DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 2008, n. 153

Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
per  l'esecuzione  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in   materia   di   guardie  particolari,  istituti  di  vigilanza  e
investigazione privata.

  aggiornato-2013  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;


                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al
                 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
  1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi  di  pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio
decreto   6 maggio   1940,   n.   635,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 249, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  rappresentante
dell'ente  o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata
dai  documenti  atti  a  dimostrare  il  possesso, nei guardiani, dei
requisiti  prescritti  dall'articolo 138  della  legge, nonche' della
documentazione  attestante l'adempimento, nei confronti del personale
dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.»;
    b) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  250.  -  1.  Constatato  il  possesso dei requisiti anche di
ordine  professionale  prescritti  dalla  legge, il prefetto rilascia
alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve
le  disposizioni  di  legge  o  adottate  in base alla legge che, per
servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
  2.  Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di
cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto
tiene  conto  dei  controlli e delle verifiche effettuati nello Stato
d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.
  3.  Ottenuta  l'approvazione,  le  guardie  particolari  addette ai
servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con
la  seguente  formula:  "Giuro  di  osservare lealmente le leggi e le
altre  disposizioni  vigenti  nel  territorio  della  Repubblica e di
adempiere  le  funzioni  affidatemi  con  coscienza  e diligenza, nel
rispetto dei diritti dei cittadini.".
  4.  Per  l'esercizio  da  parte  delle guardie giurate di pubbliche
funzioni  attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento
di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
  5.  Le  disposizioni  sul  giuramento non si applicano alle guardie
particolari    giurate    che    svolgono    i    servizi    di   cui
all'articolo 260-bis, comma 2.
  6.  Il  giuramento,  quando  e'  prescritto, e' prestato innanzi al
prefetto  o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in
calce  al  decreto  del  prefetto;  la guardia particolare e' ammessa
all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
  7.  Fatte  salve  le altre responsabilita' previste dalla legge, lo
svolgimento  di  attivita'  per  le quali e' prescritto il giuramento
senza  che  lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo
autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;
    c) all'articolo 251 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Con  uno  stesso  decreto  di approvazione una guardia particolare
puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti
a  persona  od  enti  diversi, ovvero a prestare servizio presso piu'
istituti  di  vigilanza  appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad
una  medesima  societa' o da questa controllati, secondo le modalita'
regolate   da   apposito   accordo   sindacale   nazionale   tra   le
organizzazioni  imprenditoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  fatte  salve le disposizioni
vigenti   a  tutela  della  sicurezza  e  del  lavoro  delle  guardie
particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita'
di vigilanza previste dalla legge.»;
    d) l'articolo 252 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  252.  - 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i
beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti
nel  territorio  di  province  diverse, il decreto di approvazione e'
rilasciato  dal  prefetto  che  ha  ricevuto  la  domanda,  sentiti i
prefetti  delle  province  interessate, sempre che siano garantite la
sicurezza  delle  guardie  particolari,  anche  in rapporto ai limiti
della durata giornaliera del lavoro e la qualita' dei servizi."»;
    e) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
  «Art.  252-bis.  -  1.  Le  guardie particolari sono iscritte in un
apposito  registro  della  prefettura,  nel  quale  sono annotati gli
istituti  e  gli  altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato
servizio  e  tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la
formazione   acquisita,   l'impiego  prevalente  nell'anno,  nonche',
succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
  2.  Nel  caso  di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel
registro  di  cui  al  comma 1 consente l'approvazione del decreto di
nomina,  anche  in  altre  province,  con  le  procedure semplificate
definite dal Ministero dell'interno.
  3.  Il  Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico
dei  registri  delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca
dei  dati  nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale
possono  accedere  gli uffici preposti alle attivita' di controllo e,
per  i  rispettivi  compiti  istituzionali, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»;
    f) l'articolo 254 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  254.  - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per
particolari  esigenze,  portano il distintivo, da approvarsi, l'una e
l'altro,  dal  prefetto  su  domanda  del  datore di lavoro dal quale
dipendono.
  2.  Si  applicano  alla  divisa  e  al  distintivo  le disposizioni
dell'articolo 230 del presente regolamento.
  3.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli
istituti  di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti,
i  quali  sono  tenuti  a  dimostrare  la  propria  qualita', ad ogni
richiesta   da   parte  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  mediante
l'esibizione  di  un  tesserino  conforme  al  modello  approvato con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  nel  quale  sono  riportate le
generalita',  gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto
cui appartengono.
  4.   Nei   confronti  del  personale  ammesso  ai  servizi  di  cui
all'articolo 260-bis,  comma 2,  trovano applicazione le disposizioni
sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento."»;
    g) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:
  «Art.  256-bis.  -  1. Sono  disciplinate  dagli articoli 133 e 134
della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili
o  immobili  per  la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad
essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o
lo   svolgimento   di  attivita'  che  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento riservano agli organi di polizia.
  2.   Rientrano,   in   particolare,   nei   servizi   di  sicurezza
complementare,  da  svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate,
salvo  che  la  legge  disponga  diversamente  o vi provveda la forza
pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti:
    a) la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle  stazioni
ferroviarie,  nelle  stazioni  delle  ferrovie  metropolitane e negli
altri  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico specificamente indicati
dalle  norme  speciali,  ad  integrazione  di quella assicurata dalla
forza pubblica;
    b) la  custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di
ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni
in  vigore  o  dalle  prescrizioni  dell'autorita', ferme restando le
disposizioni  vigenti  per garantire la sicurezza della custodia, del
trasporto e della scorta;
    c) la  custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri
beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e'
maneggio  di  somme  rilevanti  o  di  altri  titoli o beni di valore
rilevante, appartenenti a terzi;
    d) la  vigilanza  armata  mobile  e gli interventi sugli allarmi,
salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
    e) la  vigilanza  presso  infrastrutture del settore energetico o
delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a
rischio  di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo'
costituire,  anche  in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini
della   sicurezza   o   dell'incolumita'   pubblica  o  della  tutela
ambientale.
  3.  Rientra  altresi'  nei  servizi  di  sicurezza complementare la
vigilanza  presso  tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni
militari,  centri  direzionali,  industriali  o  commerciali ed altre
simili   infrastrutture,   quando   speciali  esigenze  di  sicurezza
impongono  che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari
giurate.»;
    h) l'articolo 257 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  257.  -  1.  La  domanda  per ottenere la licenza prescritta
dall'articolo 134  della legge per le attivita' di vigilanza e per le
altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
    a) l'indicazione   del   soggetto   che   richiede   la  licenza,
dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una
sua  articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti
di  poteri  di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali,
se esistenti;
    b) la   composizione   organizzativa   e  l'assetto  proprietario
dell'istituto,  con  l'indicazione,  se  sussistenti, dei rapporti di
controllo  attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri
istituti;
    c) l'indicazione  dell'ambito  territoriale,  anche in province o
regioni  diverse,  in  cui  l'istituto  intende  svolgere  la propria
attivita',  precisando  la  sede  legale,  nonche'  la sede o le sedi
operative   e   quella   della   centrale   operativa,   qualora  non
corrispondenti;
    d) l'indicazione    dei   servizi   per   i   quali   si   chiede
l'autorizzazione,  dei  mezzi  e  delle  tecnologie  che si intendono
impiegare.
  2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo,
della  legge,  la  domanda  e' corredata del progetto organizzativo e
tecnico-  operativo  dell'istituto,  con l'indicazione del tempo, non
superiore  a  sei  mesi,  necessario  all'attivazione  dello  stesso,
nonche' della documentazione comprovante:
    a) il  possesso  delle  capacita'  tecniche occorrenti, proprie e
delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto;
    b) la  disponibilita'  dei  mezzi finanziari, logistici e tecnici
occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche,
conformi alle disposizioni in vigore.
  3.  Alla  domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento
tecnico  dei  servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare
adeguato,  per  mezzi  e  personale,  alla  tipologia  degli  stessi,
all'ambito  territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita
la  direzione,  l'indirizzo  unitario  ed il controllo dell'attivita'
delle  guardie  particolari  giurate  da  parte  del  titolare  della
licenza,  o  degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle
locali condizioni della sicurezza pubblica.
  4.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale
di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono
determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di
cui  all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve
conformarsi  il  progetto  organizzativo  ed  i  requisiti  minimi di
qualita'  degli  istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della
legge,  nonche'  i  requisiti  professionali  e  di capacita' tecnica
richiesti  per  la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi  organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o
adottate  in base alla legge che, per determinati servizi, materiali,
mezzi   o   impianti,   prescrivono  speciali  requisiti,  capacita',
abilitazioni o certificazioni.»;
    i)  dopo l'articolo 257 sono inseriti i seguenti:
  «Art.  257-bis.  - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della
legge  per  le  attivita'  di  investigazione, ricerche e raccolta di
informazioni  per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli
ammanchi  di  merce  ed  alle  differenze  inventariali  nel  settore
commerciale,    e'    richiesta   dal   titolare   dell'istituto   di
investigazioni  e  ricerche  anche  per coloro che, nell'ambito dello
stesso    istituto,   svolgono   professionalmente   l'attivita'   di
investigazione e ricerca.
  2. La relativa domanda contiene:
    a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta
e  degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a),
se esistenti;
    b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1,
lettera b);
    c) le   altre   indicazioni  di  cui  all'articolo 257,  comma 1,
lettere c) e d).
  3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le altre disposizioni
dell'articolo 257.  A  tal  fine, il decreto previsto dal comma 4 del
medesimo  articolo 257  prevede,  sentite  le  Regioni,  i  requisiti
formativi  minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi
minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
  4.  Nulla  e'  innovato  relativamente  all'autorizzazione prevista
dall'articolo 222  delle disposizioni di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle
attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.
  Art.  257-ter.  -  1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza,
l'ufficio  comunica  all'interessato  il  termine,  non  superiore  a
sessanta  giorni,  entro  il  quale  il  provvedimento e' rilasciato,
previa esibizione della documentazione comprovante:
    a) l'attivazione   degli  adempimenti  relativi  all'assolvimento
degli   obblighi  assicurativi  e  previdenziali  nei  confronti  del
personale   dipendente,   nel   numero   e  con  le  professionalita'
occorrenti;
    b) il  versamento  al  prefetto  competente per il rilascio della
licenza  della  cauzione  o  delle garanzie sostitutive ammesse dalla
legge  e  dal  presente  regolamento,  di  ammontare  commisurato  al
progetto  organizzativo  di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto
dall'articolo 260-bis.  Per  le imprese gia' assentite in altro Stato
membro  dell'Unione  europea, il prefetto tiene conto della cauzione,
ovvero   delle   altre  garanzie  sostitutive  ammesse  dalla  legge,
eventualmente  gia'  prestate  nello  Stato  di stabilimento, purche'
idonee,  per  ammontare  e modalita' di pagamento, al soddisfacimento
delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.
  2.   La   licenza   contiene  le  indicazioni  di  cui  al  comma 1
dell'articolo 257,   lettere a), c)   e d),   ovvero  quelle  di  cui
all'articolo 257-bis,  comma 2,  lettere a)  e c),  e le prescrizioni
eventualmente  imposte  a  norma dell'articolo 9 della legge, nonche'
l'attestazione  dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella
delle tariffe dei servizi offerti.
  3.  Se  la  licenza  e' richiesta per l'esercizio dell'attivita' in
piu'  province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella
quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti
per  territorio.  La preventiva comunicazione non e' richiesta per le
attivita'  prive  di  caratterizzazione territoriale, quali quelle di
teleallarme,  video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile,
nonche'  per  quelle  di  vigilanza  per  specifici eventi, ovvero di
investigazione  e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel
luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o
transfrontalieri  di  cui  all'articolo 260-bis.  Sono fatte salve le
altre comunicazioni per finalita' di controllo.
  4.  Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie
di  cui  all'articolo 257,  comma 1,  lettera d),  e'  comunicata  al
prefetto.  Al  prefetto  e'  altresi'  comunicata  ogni  modifica del
progetto    organizzativo    e   tecnico-operativo   o   dell'assetto
proprietario   dell'istituto   ed  e'  esibita,  almeno  annualmente,
attraverso   il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva,  la
certificazione  attestante  l'integrale  rispetto,  per  il personale
dipendente,    degli    obblighi   previdenziali   assistenziali   ed
assicurativi,   nonche'   la   certificazione   dell'ente  bilaterale
nazionale  della  vigilanza  privata concernente l'integrale rispetto
degli  obblighi  della  contrattazione  nazionale  e territoriale nei
confronti  delle  guardie  particolari  giurate,  e, qualora prevista
dalla  contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione
per il personale comunque dipendente.
  5.  Ai  fini  dell'estensione  della  licenza ad altri servizi o ad
altre  province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha
rilasciato  la  licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che
intende  impiegare,  nonche'  la  nuova  o le nuove sedi operative se
previste  ed  ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti
di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio
trascorsi  novanta  giorni  dalla notifica, termine entro il quale il
prefetto  puo'  chiedere  chiarimenti  ed  integrazioni  al  progetto
tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la
stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per
la    sospensione    o    la    revoca    della   licenza,   di   cui
all'articolo 257-quater.
  Art.  257-quater.  -  1.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 134
della  legge,  le  licenze  di  cui  al medesimo articolo sono negate
quando:
    a) risulta  che  gli  interessati abbiano esercitato taluna delle
attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
    b) nei  confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257,
comma 1,  lettere a)  e b),  o  di cui all'articolo 257-bis, comma 1,
lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati
previsti  dall'articolo 51,  comma 3-bis,  del  codice  di  procedura
penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura
di prevenzione;
    c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero
il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare
la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
  2.  Le  licenze  gia'  rilasciate  sono  revocate  quando vengono a
mancare  i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o
sospese  per  gravi  violazioni  delle  disposizioni  che regolano le
attivita'   assentite  o  delle  prescrizioni  imposte  nel  pubblico
interesse,  compreso  l'impiego  di  personale  privo  dei  requisiti
prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della
legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
  3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato:
    a) il    mancato   rispetto   degli   obblighi   assicurativi   e
previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
    b) la  reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese
quelle  attinenti  al superamento dei limiti della durata giornaliera
del  servizio  o  ad  altre gravi inadempienze all'integrale rispetto
della   contrattazione   nazionale  e  territoriale  della  vigilanza
privata,  che  incidono  sulla  sicurezza delle guardie particolari o
sulla  qualita'  dei  servizi  resi  in  rapporto  alla  dotazione di
apparecchiature,  mezzi,  strumenti ed equipaggiamenti indispensabili
per  la  sicurezza,  alle  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e della
sicurezza   pubblica,   alle   prescrizioni  dell'autorita'  ed  alle
determinazioni   del   questore  ai  sensi  del  regio  decreto-legge
26 settembre  1935,  n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n.
508.
  4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al
comma 2   dell'articolo 257   senza   che   siano   state   osservate
integralmente le prescrizioni ivi previste.
  Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della sussistenza delle
caratteristiche   di   cui   al  comma 4  dell'articolo 257  e  della
permanenza  dei requisiti di qualita' e funzionalita' degli istituti,
il   prefetto   si   avvale   degli  organismi  di  qualificazione  e
certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a
norma  dell'articolo 260-ter.  Degli  stessi  organismi  si avvale il
questore  per  le  finalita'  di  vigilanza  di cui all'articolo 249,
quinto comma.
  2.   Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dal  presente
regolamento,  per  l'accertamento  delle  condizioni di sicurezza dei
servizi  e  del  personale,  a  tutela  dell'ordine e della sicurezza
pubblica,  il  prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica,
definiti  dal  Ministro  dell'interno,  sentita la commissione di cui
all'articolo 260-quater, tenendo conto:
    a) degli  oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
legge   o  di  regolamento  che  disciplinano  le  attivita'  di  cui
all'articolo 134  della  legge  e,  particolarmente,  delle misure da
adottarsi  in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza
pubblica;
    b) dei  costi  per  la  sicurezza,  compresi  quelli  per veicoli
blindati,   protezioni  individuali  antiproiettile,  apparecchiature
tecnologiche  ed  ogni  altro  mezzo,  strumento  od  equipaggiamento
indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei servizi;
    c) dei  costi  reali  e complessivi per il personale, determinati
secondo  quanto  previsto  dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  Art.  257-sexies.  -  1. Le disposizioni della presente sezione non
costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei
di  istituti  di vigilanza o loro consorzi, ne' di studi associati di
investigatori  privati  ai quali e' stata rilasciata la licenza e nei
limiti  ivi stabiliti, ne' ad altre forme di organizzazione aziendale
che  prevedano  l'utilizzazione  comune  di  sistemi  tecnologici  di
ricezione,  controllo  e  gestione  dei  segnali di monitoraggio e di
allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
    a) i  raggruppamenti  temporanei e le altre forme di associazione
siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune
di   impianti   e  risorse  siano  attestate  nella  licenza,  previa
comunicazione  al  prefetto  del  relativo  progetto  organizzativo e
tecnico-operativo;
    b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle
strutture e la funzionalita' dei servizi;
    c) i  raggruppamenti  temporanei e le altre forme di associazione
dispongano  di  una  centrale  operativa  adeguata  alle esigenze del
territorio  in  cui  operano,  o,  ferma restando la necessita' della
centrale  operativa,  di una idonea struttura tecnica di supporto con
linee  appositamente  dedicate per la gestione degli interventi sugli
allarmi del personale dipendente.»;
    l) all'articolo 260 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  «Nel  registro  di  cui  all'articolo 135 della legge devono essere
indicati:
    a) le  generalita'  delle  persone,  con le quali gli affari o le
operazioni sono compiute;
    b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
    c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
    d) i  documenti,  con  i  quali  il  committente ha dimostrato la
propria identita' personale.
  Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede
principale   ed   in   quelle  operative  risultanti  dalla  licenza,
indipendentemente  dall'ambito  territoriale  in cui i servizi devono
essere svolti.
  Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu' istituti, il
registro  dovra'  indicare  l'operazione  complessiva, il cliente per
conto del quale l'intero servizio e' effettuato, la fase operativa di
competenza    di   ciascun   istituto,   il   soggetto,   debitamente
identificato,  richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti
al titolo del concorso.
  Per  le  attivita'  indicate  nell'articolo 327-bis  del  codice di
procedura  penale,  continuano  ad  osservarsi  le disposizioni dello
stesso  codice  e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice.»;
    m) dopo l'articolo 260 sono inseriti i seguenti:
  Ǥ  21-bis  -  Degli  istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione
europea,   degli   enti   di   certificazione  indipendenti  e  della
Commissione consultiva centrale."
  Art.  260-bis.  -  1.  Le  imprese  stabilite in altro Stato membro
dell'Unione   europea,   possono   stabilirsi  nel  territorio  della
Repubblica italiana a parita' di condizioni con le imprese nazionali,
secondo   quanto   previsto  dall'articolo 257,  tenuto  conto  della
capacita'  tecnica  attestata  nello  Stato  di  stabilimento e degli
obblighi  e  degli  oneri, anche economici, gia' assolti nel medesimo
Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge e'
prestata    con    le   modalita'   ed   alle   condizioni   indicate
all'articolo 257-ter,   comma 1,  per  i  soli  obblighi  concernenti
l'ordinamento  italiano  ed  i  servizi  da espletarsi nel territorio
della Repubblica.
  2.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza   puo'  inoltre  autorizzare  l'esercizio  occasionale  nel
territorio  della  Repubblica  di  servizi  temporanei di vigilanza e
custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo
svolgimento   dei  medesimi  servizi  nello  Stato  di  stabilimento,
utilizzando   proprio   personale   munito   delle  qualificazioni  e
autorizzazioni  previste  nello  Stato di stabilimento, sulla base di
incarichi  regolarmente  assunti.  Alle  medesime  condizioni possono
essere autorizzate le attivita' transfrontaliere, intendendo per tali
quelle   che   hanno   inizio  nello  Stato  membro  di  stabilimento
dell'impresa  e  che  devono  concludersi  in  territorio  italiano e
viceversa.
  3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
va  proposta  almeno  sessanta  giorni  prima  dell'espletamento  del
servizio,  corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle
autorizzazioni  allo  stesso  rilasciate dallo Stato di stabilimento,
del  servizio  da  espletare,  della  sua durata, del personale e dei
mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto
diniego  per  insussistenza  dei  presupposti, o per motivi di ordine
pubblico  o  di  pubblica  sicurezza,  il Dipartimento della pubblica
sicurezza  adotta  le  prescrizioni  occorrenti  per assicurare che i
servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza
dell'autorita'  di  pubblica sicurezza, previste nel territorio della
Repubblica  per  lo  svolgimento  di  servizi analoghi. Ove non siano
adottate  le  prescrizioni  da  parte del Dipartimento della pubblica
sicurezza  l'autorizzazione  si  intende rilasciata. Relativamente al
porto  delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio
della Repubblica.
  Art.  260-ter.  - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita
la  Commissione  di  cui  all'articolo 260-quater,  sono stabiliti le
caratteristiche  ed  i  requisiti  richiesti a istituti universitari,
centri  di  ricerca,  laboratori  ed  altri  organismi tecnici, anche
privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente
della qualita' e della conformita' degli istituti autorizzati a norma
dell'articolo 134  della  legge, dei relativi servizi e dei materiali
utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi
provvedimenti di attuazione, nonche' alle altre disposizioni di legge
o  di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attivita' di
verifica,  certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli
organi  della  pubblica  amministrazione  o  a  quelli previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore.
  2.  Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le
modalita'   di   riconoscimento  degli  organismi  di  certificazione
indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
  3.   Il   riconoscimento   quale   "organismo   di   certificazione
indipendente""  di  cui  al  comma 1,  e'  effettuato  dal  Ministero
dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la
categoria  di certificazione riconosciuta, ed ha validita' per cinque
anni.  Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data
di  notifica  alla  Commissione dell'Unione europea ed alle autorita'
competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
  4.  Il  Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per
vigilare    sull'attivita'    degli   organismi   di   certificazione
indipendente  di  cui  al  comma 1.  Il comitato, istituito presso lo
stesso  Ministero,  e'  composto da: un presidente, con qualifica non
inferiore  a  prefetto o a dirigente generale di' pubblica sicurezza,
due  rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante
per  ciascuno  dei  Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei
trasporti   e   dell'istruzione,   universita'   e  ricerca;  da  due
rappresentanti  del  Ministero  dello  sviluppo economico, di cui uno
esperto in comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei alla
pubblica    amministrazione.    I    componenti    appartenenti    ad
amministrazioni   dello   Stato   sono   designati  dalle  rispettive
amministrazioni  fra  i  funzionari  o  gli  ufficiali  di  qualifica
dirigenziale non generale.
  5.  Il  presidente  e  i  componenti del comitato sono nominati con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  durano  in  carica  tre anni e
possono  essere  riconfermati  non  piu'  di  una  volta. Per ciascun
componente  effettivo  e'  nominato  un  supplente.  Le  modalita' di
convocazione  e  di  funzionamento  del  comitato  sono stabilite con
decreto  del  Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni
interessate.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Art. 260-quater. - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
la   Commissione   consultiva   centrale  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e'
composta:
    a) dal  direttore  dell'Ufficio  per  gli  affari  della  polizia
amministrativa  e  sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza,
con le funzioni di vice presidente;
    b) da un questore;
    c) da  tre  esperti designati dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  di  cui  almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed
uno all'Arma dei carabinieri;
    d) da  quattro  esperti designati, rispettivamente, dal Ministero
della   giustizia,   dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dal
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    e) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
organizzazioni  degli  istituti  di  vigilanza  comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
    f) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
organizzazioni  sindacali  delle guardie particolari comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  limite massimo di
quattro;
    g) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
organizzazioni  degli  istituti di investigazione privata e di quelli
per  la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
    h) da  esperti,  in  numero  non superiore a tre, designati dalle
associazioni  rappresentative del sistema bancario, del sistema delle
assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
  2.  Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
  3.  Il  presidente  ed i componenti della commissione sono nominati
con  decreto  del  Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e
possono  essere  riconfermati.  Per  ciascun  componente effettivo e'
nominato un supplente.
  4.  I  componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della
Commissione  anche  congiuntamente  ai titolari, senza esercitarne le
funzioni.
  5.  La  Commissione  esprime  parere  obbligatorio  sugli schemi di
decreto  ministeriale  previsti  dal  presente  Titolo  e puo' essere
consultata,  a  richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte
le  questioni  di  carattere generale concernenti le attivita' di cui
agli articoli 133 e 134 della legge.
  6.   Nell'ambito   della   Commissione  possono  essere  costituite
sotto-commissioni  tecniche  o  "gruppi di lavoro"" ristretti per gli
approfondimenti  di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di
qualificazione  professionale  degli  operatori  nei  diversi settori
della sicurezza privata.
  7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
                
                               Art. 2.
                     Disposizioni di attuazione
  1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento  stesso.  Entro  lo  stesso  termine  sono determinate le
modalita'  di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre
anni,  degli  istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  2.  All'adempimento  di  compiti  attribuiti  alle  Amministrazioni
interessate  dal  presente  regolamento le medesime provvedono con le
risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

  Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
  Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45