DECRETO 9 agosto 2001, n. 362

Regolamento  recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi
 ad  aria  compressa  o  a  gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
 proiettili  erogano  un'energia  cinetica non superiore a 7,5 joule e
 delle  repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al
 1890 a colpo singolo.
                    

  aggiornato 2013



Titolo I
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modifiche  e  integrazioni,  con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
  Vista  la  legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
30  dicembre  1923,  n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura
delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  18  aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente  nuove  norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
  Visto   l'articolo 11   della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1999;
  Visto   l'articolo 27   della  legge  29  dicembre  2000,  n.  422,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 2000;
  Vista  la  direttiva  91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata
legge  n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria  compressa  o  a  gas
compressi,  sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000  le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di modello
anteriore  al  1890  a  colpo  singolo,  sono assoggettate, in quanto
applicabile,  alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
a  gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
  Rilevata  la  necessita' di definire con apposito regolamento ed in
conformita'  ai  criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
compiuta  disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore  al  1890  a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il
controllo  delle  armi  nelle  sedute del 12 settembre, 27 settembre,
5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della  citata legge n. 400/1988, con nota n.
27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                             Definizione
  1. Le  armi  ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili  sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
non  superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva
non assimilate alle armi comuni da sparo.
  2. Le  armi  di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il
funzionamento  semiautomatico  od  a ripetizione semplice ordinaria e
sono  destinate  al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
                                                    
                               Art. 2.

                       Verifica di conformita'
  1.  La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1
e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da parte della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
  2.  La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni
e  delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei
prototipi ove ritenuto necessario.
  3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere
indirizzata  al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione
generale  del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli
affari  della  polizia  amministrativa e sociale, e deve contenere le
indicazioni  relative alle generalita', se persona fisica e la ditta,
la  ragione  o  la denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell'importatore,   il   relativo   domicilio   o   sede  nonche'  le
caratteristiche  dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in  cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle
canne   e   relativa   lunghezza,   lunghezza   minima,   sistema  di
funzionamento  e  ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il
richiedente  dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma,
indicandone   in   quest'ultimo  caso  la  fabbrica  e  lo  Stato  di
provenienza.
  4. Alla domanda devono essere allegate:
    a)  una  relazione  tecnica,  corredata  di disegni costruttivi e
fotografie   relativi   all'arma   ed   alle   parti   di  essa,  con
sottoscrizione  autenticata  del richiedente a norma dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) una  certificazione  dell'energia  cinetica  erogata, misurata
all'origine,  rilasciata  dal Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
  5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario,
e'  effettuata  a  richiesta  della Commissione. Nella domanda devono
essere    indicate    le   generalita'   della   persona   incaricata
dell'esibizione  e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente
richiesto.
  6.  Le  risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al
soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni
a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
  7.  Alla  procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per
quanto  previsto  al  comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque
detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale
delle  armi  comuni  da  sparo  ed  intende avvalersi della normativa
contenuta nel presente regolamento.
                                                    
                               Art. 3.

                          Immatricolazione
  1.  Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni
identificativi  previsti  dall'articolo 11,  comma primo, della legge
18 aprile  1975,  n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
                                                    
                               Art. 4.

                     Punzone di identificazione
  1.  Sulle  armi  di  cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o
dall'importatore,  dopo  la  verifica  di  conformita', uno specifico
punzone,  preventivamente  depositato  presso  il  Banco nazionale di
prova,   che   ne   certifica  l'energia  cinetica  entro  il  limite
consentito;  sulle  armi  con  separato  punzone e' apposto il numero
della  verifica  di  conformita'  attribuito  dal  Dipartimento della
pubblica sicurezza.
  2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro
che  importano  le  armi  per  ragioni  diverse dal commercio, devono
chiedere  l'apposizione  dello  specifico  punzone da parte del Banco
nazionale di prova.
                                                    
                               Art. 5.

                    Fabbricazione ed importazione
  1.   La   fabbricazione   e   l'importazione   delle  armi  di  cui
all'articolo 1     sono    soggette    all'autorizzazione    prevista
dall'articolo 31  del  regio  decreto  n. 773/1931. L'importazione e'
altresi'  soggetta  al  disposto di cui all'articolo 12, comma primo,
della legge n. 110/1975.
  2.  Le  domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare
od    importare    devono    contenere   le   indicazioni   stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
                                                    
                               Art. 6.

                            Esportazione
  1.  Chiunque  intende  esportare le armi di cui all'articolo 1 deve
darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le
armi sono spedite.
  2.  L'avviso  deve  contenere  l'indicazione  del  marchio o sigla,
modello,   calibro,   matricola   e   numero   delle   armi   oggetto
dell'esportazione.
  3.  Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto
della spedizione.
  4.  Del  ricevimento  dell'avviso  di  cui  ai  commi  2  e 3 viene
rilasciata ricevuta.
  5.  Se  entro  dieci  giorni  dal ricevimento dell'avviso di cui al
comma  2  non  intervengono  provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
                                                    
                               Art. 7.

                           C e s s i o n e
  1.  La  cessione  per  ragioni  di  commercio  delle  armi  di  cui
all'articolo 1   e'   consentita   a   coloro   che   sono   titolari
dell'autorizzazione  di  polizia  per  il commercio di armi, prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
  2.  I  commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro
delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto
n.  773/1931,  con  le  modalita' previste dall'articolo 54 del regio
decreto  n.  635/1940,  dei  seguenti elementi: data dell'operazione,
persona  o  ditta  con  la  quale  l'operazione  e' compiuta, specie,
contrassegni  e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita'
con   le  quali  l'acquirente  ha  dimostrato  la  propria  identita'
personale.
  3.  Le  armi  di  cui  all'articolo 1  possono essere acquistate da
soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
  4.  Sono  consentiti  la  cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1,  purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni.  Non  e'  necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
  5.   La   vendita  per  corrispondenza  e'  regolata  dal  disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
  6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.
  7.  E'  fatto  divieto  dell'affidamento a minori delle armi di cui
all'articolo 1.
                                                    
                               Art. 8.

                             Detenzione
  1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta
all'obbligo  di  denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto
n.  773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione
previsti  per  le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto,
della legge n. 110/1975.
                                                    
                               Art. 9.

                              P o r t o
  1.  Il  porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad
autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
  2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della
propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa senza giustificato
motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
  3.   L'utilizzo  delle  armi  di  cui  al  comma  1  e'  consentito
esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o minori assistiti da soggetti
maggiorenni,  fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
                                                    
                              Art. 10.

                              Trasporto
  1.  Il  trasporto  delle  armi  di  cui  all'articolo 1 deve essere
effettuato usando la massima diligenza.
  2.   Le  armi  devono  essere  trasportate  scariche,  inserite  in
custodia.
                                                    
                              Art. 11.

                            Parti d'arma
  1.  Le  parti  delle  armi di cui all'articolo 1 non si considerano
parti di arma comune da sparo.

 
                                                    


Titolo II
Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo

                              Art. 12.

                             Definizione
  1.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica a colpo singolo di
modello   e/o   tipologia   anteriore   al  1890  utilizzano  per  il
funzionamento  a  fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od
equivalente,  palla  o  pallini  di  piombo,  che  vengono introdotti
singolarmente  nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della
camera  di  scoppio;  esse  sono dotate di un sistema di accensione a
miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
                                                    
                              Art. 13.

            Immatricolazione e verifica di funzionamento
  1.  Alle  armi  di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni
dell'articolo 11  della  legge  n.  110/1975,  commi  primo, secondo,
terzo,  quarto,  quinto  e  sesto,  fatta  eccezione  del riferimento
all'iscrizione  nel  Catalogo  nazionale  delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
  2.  Il  Banco  nazionale  di  prova  oltre  agli adempimenti di cui
all'articolo 11   della   legge   n.   110/1975,   verifica   che  il
funzionamento  delle  armi  di  cui  al  comma 1  sia  conforme  alle
prescrizioni  contenute  nell'articolo 12;  a  tal fine, ove ritenuto
necessario,  puo'  avvalersi  della  consulenza  dell'esperto  di cui
all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
  3.  I  prototipi  delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero,
sono   sottoposti   a   cura   dell'importatore   alla   verifica  di
funzionamento  da  parte  del  Banco nazionale di prova, prevista dal
comma  2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo
sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
  4.  Le  armi  di  cui  al comma 1 non sono sottoposte a verifica di
conformita'  da  parte  della  Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
                                                    
                              Art. 14.

                              P o r t o
  1.  Il  porto  delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla
normativa vigente per le armi comuni da sparo.
                                                    
                              Art. 15.

                      Disposizioni applicabili
  1.   Per   quanto   non   previsto  nel  presente  titolo,  trovano
applicazione  le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10
e 11.

 
                                                    

Titolo III
Infrazioni al regolamento

                              Art. 16.

                           S a n z i o n i
  1.  La  violazione  delle  disposizioni del presente regolamento e'
soggetta  alla  sanzione  amministrativa del pagamento della somma da
L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto
n.  773/1931,  quando  e' accertata una violazione delle disposizioni
contenute  nel  presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto,   fermo   restando   l'obbligo   del   rapporto   previsto
dall'articolo 17  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce
per  iscritto,  senza  ritardo,  all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad
autorizzazione, al questore.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 106