Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
Area armi ed esplosivi

557/PAS.16121-10171(18)

Roma, 24 novembre 2005


Con la nota del 31 ottobre scorso, codesto studio legale ha richiesto una copia della nota ministeriale V/10/653/97 afferente la questione dei bolli da applicare sulla licenza di collezione di armi. Al riguardo siamo spiacenti di dover comunicare che le indicazioni fornite non sono sufficienti a individuare il documento di interesse.
Sull'argomento in parola, risulta, invece, essere stata diramata una sola circolare, la 559/C.25372.10171 (3), del 15 maggio 1995, della quale se ne trasmette copia.
Si tenga, però, presente che quanto in essa previsto circa la durata della licenza in questione è oggi superato, in quanto il nuovo testo dell'articolo 47 del regolamento del Tulps, così come modificato dal Dpr
311/2001, stabilisce che la licenza di collezione di armi ha carattere permanente.
Ne consegue che, in base a quanto previsto dal Dm 20.8.1992, recante"approvazione della tariffa dell'imposta sul bollo", sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l'istanza indirizzata alla pubblica
amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps.
Non sono, invece, da sottoporsi a imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione dei pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall'articolo 38 Tulps, in quanto
tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine a un procedimento amministrativo, bensì a una mera presa d'atto da parte della pubblica amministrazione.

Firmato: per il direttore dell'area armi ed esplosivi (Giovanni Aliquò):
Vice questore aggiunto Pierluigi Borgioni