Estratto dal sito del Giudice di Cassazione Edoardo Mori

Ritiro cautelativo di armi

Sta divenendo prassi abituale che agenti delle forze di polizia, quando fanno un accertamento in materia di armi a carico di un cittadino e trovano qualche cosa che non gli quadra (spesso contestazioni dovuta alla ottusa ignoranza di chi procede, come quei forestali che hanno scambiato il numero di catalogo per il numero di matricola o quel carabiniere che ha sostenuto che chi non ha licenza di porto di pistola non può tenere la pistola carica in casa o l’altro che crede fuori legge le canne delle doppiette prive di matricola, ecc. ecc.), oltre a sequestrare l’arma incriminata, si portino via “cautelativamente” tutte le armi de povero cittadino, facendo un verbale di sequestro cautelativo.
Purtroppo non si limitano ad agire sulla base di concreti elementi, come l’accertamento  diretto di un reato, ma si scatenano anche per una semplice denunzia di un coniuge litigioso.
È procedura del tutto illegittima, non prevista da nessuna legge, che viola gravemente i diritti del cittadino.
 La legge prevede solo il sequestro nell’ambito del processo penale mediante un provvedimento che deve essere trasmesso immediatamente al procuratore della repubblica per la convalida la quale deve avvenire al massimo entro 96 ore dal sequestro. Se manca la convalida il sequestro viene meno. Gli agenti di PS possono sequestrare solo cose che servono alla prova del reato e il cosiddetto corpo del reato, vale a dire  l’arma che secondo loro non è in regola.
Il cittadino è tutelato da sequestri illegittimi perché può immediatamente far presente al PM che il sequestro è illegittimo e, se il PM non ci sente, può fare ricorso al  Tribunale della libertà. Questi, se il caso è chiaro, restituisce le armi e, di fatto, già spiega perché l’indagato è innocente.
Di fronte ad un “sequestro cautelativo” che non è un atto processuale, ma un atto amministrativo soggetto a precisi requisiti giuridici, ad un preciso obbligo di motivazione, ad un preventivo avviso di inizio procedimento, il cittadino è disarmato perché ha l’unica arma di fare un costoso ricorso al TAR (e se lo facesse potrebbe anche richiedere il risarcimento dei danni, ma “campa cavallo!”) oppure un ricorso gerarchico, se riesce a individuare il superiore competente. Ma è chiaro che non è accettabile che  la precisa tutela della proprietà, stabilita dalla legge quando si muove la polizia giudiziaria o il PM, rimanga priva di una adeguata tutela quando ci si trova di fronte ad ufficio di PS di infimo rango!
La legge (art. 39 TULPS) prevede che unica autorità competente a emettere un provvedimento di divieto di detenzione di armi è il prefetto; dove sta scritto che carabinieri, commissari, forestali, possono sostituirsi al prefetto?
In genere si obietta che vi sono situazioni tali in cui è necessario intervenire perché vi è il pericolo che il cittadino commetta davvero pazzie. È vero, ma è facile rispondere che:
- il prefetto è una autorità sempre presente e raggiungibile (se non lo è, meglio farne a meno!) la quale, immediatamente informata, può intervenire in tempo reale, o quasi;
- che se un soggetto ha già commesso un reato di solito viene arrestato o comunque condotto negli uffici di polizia o all’ospedale psichiatrico e quindi vi è tutto i tempo di informare il prefetto e di contenere il pericolo.
- che se sussiste una reale urgenza, il ritiro delle armi, magari con la scusa di un controllo, può essere fatta, ma esso non deve durare più di due o tre giorni, e cioè lo stretto tempo necessario al prefetto per svegliarsi. Ed invece è normale che le armi vengano ritirate per mesi, senza cittadino riesca a capire chi sia competente a restituirgliele e a chi possa ricorrere.
- non vi è nessuna norma che preveda esplicitamente che un agente od ufficiale di PS possa adottare provvedimenti di polizia in via di urgenza. L’art. 1 TULPS dice che le autorità di PS “vegliano sulla … sicurezza dei cittadini” e l’art. 5 prevede “l’esecuzione in via di urgenza di provvedimenti” il che è cosa diversa dalla competenza ad emettere il provvedimento; questa comunque non fa capo ad ogni ufficiale od agente di PS, ma solo al “capo dell’ufficio di PS del luogo”
Ciò che non proprio non si comprende è perché carabinieri ed altri debbano abusare dei proprio poteri, commettere atti illegittimi, assumersi responsabilità che non competono loro, solo perché i prefetti o le altre competenti autorità non sono “disponibili”.
Quanto scrivo trova autorevolmente conferma dal Consiglio di Stato che con sentenza 3150/06 scrive:  “nondimeno l’adozione (del provvedimento di ritiro delle armi ex art. 39 TULPS) non può eludere l’obbligo generale sancito dell’art. 7 L. n. 241/1990 di dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali è destinato ad esplicare i suoi effetti.”


Codice di Procedura Penale - art.321 e seguenti

SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo)

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. (1)
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate .
(1) comma aggiunto dall'art.6, comma 3, L.27.03.01 n.97, in G.U. n. 80 del 05.04.01
Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo) - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324 .
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 322 bis (Appello) - 1 Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`art. 310 .
Art. 323 (Perdita di efficacia del sequestro preventivo) - 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell`art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
CAPO III
IMPUGNAZIONI
Art. 324 (Procedimento di riesame) - 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta è proposta dall`imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso della data fissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
Art. 325 (Ricorso per cassazione) - 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall`art. 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell`art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l`esecuzione della ordinanza.