LEGGE 8 luglio 1998, n. 230

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

 
                      
 aggiornata: nov.2013 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 2
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 3
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 4
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 5
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 6
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 7
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                               Art. 8.
  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi
attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e
all'articolo  12  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive
modificazioni,  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  l'Ufficio  nazionale  per il servizio civile. La dotazione
organica  dell'Ufficio,  fissata  per  il  primo  triennio nel limite
massimo  di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando  le  vigenti
procedure  in  materia  di  mobilita'  del  personale  dipendente  da
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  consulenti  secondo  quanto
previsto   dalla   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni.  L'Ufficio  e'  organizzato  in una sede centrale e in
sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  il  quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
  2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
  a)  organizzare  e  gestire,  secondo  una valutazione equilibrata,
anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello
Stato,  agli  enti  e  alle  organizzazioni convenzionati di cui alla
lettera b);
  b)  stipulare  convenzioni  con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni   pubblici   e   privati   inclusi  in  appositi  albi
annualmente  aggiornati  presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per   l'impiego   degli  obiettori  esclusivamente  in  attivita'  di
assistenza,   prevenzione,   cura   e  riabilitazione,  reinserimento
sociale,   educazione,   promozione   culturale,  protezione  civile,
cooperazione  allo  sviluppo,  formazione  in  materia  di  commercio
estero,  difesa  ecologica,  salvaguardia  e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
  c)  promuovere  e  curare  la  formazione  e  l'addestramento degli
obiettori  sia  organizzando,  d'intesa con i Ministeri interessati e
con  le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione  al  servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare  tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al
servizio  civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di
cui all'articolo 9, comma 4;
  d)   verificare,   direttamente   tramite  le  regioni  o,  in  via
eccezionale,  tramite  le  prefetture,  la consistenza e le modalita'
della  prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed  il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato,
gli  enti  e  le  organizzazioni  di  cui  alle lettere a) e b) e dei
progetti  di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
enti   e   delle   organizzazioni  convenzionati,  nonche'  verifiche
periodiche  per  gli  enti e le organizzazioni che impieghino piu' di
cento obiettori in servizio;
  e)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione
civile,  forme  di  ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e nonviolenta;
  f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli
enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
  g)  predisporre  e  gestire  un  servizio  informativo permanente e
campagne  annuali  di  informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  con  i  competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire  ai  giovani  piena conoscenza delle possibilita' previste
dalla presente legge;
  h)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione
civile,  piani  per  il  richiamo degli obiettori in caso di pubblica
calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
  i)  predisporre  il  regolamento  generale  di  disciplina  per gli
obiettori di coscienza;
  l)  predisporre  il  regolamento  di  gestione  amministrativa  del
servizio civile.
  3.  Per  l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al
comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione
fra  l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto
previsto  alle  lettere  c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente  della  Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita la Conferenza dei
presidenti   delle   regioni   delle   province   autonome,  apposito
regolamento  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento
sono  altresi'  definite  le norme dirette a disciplinare la gestione
delle  spese,  poste  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 19. La
gestione  finanziaria  e'  sottoposta  al  controllo consuntivo della
Corte dei conti.
  4.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, da emanare
entro  e  non  oltre  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma  2,  lettere  i)  e  l).  Sugli  schemi  di tali regolamenti e'
preventivamente  acquisito  il  parere  delle  competenti Commissioni
parlamentari.
  5.  Per  un  periodo  massimo  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della  collaborazione  del  Ministero  della  difesa  ai  fini  della
gestione annuale del contingente.
  6.  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria immediata operativita'
dell'Ufficio  di  cui  al  comma  1,  la Presidenza del Consiglio dei
ministri  puo'  avvalersi in via transitoria di personale militare in
posizione  di  ausiliaria,  di  personale  civile del Ministero della
difesa,  ovvero  di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma  1  nonche'  di  appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  850  milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                                            
                             Art. 9
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                               Art. 10

  1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e
tenuto  l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo  8,  comma  2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta
della lista degli obiettori.
  2.  Presso  il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e'
istituita   la  Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile  quale
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il
medesimo Ufficio.
  ((  3.  La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da
non  piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza  tra  rappresentanti  degli  enti e delle organizzazioni,
pubblici  e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del   servizio   civile   nazionale   ovvero   dei   loro   organismi
rappresentativi,   nonche'  tra  rappresentanti  degli  obiettori  di
coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte.))
  4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio
civile  sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c),
e),  i)  e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del
servizio e sul modello di convenzione tipo.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, entro cinque mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, con proprio
decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.
                                            
                             Art. 11
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 12
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 13
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 14
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 15
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 16
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 17
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 18
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                               Art. 19 
 
  1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  il  Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 
  2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono  finanziate
nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
  3. La dotazione del Fondo e' determinata in  lire  120  miliardi  a
decorrere dal 1998. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972,  n.
772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1
"obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello  stato  di  previsione
del  Ministero  della  difesa  per  l'anno  1998,  e   corrispondenti
proiezioni per gli anni successivi.
                              Art. 20.
  1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento,  entro  il  30 giugno, una relazione sull'organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
                                            
                             Art. 21
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 22
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                             Art. 23 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 luglio 1998 
                              SCALFARO 
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
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