Munizione per armi corte
ma per uso venatorio

 

Con Decreto Legge del 26 ottoble 2010 n°. 204 si stabilisce che le munizioni per pistola e revolver non sono detenibili in numero superiore a 200 nemmeno se camerate in armi lunghe o utilizzabili in ambito venatorio.


Ministero dell' Interno
Circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, avente per oggetto:
Calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia. 

È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. il Ministro: Masone

Prestare attenzione: - Nel catalogo nazionale, (le armi da caccia), non sono elencate esse fanno parte delle armi comuni da cui discendono e si considerano da caccia qualora le loro caratteristiche ne permettano l'uso per questa attività, quindi solo se:
1) sono armi lunghe
2) sono di calibro uguale a 5,6mm. purchè il bossolo sia almeno 40 mm. o superiore.
3) sono di calibro superiore a 5,6mm. con bossolo di qualsiasi lunghezza. - Un arma è considerata lunga quando la sua canna supera i 30 cm. o la sua lunghezza totale (calcio-canna) supera i 60 cm. Non è possibile utilizzare un arma sportiva, se pur camera munizioni da caccia in ambito venatorio in Italia perchè non ne è consentito il poro al di fuori dei luoghi di tiro.
- Non ha alcun valore scrivere "arma da caccia" la dove per legge si considerano da caccia quelle armi che hanno caratteristiche indicate con precisione, come calibro minimo e lunghezza del bossolo. L'arma da caccia non è indicata nel catalogo come non sono catalogate le armi a canna liscia, quindi questa dicitura non deve essere per forza riportata sulle denunce. Le armi ad aria compressa non sono armi da caccia.Dal 01.07.2011 le munizioni per pistola anche se per uso di caccia, si possono detenere unicamente in numero massimo di 200.


Circolare 557/PAS/10900(27)9 OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". "Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S.".

Prestare attenzione:

- Nel catalogo nazionale non sono classificate le armi da caccia esse fanno parte delle armi comuni da cui discendono e si considerano da caccia qualora le loro caratteristiche ne permettano l'uso per questo sport, quindi solo se "armi lunghe", di calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. e quelle di calibro superiore a 5,6mm. con bossolo di qualsiasi lunghezza.

- Le armi lunghe camerate con munizionamento per pistola superiore al calibro 5,6 mm. (.32 Auto; 44Mag. 357Mag. 9x21 ecc.), sono considerate da caccia.

Un arma è considerata lunga quando la sua canna supera i 30 cm. e la sua lunghezza totale (calcio-canna) supera i 60 cm. Un arma sportiva se pur cameri munizioni da caccia non è utilizzabile in ambito venatorio in Italia in quanto ne è vietato il PORTO al di fuori dei luoghi adibiti a tiro sportivo.

- Non ha alcun valore scrivere "arma da caccia" la dove per legge si considerano da caccia quelle armi che hanno caratteristiche indicate con precisione, come calibro minimo e lunghezza del bossolo. L'arma da caccia non è indicata nel catalogo (oggi classificazione) come non sono classificate le armi a canna liscia, quindi questa dicitura non deve essere riportata sulle denunce.

Le armi ad aria compressa non sono armi da caccia.

Le munizioni progettate o prodotte per pistola o revolver, se pur utilizzabili a caccia, non possono essere detenute in numero superiore a 200 cartucce (Legge 204/2010)