D.D.L. 2735
Poligoni di tiro
Legge contro l'inquinamento dei poligoni di tiro

A fasi alterne, per qualche caso fortuito o per qualche soffiata, qualcuno decide che è ora di dare alle armi e a chi le usa un segno chiaro che i tempi cambiano e che le armi non sono più di moda.

Ci si scaglia quindi contro coloro che le usano anche in campo sportivo più che contro un branco di Jenni La Carogna chiusi in un campo di calcio. Coì, mentre nel calcio esplodono mortaretti, bombe carta, razzi e molotov tutte le domenice e oltre, ai poligoni di tiro si dice che fanno troppo rumore nei giorni di festa. Di questo passo si potrebbe arrivare a vietare le armi ai cittadini solo perchè potrebbero animarsi e sparare da sole..... (parodia del film "i morti viventi")...... così alcuni Politici si sono presi la briga nel novembre scorso di buttare giù un disegno di legge (DDL) che impone ai Sindaci di occuparsi di quei poligoni che possono arrecare disturbo o inquinamento (acustico e da metalli pesanti), imponendo l'eventuale adeguamento degli impianti.

Il DDL sembra mirato ai poligoni di TSN, spesso adiacenti a centri abitati, ma quanto possa colpire anche le società private ancora non ci è dato sapere, sicuramente lo potrà fare. Per ora tutto è al vaglio del Parlamento ma potrebbero esserci sorprese.

Ecco il testo del disegno:

Atto della Camera: 2735

 

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FABBRI, SCANU, FIANO, PES, LENZI, GNECCHI, INCERTI, D'INCECCO, CAMPANA, IORI, CARLO GALLI, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BLAZINA, PAOLA BRAGANTINI, CAPONE, CARRA, CRIVELLARI, D'OTTAVIO, GINOBLE, GRIBAUDO, MARCHETTI, META, ROMANINI, SCUVERA, SGAMBATO, VALERIA VALENTE, VALIANTE
Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato
Presentata il 20 novembre 2014
      
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di regolamentare e di esercitare un controllo sull'impatto acustico, ambientale e sanitario derivante da attività di tiro a segno. Un poligono di tiro è un luogo circoscritto e ben delimitato in cui si pratica attività di tiro di tipo sportivo o militare. Ogni poligono è di solito supervisionato da personale che vigila sul rispetto delle norme sulla sicurezza. Un poligono di tiro può essere all'aperto o al chiuso (tunnel di tiro). In Italia esistono tre tipi principali di poligoni:

          1) poligono militare, di uso esclusivo del Genio militare dello Stato;

          2) poligono pubblico sotto la gestione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS);

          3) poligono privato, gestito da società di tiratori affiliate o no a società nazionali o internazionali spesso non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

      L'UITS è un ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa e della federazione nazionale sportiva organo del CONI, che presso le sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) svolge, da un lato, la funzione di addestramento al tiro degli obbligati all'istruzione premilitare e post-militare, nonché di tutti coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e di coloro che richiedono una licenza di porto d'armi e, dall'altro, attività di natura sportiva, legata al perfezionamento dei giovani con particolari attitudini al tiro, all'organizzazione e alla disciplina delle gare e alla partecipazione a competizioni internazionali. I poligoni di tiro a segno sono realizzati sia all'interno di aree militari in terreni appartenenti al Ministero della difesa, che in aree civili, sulle quali comunque l'autorità militare esercita un controllo funzionale, considerato lo svolgimento delle ordinarie attività di addestramento delle Forze armate e delle Forze dell'ordine.
      In base all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione.

In particolare:

          a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;

          b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

          c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi».

      Tale circostanza di doppia funzione e di doppia natura dei poligoni da tiro a segno nazionale gestiti dall'UITS pone, anche alla luce delle giurisprudenza amministrativa in materia, un problema di coordinamento tra l'autorità civile e la preposta autorità militare.
      Va inoltre evidenziato che l'UITS è, da un lato, gestore degli impianti e dei poligoni di tiro a segno e, dall'altro, controllore degli impianti medesimi, come emerso anche a seguito di un ampio e complesso confronto con associazioni della società civile e comitati di cittadini. Considerato che le sezioni di TSN possono essere ubicate sia in centri abitati che in prossimità degli stessi, si pongono, in taluni casi, problemi di convivenza con la popolazione civile; anche quando sono ubicati in aree isolate possono presentare problemi di potenziale impatto ambientale per il rischio di inquinamento dei terreni e delle falde acquifere per le attività che si svolgono a cielo aperto e con l'uso di proiettili a base di piombo o metalli pesanti; per le attività svolte essi si rivolgono a un'utenza sia militare che civile nonché a giovani a partire di dieci anni di età e si ritiene necessario chiarire che le autorità civili e militari, le aziende e gli enti civili competenti in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e tutela della sicurezza e quiete pubblica hanno autorità, senza limitazione alcuna, anche sulle aree e sugli impianti di TSN. Fatte salve le competenze militari in materia di autorizzazione alla costruzione e alla gestione delle aree e degli impianti di tiro a segno e a quanto previsto dalla sezione III del capo III del titolo II del libro primo del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, la presente proposta di legge prevede, in particolare, i seguenti compiti:

          1) per il comune in cui è ubicato l'impianto di tiro a segno:

              a) l'inserimento dei poligoni di TSN all'interno della pianificazione urbana di zonizzazione acustica, secondo quanto previsto in materia di regolamentazione e di limitazione dell'impatto acustico da parte della legislazione regionale; per quanto attiene alle attività, svolte all'interno dei TSN gestiti dall'UITS o da soggetti privati, le norme relative alla prevenzione e al contenimento acustico sono adottate dal sindaco del comune nel cui territorio insiste il poligono di tiro. Qualora, invece, tali attività si svolgano in poligoni di tiro militari, le norme relative alla prevenzione e al contenimento acustico sono adottate dal sindaco del comune, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto a seguito del percorso definito dal comma 3 dell'articolo 11 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995;

              b) intervenire, con ordinanza del sindaco, qualora se ne verifichi la necessità, per regolamentare gli orari di svolgimento dell'attività di tiro, quando questa, definita normalmente in autonomia dai gestori, arrechi disturbo alla quiete pubblica e alla convivenza civile con particolare riguardo alle manifestazioni che si svolgano in aree a cielo aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi, nell'ambito dei poteri riconosciuti al sindaco dagli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

          2) per le agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e per le agenzie regionali per la protezione ambientale l'esercizio dei propri compiti istituzionali di prevenzione, monitoraggio e controllo a tutela dell'ambiente, dei corsi d'acqua e delle coste, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti e allo smaltimento dei metalli pesanti contenuti in alcuni proiettili oggetto delle attività di tiro;

          3) per le aziende sanitarie locali competenti l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di tutela dell'igiene e della sanità pubbliche;

          4) per le Forze di pubblica sicurezza preposte alla sicurezza e all'ordine pubblico, all'emergenza e urgenza e alla protezione civile nonché alla tutela ambientale e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto al soccorso pubblico, la facoltà di intervenire nelle aree dei poligoni di tiro per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Disposizioni per la regolamentazione dell'impatto acustico e dell'accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari).

      1. I poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) sono inseriti all'interno del piano di zonizzazione acustica comunale e sottoposti alle disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, delle leggi regionali di riferimento e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.
      2. Il sindaco del comune in cui è situato un poligono di tiro a segno può intervenire sulla regolamentazione e sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all'interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall'Unione italiana tiro a segno (UITS) o da altri soggetti privati, secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In particolare, il disturbo generato da rumori impulsivi, misurato al primo ricettore, non deve superare di 5 decibel (dB) il rumore di fondo nelle fasce orarie diurne e di 3 dB in quelle notturne. In ogni caso presso i ricettori sensibili si devono rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica comunale, definiti dalla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.
      3. Qualora le attività di cui al comma 2 si svolgano in poligoni di tiro a segno militari, le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell'impatto acustico sono adottate dal comune in cui il poligono è situato, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In caso di mancata intesa entro sei mesi dalla richiesta, il comune provvede in via provvisoria.
      4. Il sindaco, per le aree di tiro a segno a cielo aperto e per le aree che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni di tiro a segno, pubblici o privati, con particolare attenzione per quelli collocati all'interno o in prossimità dei centri abitati, può richiedere particolari interventi aggiuntivi a tutela dell'incolumità pubblica al fine di impedire l'ingresso accidentale e incontrollato di civili esterni e di garantire l'incolumità di chi si trova al di fuori di esse dal pericolo di spari accidentali. Il gestore del poligono si assume ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Art. 2. (Disposizioni per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica).

      1. Le agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e le agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio esercitano le proprie funzioni di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare. Le agenzie devono porre particolare attenzione alla corretta gestione e al regolare smaltimento dei rifiuti, che possono provocare l'inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua nelle aree pertinenti e limitrofe agli impianti. Le stesse agenzie possono predisporre i piani di monitoraggio dei siti esistenti che si ritengono necessari e richiedere ai soggetti gestori, in solido con la proprietà dei siti, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate a terra e a mare, sulla base delle procedure stabilite dagli articoli 240 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. I dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esercitano le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati.
      3. I poligoni di tiro a segno pubblici o privati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e, in particolare, dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Art. 3. (Accesso delle Forze di pubblica sicurezza).

      1. Le Forze di pubblica sicurezza preposte alla sicurezza e all'ordine pubblico, all'emergenza e urgenza, al soccorso e alla protezione civile nonché alla tutela ambientale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto al soccorso pubblico sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni di tiro a segno, pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza.

Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 (Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.