Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale

Messaggio
557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004
Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003

 

Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni da sparo.

Quesito.

Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei soggetti che svolgono attività agonistica di tiro e, in particolare, se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del primo comma dell'articolo 97 suddetto: "possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza...omissis...un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza", che il legislatore ha utilizzato il termine deposito anche in relazione alla "mera" detenzione delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: "Per tenere in deposito...omissis...cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge", si riferiscano a un deposito "sui generis" e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (allegato B reg. Tulps), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla commissione tecnica (provinciale) di cui all'art. 49 del citato T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1.500. È evidente che per tale deposito, all'interno della privata abitazione, non risulta "tecnicamente" la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l'integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell'autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che questo ufficio, con l'allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e 97/3° del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili.

 


Il direttore l'ufficio per l'amministrazione generale
(Cazzella)


Ministero dell'interno - 557/PAS.1O171(1) Roma 22 luglio 2005 N. 058540
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni - quesito.


Sono qui pervenuti quesiti in merito alla durata della licenza di deposito di munizioni per armi comuni la cui possibilità di rilascio a favore di privati cittadini è stata prevista con la nota n. 657/B20013-10171(1), del 31 marzo 2004.
Al proposito si rappresenta che essa, come la generalità delle licenze di polizia, deve, ai sensi dell'art.13 del T.U.L.P.S. , avere validità annuale .
Il rinnovo della stessa dovrà comunque essere subordinato alla verifica della permanenza delle specifiche condizioni che ne consentono il rilascio.

IL DIRETTORE
L'Ufficio per l'Amministrazione Generale : CAZZELLA



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi.
Risposta a quesito 557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006


OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec.
T.U.L.P.S..

Quesito.


ALLA QUESTURA - DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
FERRARA


La Questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all'art. 97 citato, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma , ovvero che “ Per tenere in deposito . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge ”, questo Ufficio ritiene che, essendo in presenza di diversi titoli autorizzatori, il totale delle cartucce per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97 Reg. esec. T.U.L.P.S. aggiunte alle 1500 autorizzate dal titolo Prefettizio.
Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di munizioni (che di solito sono per arma corta) non sia necessario predisporre un idoneo locale di deposito.
Sono, altresì, giunte lamentele, da parte di associazioni di categoria, circa il previsto limite temporale della licenza.
Questo Ufficio, in passato, ha ribadito più volte il principio secondo il quale per questa licenza di deposito dovesse trovare applicazione la generica previsione di cui all'art. 13 del T.U.L.P.S. inerente la durata annuale delle licenze di polizia. L'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., richiama espressamente una licenza, quella prevista dall'art. 51, che ha carattere permanente.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse finalità delle due autorizzazioni ed i differenti presupposti da verificarsi ai fini del rilascio, laddove, nel primo caso viene valutata l'idoneità del locale di deposito, mentre nel secondo si tiene esclusivamente conto dei requisiti soggettivi del richiedente, si ritiene di poter contemperare le due diverse esigenze prevedendo che la licenza, concessa ai sensi dell'art. 51 T.U.L.P.S. sia, come previsto dal legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio.
Pertanto, le SS.LL. potranno prevedere una cadenza periodica di accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)


Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006
Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps
.

Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi - Settore I - Roma,

Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.

Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale - Dr.Cazzella


Circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S. – Requisiti personali.

La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più
ristretta categoria di soggetti.
Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.
Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.
Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista.
Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni.
Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo
stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente.