CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 18 febbraio 2016
N°. 595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

COMUNICATO
  • 22 feb.2016

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO.

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato.
C. 2735 Fabbri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri, recante disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato (C. 2735).

Rileva che tale provvedimento, che nasce dall'esigenza di regolamentare e di esercitare un controllo sull'impatto acustico, ambientale e sanitario derivante da attività di tiro a segno, è composto da 5 articoli. Segnala, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni per la regolamentazione dell'impatto acustico e dell'accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari. Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'inserimento dei poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) all'interno dei piani di zonizzazione acustica comunale e l'assoggettamento dei medesimi poligoni alle norme generali in materia di inquinamento acustico dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalle leggi regionali di riferimento e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che reca disposizioni in materia di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. In considerazione delle due predette finalità, occorre tenere presente che l'articolo 25, comma 11-quater del Pag. 108decreto-legge n. 69 del 2013, ha dettato una specifica disciplina riguardante, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e pertanto andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 1 con le disposizioni dell'articolo 25 richiamato. In particolare, tale articolo 25 ha modificato l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento come sorgente sonora delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile.

Lo stesso comma 11-quater ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile: l'assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304; la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi; l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali. Il comma 2, primo periodo, e il comma 3 dell'articolo 1 disciplinano le competenze in ordine alla regolamentazione delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all'interno dei poligoni di tiro, al fine di limitare il loro impatto acustico. Tali competenze sono attribuite: a) al sindaco, nel caso di attività svolte all'interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) o da altri soggetti privati; il primo periodo del comma 2 dispone, altresì, che il sindaco può intervenire sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività o delle manifestazioni, in linea con le previsioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico sugli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; b) al sindaco, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto, per quanto riguarda i poligoni di tiro a segno militari. Il comma 3 dispone che le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell'impatto acustico, qualora non si raggiunga l'intesa entro sei mesi dalla richiesta, sono emanate in via provvisoria dal comune.

Il secondo e il terzo periodo del comma 3 disciplinano i valori limite da rispettare. Viene, infatti, previsto che il disturbo generato da rumori impulsivi, misurato al primo ricettore, non deve superare di 5 decibel (dB) il rumore di fondo nelle fasce orarie diurne e di 3 dB in quelle notturne e che, in ogni caso, presso i ricettori sensibili, si devono rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica comunale, definiti dalla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.
Il comma 4 introduce alcune misure di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, per i poligoni di tiro.

Si prevede un ulteriore compito del sindaco, che ha la facoltà di richiedere (presumibilmente al soggetto responsabile della gestione del poligono cui si riferisce il secondo periodo del comma) particolari interventi aggiuntivi a tutela della sicurezza pubblica, soprattutto per i poligoni situati all'interno dei centri abitati nelle vicinanze. Tali interventi hanno ad oggetto sia le aree di tiro a segno a cielo aperto, sia quelle che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni pubblici o privati. Sembra esclusa, quindi, la possibilità che il sindaco possa intervenire nelle aree interne dei poligoni al chiuso. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'intervento del sindaco è espressamente ed esclusivamente rivolto alla tutela della sicurezza di soggetti esterni al poligoni: la disposizione ha infatti la duplice finalità di impedire l'accesso, volontario o casuale, nelle predette aree di persone estranee e di prevenire che in modo accidentale colpi sparati dall'interno possano mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova al di fuori di tali aree. Il secondo periodo del comma 4, inoltre, pone in capo al gestore Pag. 109del poligono ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Segnala, quindi, che l'articolo 2 reca norme per la tutela degli impatti su ambiente e salute. Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce al sistema delle agenzie ambientali (vale a dire alle agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio) le funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare.

Lo stesso comma stabilisce che le citate agenzie: devono porre particolare attenzione alla corretta gestione e al regolare smaltimento dei rifiuti, che possono provocare l'inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua nelle aree pertinenti e limitrofe agli impianti; possono predisporre i piani di monitoraggio dei siti esistenti che si ritengono necessari e richiedere ai soggetti gestori, in solido con la proprietà dei siti, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate a terra e a mare, sulla base delle procedure stabilite dal Codice dell'ambiente. Il comma 2 stabilisce che i dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esercitino le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati. Il comma 3 prevede l'assoggettamento dei poligoni di tiro a segno pubblici o privati alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice dell'ambiente) – e, in particolare, dell'articolo 192 del citato decreto legislativo n. 152 – e prevenzione degli incendi (stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011). Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 prevede che le Forze di pubblica sicurezza e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni di tiro a segno, sia pubblici, sia privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza. L'articolo 4 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e l'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segnala, infine, l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni delle numerose categorie di soggetti interessati dal provvedimento in esame.

  Claudia MANNINO (M5S) ritiene opportuno che la Commissione, nel corso dell'esame della proposta di legge, approfondisca alcune tematiche sulle quali il provvedimento non appare soffermarsi. Si riferisce, in primo luogo, al ruolo del CONI, che rappresenta il soggetto competente in materia di poligoni privati, e al necessario coordinamento tra attività di natura sportiva e attività con impatto ambientale. Ritiene, altresì, opportuno approfondire la questione relativa alle concentrazioni di polveri da sparo in ambienti chiusi, che a suo avviso deve essere estesa anche alle fabbriche di produzione di fuochi d'artificio. Dopo aver ricordato, al riguardo, il grave incidente verificatosi in una fabbrica di fuochi d'artificio in Campania, ritiene che le associazioni in materia ambientale, nonché rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano fornire elementi utili al fine di approfondire la tematica.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, concorda con le osservazioni testé svolte dalla collega Mannino, auspicando un ruolo attivo e collaborativo dei gruppi nell'elaborazione di proposte migliorative del testo in esame.

  Serena PELLEGRINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.