Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare numero 559/C-50.065-E-97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  122  del  28-5-1997 pag. 39

Roma, 06 maggio 1997

Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all’interpretazione dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 Norme per la protezione delia fauna omeoterma e per il prelievo venatorio ladove al comma primo testualmente statuisce: L’attività venatoria è consentita ... (omissis) ... con fucile con "canna ad anima rigata a caricamehto singolo manuale o a ripetizione semlautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro e alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.

Al riguardo, si fa présente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta numero 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

  1. i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

  1. i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

per il Ministro:
Masone


 

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Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare (*PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008

Roma, 12 maggio 2008

oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.

" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue".

La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"

direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi

* questa circolare che in realtà è solo un parere, non ha alcun effetto sulla precedente circolare del 6 maggio 97 che rimane quella principale di riferimento per tutte le Questure Italiane.

 

LEGGE 157/92 SULLA CACCIA


ART.13 DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA
LEGGE 157/92 STRALCIO

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
Note:
1- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992 n. 133), convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. 15/9/1992, n. 217) aveva disposto l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma.

2 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996 n. 249), nel testo introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, (in G.U. 23/12/1996 n. 300), ha disposto (con l'art. 11-bis) la modifica degli artt. 15, 21 e 36.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.