CERTIFICATO MANEGGIO ARMI
quando va fatto e quando no.
PRIMO RILASCIO.
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per i cittadini che non sono arruolati nelle forze armate:
Chiunque richieda un nulla osta di acquisto armi o un porto d'armi, deve tra i vari documenti, presentare un attestato di abilitazione al maneggio delle armi o certificato di maneggio armi. Questo è rilasciato tutt'oggi dalle sezioni del Tiro A Segno Nazionale. Il certficato o l'attestazione viene rilasciata in triplice copia, di cui una va all'ufficio armi che l'ha richiesta mentre le altre rimangono al legittimo proprietario.
LA LEGGE.
In breve:
la Legge dice semplicemente questo, che chi deve avere per la prima volta una licenza in materia di armi deve presentare un certificato per il maneggio delle armi, quindi non solo chi richiede il rilascio di un porto d'armi o un nulla osta di acquisto ma anche chi vuole riparare, vendere, commerciare armi.
Sono esenti dalla presentazione del certificato coloro che richiedono una licenza di collezione e tutti coloro che il certificato lo hanno già fatto e presentato una volta.
Gli operatori delle polizie e militari, se sono stati congedati da più di dieci anni, se richiedono una licenza di porto d'armi o nulla osta di acquisto, devono presentare un certificato di maneggio delle armi.ulteriori richieste del certificato:
L'articolo chiarisce che è soggetto a presentare il certificato di abilitazione al maneggio delle armi chi non ha mai avuto una licenza di porto d'armi e quindi non si è mai sottoposto all'esame di abilitazione al maneggio delle armi. Chi non ha mai avuto un certificato perchè ha prestato servizio nelle Forze Armate o dell'Ordine, o è ancora in servizio può richiedere il porto d'armi senza doversi sottoporre all'esame, salvo coloro che da oltre dieci anni hanno terminato il servizio militare o servizio nelle FF.OO. e chiedano una licenza di porto d'armi o nulla osta di acquisto per la prima volta o debbano rinnovare un porto d'armi scaduto da più di dieci anni, essi devono presentare un certificato del TSN che attesti la loro capacità nel maneggio delle armi.
Il certificato:
la certificazione al maneggio delle armi, viene rilasciata dalle sezioni di TSN, è come un diploma, si fa una sola volta e serve per sempre. Solo le Guardie Giurate ogni anno devono sottoporsi a regolari sessioni di tiro e ricevono un particolare attestato. A chiunque sia chiesto di presentare un certificato di prova d'arma quando egli già lo ha presentato anche solo decenni prima, può autocertificare di essere stato sottoposto all'esame richiesto in data xxxx presso la sezione del TSN di xxxx. Le sezioni di TSN sono considerate società a carattere pubblico e quindi l'autocertificazione ha pieno valore.
Art. 8 Legge 110/75. Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale.
Devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.
