LEGGE 15 luglio 2009, n. 94

  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096)

 aggiornato-2013  
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  61,  numero  11-bis),  del
codice  penale  si  intende  riferita  ai  cittadini  di  Paesi   non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. (2) 
  2.  All'articolo  235  del  codice  penale,  il  secondo  comma  e'
abrogato. 
  3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del  codice
penale e' soppresso. 
  4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: 
  "Art.  183-bis.   -   (Esecuzione   della   misura   di   sicurezza
dell'espulsione  del  cittadino  di  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione  del  cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione europea e  dell'apolide  dal
territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le  modalita'
di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  Art.   183-ter.   -   (Esecuzione   della   misura   di   sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea). - 1. L'allontanamento del cittadino  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e' disposto in conformita' ai criteri  e  con  le
modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30". 
  5. All'articolo 416, sesto comma, del  codice  penale,  le  parole:
"600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti:  "600,  601  e  602,
nonche'  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,". 
  6. All'articolo 376,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ",  nonche'  dall'articolo
378". 
  7. All'articolo 61 del codice penale, il numero  5)  e'  sostituito
dal seguente: 
  "5) l'avere profittato di circostanze  di  tempo,  di  luogo  o  di
persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da  ostacolare  la
pubblica o privata difesa;". 
  8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente: 
  Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale).  -  Chiunque,  in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza  di  piu'  persone,
offende l'onore ed il  prestigio  di  un  pubblico  ufficiale  mentre
compie un atto d'ufficio  ed  a  causa  o  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
  La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione  di  un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se  per  esso
l'ufficiale  a  cui  il  fatto  e'  attribuito  e'  condannato   dopo
l'attribuzione  del  fatto  medesimo,  l'autore  dell'offesa  non  e'
punibile. 
  Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato  interamente  il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della  persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto". 
  9. Nel libro II, titolo III, capo  III,  del  codice  penale,  dopo
l'articolo 393 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita'). -Non  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis,  342  e  343
quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un  pubblico  servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari  i  limiti  delle
sue attribuzioni". 
  10.  L'articolo  4  del  decreto  legislativo  luogotenenziale   14
settembre 1944, n. 288, e' abrogato. 
  11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e'  sostituito
dal seguente: 
  Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il  matrimonio,
risieda  legalmente  da  almeno  due  anni   nel   territorio   della
Repubblica, oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione  del  decreto
di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo  scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio  e
non sussista la separazione personale dei coniugi. 
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi". 
  12. Dopo l'articolo 9 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis. - 1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia   o   concessione   della   cittadinanza,   all'istanza    o
dichiarazione  dell'interessato  deve  essere  comunque  allegata  la
certificazione comprovante il possesso dei  requisiti  richiesti  per
legge. 
  2. Le istanze o dichiarazioni di  elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al  pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro. 
  3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la
meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le  liberta'
civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale  e
alla  cooperazione  e  assistenza  ai  Paesi  terzi  in  materia   di
immigrazione  anche  attraverso   la   partecipazione   a   programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta',  alla  copertura
degli  oneri  connessi  alle  attivita'   istruttorie   inerenti   ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento  in  materia  di
immigrazione, asilo e cittadinanza". 
  13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso,  il  tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza  in  camera
di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e al  Ministero  dell'interno,  presso  la
Commissione  nazionale  ovvero  presso  la   competente   Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero"; 
    b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: 
    "9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado,  puo'  stare  in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di   un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale  o  territoriale
che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo'  in
ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti  gli  atti  e  la
documentazione che ritiene necessari  ai  fini  dell'istruttoria.  Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo  417-bis,  secondo  comma,
del codice di procedura civile. 
    10. Il tribunale, sentite le parti e assunti  tutti  i  mezzi  di
prova necessari, entro  tre  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso
decide con sentenza con cui rigetta il ricorso  ovvero  riconosce  al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui  e'  accordata  la
protezione sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e  al
Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso
la competente Commissione territoriale, ed e' comunicata al  pubblico
ministero. 
    11. Avverso la sentenza pronunciata ai  sensi  del  comma  10  il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte  d'appello,  con  ricorso  da  depositare
presso la cancelleria della corte d'appello,  a  pena  di  decadenza,
entro  dieci  giorni  dalla  notificazione  o   comunicazione   della
sentenza"; 
    c) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte  d'appello  puo'
essere proposto  ricorso  per  cassazione.  Il  ricorso  deve  essere
proposto,  a  pena  di   decadenza,   entro   trenta   giorni   dalla
notificazione della sentenza. Esso e' notificato alle  parti  assieme
al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a  cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in  camera  di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile". 
  14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  il  primo  periodo  del  comma  5-bis  e'
sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
reato,  chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un  immobile
ad uno straniero che sia privo di  titolo  di  soggiorno  al  momento
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni". 
  15.  All'articolo  116,  primo  comma,  del  codice  civile,   sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche'  un   documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano". 
  16. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    "Art. 10-bis. - (Ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28  maggio  2007,
n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.  Al  reato  di
cui al presente comma  non  si  applica  l'articolo  162  del  codice
penale. 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  allo
straniero destinatario del provvedimento di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1. 
    3. Al procedimento penale per il reato  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
    4.  Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello   straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.   Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  ovvero  del
respingimento  di  cui  all'articolo  10,  comma   2,   all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
    5.   Il   giudice,   acquisita   la    notizia    dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,  comma
2, pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere.  Se  lo  straniero
rientra illegalmente nel territorio dello  Stato  prima  del  termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica  l'articolo  345  del
codice di procedura penale. 
    6. Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di  protezione
internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, il procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la  comunicazione  del
riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio  del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non  luogo
a procedere"; 
    b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "ne' le  cause  ostative"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare  sentenza  di
condanna per  il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
ricorrano le cause ostative". 
  17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  s)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    "s-bis)  articolo  10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286"; 
    b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso
di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la  polizia
giudiziaria  chiede  al   pubblico   ministero   l'autorizzazione   a
presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di
pace. 
  2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la  segreteria
del pubblico ministero, contiene: 
    a)  le  generalita'  dell'imputato  e  del  suo  difensore,   ove
nominato; 
    b) l'indicazione delle persone offese dal reato; 
    c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del  fatto  che  si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge  che
si assumono violati; 
    d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonche' le generalita' dei testimoni e dei  consulenti  tecnici,  con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; 
    e) la richiesta di  fissazione  dell'udienza  per  procedere  nei
confronti delle persone citate a giudizio. 
  3. Salvo che ritenga di  richiedere  l'archiviazione,  il  pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata  nei  quindici  giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di pace e nominando un difensore d'ufficio  all'imputato  che  ne  e'
privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per  la  presentazione
immediata o se ritiene la richiesta manifestamente  infondata  ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2. 
  4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo  difensore  copia  della  richiesta  di  cui   al   comma   2   e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente: 
    a) l'avviso all'imputato che se non compare  sara'  giudicato  in
contumacia; 
    b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un  difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio; 
    c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e  i  loro
difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. 
  5. Si applica l'articolo 20, comma 5. 
  Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in  udienza  in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma
1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni  di  urgenza  che  non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si  trova  a  qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta'
personale, la  polizia  giudiziaria  formula  altresi'  richiesta  di
citazione contestuale per l'udienza. 
  2. Se ritiene sussistere i  presupposti  di  cui  al  comma  1,  il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al  giudice
di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti  provvede
ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo. 
  3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai  sensi  del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato  che  si  trova  a
qualsiasi titolo sottoposto a  misure  di  limitazione  o  privazione
della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace  per
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi
a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si  trova  sottoposto  a
misure di limitazione  o  privazione  della  liberta'  personale,  la
polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la  richiesta
di cui al comma 1 e il provvedimento del  pubblico  ministero.  Copia
della richiesta e  del  provvedimento  del  pubblico  ministero  sono
altresi' comunicati immediatamente al difensore"; 
    c) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
    "Art.  32-bis.  -  (Svolgimento  del  giudizio  a   presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata  di
cui agli articoli  20-bis  e  20-ter  si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 32. 
    2. La persona offesa e i testimoni possono  essere  citati  anche
oralmente  dall'ufficiale  giudiziario  nel  corso  del  giudizio   a
presentazione immediata di cui all'articolo  20-bis.  Nel  corso  del
giudizio a  citazione  contestuale  di  cui  all'articolo  20-ter  la
persona offesa e i testimoni possono essere  citati  anche  oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. 
    3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. 
    4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione. 
    5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si  avvale  di
tale  facolta',  il  dibattimento   e'   sospeso   fino   all'udienza
immediatamente  successiva  alla  scadenza  del  termine.  Nel   caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a
quarantotto ore"; 
    d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
    "Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva).  -
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il  giudice  di  pace  applica  la
misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". 
  18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica  possono  dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici  comunali,  delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile  in  cui  il  richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi  delle  vigenti  norme
sanitarie". 
  19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
  "a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al  seguito
di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del  titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'". 
  20. Fermo restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n.  231,  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  che
prestano  servizi   di   pagamento   nella   forma   dell'incasso   e
trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per
dieci anni ((i dati)) del titolo di  soggiorno  se  il  soggetto  che
ordina l'operazione e' un cittadino extracomunitario. ((I  dati  sono
conservati)) con le  modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  emanato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   4,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano, entro dodici  ore,  apposita  segnalazione  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi  del
soggetto.  ((La  mancata  trasmissione  dei  dati  identificativi  e'
sanzionata))  con  la  cancellazione  dall'elenco  degli  agenti   in
attivita'  finanziaria  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 
  21. Le disposizioni di cui al  comma  20  hanno  efficacia  decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3: 
      1)  nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "o   che   risulti
condannato, anche" sono  inserite  le  seguenti:  "con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata"; 
      2) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  "Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con  sentenza
irrevocabile, per uno  dei  reati  previsti  dalle  disposizioni  del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli  articoli  473  e
474 del codice penale"; 
    b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    "2-ter. La richiesta di rilascio e di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un  contributo,  il  cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200  euro  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi'  le  modalita'  del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della  disposizione  di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento  del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del  permesso  di  soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari"; 
    c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal
seguente: "Il rinnovo del permesso di soggiorno  e'  richiesto  dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico"; 
    d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: "per i reati  previsti
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti  dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice  di
procedura penale,"; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
    "5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o  revocato  quando
si accerti la violazione del divieto di cui  all'articolo  29,  comma
1-ter"; 
    f)  all'articolo  5,  comma  8-bis,  dopo  le   parole:   "ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il  rilascio  di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno" sono  inserite
le seguenti: "oppure utilizza uno di tali  documenti  contraffatti  o
alterati"; 
    g) all'articolo 6, comma 2, le parole:  "e  per  quelli  inerenti
agli atti di stato civile o  all'accesso  a  pubblici  servizi"  sono
sostituite dalle seguenti: ", per quelli  inerenti  all'accesso  alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per  quelli  attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie"; 
    h) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Lo straniero che, a richiesta degli  ufficiali  e  agenti  di
pubblica  sicurezza,  non  ottempera,  senza   giustificato   motivo,
all'ordine di esibizione del  passaporto  o  di  altro  documento  di
identificazione e del permesso di  soggiorno  o  di  altro  documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e'  punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000"; 
    i) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di  lungo  periodo  e'  subordinato  al  superamento,  da  parte  del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
    l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: "Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione  al
rimpatrio del cittadino del Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante  che
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le  condizioni
di cui al periodo precedente, il questore puo'  chiedere  al  giudice
un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.   Il   periodo   massimo
complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a  centottanta
giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire  l'espulsione  e  il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace"; 
    m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e  5-quinquies
sono sostituiti dai seguenti: 
    "5-bis. Quando non sia stato possibile  trattenere  lo  straniero
presso  un  centro  di  identificazione  ed  espulsione,  ovvero   la
permanenza in tale struttura non abbia  consentito  l'esecuzione  con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento,
il questore ordina allo straniero di  lasciare  il  territorio  dello
Stato entro il  termine  di  cinque  giorni.  L'ordine  e'  dato  con
provvedimento  scritto,  recante  l'indicazione   delle   conseguenze
sanzionatorie  della  permanenza  illegale,  anche   reiterata,   nel
territorio  dello  Stato.   L'ordine   del   questore   puo'   essere
accompagnato  dalla  consegna  all'interessato  della  documentazione
necessaria  per   raggiungere   gli   uffici   della   rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,  nonche'  per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,  quando  cio'  non  sia
possibile, nello Stato di provenienza. 
    5-ter.  Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo   permane
illegalmente nel territorio dello Stato,  in  violazione  dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o  il  respingimento
sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato  la  propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il  permesso  di
soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e  non  ne  e'  stato
richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di  soggiorno
e' stata rifiutata,  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenutonel
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,  della
legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero  si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede  all'adozione  di
un  nuovo  provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento   alla
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione  all'ordine  di
allontanamento adottato  dal  questore  ai  sensi  del  comma  5-bis.
Qualora  non  sia  possibile   procedere   all'accompagnamento   alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del
presente articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di  cui
all'articolo 13, comma 3. 
    5-quater.  Lo  straniero  destinatario   del   provvedimento   di
espulsione  di  cui  al  comma  5-ter  e  di  un  nuovo   ordine   di
allontanamento di cui  al  comma  5-bis,  che  continua  a  permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, e' punito con la  reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni  di
cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 
    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo  periodo,
e 5-quater si  procede  con  rito  direttissimo  ed  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto"; 
    n) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    "Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. E'  istituito,  presso  il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le
spese per il rimpatrio degli  stranieri  verso  i  Paesi  di  origine
ovvero di provenienza. 
    2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del  gettito
conseguito  attraverso  la  riscossione   del   contributo   di   cui
all'articolo 5,  comma  2-ter,  nonche'  i  contributi  eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo.  La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter,  e'  assegnata  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, per  gli  oneri  connessi  alle  attivita'  istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno"; 
    o) all'articolo 16, comma  1,  dopo  le  parole:  "ne'  le  cause
ostative indicate nell'articolo  14,  comma  1,  del  presente  testo
unico," sono inserite  le  seguenti:  "che  impediscono  l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a  mezzo
della forza pubblica,"; 
    p) all'articolo 19, comma 2, lettera c),  le  parole:  "entro  il
quarto grado" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  secondo
grado"; 
    q) all'articolo 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    "11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato  o
il  master  universitario  di  secondo  livello,  alla  scadenza  del
permesso di soggiorno per motivi  di  studio,  puo'  essere  iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in  presenza  dei
requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  chiedere  la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"; 
    r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    "1-ter. Il nulla osta al lavoro per  gli  stranieri  indicati  al
    comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una  comunicazione
    da parte del datore di lavoro  della  proposta  di  contratto  di
    soggiorno per lavoro subordinato, previsto  dall'articolo  5-bis.
    La comunicazione e' presentata con  modalita'  informatiche  allo
    sportello  unico  per  l'immigrazione  della   prefettura-ufficio
    territoriale  del  Governo.  Lo  sportello  unico  trasmette   la
    comunicazione al questore per la verifica della insussistenza  di
    motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero   ai   sensi
    dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove  nulla
    osti da parte del questore, la invia, con le  medesime  modalita'
    informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per  il
    rilascio del visto di ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso
    in Italia lo straniero si reca  presso  lo  sportello  unico  per
    l'immigrazione,  unitamente  al  datore   di   lavoro,   per   la
    sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta  del
    permesso di soggiorno. 
    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si  applicano  ai
datori  di  lavoro  che   hanno   sottoscritto   con   il   Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali, un  apposito  protocollo  di  intesa,  con  cui  i
medesimi  datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'   economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro di categoria"; 
    s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento  dei  familiari  di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di  cui  si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con  un  cittadino  straniero
regolarmente  soggiornante   con   altro   coniuge   nel   territorio
nazionale"; 
    t) all'articolo 29, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,  gia'  regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore,  del  genitore  naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di  alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini  della  sussistenza  di  tali
requisiti si tiene conto del possesso  di  tali  requisiti  da  parte
dell'altro genitore"; 
    u) all'articolo 29, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Il nulla osta al  ricongiungimento  familiare  e'  rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta"; 
    v) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, le parole: "e ai minori comunque affidati"  sono
sostituite dalle seguenti: "e, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati"; 
      2) al comma 1-bis, dopo le parole:  "ai  minori  stranieri  non
accompagnati"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  affidati  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti
a tutela,". 
  23. Le disposizioni  di  cui  alla  lettera  1)  del  comma  22  si
applicano ai cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  europea
anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione  e  espulsione
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera  r)  del
comma 22 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita'  ivi  previste  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini  di  cui  al
presente testo unico,  si  intende  con  integrazione  quel  processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini  italiani  e  di
quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla  Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo, con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
sottoscrizione,  da  parte  dello  straniero,  contestualmente   alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso  di
soggiorno.  La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione   rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di  soggiorno.  La
perdita integrale dei crediti determina la  revoca  del  permesso  di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello  Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di  cui  all'articolo  13,
comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso  di
soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,   per   protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di  permesso
di soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  di  carta  di
soggiorno per familiare straniero di cittadino  dell'Unione  europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di  soggiorno  che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  26. All'articolo 12 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui: 
    a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
    b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la  sua
vita o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
    c) la persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a  trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
    d) il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in  concorso  tra
loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto   ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti"; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata"; 
    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
    "3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla  meta'  e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3: 
    a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare  alla
prostituzione o comunque  allo  sfruttamento  sessuale  o  lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto"; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'  obbligatorio  l'arresto
in flagranza"; 
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in  ordine
ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. 
    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'  sempre  disposta  la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere  il  reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti". 
  27. All'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  numero  7-bis),  del
codice di procedura penale,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' dei delitti previsti dall'articolo  12,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni". 
  28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  le
parole: "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di  soggiorno"
sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei  mesi  dalla  scadenza
del permesso di soggiorno". 
  29. Nei limiti delle risorse assegnate  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 45 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse  del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000,  n.  328,  le  disposizioni  relative  al  rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai  minori
cittadini  dell'Unione  europea   non   accompagnati   presenti   nel
territorio dello Stato che esercitano la  prostituzione,  quando  sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto  previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per
l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno  2010,  e  dal
comma 22, lettera 1), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in
euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e
in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000
per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed  euro  21.050.000
per l'anno 2011 destinati alla  costruzione  e  ristrutturazione  dei
centri di identificazione ed espulsione, si provvede: 
    a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro  per
l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere  dall'anno  2011,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2009,   allo   scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1; 
    b)  quanto  a  euro   3.580.000   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2009,   allo   scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; 
    c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100  per
l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011  ed  euro  35.876.300  a
decorrere dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi  16  e  22,  anche  ai  fini
dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma  7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.   468,   e   successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima della data di entrata in vigore dei  provvedimenti  di  cui  al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative. 
  32. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato "in via  consequenziale,
ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  11   marzo   1953,   n.   87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge  15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)". 
                
                               Art. 2.

  1.  All'articolo  117, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", ai
registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,".
  2.   Al   decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,  recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  titolo  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ",
nonche'  disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di
contrasto alla criminalita' organizzata";
   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). -
1.  Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni
mafiose  nei  pubblici  appalti,  il prefetto puo' dispone accessi ed
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori  pubblici,  avvalendosi,  a tal fine, dei gruppi interforze di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14
marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo
2004.
  2.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  su  proposta del
Presidente  del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico  e  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite,  nel  quadro delle norme previste dal regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le
modalita'  di  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
riguardanti  gli  accessi  e  gli  accertamenti  effettuati  presso i
cantieri di cui al comma 1".
  3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982,
n.  629,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n.  726,  le parole: "banche, istituti di credito pubblici e privati,
societa'  fiduciarie  e  presso  ogni  altro  istituto o societa' che
esercita  la  raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria"
sono  sostituite dalle seguenti: "e i soggetti di cui al capo III del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
  4.  All'articolo  1  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575, sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "ovvero del delitto di cui
all'articolo  12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356".
  5.  Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal
seguente:  "Disposizioni  contro  le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere".
  6.  Alla  legge  31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "con la notificazione della
proposta" sono soppresse;
   b) all' articolo 2-bis:
  1)  al  comma  1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
  2)  al  comma  4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica"
sono   inserite   le   seguenti:  ",  il  direttore  della  Direzione
investigativa antimafia";
  3)  al  comma  6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica"
sono   inserite   le   seguenti:  ",  il  direttore  della  Direzione
investigativa antimafia";
   c)  all'articolo  2-ter,  commi  secondo, sesto e settimo, dopo le
parole: "del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 1";
   d)   all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
   e)  all'articolo  10-quater,  secondo  comma,  dopo le parole: "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".
  7.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
  "2-ter.  Nel  caso  previsto  dal  comma 2, quando non e' possibile
procedere  alla  confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di  cui  al  comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di
denaro,  di  beni  e  altre utilita' per un valore equivalente, delle
quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona";
   b) al comma 4-bis, le parole: "dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e  successive  modificazioni"  sono sostituite dalle seguenti: "dagli
articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e 2- duodecies della legge 31 maggio 1965,
  n. 575, e successive modificazioni".
  8.  Al  comma  1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
nel  primo periodo, dopo le parole: "appositi registri" sono inserite
le  seguenti:  ",  anche  informatici,"  e dopo il primo periodo sono
inseriti   i   seguenti:   "Nei  registri  viene  curata  l'immediata
annotazione  nominativa  delle  persone  fisiche e giuridiche nei cui
confronti  sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da
parte  dei  soggetti  titolari  del  potere  di proposta. Il questore
territorialmente   competente   e   il   direttore   della  Direzione
investigativa  antimafia  provvedono  a  dare immediata comunicazione
alla   procura  della  Repubblica  competente  per  territorio  della
proposta   di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare  al
tribunale competente".
  9.  Alle  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  104.  -  (Esecuzione  del  sequestro  preventivo).  -  1. Il
sequestro preventivo e' eseguito:
   a)  sui  mobili  e  sui  crediti,  secondo le forme prescritte dal
codice  di  procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo in quanto applicabili;
   b)  sugli  immobili  o  mobili registrati, con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici;
   c)  sui  beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa,
oltre  che  con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati,
con  l'immissione  in  possesso dell'amministratore, con l'iscrizione
del  provvedimento  nel  registro  delle  imprese  presso il quale e'
iscritta l'impresa;
   d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri
sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
   e)  sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati, ivi compresi i
titoli  del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto
tenuto  dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del decreto
legislativo  24  giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
  2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92";
   b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 e' inserito il seguente:
  "Art.  104-bis.  - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro
preventivo).  -  1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per
oggetto   aziende,   societa'  ovvero  beni  di  cui  sia  necessario
assicurare  l'amministrazione,  esclusi  quelli destinati ad affluire
nel  Fondo  unico  giustizia,  di  cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un
amministratore  giudiziario  scelto  nell'Albo  di  cui  all'articolo
2-sexies,  comma  3,  della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto
motivato  dell'autorita'  giudiziaria  la  custodia dei beni suddetti
puo'  tuttavia  essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati
al periodo precedente".
  10.  L'articolo  2-quater  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli
seguenti  e'  eseguito  con  le  modalita' previste dall'articolo 104
delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo".
  11.  All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  Nel  caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il
tribunale  nomina  un amministratore giudiziario scelto nella sezione
di   esperti   in   gestione   aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
amministratori  giudiziari.  Egli deve presentare al tribunale, entro
sei  mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti  l'amministratore
giudiziario  e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive
di  prosecuzione  dell'impresa,  approva  il  programma  con  decreto
motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
  4-ter.  Il  tribunale  autorizza  l'amministratore  giudiziario  al
compimento   degli   atti  di  ordinaria  amministrazione  funzionali
all'attivita'  economica  dell'azienda.  Il  giudice delegato, tenuto
conto  dell'attivita'  economica  svolta  dall'azienda,  della  forza
lavoro  da  essa  occupata,  della sua capacita' produttiva e del suo
mercato  di  riferimento,  puo' indicare il limite di valore entro il
quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
  4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni
di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
  4-quinquies.  Le  procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i
provvedimenti  caute-lari  in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di
altri  concessionari  di  riscossione  pubblica  sono  sospesi  nelle
ipotesi  di  sequestro  di aziende o societa' disposto ai sensi della
presente  legge  con  nomina  di  un  amministratore  giudiziario. E'
conseguentemente  sospesa  la  decorrenza  dei  relativi  termini  di
prescrizione.
  4-sexies.  Nelle  ipotesi  di confisca dei beni, aziende o societa'
sequestrati  i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile".
  12.  All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.
575,  le  parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali,
dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra
persone  che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali,
abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere
di  quelli  sequestrati"  sono  sostituite dalle seguenti: "nell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari".
  13.  L'Albo  di  cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio  1965,  n.  575,  come  modificato  dal  comma 12 del presente
articolo,  articolato  in  una  sezione ordinaria e in una sezione di
esperti  in  gestione  aziendale,  tenuto  presso  il Ministero della
giustizia,  e'  istituito,  senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  con  decreto  legislativo  da adottare entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  su  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
   a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione
all'Albo;
   b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione;
   c)   i   requisiti   e  il  possesso  della  pregressa  esperienza
professionale  per  l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione
aziendale;
   d)  le  norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo
degli  attuali  iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti  contabili  e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che,
pur  non  muniti  delle  suddette  qualifiche  professionali, abbiano
comprovata  competenza  nell'amministrazione  di  beni  del genere di
quelli sequestrati;
   e)  i  criteri  di  liquidazione  dei compensi professionali degli
amministratori  giudiziari,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per il
bilancio  dello  Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del
valore  commerciale  del  patrimonio  da  amministrare,  dell'impegno
richiesto per la gestione dell'attivita', delle tariffe professionali
o locali e degli usi.
  14.  Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al comma 13 e'
trasmesso  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle  Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i  pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
  15.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, da emanare entro
novanta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalita' di tenuta
e    pubblicazione    dell'Albo    nazionale   degli   amministratori
giudiziari,nonche'  i  rapporti  con  le  autorita'  giudiziarie  che
procedono alla nomina.
  16.  All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.
575,  dopo le parole: "a qualunque titolo" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero    sequestrate    o   comunque   nella   disponibilita'   del
procedimento".
  17.  Al  comma  1  dell'articolo  48-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "La  presente  disposizione  non  si applica alle
aziende  o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca  ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575".
  18.  All'articolo  2-undecies  della  legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  I  beni  mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni,  i  natanti  e gli aeromobili sequestrati sono affidati
dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli organi di
polizia,  anche  per  le  esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano  richiesta  per  l'impiego  in  attivita' di polizia, ovvero
possono  essere  affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici  non  economici,  per  finalita' di giustizia, di protezione
civile  o di tutela ambientale. Se e' stato nominato l'amministratore
giudiziario  di  cui  all'articolo  2-sexies,  l'affidamento non puo'
essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".
  19.  All'articolo  38  del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) e' aggiunta la seguente:
  "m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei
loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione  o  di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime  dei  reati  previsti  e  puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio   1991,   n.  203,  non  risultino  aver  denunciato  i  fatti
all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti
dall'articolo  4,  primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La  circostanza  di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base  della  richiesta  di  rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve  essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che
ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal procuratore della Repubblica
procedente  all'Autorita'  di  cui  all'articolo  6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si
applicano  alle  aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca
ai  sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n.
356,  o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario".
  20.  L'articolo  2-decies  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2-decies.  - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio
per  la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di
cui  agli  articoli  2-nonies  e  2-undecies  della  presente legge e
12-sexies  del  decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
  n.  356,  la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'
effettuata  con  provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale
di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non
vincolante  del  dirigente  regionale dell'Agenzia del demanio, sulla
base  della  stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo
che  sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le
amministrazioni  di  cui all'articolo 2-undecies della presente legge
interessate,  eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonche'
i soggetti di cui e' devoluta la gestione dei beni.
  2.  Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma
1  non e' formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma 1 dell'articolo
2-nonies.
  3.  Il  provvedimento  del prefetto e' emanato entro novanta giorni
dalla  proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al
comma   2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta  giorni  in  caso  di
operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del
provvedimento  di  destinazione, per la tutela dei beni confiscati si
applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile".
  21.   All'articolo   2-quinquies,   comma   1,   lettera   a),  del
decreto-legge  2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  28  novembre  2008,  n.  186,  le  parole:  "affine  o
convivente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "convivente, parente o
affine entro il quarto grado".
  22.   All'articolo   10,  comma  1,  lettera  c),  numero  2),  del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: "disgiuntamente"
sono   inserite  le  seguenti:  "e,  per  le  misure  di  prevenzione
patrimoniali,   indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale  del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione".
  23.  Al  comma  1,  alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola:
  "costituiti"  e'  sostituita  dalla seguente: "costituite". Dopo il
medesimo comma 1, e' inserito il seguente:
  "l-bis.  Gli  enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro
  i  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali".
  24.  Al  comma  2  dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: "costituiti"
e' sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2,
e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Gli  enti  costituiti  in  un giudizio civile, nelle forme
previste  dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al
Fondo,  entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".
  25.  All'articolo  41-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";
   b)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola: "4-bis" sono
inserite  le  seguenti:  "o  comunque  per  un  delitto che sia stato
commesso   avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di  agevolare
l'associazione di tipo mafioso";
   c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di  unificazione  di pene concorrenti o di concorrenza di piu' titoli
di  custodia  cautelare,  la  sospensione  puo' essere disposta anche
quando  sia  stata  espiata  la  parte  di pena o di misura cautelare
relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis";
   d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Il  provvedimento  emesso ai sensi del comma 2 e' adottato
con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta
del  Ministro  dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice
procedente  e  acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione  nazionale  antimafia,  gli  organi  di  polizia centrali e
quelli  specializzati  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita'
organizzata,  terroristica  o  eversiva, nell'ambito delle rispettive
competenze.  Il  provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni
ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari  a  due  anni.  La  proroga  e'  disposta  quando risulta che la
capacita'  di  mantenere  collegamenti  con l'associazione criminale,
terroristica  o  eversiva  non e' venuta meno, tenuto conto anche del
profilo  criminale  e  della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione,   della   perdurante   operativita'  del  sodalizio
criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove  incriminazioni  non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del  tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del
tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la  capacita'  di  mantenere  i  collegamenti  con  l'associazione  o
dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa";
   e) il comma 2-ter e' abrogato;
   f) al comma 2-quater:
  1)  nell'alinea,  al  primo  periodo  e'  premesso  il seguente: "I
detenuti  sottoposti  al  regime speciale di detenzione devono essere
ristretti  all'interno  di  istituti  a loro esclusivamente dedicati,
collocati   preferibilmente   in   aree   insulari,  ovvero  comunque
all'interno  di  sezioni speciali e logisticamente separate dal resto
dell'istituto  e  custoditi  da  reparti  specializzati della polizia
penitenziaria"  e nel primo periodo le parole: "puo' comportare" sono
sostituite dalla seguente: "prevede";
  2) nella lettera b):
  2.1)  nel  primo  periodo, le parole: "in un numero non inferiore a
uno  e  non  superiore  a  due"  sono sostituite dalle seguenti: "nel
numero di uno";
  2.2) nel terzo periodo, le parole: "I colloqui possono essere" sono
sostituite  dalle seguenti: "I colloqui vengono" e alle parole: "puo'
essere  autorizzato"  sono premesse le seguenti: "solo per coloro che
non effettuano colloqui";
  2.3)  dopo  il  terzo  periodo e' inserito il seguente: "I colloqui
sono comunque video-registrati";
  2.4)  nell'ultimo  periodo,  dopo  le  parole: "non si applicano ai
colloqui  con  i  difensori"  sono aggiunte le seguenti: "con i quali
potra'  effettuarsi,  fino ad un massimo di tre volte alla settimana,
una  telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti
con i familiari";
  3)  nella  lettera  f), le parole: "cinque persone" sono sostituite
dalle  seguenti:  "quattro  persone",  le  parole: "quattro ore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "due  ore"  ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Saranno  inoltre  adottate  tutte  le necessarie
misure   di   sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti  di  natura
logistica  sui  locali  di  detenzione,  volte  a  garantire  che sia
assicurata  la  assoluta  impossibilita'  di  comunicare tra detenuti
appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita', scambiare oggetti e
cuocere cibi";
   g) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente:
  "2-quinquies.  Il detenuto o l'internato nei confronti del quale e'
stata  disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma
2,   ovvero   il   difensore,  possono  propone  reclamo  avverso  il
procedimento  applicativo.  Il  reclamo  e' presentato nel termine di
venti  giorni  dalla  comunicazione del provvedimento e su di esso e'
competente  a  decidere  il  tribunale  di  sorveglianza  di Roma. Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";
   h) il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
  "2-sexies.  Il  tribunale,  entro  dieci giorni dal ricevimento del
reclamo  di  cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,   sulla   sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento.  All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere   altresi'   svolte  da  un  rappresentante  dell'ufficio  del
procuratore  della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore
nazionale   antimafia.   Il   procuratore   nazionale  antimafia,  il
procuratore  di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la
corte  d'appello,  il  detenuto,  l'internato  o il difensore possono
propone,  entro  dieci  giorni  dalla  sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il   ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  ed  e'
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto,  il  Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo
provvedimento  ai  sensi  del  comma  2,  deve,  tenendo  conto della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o
non valutati in sede di reclamo";
   i) dopo il comma 2-sexies e' aggiunto il seguente:
  "2-septies.  Per  la  partecipazione  del detenuto o dell'internato
all'udienza  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis
delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271".
  26.  Nel  libro  II,  titolo  III, capo II, del codice penale, dopo
l'articolo 391 e' inserito il seguente:
  "Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a
particolari  restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti
previsti  dall'ordinamento  penitenziario).  Chiunque  consente  a un
detenuto,  sottoposto  alle  restrizioni  di  cui all'articolo 41-bis
della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  di comunicare con altri in
elusione  delle  prescrizioni  all'uopo  imposte  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni.
  Se  il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato
di   pubblico   servizio  ovvero  da  un  soggetto  che  esercita  la
professione  forense  si  applica  la  pena della reclusione da due a
cinque anni".
  27.  Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis:
  1) al comma 1, le parole: ", qualora ricorra anche la condizione di
cui al comma 1-quater del presente articolo," sono soppresse;
  2)  al  comma  1-quater,  le  parole:  ",  qualora ricorra anche la
condizione di cui al medesimo comma 1," sono soppresse;
   b)  agli  articoli  21,  comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50,
comma  2,  50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma 5, le
parole:  "dei  delitti  indicati  nel  comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater".
  28.  All'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203,  le parole: "per i delitti indicati nel comma 1" sono sostituite
dalle  seguenti:  "per  i  delitti  indicati  nei  commi  1,  1-ter e
1quater".
  29.  Dopo  l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
  "Art.  24-ter.  -  (Delitti  di  criminalita' organizzata). - 1. In
relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli
416,  sesto  comma,  416-bis,  416-ter  e  630  del codice penale, ai
delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita' delle
associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonche'  ai delitti
previsti  dall'articolo  74  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, si applica la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  2.  In  relazione  alla  commissione  di  taluno dei delitti di cui
all'articolo  416  del  codice penale, ad esclusione del sesto comma,
ovvero  di  cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del
codice  di  procedura  penale,  si  applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
  3.  Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e
2,  si  applicano  le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
  4.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  reati  indicati  nei  commi  1  e  2, si applica la
sanzione  dell'interdizione  definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
  30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  143.  -  (Scioglimento  dei  consigli comunali e provinciali
conseguente  a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1.
Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141, i consigli comunali e
provinciali  sono  sciolti  quando,  anche  a seguito di accertamenti
effettuati  a  norma  dell'articolo  59,  comma 7, emergono concreti,
univoci  e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con
la   criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare  degli
amministratori  di  cui  all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di
condizionamento  degli stessi, tali da determinare un'alterazione del
procedimento  di  formazione  della volonta' degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita'
delle  amministrazioni  comunali  e  provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali
da  arrecare  grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo  stato della
sicurezza pubblica.
  2.  Al  fine  di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al  direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti dell'ente
locale,  il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento,   di   norma   promuovendo   l'accesso   presso  l'ente
interessato.   In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una  commissione
d'indagine,    composta    da    tre    funzionari   della   pubblica
amministrazione,  attraverso  la quale esercita i poteri di accesso e
di   accertamento   di  cui  e'  titolare  per  delega  del  Ministro
dell'interno   ai   sensi   dell'articolo   2,  comma  2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di
accesso,  rinnovabili  una  volta per un ulteriore periodo massimo di
tre  mesi,  la  commissione  termina  gli  accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
  3.  Entro  il  termine  di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni   della   commissione  d'indagine,  ovvero  quando  abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in  ordine  alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi   ed   elettivi,  il  prefetto,  sentito  il  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione   del  procuratore  della  Repubblica  competente  per
territorio,  invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale
si  da'  conto  della  eventuale sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale.
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da  una  condotta  antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli  accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia   pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'  richiedere
preventivamente   informazioni   al   procuratore   della  Repubblica
competente,  il  quale,  in  deroga  all'articolo  329  del codice di
procedura  penale,  comunica  tutte  le  informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
  4.  Lo  scioglimento  di cui al comma 1 e' disposto con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa  deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione  della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente
trasmesso  alle  Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in   modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i  provvedimenti
necessari  per  rimuovere  tempestivamente  gli  effetti piu' gravi e
pregiudizievoli   per   l'interesse  pubblico;  la  proposta  indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno  dato  causa  allo  scioglimento. Lo scioglimento del consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle  rispettive  giunte  e di ogni altro incarico comunque connesso
alle  cariche  ricoperte,  anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti  in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli organi
predetti.
  5.  Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la  relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui
al  comma  1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore  generale,  ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell'ente  locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta
del  prefetto,  e'  adottato  ogni  provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego  del  dipendente,  ovvero  la  sua destinazione ad altro
ufficio  o  altra  mansione  con  obbligo  di  avvio del procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente.
  6.   A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
scioglimento   sono   risolti   di   diritto  gli  incarichi  di  cui
all'articolo  110,  nonche'  gli  incarichi di revisore dei conti e i
rapporti  di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che  non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o  l'adozione  di  altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell'interno,  entro  tre  mesi dalla trasmissione della relazione di
cui  al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione del
procedimento   in   cui  da'  conto  degli  esiti  dell'attivita'  di
accertamento.  Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in   caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta  di
scioglimento  sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
  8.  Se  dalla  relazione  prefettizia  emergono concreti, univoci e
rilevanti  elementi  su  collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalita'  organizzata  di  tipo mafioso, il Ministro dell'interno
trasmette  la  relazione  di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria
competente  per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  9.   Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.   Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del  Ministro
dell'interno  e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta  o  della  relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
  10.  Il  decreto  di  scioglimento  conserva  i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di  ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni   parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare  il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto   dei   principi   di  imparzialita'  e  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del  presente  articolo  si  svolgono  in occasione del turno annuale
ordinario  di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive  modificazioni.  Nel  caso in cui la scadenza della durata
dello  scioglimento  cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni
si  svolgono  in  un  turno  straordinario da tenersi in una domenica
compresa  tra  il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni
e'  fissata  ai  sensi  dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991,   e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento  di
proroga  della  durata  dello  scioglimento  e' adottato non oltre il
cinquantesimo  giorno  antecedente alla data di scadenza della durata
dello  scioglimento  stesso,  osservando  le procedure e le modalita'
stabilite nel comma 4.
  11.  Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed accessoria
eventualmente   prevista,   gli   amministratori  responsabili  delle
condotte  che  hanno  dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo  non  possono  essere  candidati  alle  elezioni  regionali,
provinciali,  comunali  e  circoscrizionali,  che  si  svolgono nella
regione   nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato  dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento  stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata
con   provvedimento   definitivo.   Ai   fini   della   dichiarazione
d'incandidabilita'  il  Ministro  dell'interno invia senza ritardo la
proposta  di  scioglimento  di cui al comma 4 al tribunale competente
per  territorio,  che  valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa.  Si  applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
  12.  Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in
attesa  del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta,   nonche'   da  ogni  altro  incarico  ad  essa  connesso,
assicurando  la  provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
  13.  Si  fa  luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del  presente  articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma  1,  ancorche'  ricorrano  le situazioni previste dall'articolo
141".
                
                               Art. 3. 
 
  1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
  "1. Quando i reati di cui all'articolo 527  del  codice  penale,  i
delitti non colposi di cui ai titoli XII e  XIII  del  libro  II  del
codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 
75, sono commessi in  danno  di  persona  portatrice  di  minorazione
fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta'". 
  2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole:  "centri  storici"
sono inserite le seguenti:  "ovvero  su  immobili  i  cui  lavori  di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di  risanamento  sono
in corso o risultano ultimati"; 
   b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Per i reati di cui al secondo comma, la  sospensione  condizionale
della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze  dannose
o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,  alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della  collettivita'
per un tempo determinato, comunque non superiore  alla  durata  della
pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal  giudice  nella
sentenza di condanna". 
  3. All'articolo 639 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse; 
   b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a  sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  su
cose di interesse storico o  artistico,  si  applica  la  pena  della
reclusione da tre mesi a un anno e  della  multa  da  1.000  a  3.000
euro"; 
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui  al  secondo  comma  si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro. 
  Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio". 
  4.  Chiunque  vende  bombolette  spray   contenenti   vernici   non
biodegradabili ai minori di diciotto anni e' punito con  la  sanzione
amministrativa fino a 1.000 euro. 
  5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
agosto 2000, n. 274, dopo la parola: "639" sono inserite le seguenti: 
", primo comma,". 
  6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze
comunali per chiunque insozzi le pubbliche  vie  non  possono  essere
inferiori all'importo di euro 500. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di
personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'   di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti  al  pubblico  o  in
pubblici esercizi, anche  a  tutela  dell'incolumita'  dei  presenti.
L'espletamento  di  tali  servizi  non  comporta  l'attribuzione   di
pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di  oggetti  atti  ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. 
  8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in
apposito elenco,  tenuto  anche  in  forma  telematica  dal  prefetto
competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta  dell'elenco
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8,
le modalita' per la selezione e  la  formazione  del  personale,  gli
ambiti  applicativi  e  il  relativo  impiego.  Gli  oneri  derivanti
dall'attivita' di cui al presente  comma  sono  posti  a  carico  dei
soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi  di  controllo  di
cui al comma 7. 
  10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli  addetti
che non risultano piu' in possesso dei prescritti  requisiti,  ovvero
di quelli che espletano il servizio in contrasto  con  le  norme  dei
commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. 
Il   prefetto   comunica   l'avvenuta    cancellazione    all'addetto
interessato,  disponendo  al  contempo  il  divieto  di  impiego  nei
confronti di chi si avvale dei suoi servizi. 
  11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi  di
controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui  al
comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto. 
  12. Coloro che, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  gia'  svolgono  iservizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento o di spettacolo di  cui  al  comma  7  sono  iscritti
nell'elenco di cui al comma  8  qualora  risultino  in  possesso  dei
requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi
di cui al comma 7 in difformita' da quanto previsto dai commi  7,  8,
9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al  comma  9  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  5.000.  Alla  stessa
sanzione soggiace chiunque impiega per le attivita' di cui al comma 7
soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto  dal  prefetto
od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11. 
  14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  di  seguito  denominato:
"decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", dopo l'articolo  34  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). -  1.  Chiunque  insozza  le
pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento
o in sosta e' punito con la sanzione amministrativa  da  euro  500  a
euro 1.000". 
  15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) al primo comma, numero  4),  dopo  le  parole:  "avvalso  degli
stessi" sono inserite le seguenti: "o con gli stessi ha partecipato"; 
   b) al secondo comma, dopo le parole: "si e' avvalso di persona non
imputabile o non punibile, a cagione di  una  condizione  o  qualita'
personale,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  con  la   stessa   ha
partecipato"; 
   c) al terzo comma, dopo le parole: "Se chi ha determinato altri  a
commettere il reato o si  e'  avvalso  di  altri"  sono  inserite  le
seguenti: "o con questi ha partecipato". 
  16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle  extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza  pubblica,  per  ogni  luogo,
possono ordinare l'immediato ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a
spese degli occupanti e, se  si  tratta  di  occupazione  a  fine  di
commercio, la  chiusura  dell'esercizio  fino  al  pieno  adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. 
  17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel  caso
in cui l'esercente ometta di adempiere agli  obblighi  inerenti  alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. 
  18. Se si tratta di occupazione a  fine  di  commercio,  copia  del
relativo verbale di accertamento e' trasmessa,  a  cura  dell'ufficio
accertatore, al comando  della  Guardia  di  finanza  competente  per
territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo l'articolo 600-septies e' inserito il seguente: 
  "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque  si  avvale  per
mendicare di una persona minore degli anni quattordici  o,  comunque,
non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla
sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza,  mendichi,  o
che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito  con  la  reclusione
fino a tre anni"; 
   b) dopo l'articolo 602 e' inserito il seguente: 
  "Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per  i  reati  di
cui agli  articoli  583-bis,  600,  601,  602,  609-bis,  609-quater,
609-quinquies e 609-octies comporta, qualora  i  fatti  previsti  dai
citati  articoli  siano  commessi  dal   genitore   o   dal   tutore,
rispettivamente: 
  1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore; 
  2)  l'interdizione  perpetua   da   qualsiasi   ufficio   attinente
all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura"; 
   c)  all'  articolo  609-decies,  primo  comma,  dopo  la   parola:
"600-quinquies," e' inserita la seguente: "600-octies,"; 
   d) l'articolo 671 e' abrogato. 
  20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il  numero  11-bis)  e'
aggiunto il seguente: 
  "11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai  danni  di
un soggetto minore all'interno  o  nelle  adiacenze  di  istituti  di
istruzione o di formazione". 
  21. L'articolo 388 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa  di  un  provvedimento  del
giudice). - Chiunque, per sottrarsi  all'adempimento  degli  obblighi
nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei  quali
e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria  stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o  fraudolenti,
o commette allo stesso scopo  altri  fatti  fraudolenti,  e'  punito,
qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire  il  provvedimento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103  a  euro
1.032. 
  La  stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di   un
provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o  contabile,
che concerna l'affidamento di minori o  di  altre  persone  incapaci,
ovvero prescriva misure cautelari  a  difesa  della  proprieta',  del
possesso o del credito. 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,  disperde  o  deteriora  una
cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero  a  sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a euro 309. 
  Si applicano la reclusione da due mesi a due anni  e  la  multa  da
euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal  proprietario  su  una
cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da  quattro  mesi  a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. 
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino  ad  un
anno o con la multa fino a euro 516. 
  La  pena  di  cui  al  quinto  comma  si  applica  al  debitore   o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore  della  societa'
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione. 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa". 
  22. All'articolo 527 del codice penale,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  "La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  se  il  fatto  e'
commesso  all'interno  o  nelle   immediate   vicinanze   di   luoghi
abitualmente frequentati da minori e se da cio'  deriva  il  pericolo
che essi vi assistano". 
  23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale,  dopo  il
numero 5) e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di   istituto
d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa". 
  24. All'articolo 614, primo comma, del codice  penale,  le  parole:
"fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a  tre
anni". 
  25. Al codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "e) delitto di  furto  quando  ricorre  la  circostanza  aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o  taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e  5),  del  codice  penale,  salvo  che
ricorra, in questi ultimi casi,  la  circostanza  attenuante  di  cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale"; 
   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: 
  "f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e
secondo comma, del codice penale". 
  26. All'articolo 625, primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  il
numero 8) sono aggiunti i seguenti: 
  "8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di  mezzi  di  pubblico
trasporto; 
  8-ter) se il fatto e' commesso nei  confronti  di  persona  che  si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei  servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro". 
  27. All'articolo 628 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis) se il fatto e' commesso  nei  luoghi  di  cui  all'articolo
624-bis; 
  3-ter) se il fatto e' commesso all'interno  di  mezzi  di  pubblico
trasporto; 
  3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona  che  si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei  servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro"; 
   b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Le   circostanze   attenuanti,   diverse   da   quella    prevista
dall'articolo 98, concorrenti con  le  aggravanti  di  cui  al  terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter)  e  3-quater),  non  possono  essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni
di  pena  si  operano  sulla  quantita'   della   stessa   risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 
  28. All'articolo 640, secondo comma, del  codice  penale,  dopo  il
numero 2) e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis) se il fatto e' commesso in presenza  della  circostanza  di
cui all'articolo 61, numero 5)". 
  29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo  605,  dopo  il  secondo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "Se il fatto di cui al primo comma  e'  commesso  in  danno  di  un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.  Se
il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze  di  cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o  se
il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
  Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si  applica
la pena dell'ergastolo. 
  Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino  alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 
  1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta'; 
  2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori,  aiutando   concretamente   l'autorita'   di   polizia   o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova  decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di
uno o piu' autori di reati; 
  3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di  sequestro  di
minore"; 
   b) nel libro II, titolo  XI,  capo  IV,  dopo  l'articolo  574  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  574-bis.  -   (Sottrazione   e   trattenimento   di   minore
all'estero). - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque sottrae un minore al  genitore  esercente  la  potesta'  dei
genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero  contro
la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto  o  in
parte allo stesso l'esercizio della potesta' genitoriale,  e'  punito
con la reclusione da uno a quattro anni. 
  Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti  di  un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 
  Se i fatti di cui al primo e secondo  comma  sono  commessi  da  un
genitore  in  danno  del  figlio  minore,  la  condanna  comporta  la
sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori". 
  30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "Salvo che il  porto  d'arma  costituisca  elemento  costitutivo  o
circostanza aggravante specifica  per  il  reato  commesso,  la  pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta': 
   a) quando il fatto e' commesso da  persone  travisate  o  da  piu'
persone riunite; 
   b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo  61,
numero 11-ter), del codice penale; 
   c) quando il  fatto  e'  commesso  nelle  immediate  vicinanze  di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al  pubblico,
stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e  luoghi  destinati  alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto". 
  31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,  n.  110,  il  sesto
comma e' sostituito dal seguente: 
  "La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una
delle circostanze previste  dall'articolo  4,  secondo  comma,  della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che  l'uso  costituisca  elemento
costitutivo  o  circostanza  aggravante  specifica   per   il   reato
commesso". 
  32. Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da  emanare  nel
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche  sociali,  definisce  le  caratteristiche  tecniche
degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo  2,  terzo  comma,
della legge 18 aprile 1975, n.  110,  che  nebulizzano  un  principio
attivo naturale a base di  oleoresin  capsicum,  e  che  non  abbiano
l'attitudine a recare offesa alla persona. 
  33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto
comma, dopo le parole: "sottrarsi  ai  controlli  di  polizia,"  sono
inserite  le  seguenti:  "armi   a   modesta   capacita'   offensiva,
riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli
riproducenti armi, altre armi o  strumenti,  in  libera  vendita,  in
grado di nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme,". 
  34. Quando si procede  per  un  delitto  consumato  o  tentato  con
finalita' di terrorismo anche  internazionale  ovvero  per  un  reato
aggravato ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  15  dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1980, n. 15, e successive  modificazioni,  e  sussistono  concreti  e
specifici elementi che consentano  di  ritenere  che  l'attivita'  di
organizzazioni, di associazioni,  movimenti  o  gruppi  favorisca  la
commissione   dei    medesimi    reati,    puo'    essere    disposta
cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  25  gennaio
1982, n.  17,  la  sospensione  di  ogni  attivita'  associativa.  La
richiesta e' presentata al giudice  competente  per  il  giudizio  in
ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso
il provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi  del  quinto  comma  del
medesimo articolo 3 della legge  n.  17  del  1982.  Il  ricorso  non
sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. 
  35. Il provvedimento di cui al comma 34 e' revocato in ogni momento
quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma. 
  36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che  l'attivita'
di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito
la commissione di taluno dei reati di cui al comma  34,  il  Ministro
dell'interno ordina con decreto lo scioglimento  dell'organizzazione,
associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni,  ove
non sia gia' disposta in sentenza. 
  37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica  l'articolo  24,
comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"; 
   b) all'articolo 48, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla
UIF  al  segnalante   direttamente,   ovvero   tramite   gli   ordini
professionali di cui all'articolo 43, comma 2"; 
   c) all'articolo 56, comma 1,  dopo  le  parole:  "ai  sensi  degli
articoli 7, comma 2," sono inserite le seguenti: "37, commi 7 e 8,"; 
   d) all'articolo 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'autorita' di  vigilanza  di  settore  dei  soggetti  indicati
dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i
procedimenti  di  cancellazione  dai  relativi  elenchi   per   gravi
violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto". 
  38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e' sostituito dal seguente: 
  "Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non  ha
fissa dimora si considera residente nel comune dove ha  stabilito  il
proprio domicilio. La persona stessa, al momento della  richiesta  di
iscrizione, e' tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli  elementi
necessari  allo  svolgimento  degli  accertamenti  atti  a  stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio,  si
considera residente nel comune di nascita". 
  39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre
1954, n. 1228, e' inserito il seguente: 
  "E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del
bilancio dello Stato, presso il Ministero  dell'interno  un  apposito
registro nazionale delle persone che  non  hanno  fissa  dimora.  Con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  nel  termine  di
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  di  funzionamento  del
registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA". 
  40. I sindaci, previa intesa con  il  prefetto,  possono  avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine
di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o  locali  eventi  che
possano arrecare danno alla sicurezza  urbana  ovvero  situazioni  di
disagio sociale. ((1)) 
  41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a  cura
del prefetto, previa verifica  da  parte  dello  stesso,  sentito  il
comitato provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  dei
requisiti necessari previsti dal decreto  di  cui  al  comma  43.  Il
prefetto  provvede,  altresi',  al   loro   periodico   monitoraggio,
informando dei risultati il comitato. 
  42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma  41  i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di  quelle  costituite  tra
gli appartenenti, in congedo,  alle  Forze  dell'ordine,  alle  Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato.  Le  associazioni  diverse  da
queste  ultime  sono  iscritte  negli  elenchi  solo  se  non   siano
destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a  carico  della
finanza pubblica. 
  43. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni  di  cui  ai
commi 40 e 41,  i  requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  e  sono
disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi. 
  44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio
dello Stato. 
  45. All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al  reato,  la
durata della sospensione della patente e' raddoppiata". 
  46. All'articolo 187, comma 1, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Si
applicano le disposizioni dell'articolo 186,  comma  2,  lettera  c),
terzo, sesto e settimo  periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al  comma
2-quinquies del medesimo articolo 186". 
  47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  Salvo  che  debba  essere  disposta  confisca   ai   sensi
dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta  la  confisca
amministrativa del veicolo  intestato  al  conducente  sprovvisto  di
copertura assicurativa  quando  sia  fatto  circolare  con  documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui  che  abbia
falsificato  o  contraffatto  i  documenti  assicurativi  di  cui  al
precedente periodo e'  sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un  anno.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice". 
  48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 e' inserito il seguente: 
  "Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del  certificato  di
idoneita' alla guida).  -  1.  Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del
presente codice, e' disposta la  sanzione  amministrativa  accessoria
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e
la violazione da cui discende e' commessa da un conducente munito  di
certificato di idoneita' alla guida di cui  all'articolo  116,  commi
Ibis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si  applicano  al
certificato di  idoneita'  alla  guida  secondo  le  procedure  degli
articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante  il  periodo
di applicazione delle sanzioni accessorie si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui agli stessi articoli. Si  applicano,  altresi',
le disposizioni dell'articolo 126-bis. 
  2. Se  il  conducente  e'  persona  munita  di  patente  di  guida,
nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite  le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro,  della  sospensione  o
della  revoca  della   patente   di   guida,   le   stesse   sanzioni
amministrative accessorie si applicano  anche  quando  le  violazioni
sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non e'  richiesta
la  patente  di  guida.  In  tali  casi  si  applicano,  altresi,  le
disposizioni dell'articolo articolo 126-bis. 
  3. Quando il conducente e' minorenne si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2". 
  49. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  le
parole: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni  attuative
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 20 dicembre 2006, concernente la patente  di  guida  (Rifusione)"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino  alla  data  del  30  settembre
2009". 
  50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) nell'alinea, dopo le parole: "non superiore a  un  anno,"  sono
inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),"; 
   b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a)  sospensione  della  patente  di  guida,  del  certificato   di
abilitazione  professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e   del
certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  o  divieto  di
conseguirli per un periodo fino a tre anni". 
  51. All'articolo 75-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, alinea, le parole: ", per la durata massima di  due
anni," sono soppresse; 
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata
in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e)  e
in quattro anni per quella indicata nella lettera f)". 
  52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei  titoli
abilitativi di cui all'articolo 116). - 1. Non possono conseguire  la
patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e il certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e
coloro che sono  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza
personali o alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2,
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le  persone  condannate  per  i
reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  fatti  salvi
gli  effetti  di  provvedimenti  riabilitativi,  nonche'  i  soggetti
destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera  a),
del medesimo testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  75,  comma  1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  309  del  1990,  se  le  condizioni  soggettive
indicate al comma  1  del  presente  articolo  intervengono  in  data
successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca  della
patente di guida, del certificato di abilitazione  professionale  per
la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida  di
ciclomotori. La revoca non puo' essere  disposta  se  sono  trascorsi
piu'  di  tre  anni  dalla  data  di  applicazione  delle  misure  di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1. 
  3. La persona destinataria del provvedimento di revoca  di  cui  al
comma 2 non puo' conseguire una nuova  patente  di  guida  prima  che
siano trascorsi almeno tre anni. 
  4. Avverso i provvedimenti di  diniego  di  cui  al  comma  1  e  i
provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso  il  ricorso  al  Ministro
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie
per  l'  adeguamento  del  collegamento  telematico  tra  il  sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di  cui  al
comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca  dei  suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede  al  rilascio  dei
titoli abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000"; 
   b) al comma 2-bis  dell'articolo  117,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del  presente
codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  il  divieto  di  cui  al
presente comma ha effetto per i primi tre  anni  dal  rilascio  della
patente di guida". 
  53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente  articolo,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, continuano ad applicarsi le modalita' di interscambio
informativo previste dal  comma  2  dell'articolo  120  del  medesimo
decreto legislativo, nel testo vigente  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  54. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3  agosto  2007,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 2 e' abrogato; 
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le risorse del Fondo di cui al  comma  1  sono  utilizzate  per
l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi  per  le  attivita'  di
contrasto dell'incidentalita' notturna svolte dalle Forze di  polizia
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, per campagne  di  sensibilizzazione  e  di  formazione
degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche,
di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida  in
stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti"; 
   c) il comma 4 e' abrogato. 
  55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 186, dopo il comma  2-quinquies  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. 
  2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti  con  l'aggravante
di cui al comma 2-sexies non possono essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla
predetta aggravante. 
  2-octies. Una quota pari al venti per cento  dell'ammenda  irrogata
con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente  l'aggravante
di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il  Fondo  contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni"; 
   b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  186,  commi
2-septies e 2-octies"; 
   c) all'articolo 195, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste   dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178
sono aumentate di un terzo quando la violazione e' commessa  dopo  le
ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando  la
violazione e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo  208,
comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il  Fondo  di  cui
all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2007,   n.   117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  e
successive modificazioni"; 
   d) all'articolo 208, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui all'articolo 195,  comma  2-bis,  sono  versati  in  un  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di  nuova  istituzione,
per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita'  notturna  di
cui all'articolo 6-bis del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,
con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
adottato sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del  Ministero
dell'interno. Tali  rilevazioni  sono  effettuate  con  le  modalita'
fissate con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono  stabilite
le modalita' di trasferimento della percentuale  di  ammenda  di  cui
agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma  1-quater,  destinata
al Fondo". 
  56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma
e' inserito il seguente: 
  "Nei  casi  previsti  dagli   articoli   600,   600-bis,   600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,  601,
602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino  alla  meta'  nei
confronti dell'imputato che si adopera per  evitare  che  l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria  nella  raccolta  di
elementi di prova decisivi per  la  ricostruzione  dei  fatti  e  per
l'individuazione e la cattura di uno o piu' autori dei  reati  ovvero
per  la  sottrazione  di  risorse  rilevanti  alla  consumazione  dei
delitti". 
  57.  Al  comma  2,  lettera  a),  dell'articolo  208  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "e  della  Guardia  di
finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato". 
  58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le  parole:
"e della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della
Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato". 
  59.  Il  primo  comma  dell'articolo  585  del  codice  penale   e'
sostituito dal seguente: 
  "Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la  pena
e' aumentata da  un  terzo  alla  meta',  se  concorre  alcuna  delle
circostanze aggravanti previste  dall'articolo576,  ed  e'  aumentata
fino a un terzo, se  concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti
previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o
con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite". 
  60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma,  le  parole:
"non inferiore  a  euro  5"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non
inferiore a euro 50" e le parole: "ne' superiore a euro  5.164"  sono
sostituite dalle seguenti: "ne' superiore a euro 50.000"; al  secondo
comma, le parole: "da euro 5 a  euro  2.065"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da euro 50 a euro 25.000". 
  61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: "non inferiore  a
euro 2" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro  20"  e
le parole:  "ne'  superiore  a  euro  1.032"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ne' superiore a euro 10.000". 
  62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: "calcolando euro
38,  o  frazione  di  euro  38"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"calcolando euro 250, o frazione di euro 250". 
  63. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.
689, le parole: "non inferiore a  lire  dodicimila"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non inferiore a euro 10" e le parole: "non superiore
a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non  superiore
a euro 15.000". 
  64. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre  1981,
n. 689, le parole: "a lire quattromila" e  "a  lire  diecimila"  sono
sostituite dalle seguenti: "a euro 20" e "a euro 50". 
  65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'  decreti
legislativi diretti  a  rivalutare  l'ammontare  delle  multe,  delle
ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come
sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti  minimi
e .massimi delle multe e delle ammende previsti  dal  codice  penale,
nonche' quelli previsti per le sanzioni amministrative  dall'articolo
10 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  la  rivalutazione  delle
sanzioni pecuniarie e' stabilita nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
   a)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al  24
novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto  della  serie  storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo,  per  un  coefficiente
non inferiore a 6 e non superiore a 10; 
   b)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore  successivamente  al
24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre  1986,  ad  eccezione  delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed  imposte  indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto  conto  della  serie  storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo,  per  un  coefficiente
non inferiore a 3 e non superiore a 6; 
   c)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore  successivamente  al
31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre  1991,  ad  eccezione  delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed  imposte  indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto  conto  della  serie  storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo,  per  un  coefficiente
non inferiore a 2 e non superiore a 3; 
   d)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore  successivamente  al
31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre  1996,  ad  eccezione  delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed  imposte  indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto  conto  della  serie  storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo,  per  un  coefficiente
non inferiore a 1,50 e non superiore a 2; 
   e)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore  successivamente  al
31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre  2001,  ad  eccezione  delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed  imposte  indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto  conto  della  serie  storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo,  per  un  coefficiente
non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50. 
  66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 65 entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge  e  li  trasmette  alle  competenti  Commissioni
parlamentari che esprimono il loro parere  entro  i  sessanta  giorni
successivi. 
 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi 15 luglio 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                    Maroni, Ministro dell'interno 
 
                    Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 24  giugno  2010,  n.
226  (in   G.U.   1a   s.s.   30/6/2010,   n.   26)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40,  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole "ovvero  situazioni  di  disagio
sociale"". 
                
                              TABELLA 1 
                                   [articolo 1, comma 30, lettera a)] 
 
    
=====================================================================
                                 |   2009    |   2010    |   2011
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle  |           |           |
finanze                          |  7.582.000|  3.403.000|  3.243.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro, della      |           |           |
salute e delle politiche sociali | 36.475.000| 30.029.000| 23.374.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia        |    911.000|           |    805.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli affari esteri    |  2.386.000| 26.455.000| 20.641.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'istruzione,       |           |           |
dell'universita' e della ricerca |    499.000|  2.417.000|  2.388.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle infrastrutture e |           |           |
dei trasporti                    |     22.000|    521.000|    514.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le        |           |           |
attivita' culturali              |    526.000|  1.971.000|  1.947.000
---------------------------------------------------------------------
     TOTALE                      | 48.401.000| 64.796.000| 52.912.000

    
 
                              TABELLA 2 
                                   [articolo 1, comma 30, lettera b)] 
    
=====================================================================
                                                    |      2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze             |         500.000
Ministero degli affari esteri                       |       3.000.000
Ministero per i beni e le attivita' culturali       |          80.000

    
     TOTALE _ 3.580.000