DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e  transito
dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE,
che  semplifica  le  modalita'  e  le  condizioni  dei  trasferimenti
all'interno  delle  Comunita'  di  prodotti  per  la   difesa,   come
modificata  dalle  direttive  2010/80/UE  e  2012/10/UE  per   quanto
riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. (12G0133) 

 aggiornato-2013  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2010,  e  in  particolare
l'articolo 12, recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
maggio 2009; 
  Vista  la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio  2009,  che  semplifica  le  modalita'  e  le
condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunita' di  prodotti
per la difesa; 
  Vista la posizione  comune  2003/468/PESC  del  Consiglio,  del  23
giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi; 
  Vista la  posizione  comune  2008/944/PESC  del  Consiglio,  dell'8
dicembre 2008, che definisce norme  comuni  per  il  controllo  delle
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; 
  Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione,  del  22  novembre
2010,  e  2012/10/UE  della  Commissione,  del  22  marzo  2012,  che
modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto  riguarda  l'elenco  di
prodotti per la difesa; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in
particolare le lettere f) e i); 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento  di  esecuzione  della
legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni  organiche  destinate  a
far  parte  dell'Unita'   per   le   autorizzazioni   dei   materiali
d'armamento; 
  Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  recante  regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi
di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  norme  relative  al
sistema di informazione per la sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 aprile 2008, recante criteri per  l'individuazione  delle  notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante  determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri  di  individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica,
nonche' dei modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  o  definiti  di
interesse per la sicurezza della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle informazioni classificate; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
  Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12  ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, che istituisce il codice  doganale  comunitario  (codice
doganale aggiornato); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione e di esportazione; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la  messa
al bando delle mine antipersona; 
  Vista  la  legge  14  giugno  2011,  n.  95,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione di  Oslo  sulla  messa  al  bando  delle
munizioni a grappolo, fatta a Dublino  il  30  maggio  2008,  nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista  la  legge  26  marzo  1999,  n.  106,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di
produzione e di trasferimento delle mine  antipersona  e  sulla  loro
distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonche'  modifiche
alla legge 29 ottobre 1997, n. 374; 
  Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del  5  maggio
2009,  che  istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo  delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del  transito
di prodotti a duplice uso; 
  Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della  Commissione,  dell'11
gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel
settore della difesa, conformemente all'articolo  9  della  direttiva
2009/43/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 marzo 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari  europei,  degli  affari
esteri e della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, della giustizia,  dell'interno,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Modificazioni al capo I 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla
direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni; 
    b) "materiali d'armamento": i materiali di  cui  all'articolo  2,
tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa; 
    c) "trasferimento  intracomunitario":  qualsiasi  trasmissione  o
spostamento  di  materiali  d'armamento  da   un   fornitore   a   un
destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea; 
    d)  "transito":  sia  il  transito  interno,  vale  a   dire   la
circolazione  di  materiali  d'armamento   di   origine   comunitaria
all'interno del  territorio  doganale  della  Comunita'  europea  con
attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero  Stato  non
appartenente all'Unione europea, senza che  muti  la  loro  posizione
doganale, sia il transito esterno, vale a  dire  la  circolazione  di
materiali d'armamento di  origine  non  comunitaria  all'interno  del
territorio doganale della Comunita' europea per  essere  destinati  a
uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati
verso Stati terzi; 
    e) "trasbordo":  lo  spostamento  (imbarco/sbarco)  di  materiali
d'armamento da un mezzo di  trasporto  a  un  altro  all'interno  del
territorio comunitario; 
    f) "importazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio  doganale
della Comunita' verso destinatari situati nel  territorio  nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione  in  libera  pratica  e  in  consumo;  deposito  doganale;
perfezionamento  attivo;  trasformazione  sotto  controllo  doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice
doganale comunitario; 
    g) "esportazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a  uno
o piu' destinatari stabiliti al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti
regimi doganali: esportazione  definitiva;  perfezionamento  passivo;
riesportazione; esportazione  temporanea,  cosi'  come  definite  dal
codice doganale comunitario; 
    h)  "trasferimento  intangibile"  di  materiali  d'armamento:  la
trasmissione di software o di tecnologia  effettuata  mediante  mezzi
elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o  qualunque  altro
mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di  tali
software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale; 
    i) "fornitore": la persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento; 
    l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita  nella
Comunita' che  e'  legalmente  responsabile  della  ricezione  di  un
trasferimento; 
    m)  "autorizzazione  al   trasferimento   intracomunitario":   la
licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette
ai fornitori di trasferire materiali d'armamento  a  un  destinatario
situato in un altro Stato membro; 
    n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza,  rilasciata  ai
sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali  d'armamento  a
una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita  in   uno   Stato   non
appartenente all'Unione europea; 
    o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di  materiali
d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri  diversi  dallo  Stato
membro di origine e dallo Stato membro di destinazione; 
    p) "attivita' di  intermediazione":  attivita'  poste  in  essere
esclusivamente da  soggetti  iscritti  al  registro  nazionale  delle
imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che: 
      1) negoziano o organizzano transazioni che  possono  comportare
il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune  dei  materiali
d'armamento da uno Stato  membro  o  da  uno  Stato  terzo  verso  un
qualsiasi altro Stato; 
      2) acquistano, vendono o dispongono il  trasferimento  di  tali
beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso  un  qualsiasi
altro Stato membro o terzo; 
    q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento  da  parte  di
una impresa nazionale di  processi  produttivi,  ovvero  di  fasi  di
lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio  di  Paesi
terzi.»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le  parole:  «e  il  transito  di  materiale  di
armamento nonche' la cessione delle relative licenze  di  produzione»
sono sostituite dalle seguenti:  «,  il  transito,  il  trasferimento
intracomunitario  e  l'intermediazione  di  materiale  di  armamento,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'esportazione,
l'importazione, il  transito,  il  trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo  2,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione  produttiva,  sono  soggetti  a   autorizzazioni   e
controlli dello Stato.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle  seguenti:
« , transito e intermediazione»; 
        3.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le
operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite  con  le
modalita' di cui al capo IV, sezione I.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  L'esportazione,
il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di
materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono
in contrasto con la  Costituzione,  con  gli  impegni  internazionali
dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e  con
i fondamentali interessi della sicurezza  dello  Stato,  della  lotta
contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con  altri
Paesi, nonche' quando  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei materiali di armamento.»; 
      5) al comma 6: 
        5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono  sostituite
dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione»; 
        5.2) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « o da  parte  dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (OSCE)»; 
        6) al comma 7, le parole: «ed il  transito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione di mine  terrestri  anti-persona,  di  munizioni  a
grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno  2011,
n. 95,»; 
        7) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la
delocalizzazione produttiva di materiali di  armamento  da  parte  di
imprese iscritte al registro  di  cui  all'articolo  3  sono  vietate
qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in
tutti i casi  in  cui  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei relativi materiali prodotti  nello  Stato  terzo,  e
inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a  Stato,  quando
hanno a oggetto informazioni classificate.»; 
        8) al comma 9,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «concessioni
dirette»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   i    trasferimenti
intracomunitari»; 
        9) al comma 11, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  quando  i
trasferimenti  intracomunitari  e  le   esportazioni   dei   predetti
materiali sono destinati a enti  governativi  o  Forze  armate  o  di
polizia.»; 
        10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «11-bis.  Le  operazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di  cui  alle  posizioni  comuni
2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC  del
Consiglio, dell'8 dicembre 2008. 
        11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni  e  ai
trasferimenti  intracomunitari  anche  quando  realizzati  attraverso
trasferimenti intangibili. 
        11-quater.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  informazioni  per  la   sicurezza,   in   presenza   di
informazioni classificate: 
          a)   esprime   pareri   vincolanti   al   rilascio    delle
autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13; 
          b) autorizza le operazioni  e  le  attivita'  di  cui  agli
articoli 16 e 21.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'elenco dei materiali di  armamento,  da  comprendere  nelle
categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con  riferimento  ai
prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE,
e successive modificazioni. L'individuazione  di  nuove  categorie  e
l'aggiornamento dell'elenco dei  materiali  di  armamento,  ove  resi
necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
Ministro della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo
economico,   avuto   riguardo   all'evoluzione    della    produzione
industriale,   a   quella   tecnologica,   nonche'    agli    accordi
internazionali cui l'Italia aderisce.»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) alla lettera a), dopo  la  parola:  «esportazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  dei  trasferimenti  verso  altri   Stati
dell'Unione europea»; 
        2.2) alla lettera b), dopo  la  parola:  «esportazione»  sono
inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati  dell'Unione
europea»; 
      3) al comma 6,  dopo  le  parole:  «  e  dell'interno,  »  sono
inserite  le   seguenti:   «   entro   trenta   giorni   dalla   data
dell'istanza,»; 
    d) all'articolo 3, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  registro   nazionale   delle   imprese   e'   disciplinato
dall'articolo 44 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
    e) all'articolo 4, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le modalita'  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle
imprese e il funzionamento della  Commissione  per  la  tenuta  dello
stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90.»; 
    f) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «Il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il  31
marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e  svolte
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche  con  riguardo  alle
operazioni svolte  nel  quadro  di  programmi  intergovernativi  o  a
seguito  di  concessione  di  licenza   globale   di   progetto,   di
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione  generale
o in relazione ad  esse,  fermo  l'obbligo  governativo  di  riferire
analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti  della
relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»; 
      2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di  progetto»  sono
inserite le seguenti: «e di  autorizzazione  globale  e  generale  di
trasferimento». 
                
                               Art. 2 
 
 
                      Modificazioni al capo II 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo»  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «e autorita' nazionale competente»; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali
di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonche'  per
la  cessione  delle  licenze  di  produzione,  l'intermediazione   di
materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»; 
      2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario»  e'
inserita la seguente: «diplomatico»; 
    c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
 
Ministero degli affari esteri -  Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
                    materiali d'armamento (UAMA) 
 
  1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento  (UAMA)
del Ministero degli affari  esteri  e'  individuata  quale  autorita'
nazionale  competente  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   per
l'interscambio dei materiali d'armamento  e  per  il  rilascio  delle
certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla
materia  di  cui  alla  presente  legge.  L'UAMA  e'  diretta  da  un
funzionario della carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a
Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari  esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale  di  altre  Amministrazioni,  tra
cui, in particolare, personale  militare  appartenente  al  Ministero
della difesa, distaccato al Ministero degli affari  esteri  ai  sensi
dell'articolo 30. 
  2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa  il
registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3. 
 
                             Art. 7-ter. 
 
 
                   Indirizzi e direttive generali 
 
  1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa  con  i
Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente
ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  la  definizione
degli indirizzi per le  politiche  degli  scambi  nel  settore  della
difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione
di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.». 
                
                               Art. 3 
 
 
                      Modificazioni al capo III 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «e  il  transito  di  materiale
d'armamento.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il   transito,
l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni  di
cui all'articolo 2, comma 5.»; 
      2) al comma 4, le  parole:  «esportazione,  importazione  e  il
transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al comma 1». 
                
                               Art. 4 
 
 
                      Modificazioni al capo IV 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Autorizzazione  per
le operazioni relative ai materiali di armamento»; 
    b) al capo IV e' inserita la seguente sezione: 
 
                             «Sezione I 
 
 
                    Trasferimenti intracomunitari 
 
 
                            "Art. 10-bis. 
 
 
                   Autorizzazioni ai trasferimenti 
                           intracomunitari 
 
  1.  Il  trasferimento  di  materiali   d'armamento,   ivi   inclusi
componenti  e  parti  di  ricambio,  a  destinatari  stabiliti  nella
Comunita' puo' essere  effettuato  solo  dai  soggetti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo  3  ed  e'  soggetto  ad  autorizzazione
preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per  il  suo
attraversamento, di materiali d'armamento  il  cui  trasferimento  e'
stato autorizzato da altro  Stato  membro,  non  e'  richiesta  altra
autorizzazione,  fatta  salva   l'applicazione   delle   disposizioni
necessarie  a  garantire  la  tutela  della  pubblica   sicurezza   o
dell'ordine pubblico. 
  2. I fornitori  che  effettuano  trasferimenti  intracomunitari  di
materiali  d'armamento  utilizzano  autorizzazioni  di  trasferimento
generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso
destinatari situati in Stati terzi possono  essere  apposti  divieti,
vincoli o condizioni,  e  possono  essere  richieste  garanzie  circa
l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di  utilizzazione
finale. 
  3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave
pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta  a
vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se
il destinatario fornisce  una  dichiarazione  d'uso  nella  quale  si
attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri  prodotti
e,  pertanto,  non  possono  essere  successivamente   trasferiti   o
esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione. 
  4.  L'autorizzazione  preventiva  e'   richiesta,   altresi',   per
l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione  o
organizzazione di transazioni dirette all'acquisto,  alla  vendita  o
alla fornitura  di  materiali  di  armamento  da  parte  di  soggetti
iscritti al registro di cui all'articolo 3. 
  5. Resta ferma l'applicabilita' delle  norme  che  disciplinano  il
trasferimento di materiali di armamento classificati. 
  6. Il regolamento di esecuzione della presente  legge  definisce  i
requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni  di
cui alla presente sezione.  Il  medesimo  regolamento  disciplina  le
modalita'  della  tenuta  del  registro  dei  trasferimenti  di   cui
all'articolo  10-septies  nonche'  quelle  della  sua   verifica,   e
definisce  altresi'  gli  obblighi  informativi  cui  e'  subordinata
l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento. 
 
                            Art. 10-ter. 
 
 
              Autorizzazione generale di trasferimento 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  approva  con  decreto  le
autorizzazioni  generali  di  trasferimento  tra  Stati  appartenenti
all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti
nel territorio nazionale, che rispettano i termini  e  le  condizioni
indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di
materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o
piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 
  2. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'articolo  3  devono
comunicare al Ministero degli affari  esteri  e  al  Ministero  della
difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale  per  la
prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 
  3. Le autorizzazioni  generali  di  trasferimento  sono  pubblicate
quando: 
    a) il destinatario fa parte  delle  forze  armate  di  uno  Stato
membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore  della
difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze  armate  di
uno Stato membro; 
    b)  il  destinatario   e'   un'impresa   certificata   ai   sensi
dell'articolo 10-sexies; 
    c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni,  valutazioni
ed esposizioni; 
    d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di  manutenzione
e riparazione, se il destinatario  e'  il  fornitore  originario  dei
prodotti per la difesa. 
  4. Le  autorizzazioni  generali  di  trasferimento  possono  essere
pubblicate: 
    a) per il trasferimento effettuato verso  altri  Stati  membri  o
imprese autorizzate  che  partecipano  a  programmi  di  cooperazione
intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione  e  l'uso  di
uno o  piu'  materiali  di  armamento,  quando  il  trasferimento  e'
necessario alla loro esecuzione; 
    b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione,  fornitura
di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di  uno
Stato membro. 
  5.  Le  autorizzazioni  generali  non  possono  avere  ad   oggetto
materiali o categorie di materiali di armamento classificati. 
 
                           Art. 10-quater. 
 
 
               Autorizzazione globale di trasferimento 
 
  1. Il  Ministero  degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
globale di trasferimento su richiesta del singolo  fornitore  per  il
trasferimento di specifici materiali di armamento, senza  limitazioni
di quantita' e valore, a destinatari autorizzati  situati  in  uno  o
piu' altri Stati membri. 
  2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata
anche  per  consentire  i   trasferimenti   inerenti   programmi   di
equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali. 
  3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata  per  un
periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 
  4. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  5.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20. 
 
                         Art. 10-quinquies. 
 
 
             Autorizzazione individuale di trasferimento 
 
  1. Il  Ministero  degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento
di una specifica quantita' e per uno specifico valore di  determinati
materiali di armamento a uno specifico destinatario  in  una  o  piu'
spedizioni, quando: 
    a)  la  domanda  di  autorizzazione  e'  limitata   a   un   solo
trasferimento; 
    b) e' necessario per la tutela degli interessi  essenziali  della
sicurezza o dell'ordine pubblico; 
    c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e  degli  impegni
internazionali; 
    d) sussistono serie ragioni per ritenere  che  il  fornitore  non
sara' in  grado  di  rispettare  tutti  i  termini  e  le  condizioni
necessarie  per  il  rilascio  di  una  autorizzazione   globale   di
trasferimento. 
  2. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  3.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20. 
 
                           Art. 10-sexies. 
 
 
                    Certificazione delle imprese 
 
  1.  La  certificazione  stabilisce   l'affidabilita'   dell'impresa
destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita'  di
rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento
ricevuti da un altro Stato membro usufruendo  di  una  autorizzazione
generale di trasferimento. 
  2. L'affidabilita' deve essere valutata  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) l'esperienza  comprovata  in  attivita'  inerenti  la  difesa,
tenendo conto in particolare del livello di  osservanza  dell'impresa
delle   restrizioni   all'esportazione,   di   eventuali    decisioni
giudiziarie  in  materia,  dell'autorizzazione   a   produrre   o   a
commercializzare materiali di armamento e dell'impiego  di  personale
dirigente con esperienza; 
    b) l'attivita' industriale pertinente nel settore  dei  materiali
di  armamento  all'interno  della  Comunita',  e  in  particolare  la
capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi; 
    c) la nomina di un  dirigente  di  alto  livello  quale  soggetto
esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle
esportazioni; 
    d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per
rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari  relative
all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei  componenti  o
dei prodotti ricevuti; 
    e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente  che
rilascia  la   certificazione,   su   sua   richiesta,   informazioni
dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti
i prodotti  esportati,  trasferiti  o  ricevuti  dall'impresa  stessa
usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un  altro  Stato
membro; 
    f) la  descrizione,  controfirmata  dal  dirigente  di  cui  alla
lettera c), del programma interno di conformita'  o  del  sistema  di
gestione  dei  trasferimenti  e  delle  esportazioni  messo  in  atto
nell'impresa. Tale  descrizione  precisa  le  risorse  organizzative,
umane e tecniche destinate alla gestione dei  trasferimenti  e  delle
esportazioni,  la  catena  delle  responsabilita'   nella   struttura
dell'impresa,  le  procedure  di  controllo  interno,  le  misure  di
sensibilizzazione e di formazione del personale, le  disposizioni  in
fatto di sicurezza fisica e tecnica, la  tenuta  dei  registri  e  la
tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. 
  3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono
la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la  rilascia,
tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa,  nel  termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: 
    a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; 
    b) il nome e l'indirizzo del destinatario; 
    c) una dichiarazione di conformita' del destinatario  ai  criteri
di cui al comma 2; 
    d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. 
  5. La certificazione ha una durata di 3 anni. 
  6. Nei casi di  cui  all'art  10-quater,  le  imprese  iscritte  al
registro di  cui  all'articolo  3  richiedono  la  certificazione  al
Ministero degli affari  esteri,  che  la  rilascia,  tramite  l'UAMA,
d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo. 
  7. Il Ministero degli affari  esteri  puo'  adottare  le  opportune
misure, che possono consistere anche nella  revoca  del  certificato,
d'intesa con il Ministero della difesa, qualora  sia  constatato  che
l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri  di
cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di
revoca, il Ministero  degli  affari  esteri  informa  la  Commissione
europea e gli altri Stati membri della propria decisione. 
  8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate  da
altro Stato membro. 
  9.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   pubblica   e   aggiorna
regolarmente  l'elenco  delle  imprese  nazionali  certificate  e  lo
comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri
Stati membri. 
 
                          Art. 10-septies. 
 
 
                       Obblighi dei fornitori 
 
  1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i
destinatari circa i termini e  le  condizioni  eventualmente  apposti
all'autorizzazione  di  trasferimento,   comprese   le   limitazioni,
relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti. 
  2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro  dettagliato
e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai
quali devono risultare le seguenti informazioni: 
    a) descrizione del materiale di armamento e  suo  riferimento  in
conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3; 
    b) quantita' e valore del materiale di armamento; 
    c) date del trasferimento; 
    d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; 
    e)  impiego  finale  e  utilizzatore  finale  del  materiale   di
armamento, se noti; 
    f) prova che  il  destinatario  dei  materiali  di  armamento  in
questione e' stato informato della restrizione  all'esportazione  cui
e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento. 
  3. Il registro di  cui  al  comma  2  deve  essere  conservato  dal
fornitore  per  un  periodo  di  almeno  cinque  anni   a   decorrere
dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione,  su
richiesta, delle competenti autorita'  dello  Stato  membro  dal  cui
territorio i materiali sono stati trasferiti. 
 
                           Art. 10-octies. 
 
 
                         Procedure doganali 
 
  1.  L'esportatore,  nell'espletare  le  formalita'  richieste   per
l'esportazione   di   materiali   di   armamento   presso   l'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la  dichiarazione  di
esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie  licenze
di esportazione. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento  (CEE)  n.  2913/92,
che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia
delle dogane competente puo' anche, per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal
territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un  altro
Stato membro usufruendo di  una  autorizzazione  di  trasferimento  e
incorporati in un altro prodotto per  la  difesa  o,  se  necessario,
impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita'
quando ritiene che: 
    a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione
all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione; 
    b) le circostanze  sono  sostanzialmente  cambiate  dal  rilascio
dell'autorizzazione di esportazione.»; 
    c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11,  e'  inserita  la
seguente: "Sezione II -  Operazioni  per  i  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea"; 
    d) all'articolo 11: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni  di  licenza  e"
sono sostituite dalle seguenti:  "l'importazione,  l'intermediazione,
le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva,
i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche'"; 
        1.2) dopo le parole: "  ne  da'  notizia"  sono  inserite  le
seguenti: " al Ministero della difesa e"; 
      2) al comma  2,  lettera  a),  le  parole:  "i  tipi  di"  sono
sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei"; 
      3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "5-ter.  Nei  casi  in   cui   la   domanda   di   autorizzazione
all'esportazione ha ad  oggetto  prodotti  ricevuti  da  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  usufruendo  di  una  autorizzazione  di
trasferimento  e  soggetti   a   limitazioni   all'esportazione,   il
richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni  e
di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine."; 
    e) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 7, autorizza" sono inserite le  seguenti:  "con  licenza
individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione  della
domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11,  l'intermediazione,
la delocalizzazione produttiva,  e  i  trasferimenti  intangibili  di
software e di tecnologia, nonche'"; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed  il  transito  dei
materiali di armamento, nonche' la cessione" sono sostituite  con  le
seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione"; 
    f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, e'  inserita  la
seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni"; 
    g) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo
13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-bis e
13"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Il Ministero degli affari  esteri  puo'  provvisoriamente
sospendere, previa verifica con lo Stato membro,  gli  effetti  della
autorizzazione generale nei riguardi di un  destinatario  situato  in
altro Stato membro che  non  rispetta  le  condizioni  allegate  alla
autorizzazione  generale  medesima,  nonche'  per  la  tutela   degli
interessi essenziali di sicurezza nazionale,  per  motivi  di  ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e
la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia  accettata.
La sospensione puo' essere revocata quando vengono  meno  le  ragioni
che l'hanno determinata."; 
      3) al comma 3, le parole:  "all'articolo  13"  sono  sostituite
dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13"; 
      4)  al  comma  5,  le  parole:  "dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo   13"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "delle
autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13"; 
      5) al comma 6, le parole: " all'articolo  13"  sono  sostituite
dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13"; 
    h) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle
seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi"; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale
di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese
di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di  pubblica
sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo  28  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".». 
                
                               Art. 5 
 
 
                       Modificazioni al capo V 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 17-bis. 
 
 
                        Oneri posti a carico 
                      dei soggetti interessati 
 
  Gli oneri relativi  alle  autorizzazioni  per  le  forniture,  alle
certificazioni e ai controlli da eseguire,  ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, sono  posti  a  carico
dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla  base  del
costo effettivo del servizio, quando cio' non  risulta  in  contrasto
con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo
sono determinate con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli  introiti
derivanti dal  pagamento  delle  tariffe  determinate  ai  sensi  del
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnati,  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente, all'autorita' nazionale competente che rilascia
autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni  coinvolte  in
materia di certificazioni e controlli, secondo l'attivita' svolta.»; 
    b) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  imprese  esportatrici  e  che  effettuano  operazioni   di
trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri  relative  ai
materiali di armamento  indicati  nella  presente  legge,  entro  120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   di   cui
all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere  alla  commissione
di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione,  la  lista  dei  materiali  di   armamento   oggetto   di
esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario  verso
altri  Stati  membri,  con  l'indicazione,  per   ognuno   di   essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente  apposta  dal
Ministero  della  difesa.  Allo  stesso   Ministero   sono   altresi'
comunicati,  con  gli  stessi  criteri  e  modalita',  gli  eventuali
aggiornamenti della lista.»; 
    c) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo  le  parole:  «autorizzata  all'esportazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  all'intermediazione,  alla  cessione  di
licenze   produttive,   alla    delocalizzazione    produttiva,    ai
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 
        1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera  a)»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «esportazione  e  transito»  e  dopo  le
parole: «formulario di verifica» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali  e
individuali  che  non  hanno  ottenuto  la  certificazione   di   cui
all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di  cui  al
comma 1.»; 
      3) dopo il comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-ter. In caso  di  spedizione  in  utilizzo  di  autorizzazione
generale, globale e individuale di trasferimento,  di  autorizzazione
all'intermediazione,  di   cessione   di   licenze   produttive,   di
trasferimento  intangibile  di  software  e  di   tecnologia   e   di
delocalizzazione produttiva, l'impresa e'  tenuta  a  conservare  per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad
attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della
presente legge, tale documentazione deve essere esibita su  richiesta
del  Ministero  degli   affari   esteri.   L'impresa   che   utilizza
l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento
comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»; 
      d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. L'attivita' di  controllo,  riferita  alla  fase  preliminare  e
successiva all'esportazione  dei  materiali  d'armamento,  effettuata
anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa  alla
certificazione, e' svolta dal Ministero degli  affari  esteri,  fatte
salve le attribuzioni e le  competenze  degli  organi  preposti  alla
tutela dell'ordine e sicurezza  pubblica  e  al  controllo  doganale,
fiscale e valutario, i  quali  comunque  comunicano  direttamente  al
Ministero degli affari esteri ogni  notizia  rilevante  agli  effetti
della presente legge. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  svolge   l'attivita'   di
controllo, di concerto con il Ministero  della  difesa,  e,  per  gli
aspetti connessi alla trattazione  delle  informazioni  classificate,
con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento
informazioni per la sicurezza. 
  3.   Il   Ministero   degli   affari   esteri   nello   svolgimento
dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli
organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita'  da  definire
nel regolamento di esecuzione. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri  disciplina  con  propri  atti
d'indirizzo,  d'intesa  con  le   Amministrazioni   interessate,   le
modalita' attuative dell'attivita' di controllo. 
 
                            Art. 20-ter. 
 
 
                         Poteri di vigilanza 
 
  1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo  di  verificare  il
rispetto dei divieti normativi e delle  prescrizioni  amministrative,
nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con
i criteri definiti  all'articolo  10-sexies,  effettua  delle  visite
presso le  aziende  iscritte  al  registro  di  cui  all'articolo  3,
inviando gli ispettori designati, i quali possono: 
    a) accedere a tutti i locali pertinenti; 
    b) esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati,  regolamenti
interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,  trasferiti
o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un  altro
Stato membro.». 
                
                               Art. 6 
 
 
                      Modificazioni al capo VI 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo  13»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; 
    b) all'articolo 24: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «o transito di materiali di  armamento»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   trasferimenti   intracomunitari,
transito, intermediazione,  cessione  delle  licenze  di  produzione,
delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia,»; 
        1.2)  dopo  le  parole:  «articolo  13,»  sono  inserite   le
seguenti:  «ovvero  delle  condizioni  o  limitazioni  apposte   alle
autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le  parole:  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; 
        1.2) le parole: «o transito di materiali di  armamento»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   trasferimenti   intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle  licenze  di  produzione  e
delocalizzazione  produttiva  di  materiali  di  armamento,   nonche'
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite
le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri  Stati
membri»; 
    d) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 25-bis 
 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000
il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le  informazioni
di cui all'articolo 10-septies, comma 1. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  l'irregolare  o  la
mancata tenuta del registro dei  trasferimenti  di  cui  all'articolo
10-septies, comma  2,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma  da  euro  5.000  a  euro  20.000.  La  stessa
sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli  obblighi  di
cui all'articolo 10-septies, comma 3. 
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e  2,
al fornitore si applica altresi'  la  sanzione  amministrativa  della
sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500  il
soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che  non  invia
al  Ministero  degli  affari  esteri   la   documentazione   di   cui
all'articolo 20 entro  centottanta  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni, secondo le  modalita'  definite  nel  regolamento,  fatte
salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3. 
  5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con  il  Ministero
della difesa e sentite le  altre  amministrazioni  nel  quadro  delle
attivita' del Comitato consultivo di  cui  all'articolo  7,  provvede
all'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  ai  commi  1,   2   e   4.
All'irrogazione della sanzione di cui al  comma  3  si  provvede  con
decreto del Ministro  della  difesa,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66. Per quanto non previsto nel presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.»; 
    e) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 27. 
 
 
                    Norme sull'attivita' bancaria 
 
  1.  Tutte  le  transazioni  bancarie  concernenti   le   operazioni
disciplinate dalla presente  legge  devono  essere  comunicate  entro
trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 
  3. Per l'accertamento delle violazioni e  per  l'irrogazione  delle
sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi  I  e  II,
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148  e
successive  modificazioni,  fatta  eccezione  per   le   disposizioni
dell'articolo 30 del citato testo.  I  provvedimenti  di  irrogazione
delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi  senza  acquisire
il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32  del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 
  4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve  contenere
un capitolo sull'attivita' degli istituti  di  credito  operanti  nel
territorio italiano  concernente  le  operazioni  disciplinate  dalla
presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati  derivanti  dalla
sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»; 
    f) dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 27-bis. 
 
 
                     Attivita' di finanziamento 
 
  1.  Al  fine  di  contrastare  il   finanziamento   al   terrorismo
internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite
o alle deliberazioni  dell'Unione  europea,  e'  fatto  obbligo  agli
istituti di credito e agli  intermediari  finanziari  di  comunicare,
entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze  ogni
attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa  con  le
operazioni di cui alla presente legge. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   analizza   le
comunicazioni  ricevute  ed  effettua  i  necessari  approfondimenti,
avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al  Comitato
di sicurezza  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  della
disposizione  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 100.000. 
  5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al
comma  1  e  per  l'irrogazione  delle  sanzioni,  si  applicano   le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle  norme
di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e  successive  modificazioni,  fatta
eccezione per le  disposizioni  dell'articolo  30  del  citato  testo
unico. I provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al
presente  comma  sono  emessi  senza  acquisire   il   parere   della
Commissione consultiva prevista dall'articolo  32  del  citato  testo
unico delle norme di legge in materia valutaria.». 
                
                               Art. 7 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  degli  affari
esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono  emanate
le norme di attuazione del presente decreto  legislativo,  procedendo
al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge  9
luglio 1990, n. 185. 
                
                               Art. 8 
 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                        15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola: «esportazione,» sono  inserite  le
seguenti: «trasferimento intracomunitario, intermediazione,»; 
    b) al comma 2, dopo la  parola:  «  transito»  sono  inserite  le
seguenti: « , trasferimento intracomunitario e intermediazione». 
                
                               Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni e  i  soggetti  interessati  provvedono  agli
adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Moavero Milanesi, Ministro per  gli
                                  affari europei 
 
                                  Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
                                  affari esteri 
 
                                  Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                  Patroni  Griffi,  Ministro  per  la
                                  pubblica   amministrazione   e   la
                                  semplificazione 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia 
 
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                  Passera,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino