Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare numero 559/C 50.065 E 97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  122  del  28-5-1997 pag. 39
Roma,
06 maggio 1997

Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

 


 

min

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare (*PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008

Roma, 12 maggio 2008

oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.

" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue".

La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"

direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi

* questa circolare che in realtà è solo un parere, non ha alcun effetto sulla precedente circolare del 6 maggio 97 che rimane quella principale di riferimento per tutte le Questure Italiane.

 

LEGGE 157/92 SULLA CACCIA


ART.13 DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA
LEGGE 157/92 STRALCIO

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
Note:
1- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992 n. 133), convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. 15/9/1992, n. 217) aveva disposto l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma.

2 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996 n. 249), nel testo introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, (in G.U. 23/12/1996 n. 300), ha disposto (con l'art. 11-bis) la modifica degli artt. 15, 21 e 36.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.