CIRCOLARE 6 maggio 1997, n.559 C 50 065 E 97
Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Pubblicato su: GU n. 122 del 28-5-1997 pag 39


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MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare (PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008

Roma, 12 maggio 2008

oggetto:armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di trento.

" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"

direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi

 

 

LEGGE 157/92 SULLA CACCIA