili: a) gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso; b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza; c) i locali dove sono custodite casse pubbliche; d) i locali occupati da comunita' religiose; e) i locali occupati da collegi femminili. 2. Tuttavia, in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto. 3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorita' scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non e' possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche. 4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonche' gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Art. 374 Beni culturali e archivi 1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento. 3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 375 Beni paesaggistici 1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.
Art. 376 Persone esenti dalla requisizione di servizi 1. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i minori di eta'; b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni; c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto; d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.
Art. 377 Dispensa dalla requisizione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita'.
SEZIONE II
REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE
Art. 378 Cose immobili 1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. 2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile; b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile. 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Art. 379 Poteri dell'autorita' che usa l'immobile 1. L'autorita' che usa l'immobile puo' dare a esso la destinazione che reputa piu' opportuna, e puo' anche eseguirvi nuove opere.
Art. 380 Aziende e stabilimenti 1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l'ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto e' destinato all'esercizio di essi.
Art. 381 Miniere e cave 1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
Art. 382 Impianti elettrici 1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Art. 383 Linee di comunicazione 1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Art. 384 Legnami 1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonche' qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.
Art. 385 Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende 1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorita', che ha emanato l'ordine di requisizione puo' assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio. 2. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione. 3. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. 4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 386 Requisizione dei prodotti 1. La requisizione puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti. 2. L'autorita' che procede alla requisizione puo' controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
SEZIONE III
REQUISIZIONE DI BENI MOBILI
Art. 387 Cose mobili requisibili 1. Sono requisibili: a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Art. 388 Cose consumabili 1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprieta'.
Art. 389 Cose non consumabili 1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite, o in altra localita' quando l'interessato vi consenta. 2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta': a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa; b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine; c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in localita' diversa da quella in cui fu requisita.
SEZIONE IV
REQUISIZIONE DI INVENZIONI
Art. 390 Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento 1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita', le invenzioni possono essere requisite in proprieta', a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo. 2. Il provvedimento di requisizione e' emanato dal Ministro interessato. 3. Quando e' presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione e' utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione. 4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, puo' essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita. 5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, puo' vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.
Art. 391 Invenzione depositata in Italia 1. Se l'invenzione e' stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla, divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
SEZIONE V
REQUISIZIONE DI SERVIZI
Art. 392 Servizi requisibili 1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. 2. L'ordine di requisizione puo' riguardare: a) l'opera di persone determinate; b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Art. 393 Servizi di enti, societa' o associazioni 1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, societa' o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, societa' o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 394 Obbligo di dare indicazioni 1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, e' in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 395 Precettazione 1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Art. 396 Cose deteriorabili 1. Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne da' avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non e' ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.
Art. 397 Effetti dell'ordine di requisizione 1. L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione. 2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. 3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilita', custodisce le cose requisite sino alla consegna. 4. La requisizione e' effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilita' dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
Art. 398 Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione 1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non e' compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non da' luogo a rimborso di spese ne' a risarcimento di danni a favore di chiunque. 2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
Art. 399 Denuncia obbligatoria 1. Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantita', con le modalita' e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
Art. 400 Obblighi del sindaco 1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
SEZIONE VII
AUTORITA' COMPETENTI
Art. 401 Autorita' militari 1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. 2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti. 3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1. 4. In caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua personale responsabilita', ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione e' immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Art. 402 Autorita' civili 1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti. 2. In caso di urgente necessita' i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Art. 403 Commissioni di requisizione 1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, puo' istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze armate. 2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. 3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonche' rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. 4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Art. 404 Collaborazione con altri organi 1. Ogni autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 405 Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione 1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
SEZIONE VIII
PROCEDIMENTO
Art. 406 Destinatari dell'ordine di requisizione 1. L'ordine di requisizione puo' essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso puo' essere reso noto con pubblico manifesto.
Art. 407 Contenuto dell'ordine di requisizione 1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni: a) autorita' per conto della quale la requisizione e' effettuata; b) organo che procede alla requisizione; c) beni che formano oggetto della requisizione; d) persone alle quali l'ordine e' diretto; e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalita' relative; f) se la requisizione e' in proprieta' o in uso; g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorita' che lo emana. 2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.
Art. 408 Forma e notificazione dell'ordine di requisizione 1. L'ordine di requisizione e' staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima e' conservata dall'autorita' che esegue la requisizione; la seconda e' consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine e' diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine e' anch'essa conservata dall'autorita' che esegue requisizione.
Art. 409 Rilascio della ricevuta 1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. 2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' che ha ordinato la requisizione; b) descrizione sommaria del bene requisito; c) data e firma. 3. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Art. 410 Trasporto delle cose requisite 1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione e' fatto a cura e spese dell'autorita' procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.
Art. 411 Processo verbale 1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita' procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita. 2. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato. 3. Uno degli originali del processo verbale e' consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o e' assente, al sindaco o a chi ne fa le veci. 4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti. 5. La compilazione del processo verbale puo' omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purche' il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Art. 412 Esecuzione d'ufficio 1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita' puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali. 2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne. 3. Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. 4. Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.
SEZIONE IX
REQUISIZIONI ((...))
Art. 413 Disposizioni generali 1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. 2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se e' altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Art. 414 Commissioni di requisizione 1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite. 2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonche' per la determinazione delle relative indennita' conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.
Art. 415 Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare 1. Alle requisizioni interessanti unita' e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unita' dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
Art. 416 Requisizione da parte dei comandanti di reparto 1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unita' possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Art. 417 Casi di eccezionale urgenza 1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali puo' essere ordinata anche dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Art. 418 Modalita' per l'esecuzione delle requisizioni 1. Se non e' possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorita' che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorita' militare le cose requisite.
Art. 419 Commissioni di controllo 1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. 2. Essa provvede: a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; c) ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
SEZIONE X
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA'
Art. 420 Indennita' 1. Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dall'autorita' procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione. 2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione, l'autorita' procedente puo' disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Art. 421 Indennita' per aziende e stabilimenti 1. L'indennita' per la requisizione delle aziende o stabilimenti e' liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorita' civile, l'indennita' e' liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.
Art. 422 Indennita' per immobili 1. L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378. 2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennita' commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
Art. 423 Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta' 1. L'indennita' per la requisizione di mobili in proprieta', se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni. 2. In ogni caso, l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla qualita' dei beni.
Art. 424 Indennita' per i mobili requisiti in uso 1. L'indennita' per la requisizione in uso di mobili e' ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.
Art. 425 Indennita' per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni 1. Se la cosa requisita in uso e' mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, un'indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Art. 426 Indennita' per requisizione di invenzioni 1. L'indennita' per la requisizione di invenzioni, ancorche' non brevettate, e' liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non e' dovuta alcuna indennita', salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennita' e' liquidata ai sensi del comma 1.
Art. 427 Indennita' per requisizione di servizi 1. L'indennita' per la requisizione di servizi e' stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Art. 428 Fondi per il pagamento delle indennita' 1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennita' di requisizione: a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze; b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari. 2. Per somme di piccola entita', il pagamento puo' essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo e' stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende. 3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 429 Modalita' di pagamento 1. L'indennita' di requisizione e' pagata alla persona nei cui confronti la requisizione e' stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilita' verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto. 2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate. 3. Le prestazioni personali che durano piu' di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Art. 430 Quietanza del pagamento 1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 e' consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui e' emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409. 2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore, ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.
Art. 431 Effetti della riscossione dell'indennita' 1. La riscossione dell'indennita' di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennita'.
SEZIONE XI
RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO
Art. 432 Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti 1. Appena cessata la necessita' che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Art. 433 Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento 1. Se non e' stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento e' preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non puo' essere minore di otto giorni.
Art. 434 Processo verbale di restituzione 1. Al momento della restituzione e' compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione. 2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni gia' sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
Art. 435 Miglioria senza alterazione del bene 1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito e' aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e' tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
Art. 436 Miglioria con alterazione del bene 1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto. 2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, puo' disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprieta' dello Stato, dietro pagamento di un'indennita' corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto e' determinata anche l'indennita'.
Art. 437 Nuove opere senza miglioria 1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Art. 438 Indennita' speciale per il deprezzamento 1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennita' indicate nella sezione X del presente capo e' aggiunta una speciale indennita' corrispondente al maggior deprezzamento della cosa. 2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso e' divenuta inservibile, e' corrisposta un'indennita' ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennita' per la requisizione in uso.
Art. 439 Spese per il ripristino 1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta' di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Art. 440 Riscossione dei crediti dell'amministrazione 1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la ripartizione in rate o in annualita' del pagamento delle somme da esso dovute.
SEZIONE XII
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 441. (( Tutela giurisdizionale. 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
SEZIONE XIII
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 442 Omessa custodia di cose requisite 1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. 2. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Art. 443 Omissione di denuncia o denuncia inesatta 1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00. 2- Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 444 Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione 1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
Art. 445 Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 446 Alterazione di documenti o notizie 1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 31,00.
Art. 447 Sottrazione o danneggiamento di cose requisite 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale. 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 448 Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento 1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena e' diminuita da un sesto a un terzo.
Art. 449 Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni 1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 390.
Art. 450 Rifiuto di prestazione di servizi 1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.
Art. 451 Rifiuto di dare indicazioni 1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00. 2. Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00. 3. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino al doppio. 4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Art. 452 Reati piu' gravi 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 453 Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Art. 454 Omissione di comunicazioni agli aventi diritto 1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
CAPO II
DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI
E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI
INTERNAZIONALE
SEZIONE I
AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO
Art. 455 Ambito e oggetto - Disciplina applicabile 1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo: a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature; b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi; c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici; d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura. 2. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1. 3. Ogni capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare. 4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennita' e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo. 5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 456 Capi non requisibili 1. Non sono requisibili: a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma 1, lettere da a) a e); b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempreche' siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado; c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza; d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico; e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione; f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate. 2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti. 3. Sono altresi' esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. E' pero' in facolta' delle autorita' militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessita' degli Enti predetti. 4. I capi di proprieta' delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate. 5. I capi di proprieta' privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita' possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
Art. 457 Ambito territoriale e competenza 1. La requisizione puo' essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, puo' essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni. 2. Essa e' ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 458 Effetti dell'ordine di requisizione 1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. 2. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa. ((2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.))
Art. 459 Obblighi dei destinatari della requisizione 1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Art. 460 Selezione dei capi da requisire 1. La scelta dei capi da requisire e' fatta per categoria da una o piu' commissioni provinciali nominate dalla competente autorita' militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare. 2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto e' scelto dalla suddetta autorita' militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
Art. 461 Indennita' di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprieta' 1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennita' per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato. 2. Nel caso di requisizione in proprieta' spettano al proprietario: a) l'indennita' di cui al comma 1; b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469; c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento. 3. Spettano inoltre: a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennita' corrispondente alla tassa di circolazione gia' soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta; b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito. 4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le societa' assicuratrici non possono applicare penalita' per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione. 5. Le societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione. 6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.
Art. 462 Precettazione 1. L'autorita' militare puo' fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione. 2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <<precetto preventivo>> e l'<<avviso personale>> successivamente inviatogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare stessa. 3. L'autorita' militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti. 4. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione o non e' pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorita' militare che lo ha precettato. 5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore e' tenuto altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa citta'. 6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione puo' essere fatta risultare da prova testimoniale. 7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. 8. L'autorita' militare puo' sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Art. 463 Verbale 1. All'atto della requisizione, sia essa in proprieta' o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennita' di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione. 2. La parte e' invitata a sottoscrivere il verbale con facolta' di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Art. 464 Requisizione in uso 1. La requisizione puo' farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. In tal caso e' corrisposta al proprietario l'indennita' di requisizione in uso di cui all'articolo 465. 2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprieta'. 3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza e' prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa. 4. La restituzione del capo requisito in uso e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro. 5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario e' liquidata una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita' che, se del caso, puo' raggiungere la totalita' dell'indennita' di requisizione di cui all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote gia' corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.
Art. 465 Indennita' di requisizione in uso 1. Nel caso di requisizione in uso l'indennita' per i capi requisiti e' corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti. 2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa: a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali. Analogamente e' stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo; b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprieta'; c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta; d) un'indennita' giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma; e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento; f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469. 3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 466 Indennita' in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprieta' 1. Quando una requisizione in uso e' trasformata in proprieta' spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprieta' fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto e' stato corrisposto a titolo di uso.
Art. 467 Requisizione senza precettazione 1. Le autorita' militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprieta' senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo. 2. L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non e' costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata. 3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna. 4. Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. 5. Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore se esso e' anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non e' conosciuto o e' assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune. 6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro. 7. Salvi i casi di urgente necessita', la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 468 Requisizione di prestazioni 1. Le autorita' militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti. 2. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreche' detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione. 3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli. 4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione. 5. L'indennita' e' stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni. 6. In caso di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la possibilita' di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorita' militare puo' eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo. 7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennita' e' stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorita' militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta. 8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.
Art. 469 Elevazione dell'indennita' di requisizione 1. L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non e' prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Art. 470 Disponibilita' e sostituzione dei capi 1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti. 2. E' pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. 3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.
SEZIONE II
SANZIONI
Art. 471 Sanzioni penali 1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa: a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore; b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti. 4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti. 6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti. 7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra. 8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena e' diminuita di un terzo. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato piu' grave.
Art. 472 Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari. 2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
CAPO III
DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE
IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 473 Presupposti e oggetto - Norme applicabili 1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, puo' essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato. 2. La requisizione puo' avere per oggetto la proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo. 3. La requisizione puo' essere fatta in proprieta' quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica. 4. La requisizione puo' avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego. 6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 474 Navi e galleggianti esenti dalla requisizione 1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti: a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano; b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita'; c) a stranieri che, in virtu' di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. 2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Art. 475 Competenza 1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((secondo le seguenti regole di competenza:)) a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi; b) il Ministero della difesa per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi 4 e 5, e' disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato. 3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale. 4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali. 5. Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.
Art. 476 Requisizione di unita' per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie 1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione e' stata eseguita, il Ministero della difesa ne da' notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione e' disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprieta' privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione e' disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.
Art. 477 Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti 1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento. 2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. 3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Art. 478 Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio 1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione. 2. Se l'ordine e' stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, e' notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti. 3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorita' competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato. ((4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.))
Art. 479 Consegna dell'unita' requisita 1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali. 2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilita' e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni. 3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni. 4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.
Art. 480 Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione 1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilita' della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non da' luogo a rimborsi di spesa ne' a risarcimento di danni a favore di terzi. 2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non e' avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, ne' pagato il prezzo convenuto ne' eseguite le trascrizioni di legge. 3. E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Art. 481 Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita 1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino. 2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, e' fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennita' si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
Art. 482 Determinazione e corresponsione delle indennita' 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione. 2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato, fino al momento della riconsegna. 3. La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Art. 483 Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprieta' 1. Il Ministero competente puo' procedere alla requisizione in proprieta' di navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. 2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprieta' sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione. 4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
Art. 484 Riconsegna dell'unita' requisita 1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. 2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Art. 485 Verbali 1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
SEZIONE II
PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO
DI REQUISIZIONE
Art. 486 Contratto di arruolamento 1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, ((salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorita' portuale. Nel caso di requisizione in proprieta')), il contratto di arruolamento in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo' essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Art. 487 Sbarco dell'equipaggio mercantile 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o piu' persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilita', alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate. 3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facolta' di provvedervi d'ufficio, e il personale cosi' imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario. 4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l'aumento dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e dei trasporti puo' anche disporre per tali servizi l'imbarco di personale militare in soprannumero. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, e' dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro. 6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Art. 488 Previdenza 1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Art. 489 Equipaggio mercantile imbarcato su unita' requisite iscritte nel naviglio dello Stato 1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
SEZIONE III
CAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI
Art. 490 Capitano della nave 1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorche' nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante. 2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti. 3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli sono indicate dall'amministrazione stessa. 4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 491 Commissario statale 1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un commissario statale. 2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 492 Comandante militare 1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se e' ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui e' imbarcato. 2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti: a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante; b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima. 4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 493 Assunzione del comando da parte del comandante militare 1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facolta' di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa. 2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante e' esonerato da qualsiasi obbligo, facolta' o responsabilita' che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare. 3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale presta, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 494 Doveri del personale imbarcato 1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all'articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano. 2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Art. 495 Capitano marittimo con funzioni di comandante militare 1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante e' ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione e' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 496 Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile 1. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice. 2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
Art. 497 Rappresentante delle Forze armate 1. Il Ministero della difesa interessato puo' imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita. 2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 498 Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato 1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unita' requisite, e' dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
SEZIONE IV
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' NEL CASO DI REQUISIZIONE
IN PROPRIETA' O IN USO
Art. 499 Indennita' nel caso di requisizione in proprieta' 1. Nel caso di requisizione in proprieta' della nave o del galleggiante l'indennita' e' determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. 2. La determinazione dell'indennita' compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500, anche se la requisizione e' disposta dal Ministero della difesa, ed e' notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento. 4. Nel caso di requisizione in proprieta' i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. 5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito ((in proprieta' a favore di istituto)) a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprieta', colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Art. 500 Indennita' nel caso di requisizione in uso 1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennita' e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera. 2. Non si tiene conto delle frazioni di ore. 3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa. 4. Detta indennita' si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito e' determinato come segue: a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore e' stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave; b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore e' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave. 5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi. 6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all'articolo 482, sono le seguenti: a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante; b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi e' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento; c) spese generali; d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore); e) manutenzione e riparazioni ordinarie; f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica). 7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6. 8. L'indennita' prevista per la parte A puo' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore. 9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti: a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilita' civile per danni alle persone; b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti); c) lavoro straordinario; d) combustibili; e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica; f) acqua; g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi); h) agenzie; i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio); l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio; m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati; n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione; o) disinfestazione o altre misure sanitarie; p) medicinali e materiali per medicazione; q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio; r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione; s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti; u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione. 10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unita' sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari. 11. La parte A dell'indennita' e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione e' fatta dal Ministero della difesa, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non e' in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 14. La parte B e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi. 15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e: a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato; b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali; c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Art. 501 Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Oltre all'indennita' di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione: a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Art. 502 Pagamento dell'indennita' di requisizione 1. In caso di requisizione in proprieta', l'indennita' non puo' essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione. 2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennita', e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennita' e' depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorita' giudiziaria, su istanza della parte piu' diligente. 3. Il pagamento dell'indennita' di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate. 4. L'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione e' autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennita' di requisizione gia' maturate. 5. La determinazione delle suddette indennita', agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, e' fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione. 6. Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai sensi dell'articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell'articolo 516, e per il pagamento delle indennita' di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
Art. 503 Documenti giustificativi 1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono gia' comprese nella indennita' o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti: a) assicurazione: l'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare; b) equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attestera' la effettiva percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo e' compilato con le stesse modalita' indicate nelle lettera c); c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni: 1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce; 2) del genere di lavoro straordinario; 3) delle ore di lavoro straordinario; 4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; 5) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento; 6) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto e' vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale; d) combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura e' allegata anche una dichiarazione dell'autorita' militare marittima o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovarsi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza; e) spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; f) agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorita' portuale per il controllo della quota del compenso dovuto; g) esercizio impianto radiotelegrafico: 1) marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorita', dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; 2) esercizio: fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale; h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorita' di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso e' corrisposto con le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento; i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati: 1) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1- classe per gli ufficiali e assimilati, di 2- classe per i sottufficiali e assimilati, di 3- classe per la truppa e personale assimilato; oppure puo' apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, sono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale; 2) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale; l) carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto; m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalita', con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console; n) disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall'autorita' designata dall'amministrazione e le fatture portano il <<visto per eseguito lavoro>> dell'autorita' predetta; o) medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione; p) spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria:fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessita' di procedere al lavoro stesso; q) telefono e internet: fattura quietanzata dalla societa' di comunicazione, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove e' indicato il tempo durante il quale il telefono o internet e' stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione; r) telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorita' predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; s) quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennita' pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo e' corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorita' portuaria, dai quali risulta l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto; t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione; u) adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso e' adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console; v) cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, e' inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti. 2. Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facolta' di <<visto>> e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorita'.
Art. 504 Lavori e forniture urgenti 1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unita' requisita.
Art. 505 Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unita' e sospensioni dell'indennita' 1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 501, comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennita' per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facolta' di designare. 2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative e' trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell'articolo 84 del codice della navigazione.
Art. 506 Salvataggi e rimorchi 1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
SEZIONE V
ATTO DI REQUISIZIONE - MODALITA' DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE
DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI
Art. 507 Autorita' delegata per la consegna e la restituzione 1. Le formalita' relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Art. 508 Controllo dell'inventario 1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarita' eventualmente riscontrate. 2. Se il controllo dell'inventario non puo' essere compiuto dall'autorita' delegata, puo' essere a cio' delegata dall'amministrazione altra autorita'. 3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, e' rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice. 4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano. 5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo e' compilato, anziche' controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Art. 509 Verifica materiali di consumo 1. Le autorita' delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Art. 510 Verbale di consegna 1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2. 2. Agli effetti della requisizione, sia in proprieta' sia in uso, e' compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' delegata per la consegna; b) ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo; c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione; d) nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita'; e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio; f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti; g) tonnellaggio di stazza lorda e netta; h) porto in cui avviene la consegna; i) data e ora della consegna; l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica; m) eventuali annotazioni; n) firma dell'autorita' delegata per la consegna; o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
Art. 511 Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso 1. Le norme relative alle formalita' di consegna e di riconsegna dell'unita' requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.
Art. 512 Processo verbale di restituzione 1. All'atto della restituzione dell'unita' requisita, l'autorita' delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola <<consegna>> con <<restituzione>>.
Art. 513 Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali 1. I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unita' requisita o di loro rappresentanti o del capitano. 2. A tal fine, e' data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera' alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
Art. 514 Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni 1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.
SEZIONE VI
ASSICURAZIONI E AVARIE
Art. 515 Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione 1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. 2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione puo' disporre affinche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Art. 516 Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante: a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4; b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
SEZIONE VII
SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI
Art. 517 Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza 1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e 5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00. 2. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 518 Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione 1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorita' competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00. 3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.
Art. 519 Alterazione di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 520 Documenti falsi o indicazioni non vere 1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 103,00.
Art. 521 Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale. 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 522 Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano 1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo: a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti; b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato; c) non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero; d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Art. 523 Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare 1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207,00.
Art. 524 Applicazione di sanzioni penali piu' gravi 1. Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato a norma delle leggi vigenti.
Art. 525 Competenza dei tribunali militari 1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Art. 526 Sanzioni disciplinari 1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione. 2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 e' affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione. 3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati. 4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate. 5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito e' adibito puo' essere inflitta ai colpevoli, dall'autorita' marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtu' di altre leggi.
LIBRO TERZO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 527 Norme applicabili all'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa. Rinvio 1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilita' delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili ((, nonche' l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460)). ((1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.)) 2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa, ivi compresa l'attivita' ispettiva. Il controllo strategico e' disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 528 Informatizzazione del Ministero della difesa ((1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione; d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonche' le facolta' di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo; e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)) 2. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con ((Agenzia per l'Italia Digitale)), detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.
Art. 529 Controlli. Rinvio 1. Al controllo di regolarita' amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
Art. 530 Inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza 1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravita' o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunita' di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilita' penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento. 2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze. 3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonche' gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 531 Riutilizzo di documenti 1. Per l'esercizio della facolta' di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che da' attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Art. 532 Responsabilita' del personale militare 1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilita' civile, penale ((...)) e amministrativo-contabile.
Art. 533 (( (Polizze assicurative). 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.))
TITOLO II
ATTIVITA' NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 534 Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, ((gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni)); ((b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;)) c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ((2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.))
Art. 535 Difesa Servizi spa 1. E' costituita la societa' per azioni denominata <<Difesa Servizi spa>>, ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. 2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della societa' e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Lo statuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalita' per l'esercizio del <<controllo analogo>> sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 8. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. 9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Art. 536 (Programmi). 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. 2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati: a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. 4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1. 5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti ((strutture)) del Ministero della difesa.
Art. 537 Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri 1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.
Art. 537-bis (( (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa). )) ((1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a: a) definire le modalita' di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che puo' essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra; c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.))
Art. 537-ter (( (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) )) ((1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.))
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
Art. 538 Principi sulle procedure contrattuali 1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 539 Semplificazione in ordine a determinati pareri 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di ((Agenzia per l'Italia Digitale)), non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
Art. 540 Poteri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 541 Termini dei pagamenti e piani di consegna 1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ((e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,)) possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale. 2. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili. 2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 542 Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture ((accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate)).
Art. 543 Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma 1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessita' urgenti e imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.
Art. 544 Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali 1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. 2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.
CAPO IV
PERMUTE
Art. 545 Permute 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti ((, anche per il tramite della societa' di cui all'articolo 535,)) per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
CAPO V
SERVIZIO DI MENSA
Art. 546 Servizio di vettovagliamento delle Forze armate 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare ((...)) sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.
CAPO VI
CONCESSIONI DI BENI
Art. 547 Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attivita' connesse 1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 2. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalita' che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
TITOLO III
BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE
CAPO I
BILANCIO
SEZIONE I
FORMAZIONE DEL BILANCIO
Art. 548 Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi 1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.
SEZIONE II
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 549 Riassegnazione di entrate a bilancio 1. Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonche' quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 549-bis (( (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). )) ((1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo)).
SEZIONE III
GESTIONE DELLA SPESA
Art. 550 Somministrazione dei fondi 1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali: a) per il pagamento degli emolumenti al personale; b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 2. Le aperture di credito ((sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e)) devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali. ((2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.))
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 551 Fondo scorta 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio. 2. Lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal regolamento.
CAPO II
NORME DI SPESA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 552 Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa 1. Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilita'.
Art. 553 Spese di natura riservata 1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio.((Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e' disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
SEZIONE II
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I
Art. 554 Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa 1. Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento e' determinato con legge di bilancio.
Art. 555 Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle Forze armate 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 4, per il subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 556 Spese di funzionamento di organi consultivi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. ((2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1)), e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 557 Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza 1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 556.
Art. 558 Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa puo' autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all'anno, con possibilita' di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilita' di impiego ne' diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto. 2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa: a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio e' tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.
Art. 559 Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa 1. In relazione all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 48, e' determinato in apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 560 Ordinamento giudiziario militare 1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 561 Funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita' di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 562 Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento ((,trasferimenti e intermediazioni)) di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Art. 563 Collegio medico legale 1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all'articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 564 Spese di funzionamento 1. Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la legge di bilancio.
Art. 565 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 565-bis (( (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).)) ((1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis, e' autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonche' 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.))
SEZIONE III
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II
Art. 566 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
Art. 567 Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. La gestione dei fondi e' demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 568 Manutenzione degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del canone e sua destinazione 1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 549.
Art. 569 Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni 1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall'articolo 325, comma 1, e dall'articolo 330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge di bilancio.
SEZIONE IV
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V
Art. 570 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 571 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare 1. L'onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1459 e dall'estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza e' a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 572 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico 1. L'onere derivante dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all'articolo 1439, comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 573 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane 1. L'onere derivante dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all'articolo 718, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. 3. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
Art. 574 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri 1. L'onere derivante dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 575 Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate 1. All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Art. 576 Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1095 grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 577 Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 578 Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e negli articoli 682, 691 e 704, e' valutato in euro 40.971.042,00 a decorrere dal 2008.
Art. 579 Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri 1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 683, 692, 693 e 706, e' valutato in euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.
Art. 580 Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri 1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17 milioni per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. 3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. 4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Art. 581 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia 1. L'onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di cui all'articolo 838, e' quantificato in euro 21.027.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006.
Art. 582 Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate 1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro: a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: ((403.330.620,21)); e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
Art. 583 Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma 1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582, nei seguenti importi in euro : ((a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.))
Art. 584 Riduzione di oneri per le Forze armate 1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; ((d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.)) (11)(18) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 57) che "A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093". --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 66) che "Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014."
Art. 586 Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere 1. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui all'articolo 1530, comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. La procedura selettiva di cui al comma 1 e' riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
Art. 587 Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale 1. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.
SEZIONE V
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI
Art. 588 Trattamento economico del personale militare 1. L'onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell'omogeneizzazione stipendiale e dell'assegno funzionale per le Forze armate, e' valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere dall'anno 1991.
Art. 589 Omogeneizzazione per le Forze armate 1. L'onere derivante dall'omogeneizzazione del trattamento economico di cui all'articolo 1802, e' valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall'anno 2002.
Art. 589-bis (( (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).)) ((1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 590 Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo 1. Per le finalita' di cui agli articoli 1804, 1816 e 2262, e' prevista la spesa annua di euro1.836.242,00 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 591 Indennita' di impiego operativo 1. L'onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e' quantificato in euro 146,67 milioni annui a decorrere dall'anno 1983.
Art. 592 Trattamento economico di missione e di trasferimento 1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista per tale finalita' nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 593 Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare 1. L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d'autorita' del personale della Marina militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall'anno 1974.
Art. 594 Indennita' di lungo servizio all'estero 1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennita' speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 595 Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennita', i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Art. 596 Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa 1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, e' effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
SEZIONE VI
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII
Art. 597 Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio 1. L'onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, e' valutato in euro 11.362.052,00 a decorrere dall'anno 1992.
Art. 598 Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia 1. L'onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia di cui all'articolo 1922, e' autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a decorrere dall'anno 1985.
Art. 599 Indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'onere derivante dalla corresponsione dell'indennizzo privilegiato aeronautico e' valutato in euro 345.000,00 a decorrere dall'anno 1981.
Art. 600 Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare 1. L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 e 1926, e' valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere dall'anno 1993.
Art. 601 Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita' istituzionali delle Forze armate 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905, e' valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Art. 602 Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Art. 603 Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio ((1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126)). 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione. 4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
SEZIONE VII
NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 604 Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
Art. 605 Rifinanziamento dei programmi di investimento 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
Art. 606 Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico 1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilita', da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 607 Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze 1. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, e' autorizzata la spesa annua di euro 55 milioni per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
Art. 608 Altre spese di investimento 1. Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in euro 1.989 milioni per l'anno 2010 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.
CAPO III
FONDI DA RIPARTIRE
SEZIONE I
NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE
Art. 609 Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio 1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilita' pubblica.
Art. 610 Fondi di incentivazione del personale militare e civile 1. I fondi per l'incentivazione della produttivita' del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Art. 611 Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi 1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013".
Art. 612 Fondo da ripartire per finalita' per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio 1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.
SEZIONE II
FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA
Art. 613 Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione della produttivita' del personale del Ministero della difesa 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali. 2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 615 Fondo per esigenze di difesa nazionale 1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
Art. 616 Fondo per l'efficienza dello strumento militare 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. 2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Art. 617 Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 618 ((Fondo per le missioni militari di pace)) 1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "((Missioni militari di pace))", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.
Art. 619 Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.
Art. 620 Fondo per esigenze prioritarie della difesa 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
LIBRO QUARTO
PERSONALE MILITARE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI MILITARI
Art. 621 Acquisto dello stato di militare 1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 2. Il servizio e' prestato: a) su base volontaria ((. . .)); b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: a) disperso; b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. 4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. 6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.
Art. 622 Perdita dello stato di militare 1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Art. 623 Personale militare femminile 1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parita', di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 624 Rapporti con la legge penale militare 1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.
Art. 625 ((Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali)) ((1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice.)) 2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
CAPO II
GERARCHIA MILITARE
Art. 626 Gerarchia e subordinazione 1. Il personale militare e' ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. L'ordine di precedenza tra pari grado e' determinato dall'anzianita' di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 854. 3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.
Art. 627 Categorie di militari 1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa. 2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio. 3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. 4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati. 5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per ((l'Arma dei trasporti e dei materiali)) e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per ((l'Arma dei trasporti e dei materiali)) e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per ((l'Arma dei trasporti e dei materiali)) e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. 3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.
Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. 2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 631 Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado e': a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie.
Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale; c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore; d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente; e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto; f) capitano e corrispondenti: commissario capo; g) tenente e corrispondenti: commissario; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario; i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo; m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore; n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore; o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo; p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente; q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente; r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo; s) appuntato e corrispondenti: assistente; t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto; u) carabiniere e corrispondenti: agente.
TITOLO II
RECLUTAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 633 Reclutamento 1. Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario. 2. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 3. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo. 4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando ((, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709)).
Art. 634 Programmazione dei reclutamenti 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze: a) definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'; b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. 4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 1) quanto previsto dall'articolo 711; 2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta'; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Art. 636 Obiettori di coscienza 1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3. 3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)).
Art. 637 Divieto di discriminazione 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.
Art. 638 Mancanza dei requisiti 1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione. 2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
Art. 639 Reclutamento volontario femminile 1. Il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'.
Art. 640 Accertamento dell'idoneita' psicofisica 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 641 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, ((in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso)).
Art. 642 Revoca e sospensione dei concorsi 1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di: a) revocare il bando di concorso; b) sospendere o rinviare le prove concorsuali; c) modificare il numero dei posti messi a concorso; d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
Art. 643 Conferimento di posti disponibili agli idonei 1. L'amministrazione militare ha facolta' di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. 2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. 3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facolta' di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti. 4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso e' inferiore a un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.
Art. 644 Commissioni di concorso 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.
Art. 645 Posti riservati a particolari categorie 1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
CAPO II
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 646 Requisiti speciali 1. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e' necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti: a) non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.
Art. 647 Norme generali sui concorsi 1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; c) la composizione delle commissioni esaminatrici. 2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 648 Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari 1. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. 2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.
Art. 649 Posti riservati nelle accademie 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
Art. 650 Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie 1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parita' di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualita' di: a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio; b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; c) allievi delle scuole militari; d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. ((d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.)) 2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.
Art. 651 Alimentazione ordinaria dei ruoli normali 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.
Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.
Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: a) il 40° anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 654 Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali 1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.
Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta'; c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo; d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo. 5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
Art. 656 Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli 1. La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all'articolo 655, non puo' essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.
Art. 657 Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare 1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui alla sezione IV del presente capo. 2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado.
Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.
Art. 659 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 660 Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata. 2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
Art. 661 Ripartizione in specialita' degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialita'.
SEZIONE III
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 662 Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale 1. Il concorso di cui all'articolo 652, puo' essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).
Art. 663 Alimentazione del ruolo speciale 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>> e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo.
Art. 664 Alimentazione del ruolo tecnico-logistico 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>> e sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Art. 665 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 666 Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
SEZIONE IV
CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO
Art. 667 Bandi di concorso 1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale. 2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non puo' superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.
Art. 668 Commissioni di concorso 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito italiano da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina militare da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica militare da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; d) per l'Arma dei carabinieri: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.
Art. 669 Elementi di valutazione 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1; b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 670 Nomina nel servizio permanente 1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale. 2. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita INPDAP e dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914.
Art. 671 Concorsi straordinari 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente. 4. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
CAPO III
UFFICIALI AUSILIARI
SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA
Art. 672 Requisiti speciali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che: a) non hanno superato il 38° anno d'eta'; b) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea. 2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che: a) non hanno superato il 32° anno d'eta'; b) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.
Art. 673 Norme generali sui concorsi 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni.
SEZIONE II
UFFICIALI DI COMPLEMENTO
Art. 674 Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento 1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Puo' essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si puo' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 4. La nomina e' conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalita' e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.
Art. 675 Reclutamento in servizio di prima nomina 1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2. 2. I criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. 3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria e' posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto. 4. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione. 5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina e' di 14 mesi.
SEZIONE III
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO
Art. 676 Reclutamento nell'Aeronautica militare 1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta'; b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado; c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di navigatori militari.
Art. 677 Reclutamento nelle altre Forze armate 1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonche' dell'Arma dei carabinieri, puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 678 Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari 1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990. 3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652. 5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri 7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito. 8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari. 9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
CAPO IV
MARESCIALLI E ISPETTORI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 679 Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori 1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
Art. 680 Limiti di eta' 1. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.
Art. 681 Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori 1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
SEZIONE II
MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 682 Alimentazione dei ruoli dei marescialli 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. 3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non hanno riportato ((sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna)) nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso: 1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato ((sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna)) nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.
SEZIONE III
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 683 Alimentazione del ruolo degli ispettori 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione: a) un terzo ai brigadieri capi; b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. 3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a). 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.
Art. 684 Ammissione al corso biennale 1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e); 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 3) non hanno superato il trentesimo anno di eta'; 4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della <<consegna>>; 5) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; b) i cittadini italiani che: 1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta'; per coloro che hanno gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni; 3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.
Art. 685 Ammissione al corso annuale 1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera e); 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; 5) non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri; 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
Art. 686 Prove concorsuali 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da: a) una prova di efficienza fisica; b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalita' e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.
Art. 687 Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto. 2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Art. 688 Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito 1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che e' stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e' ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso. 5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 7. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 689 Prova facoltativa 1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per la prova scritta sia per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
CAPO V
SERGENTI E SOVRINTENDENTI
Art. 690 Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni. 2. I concorsi interni sono riservati: a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo; b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.
Art. 691 Alimentazione dei ruoli dei sergenti 1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale. 2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale sono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.
Art. 692 Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 2, lettera a), e' bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. 2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2. 6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della <<consegna>>; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. 7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
CAPO VI
ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI
Art. 693 Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, o e' sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. 5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
Art. 694 Commissione d'esame 1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.
Art. 695 Nomina a vice brigadiere 1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita', sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 693, comma 2.
Art. 696 Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri 1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all' articolo 685, comma 2. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata ((non inferiore a)) sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
CAPO VII
RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI
SEZIONE I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
Art. 697 Requisiti 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: a) eta' non superiore a venticinque anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 698 Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 699 Incentivi per il reclutamento volontario 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
SEZIONE II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 700 Requisiti 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti. 2. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 701 Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata ((quadriennale)), nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.
SEZIONE III
NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
Art. 702 Riservatari 1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: a) diplomati presso le scuole militari; b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori; e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; f) figli di militari deceduti in servizio.
Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
SEZIONE IV
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
Art. 704 Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente 1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministero della difesa. 2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 705 Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate 1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: a) nei limiti delle vacanze organiche; b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore; c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.
CAPO VIII
CARABINIERI
Art. 706 Alimentazione del ruolo 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708. 2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.
Art. 707 Requisiti speciali ((1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.))
Art. 708 Bandi di arruolamento 1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 709 Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri 1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. ((14)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti nonche' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio. --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".
CAPO IX
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI
Art. 710 Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. 2. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
Art. 711 Requisiti per l'ammissione 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che: a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.
Art. 712 Svolgimento del concorso 1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico. 2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo. 3. La prova di cultura generale puo' anche consistere in test a risposta multipla. 4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi. 5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
Art. 713 Graduatorie di merito 1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico ((e nella prova di cultura generale.)) 2. A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine: a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato; d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento; e) i piu' giovani di eta'. 3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento e' riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
Art. 714 Allievi stranieri 1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).
TITOLO III
FORMAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 715 Formazione 1. La formazione e' il complesso delle attivita' di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacita' tecnico-professionali. 2. La formazione iniziale o di base e' il complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare. 3. La formazione successiva o permanente e' il complesso delle attivita' formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.
Art. 716 Personale femminile in formazione 1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonche' al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494. 2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art. 717 Corsi di formazione militare 1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.
Art. 718 (( (Ammissione ai corsi di militari stranieri). 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.))
CAPO II
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 719 Formazione universitaria degli ufficiali 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.
Art. 720 Formazione degli ufficiali dei ruoli normali 1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualita' di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo. 2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali. 3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.
Art. 721 Prosecuzione degli studi universitari 1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle universita' d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.
Art. 722 Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta: a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a un anno, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 723 Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli ((o dal ruolo dei sergenti)), rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736.
Art. 724 Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. ((6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.)) 7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO
Art. 725 Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.
Art. 727 Mancato transito nei ruoli speciali 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo: a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta; b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorita', ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.
SEZIONE III
UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
Art. 728 Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno gia' ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Art. 729 Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' ed entro il periodo prescritto. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.
Art. 730 Mancato transito nei ruoli speciali 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
SEZIONE IV
UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 731 Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento. 4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Art. 732 Mancato completamento degli iter formativi 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado. 3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
Art. 733 Mancato transito nei ruoli speciali 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
SEZIONE V
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 734 Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 735 Mancato superamento dei corsi di applicazione 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Art. 736 Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale 1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. 3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari, sono collocati in congedo.
Art. 737 Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico 1. I tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 738 Obblighi di servizio 1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non gia' in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
CAPO III
UFFICIALI AUSILIARI
SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA
Art. 739 Corsi di formazione 1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
Art. 740 Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
Art. 741 Mancato superamento degli esami di fine corso 1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.
Art. 742 Dimissioni dai corsi 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. 2. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
SEZIONE II
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO
Art. 743 Corsi di pilotaggio e di navigatore 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.
Art. 744 Nomina 1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
Art. 745 Obblighi di servizio 1. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 2. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
Art. 746 Mancato superamento del corso 1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente o corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.
Art. 747 Dimissioni dal corso 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Art. 748 Reimpiego del personale che non supera il corso o ne e' dimesso 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma. 2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 749 Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO
Art. 750 Corsi di formazione 1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2. 2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
CAPO IV
FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI
SEZIONE I
CORSI DI STATO MAGGIORE
Art. 751 Corso superiore di stato maggiore interforze 1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 2. Il superamento del corso di cui al comma 1 e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 3. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo. 4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.
Art. 752 Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze 1. I maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 751, comma 4, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all'articolo 755. 2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e' sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
Art. 753 Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici 1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751.
Art. 754 Corsi di stato maggiore 1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore. 2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice. 3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
SEZIONE II
CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 755 Corso d'istituto 1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera. 2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. 3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
SEZIONE III
MEDICI MILITARI
Art. 756 Formazione specifica in medicina generale 1. Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 757 Formazione specialistica 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanita' militare. 2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare. 3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Art. 758 Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione 1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
CAPO V
MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 759 Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita' 1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. ((2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare. 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.))
Art. 760 Svolgimento dei corsi e nomina nel grado 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), e' inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.
Art. 761 Speciali obblighi di servizio 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
Art. 762 Stato giuridico degli allievi marescialli 1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, se perde la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito 2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
Art. 763 Cause di proscioglimento 1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio ((, espulsione)) o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.
Art. 764 Equipollenza dei titoli conseguiti 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
CAPO VI
ISPETTORI
Art. 765 Formazione iniziale 1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale. 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
Art. 766 Svolgimento del corso biennale 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Art. 767 Svolgimento del corso annuale 1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Art. 768 Stato giuridico dei frequentatori 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre ((. . .)) Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Art. 769 Ferma quadriennale 1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 770 Dimissioni dai corsi 1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 771 Nomina a maresciallo 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. 2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. 3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno.
Art. 772 Sospensione dalla nomina a maresciallo 1. La nomina a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
CAPO VII
SERGENTI
Art. 773 Corso di aggiornamento e formazione professionale 1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.
Art. 774 Stato giuridico degli allievi sergenti 1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, se perde la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
CAPO VIII
SOVRINTENDENTI
Art. 775 Corso di aggiornamento e formazione professionale 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale. 2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresi', le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.
Art. 776 Corso di qualificazione 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vicebrigadiere. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
Art. 777 Stato giuridico dei frequentatori 1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e quelle contenute nel regolamento.
Art. 778 Dimissioni dai corsi 1. E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che: a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione; d) non supera gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale; e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 779 Nomina nel grado 1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
Art. 780 Sospensione dalla nomina a vice brigadiere 1. La nomina a vice brigadiere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
CAPO IX
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
Art. 781 Formazione dei volontari in ferma prefissata 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza. 2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del regolamento.
Art. 782 Speciali obblighi di servizio per i volontari 1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
CAPO X
CARABINIERI
Art. 783 Formazione dei carabinieri 1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. ((3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.))
Art. 784 Ferma quadriennale degli allievi carabinieri 1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 785 Sospensione dalla nomina a carabiniere 1. La nomina a carabiniere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
CAPO XI
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI
Art. 786 Corsi di studio 1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico. 2. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico. 3. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si impegna ad accettare la normativa concernente la frequenza della scuola militare.
Art. 787 Retta annuale e spese di cancelleria 1. La misura della retta annuale e' stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa del servizio. 3. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 4. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'articolo 713, solo se hanno superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi. 5. Uguale beneficio e' concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, solo se hanno riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi. 6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale. 7. Il beneficio della gratuita' o semi gratuita' per benemerenze di famiglia non e' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami. 8. Il genitore o il tutore si impegna al pagamento della retta annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo risulti debitore verso l'amministrazione della scuola.
Art. 788 Ferma speciale volontaria 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.((Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.)) 2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare. 3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attivita' operative. 4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi. 5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. 6. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 789 Cause di rinvio dalle scuole militari 1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari: a) l'aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare; b) l'aver ripetuto piu' di un anno durante l'intera permanenza nella scuola; c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento. 2. Gli allievi delle scuole militari sono giudicati annualmente in relazione all'idoneita' alla vita militare, secondo le modalita' stabilite nel regolamento, attraverso l'attribuzione di un voto in attitudine militare.
TITOLO IV
RUOLI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
NORME GENERALI SUI RUOLI
Art. 790 Ruoli 1. Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'ordine determinato dall'anzianita' assoluta e dall'anzianita' relativa. 2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.
Art. 791 Ruoli degli ufficiali in congedo 1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art. 792 Organici 1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche. 2. L'organico e' il numero massimo complessivo di personale ((stabilito per ciascun)) ruolo.
Art. 793 Iscrizione in ruolo 1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice. 2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha: a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare; b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
Art. 794 Cancellazione dai ruoli 1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice. 2. La cancellazione dai ruoli e' causa di perdita del grado come previsto dall'articolo 861.
Art. 795 Riammissione in ruolo 1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e' riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianita' assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta. 2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.
Art. 796 Transito tra ruoli 1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. 2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianita' assoluta e dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente codice.((Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.)) ((3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Art. 797 Trasferimento tra ruoli 1. Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non e' previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. 2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento. 3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo. 3-bis ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 3-ter ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
SEZIONE II
NORME GENERALI SUGLI ORGANICI
Art. 798 Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare. ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Art. 799 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Art. 800 Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri 1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico e' di 3.797 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'. 4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da 61.450 unita'. 5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici 1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi. 2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonche' gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento. 3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 5. E' considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui e' stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
Art. 802 Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico. 2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio 1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.
CAPO II
RUOLI D'ONORE
Art. 804 Iscrizione nei ruoli d'onore 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o ((servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto.)) 3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
Art. 805 Iscrizione di graduati e militari di truppa 1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
Art. 806 Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del ((Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)).
Art. 807 Personale al quale e' riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra 1. I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali e' stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto e' stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta', a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.
CAPO III
ESERCITO ITALIANO
Art. 808 Militari dell'Esercito italiano 1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialita'.
Art. 809 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri; d) ruolo normale del Corpo sanitario; e) ruolo normale del Corpo di commissariato; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.
Art. 810 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
CAPO IV
MARINA MILITARE
SEZIONE I
RUOLI E ORGANICI
Art. 811 Militari della Marina militare 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. ((2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'.)) ((14)) 3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
Art. 812 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto; c) ruolo dei musicisti; d) ruolo dei sergenti; e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 813 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
SEZIONE II
ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 814 Organici degli ufficiali e dei sottufficiali 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo e' di 2.100 unita'.
Art. 815 Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono cosi' determinate: a) 3.500 in servizio permanente; b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.
CAPO V
AERONAUTICA MILITARE
Art. 816 Militari dell'Aeronautica militare 1. Appartengono all'Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialita'.
Art. 817 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
Art. 818 Disposizioni speciali per alcuni ruoli 1. Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialita' di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.
Art. 819 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
CAPO VI
ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
RUOLI
Art. 820 Militari dell'Arma dei carabinieri 1. Appartengono all'Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialita'.
Art. 821 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo speciale; c) ruolo tecnico-logistico. 2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato; b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia; c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria. 3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sovrintendenti. 4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 822 Modifiche al ruolo tecnico-logistico 1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
SEZIONE II
ORGANICI
Art. 823 Organici dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 10; b) generali di divisione: 21; c) generali di brigata: 64; d) colonnelli: 386.
Art. 824 Organici del ruolo dei sovrintendenti 1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
SEZIONE III
FORZA EXTRAORGANICA
Art. 825 Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, e' fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 826 Contingente per la tutela del lavoro ((1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unita', di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; c) capitani: 1; d) ispettori: 170; e) sovrintendenti: 159; f) appuntati e carabinieri: 170.)) 2. ((Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita')) sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
Art. 827 Contingente per la tutela del patrimonio culturale 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 2; d) ufficiali inferiori: 21; e) marescialli nei vari gradi: 18; f) brigadieri nei vari gradi: 24; g) appuntati e carabinieri: 21. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Art. 828 Contingente per la tutela dell'ambiente 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 1; d) maggiori: 1; e) capitani: 3; f) ufficiali subalterni: 25; g) ispettori: 139; h) sovrintendenti: 39; i) appuntati e carabinieri: 39. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 829 Contingente per la tutela della salute 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) ufficiali inferiori: 20; b) ispettori: 76. 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
Art. 830 Contingente per la Banca d'Italia 1. ((E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.)) Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; c) ufficiali inferiori: 3; d) ispettori: 232; e) sovrintendenti: 91; f) appuntati e carabinieri: 1.670. 2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente e' disciplinato mediante ((apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia)). 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
CAPO VII
TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 831 Concorsi per i ruoli normali ((e i ruoli speciali)) 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>. 3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>. 6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale. ((6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.))
Art. 832 Transito per perdita di requisiti specifici 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)) dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)) sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
Art. 833 ((Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonche' degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato)) 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. ((1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.)) 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3. 4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751. 5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato maggiore. 6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
Art. 833-bis Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa)) e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Art. 833-ter (( (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare). )) ((1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.))
Art. 834 Disposizioni comuni 1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 835 Transito dal ruolo speciale al ruolo normale 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, hanno: a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di <<eccellente>>. 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'Amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui e' bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati <<eccellente>> negli ultimi 3 anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 836 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale 1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale e' stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. 2. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al corso d'istituto.
CAPO VIII
COMPITI DEL PERSONALE MILITARE
SEZIONE I
PERSONALE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 837 Generali, colonnelli e gradi corrispondenti 1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 838 Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente 1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 839 Appartenenti al ruolo dei marescialli 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici; b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i primi marescialli: a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
Art. 840 Appartenenti al ruolo dei sergenti 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 841 Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 842 Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma 1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. 2. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
Art. 843 Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa 1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.
SEZIONE II
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 844 Generali di corpo d'armata 1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata: a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attivita' istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicita'; c) vigilano mediante attivita' ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni. 2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata: a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti; b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).
Art. 845 Generali di divisione, di brigata e colonnelli 1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle stabilite dal Comandante generale. 2. Gli stessi, in particolare: a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali; b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
Art. 846 Ufficiali sino al grado di tenente colonnello 1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. 2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 847 Ufficiali del ruolo tecnico-logistico 1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
Art. 848 Appartenenti al ruolo degli ispettori 1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' e impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 849 Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.
Art. 850 Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
TITOLO V
STATO GIURIDICO E IMPIEGO
CAPO I
IL GRADO
SEZIONE I
ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO
Art. 851 Grado dei militari 1. Il grado e' indipendente dall'impiego. 2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice. 3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
Art. 852 Conferimento del grado 1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 2. Il grado iniziale e' conferito: a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica; b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale; c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.
Art. 853 Revoca del grado 1. Il grado e' soggetto a revoca se il militare al quale e' stato conferito non presta giuramento di fedelta', prima di assumere servizio. 2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.
SEZIONE II
ANZIANITA' DI GRADO
Art. 854 Anzianita' 1. L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 855 Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie 1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza. 2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
Art. 856 Anzianita' assoluta 1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. 2. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.
Art. 857 Anzianita' relativa 1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Art. 858 Detrazioni di anzianita' 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.
Art. 859 Calcolo della detrazione di anzianita' per gli ufficiali 1. La detrazione di anzianita' per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 858. 2. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
Art. 860 Rettifiche di anzianita' 1. Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
SEZIONE III
PERDITA DEL GRADO
Art. 861 Cause di perdita del grado 1. Il grado si perde per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d'autorita'; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale. 2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. 3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862 Dimissioni volontarie 1. L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Art. 863 Dimissioni d'autorita' 1. Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause: a) interdizione giudiziale; b) inabilitazione civile; c) amministrazione di sostegno; d) irreperibilita' accertata; e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. 2. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello: a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione; b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
Art. 864 Cancellazione dai ruoli 1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause: a) perdita della cittadinanza; b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile; c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza; d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri. 2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Art. 865 Rimozione per motivi disciplinari 1. La perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Art. 866 Condanna penale 1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale. 2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.
Art. 867 Provvedimenti di perdita del grado 1. Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. 2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile. 3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
SEZIONE IV
REINTEGRAZIONE NEL GRADO
Art. 868 Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado 1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
Art. 869 Reintegrazione d'ufficio 1. La reintegrazione nel grado e' disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
Art. 870 Reintegrazione a domanda 1. La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato: a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno; b) l'irreperibilita' accertata; c) la perdita della cittadinanza; d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
Art. 871 Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione 1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne e' stato rimosso per motivi disciplinari e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che ha conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e' prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 872 Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare. 3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna e' respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda e' ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.
Art. 873 Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione e' revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
CAPO II
POSIZIONI DI STATO GIURIDICO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 874 Categorie di stato giuridico 1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in: a) militari in servizio permanente; b) militari in servizio temporaneo; c) militari in congedo. 2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.
Art. 875 Posizione di stato in servizio permanente 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali; c) sospesi dall'impiego; d) in aspettativa.
Art. 876 Categorie di personale in servizio permanente 1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'articolo 627.
Art. 877 Posizione di stato in servizio temporaneo 1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni: a) in servizio attivo alle armi; b) sospesi dal servizio.
Art. 878 Categorie di personale in servizio temporaneo ((1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie: a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma; b) carabinieri effettivi in ferma; c) allievi delle scuole militari; d) allievi marescialli; e) allievi e aspiranti ufficiali; f) marescialli in ferma; g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento; l) allievi carabinieri.)) 2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma. 3. Il rapporto di servizio temporaneo puo' essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.
Art. 879 Posizione di stato nel congedo 1. Il militare in congedo puo' trovarsi: a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado. 2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del ((Ministero)) della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di giorni sessanta.
Art. 880 Categorie di personale in congedo 1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; b) complemento; c) congedo illimitato; d) riserva; e) riserva di complemento; f) congedo assoluto. 2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. 3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa ((e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma)) che cessano dal servizio temporaneo. 5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 6. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 881 Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di missioni internazionali 1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. 2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', che non devono comportare inidoneita' permanente al servizio. 4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)).
SEZIONE II
SERVIZIO PERMANENTE