EREDITA': COSA FARE IN CASO DI MORTIS CAUSA
troppo spesso alla morte di un congiunto possessore di armi, queste finisconoper essere distrutte quando invece, con poco, possono essere salvate.
CAPTOLO I°.
-
cosa dice il Ministero:
-
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed EsplosiviMinistero dell'Interno
Circolare 559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995
Avv. Giorgio Garofalo - Cessione di armi "mortis causa"- Quesito -
Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo, ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chiè già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle Forze Armate.
- Colui il quale eredita armi comuni da sparo, detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS.
- L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS), potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo munizionamento.CAPITOLO II°:
quali oggetti possono essere ereditati direttamente senza ostacoli.
- Facciamo chiarezza dicendo prima di tutto che, nessuna incombenza burocratica spetta all’erede che venga a trovarsi in possesso di armi disattivate (art. 5, D.L.vo n. 204/2010), ad aria compressa di ridotta potenza (non superiore a 7,5 joule; D.M. 9 agosto 2001 n. 362), di simulacri di armi e armi a salve, di armi antiche che siano inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo (art. 5, L. 21 febbraio 1990, n. 36), di spade o spadini senza filo né punta ( Circolare 17 gennaio 2020), di coltelli o pugnali, non classificabili armi bianche perché senza punta e lama a doppio filo (Cass. n. 20146/2023).
- Eventuali problemi possono sorgere la dove l'erede, non ha titolo a detenere armi e munizioni.
- Il convivente del deceduto che possedeva armi e munizioni, chiaramente riconosciuto quale convivente fino al momento del decesso, ha diritto a detenere le sole armi (con esclusione delle munizioni e delle polveri da sparo), in quanto lui o lei stesso/a, aveva disponibilità delle stesse armi nel tempo e nel luogo di detenzione e dimora.
La ratio è che non si tratta di un "acquisto" o di un "trasferimento" a un estraneo, ma di una continuazione del possesso da parte di chi già viveva con il defunto e aveva piena disponibilità di quelle stesse armi in quel luogo presenti e regolarmente detenute. - L'erede convivente non ha nessun obbligo di richiedere un Nulla Osta per le Armi.
L'erede di armi comuni da sparo, legittimamente detenute dal defunto convivente, non deve richiedere il nulla osta all'autorità di P.S. È tenuto solamente a denunciare il possesso a proprio nome ai sensi dell'art. 38 del TULPS.
Sarà l'Autorità a valutare caso per caso, l'idoneità a tale detenzione.
Nessun Obbligo di Idoneità al Maneggio: Per detenere le armi ereditate dal convivente, egli non deve necessariamente dimostrare l'idoneità al maneggio delle armi (art. 62 del Regolamento TULPS), in quanto esse dovranno essere detenute in assenza delle relative munizioni e e ventualmente l'erede volesse utilizzare dette armi, dovrà munirsi di tutte le adeguete licenze di porto/trasporto armi. - Possibile Divieto sulle Munizioni: L'autorità di P.S. può autorizzare la detenzione delle sole armi, vietando con apposita prescrizione (ai sensi dell'art. 9 TULPS) il relativo munizionamento .
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. n. 773/1931)
Questa è la legge fondamentale che disciplina il possesso e la denuncia delle armi. Obbligo di denuncia: l'art. 38 stabilisce che chiunque detenga armi deve denunciarne il possesso all'autorità di pubblica sicurezza o ai Carabinieri. La giurisprudenza ritiene che, in caso di morte del detentore, anche l'erede o chi subentra nel possesso debba effettuare una nuova denuncia, poiché la denuncia originaria del defunto non copre il nuovo detentore.
Requisiti soggettivi: l'art. 43 richiede che chi detiene armi non si trovi in determinate condizioni (ad esempio, non sia stato condannato per certi reati), requisito applicabile anche a chi subentra nel possesso. - Legge n. 110/1975 (Norme integrative)
Questa legge integra e specifica le disposizioni del TULPS.
Armi comuni: per le normali armi da fuoco comuni, non è prevista una "successione automatica" nella detenzione. L'avente diritto deve ottenere il Nulla Osta (autorizzazione) per poter detenere le armi.
Armi da guerra o tipo guerra: l'art. 10 prevede che queste armi possano essere trasferite solo per successione mortis causa, ma l'erede ha l'obbligo di darne immediato avviso al Ministero dell'Interno e richiedere un'apposita autorizzazione a conservarle. Anche in questo caso, non è sufficiente la semplice disponibilità di fatto. - Prassi amministrativa (Questura)
Le Questure Italiane, nel documento "Cosa fare in caso di decesso", chiariscono la procedura concreta: i familiari o i conviventi che intendono detenere le armi del defunto devono presentare istanza di Nulla Osta alla detenzione alla Questura o ai Carabinieri. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento favorevole potranno denunciare il possesso e detenere legalmente le armi. - Conclusione:
Non esiste una legge che consenta al erede di detenere automaticamente le armi dopo il decesso di un parente. (La Legge si riferisce anche all'erede convivente).
L'erede, se intende detenerle, deve necessariamente attivare la procedura di richiesta del Nulla Osta (o dell'autorizzazione ministeriale per armi da guerra) e successivamente presentare la denuncia di detenzione allegando tutta la documentazione richiesta. In caso contrario, la detenzione potrebbe configurarsi come detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 del Codice Penale.
La Circolare del Ministero dell'Interno sopra riportata, fa un "distinguo" per l'erede che ha convissuto con il defunto fino al momento del decesso e ha avuto disponibilità delle armi detenute nel luogo di residenza. - L'erede convivente che intende detenere le armi del defunto deve richiedere il Nulla Osta alla Questura o ai Carabinieri e solo dopo l'approvazione presentare la denuncia delle armi e delle munizioni entro 72 ore. La "disponibilità pregressa" o lo "status di convivente" possono consentire all'erede di detenere tali armi senza che egli abbia una licenza di porto d'armi o mai acquisito un certificato di abilitazione al maneggio delle armi, secondo quanto espresso dal Ministero. La detenzione delle munizioni e delle polveri da sparo in questo caso "non verrà concessa". E' però prassi delle Questure, richiedere comunque il Nulla Osta, quindi è sempre necessario verificare con l'ufficio armi competente.
