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BALESTRA

 

BALESTRA: il Ministero dell'Interno, con circolare n.559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 in data 16 dicembre 1995, ha esplicitamente riconosciuto che "le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, comma secondo della legge n. 110/75 e dell' art. 45, comma secondo del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Quindi non ne è consentito il porto ne il trasporto fatto salvo alle associazioni riconosciute (balestrieri) per manifestazioni folcloristiche.


Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 4

Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona , gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.[agg.D.L.121 5 nov.2013]

Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110; Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635).