DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

  Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.

 aggiornato-2013  


CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
misure  per  assicurare  una  maggiore  tutela  della sicurezza della
collettivita',   a  fronte  dell'allarmante  crescita  degli  episodi
collegati  alla  violenza  sessuale,  attraverso  un sistema di norme
finalizzate  al  contrasto  di  tali  fenomeni e ad una piu' concreta
tutela  delle  vittime  dei  suddetti  reati, all'introduzione di una
disciplina  organica  in  materia  di  atti  persecutori, ad una piu'
efficace   disciplina   dell'espulsione  e  del  respingimento  degli
immigrati  irregolari,  nonche'  ad  un piu' articolato controllo del
territorio;
  Ritenuto,  pertanto,  di anticipare talune delle norme contenute in
disegni  di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia
di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro
per  le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare,   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  della
gioventu',  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa,  per le riforme per il federalismo, della
difesa e per le politiche europee;


                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Modifiche al codice penale

  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il  n.  5)  e'  sostituito  dal  seguente:  "5) in occasione della
   commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
   609-quater e 609-octies;";
b) dopo  il  numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del
   delitto  previsto  dall'articolo  612-bis nei confronti della
   stessa persona offesa ;".
                                            
                               Art. 2
               Modifiche al codice di procedura penale

  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  275,  comma  3,    secondo  periodo, le parole:
   "all'articolo  416-bis  del  codice  penale  o ai delitti commessi
   avvalendosi   delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo
   416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
   previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti:
   "all'articolo  51,  commi  3-bis  e 3-quater, nonche' in ordine ai
   delitti  di  cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
   escluso  il  quarto  comma,    e  600-quinquies    del  codice
   penale,";
 a-bis)  all'articolo  275,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine, il
   seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si
   applicano  anche  in  ordine  ai  delitti  previsti dagli articoli
   609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice penale, salvo che
   ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate;
b) all'articolo  380,  comma  2,  dopo  la  lettera d) e' inserita la
   seguente:   "d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale  previsto
   dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e
   delitto  di  violenza  sessuale  di  gruppo previsto dall'articolo
   609-octies del codice penale; ".
                                            
                               Art. 3
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

  1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.354,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  "1.  L'assegnazione  al  lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione   anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati  collaborino  con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della  presente  legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo
416-bis   del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli  600,  600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
601,  602,  609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al
comma  1-quater  del  presente  articolo,  e  630  del codice penale,
all'articolo   291-quater   del   testo   unico   delle  disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Sono  fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis
del   decreto-legge   15   gennaio   1991,   n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e successive
modificazioni.
  1-bis.  I  benefici  di  cui  al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti  o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano
stati   acquisiti   elementi   tali   da  escludere  l'attualita'  di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  altresi'  nei  casi  in  cui la limitata partecipazione al
fatto   criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,  ovvero
l'integrale  accertamento  dei fatti e delle responsabilita', operato
con  sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione  che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei  confronti  dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una  delle  circostanze  attenuanti previste dall'articolo 62, numero
6),  anche  qualora  il  risarcimento  del danno sia avvenuto dopo la
sentenza  di  condanna,  dall'articolo  114 ovvero dall'articolo 116,
secondo comma, del codice penale.
  1-ter.  I  benefici  di  cui  al  comma  1 possono essere concessi,
purche'  non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli
575,   600-bis,   secondo   e  terzo  comma,  600-ter,  terzo  comma,
600-quinquies,  628,  terzo  comma,  e 629, secondo comma, del codice
penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo
73  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   9  ottobre  1990,  n.309,  e  successive  modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2,  del  medesimo  testo unico, e all'articolo 416 del codice penale,
realizzato  allo  scopo  di commettere delitti previsti dal libro II,
titolo  XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis,  609-quater  e  609-octies del codice penale e dall'articolo
12,  commi  3,  3-bis  e  3-ter,  del  testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  1-quater.  I  benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti  o  internati  per  i  delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter,  609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo  comma  1,  609-octies del codice penale solo sulla base dei
risultati  dell'osservazione  scientifica della personalita' condotta
collegialmente  per  almeno un anno anche con la partecipazione degli
esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.
Le  disposizioni  di cui al periodo precedente si applicano in ordine
al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
    b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".
                               Art. 4.


Modifiche al testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis e' aggiunto il seguente:
  "4-ter.  La  persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater  e  609-octies  del  codice  penale puo' essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.".
                                            
                               Art. 5
        ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                               Art. 6
           Piano straordinario di controllo del territorio

  1.  Al  fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio,  al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili  del  fuoco  ad  effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le  parole:  "con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro  il  30  aprile 2009", contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente
della  Repubblica,  da  adottarsi  su  proposta  dei  Ministri per la
pubblica    amministrazione    e    l'innovazione,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".
  2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma  23  dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive  modificazioni,  le  risorse  oggetto  di confisca versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto-legge sono immediatamente
riassegnate  nel  limite  di  100  milioni di euro per l'anno 2009, a
valere  sulla  quota  di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessita'   di  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso
pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008,  n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme
di  denaro  ovvero  tra  i proventi ivi previsti, con i loro relativi
interessi,  quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di
sequestro o confisca. ))
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono
utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
  8.  La  conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte  mediante  l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata
ai  sette  giorni  successivi  alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
                                            
                             Art. 6-bis
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                               Art. 7.


                     Modifiche al codice penale


  1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca
piu'  grave  reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni  chiunque,  con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo  da  cagionare  un  perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un  prossimo  congiunto  o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva  ovvero  da  costringere  lo  stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente
separato  o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
  La  pena  e'  aumentata  fino  alla meta' se il fatto e' commesso a
danno  di  un  minore,  di  una donna in stato di gravidanza o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la  proposizione  della  querela  e' di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.".
                                            
                               Art. 8. 
 
 
                             Ammonimento 
 
 
  1. Fino a quando non e'  proposta  querela  per  il  reato  di  cui
all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto  dall'articolo  7,
la persona offesa puo' esporre  i  fatti  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza  avanzando  richiesta  al  questore  di   ammonimento   nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore. 
  2. Il questore, assunte se  necessario  informazioni  dagli  organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,  ove  ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui  confronti
e'  stato  richiesto  il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere  una
condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia  del
processo verbale e' rilasciata  al  richiedente  l'ammonimento  e  al
soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in  materia
di armi e munizioni. 
  3. La pena per il delitto di cui all'articolo  612-bis  del  codice
penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito
ai sensi del presente articolo. 
  4. Si procede  d'ufficio  per  il  delitto  previsto  dall'articolo
612-bis del codice penale quando il fatto  e'  commesso  da  soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo. 
                                            
                               Art. 9.


               Modifiche al codice di procedura penale


  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
   "Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai luoghi frequentati
dalla  persona  offesa).  -  1.  Con  il provvedimento che dispone il
divieto  di  avvicinamento  il  giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi  a  luoghi  determinati  abitualmente  frequentati  dalla
persona  offesa  ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o dalla persona offesa.
   2.  Qualora  sussistano  ulteriori  esigenze di tutela, il giudice
puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
   3.  Il  giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
   4.  Quando  la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
   "Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di  cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita'
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti  in  materia  di  armi  e munizioni. Essi sono altresi'
comunicati  alla  parte  offesa  e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.";
   b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  "1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui  all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda  con  incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";
   c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
    1)  le  parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ",
609-octies e 612-bis";
    2)  le  parole:  "vi siano minori di anni sedici" sono sostituite
dalle seguenti: "vi siano minorenni";
    3)  le  parole:  "quando  le esigenze del minore" sono sostituite
dalle seguenti: "quando le esigenze di tutela delle persone";
    4)  le parole: "l'abitazione dello stesso minore" sono sostituite
dalle    seguenti:    "l'abitazione    della    persona   interessata
all'assunzione della prova";
   d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
    1)  le  parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ",
609-octies e 612-bis";
    2)  dopo  le  parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono
inserite  le  seguenti:  "ovvero  del  maggiorenne  infermo  di mente
vittima del reato".
                                            
                              Art. 10.


           Modifica all'articolo 342-ter del codice civile


  1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
                                            
                              Art. 11. 
 
 
    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori 
 
 
  1. Le forze  dell'ordine,  i  presidi  sanitari  e  le  istituzioni
pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui  agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo  al  materiale
pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,  601,
602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   o
612-bis  del  codice  penale,  introdotto  dall'articolo  7,  hanno
l'obbligo di  fornire  alla  vittima  stessa  tutte  le  informazioni
relative  ai  centri  antiviolenza  presenti  sul  territorio  e,  in
particolare,  nella  zona  di  residenza  della  vittima.  Le   forze
dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono
a mettere in contatto la vittima con i centri  antiviolenza,  qualora
ne faccia espressamente richiesta.
                               Art. 12
                            Numero verde

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le  pari  opportunita'  e' istituito un numero verde nazionale a
favore  delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore
su  ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di
cui  al  comma  3  dell'articolo  13, un servizio di prima assistenza
psicologica  e  giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze,  nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e
su  richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti
gli atti persecutori segnalati.
                                            
                             Art. 12-bis
         ((Norma di interpretazione autentica in materia di
           assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
               sul lavoro e le malattie professionali

  1.  Gli  articoli  1  e  4  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano
nel  senso  che  le  disposizioni  ivi  contenute non si applicano al
personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono
disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino
della materia.
                             Art. 12-ter
      ((Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3
           del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1.  In  considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione
tecnologica  che  comportano  diverse  necessita' di intervento sulle
infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche,
le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui
all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  maggio  2008, n. 109,
relativi  ai  differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero
non  risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o
altre   fattispecie,   sono   rese  disponibili  dagli  operatori  di
comunicazioni  elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei
commi 2 e 3.
  2.  Per  le  chiamate  originate da rete mobile e terminate su rete
mobile  o  fissa,  i  dati  di  cui  al  comma  1  devono essere resi
disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre
2009.
  3.  Per  le  chiamate  originate  da rete fissa e terminate su reti
fisse  o  mobile,  tenuto  conto del processo in atto riguardante gli
interventi   di   realizzazione   e  sviluppo  delle  reti  di  nuova
generazione  in  tecnologia  IP,  le  informazioni  di cui al comma 1
relative  alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati
alle  reti  fisse  in  tecnologia  IP  sono  rese  disponibili  dagli
operatori  di  rete  fissa  gradualmente  e  compatibilmente  con  le
caratteristiche  tecniche  delle reti di comunicazione elettronica di
nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il
31 dicembre 2010.


CAPO III


Disposizioni finali

                               Art. 13
                        Copertura finanziaria

  1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa
annua  di  1.000.000  di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere  si  provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  19,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    4-bis.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  delle  misure  di  cui  all'articolo  4,  anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                                            
                              Art. 14.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  nomativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Carfagna,   Ministro  per  le  pari
                                  opportunita'
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Zaia,   Ministro   delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali
                                  Meloni, Ministro della gioventu'
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa
                                  Bossi,  Ministro per le riforme per
                                  il federalismo
                                  La Russa, Ministro della difesa
                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano
                                            
                                                        Tabella 1 
        ((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)) 
 
 
 
 
                                                        Tabella 2 
 
        ((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38))