LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34

  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  internazionale per la
repressione   degli   attentati  terroristici  mediante  utilizzo  di
esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York  il  15  dicembre  1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno.
(Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2003 - Supplemento)
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.

    1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione   internazionale   per  la  repressione  degli  attentati
terroristici  mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
                
                               Art. 2.

    1.  Piena  e  intera  esecuzione  e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  22 della Convenzione
stessa.
                
                               Art. 3.

    1. Dopo l'articolo 280 del codice penale e' inserito il seguente:
    "Art.  280-bis  (Atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o
esplosivi).  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato,
chiunque  per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a
danneggiare   cose  mobili  o  immobili  altrui,  mediante  l'uso  di
dispositivi   esplosivi  o  comunque  micidiali,  e'  punito  con  la
reclusione da due a cinque anni.
    Ai  fini  del  presente  articolo,  per  dispositivi  esplosivi o
comunque  micidiali  si  intendono  le  armi  e  le  materie  ad esse
assimilate  indicate  nell'articolo 585 e idonee a causare importanti
danni materiali.
    Se  il  fatto  e'  diretto  contro la sede della Presidenza della
Repubblica,  delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,
di   organi   del   Governo  o  comunque  di  organi  previsti  dalla
Costituzione  o  da  leggi  costituzionali, la pena e' aumentata fino
alla meta'.
    Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un
grave  danno  per  l'economia  nazionale, si applica la reclusione da
cinque a dieci anni.
    Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al
quarto  comma,  non  possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di   pena   risultante   dall'aumento   conseguente   alle   predette
aggravanti".
                
                               Art. 4.

    1.  All'articolo  280  del  codice  penale  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente:
    "Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle previste dagli
articoli 98  e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e
al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di   pena   risultante   dall'aumento   conseguente   alle   predette
aggravanti".
    2.  Il  terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:
    "Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle previste dagli
articoli 98  e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di
cui  al  primo  comma,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti o
prevalenti  rispetto  a  questa ed alle circostanze aggravanti per le
quali  la  legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina
la  misura  in  modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le
diminuzioni  di  pena  si  operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
                
                               Art. 5.

    1.  All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203,  le  parole:  "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono
sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114".
    2.  All'articolo  12,  comma  3-quater, del testo unico di cui al
decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive
modificazioni,  le  parole: "diverse da quella prevista dall'articolo
98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114".
                
                               Art. 6.

    1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.
438,   le  parole:  "dall'articolo  270-ter"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".
                
                               Art. 7.

    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                
              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                            
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
Convenzione  internazionale  per  la  repressione   degli   attentati
                      terroristi con esplosivo 
 
Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
 
   Tenendo a mente gli scopi ed i principi della Carta delle  Nazioni
Unite  relativa  al  mantenimento  della  pace  e   della   sicurezza
internazionale ed allo sviluppo di relazioni  di  buon  vicinato,  di
amicizia e di cooperazione fra gli Stati, 
   Profondamente preoccupati per la proliferazione nel  mondo  intero
di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, 
   Ricordando  la  Dichiarazione   del   cinquantesimo   anniversario
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1995, 
   Ricordando  inoltre  la  Dichiarazione  sulle  misure   volte   ad
eliminare il terrorismo  internazionale,  allegata  alla  risoluzione
49/60  adottata  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite   il
9.12.1994; in cui gli "Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite ribadiscono solennemente la loro categorica condanna, di  tutti
gli  atti,  metodi  e  prassi  terroriste  in  quanto  criminali   at
ingiustificabili, ovunque essi accadano e a  prescindere  di  chi  ne
siano gli autori, in particolare degli atti che mettono a repentaglio
i rapporti amichevoli fra Stati e popoli  e  minacciano  l'integrita'
territoriale et la sicurezza degli Stati". 
   Notando  che  la  Dichiarazione  invita  peraltro  gli  Stati  "ad
esaminare  con  urgenza  la  portata  delle  disposizioni  giuridiche
internazionali in vigore relative alla prevenzione, alla  repressione
ed  all'eliminazione  del  terrorismo  in  tutte  le  sue   forme   e
manifestazioni, al  fine  di  assicurare  l'esistenza  di  un  ambito
giuridico che copre tutti gli aspetti della questione", 
   Ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17  dicembre  1996  e
l'annessa Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994  sulle
misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, 
   Notando inoltre che gli attentati terroristi perpetrati per  mezzo
di ordigni esplosivi o  altri  ordigni  micidiali  sono  sempre  piu'
diffusi, 
   Notando  inoltre  che  gli   strumenti   giuridici   multilaterali
esistenti non trattano in modo adeguato questo tipo di attentato, 
   Convinti della necessita' urgente di sviluppare  una  cooperazione
internazionale fra gli  Stati  per  l'elaborazione  e  l'adozione  di
misure efficaci volte a prevenire questo tipo di atti terroristi ed a
perseguire e punire i loro autori, 
   Considerando che  questi  attentati  sono  un  argomento  di  viva
preoccupazione per l'intera comunita' internazionale, 
   Notando che le attivita'  delle  forze  armate  degli  Stati  sono
regolate da norme di diritto internazionale  al  di  la'  dell'ambito
della presente Convenzione, e che l'esclusione di alcuni  atti  dalla
portata della  Convenzione  non  giustifica  ne'  rende  leciti  atti
peraltro  illeciti,  ne'  preclude  la  possibilita'   di   intentare
procedimenti in base al dominio di altre leggi, 
 
                           Articolo primo 
 
Ai fini della presente Convenzione: 
 
   1.  Per  "struttura  governativa  o   pubblica"   s'intende   ogni
attrezzatura o mezzo di trasporto di natura permanente  o  temporanea
utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del
governo, del parlamento o della magistratura o  dagli  agenti  o  dal
personale di uno Stato o altra autorita' o  ente  pubblico,  o  dagli
agenti  o  dal  personale   di   un'organizzazione   intergovernativa
nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. 
   2. Per "infrastruttura" s'intende ogni impianto pubblico o privato
che  fornisce  servizi  di  utilita'  pubblica,  come  la  conduzione
d'acqua, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile
o le comunicazioni. 
   3. Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" s'intende: 
 
a) ogni arma o ordigno  esplosivo  o  incendiario  progettato  per  o
   avente la capacita' di causare la morte, gravi lesioni corporali o
   importanti danni materiali, oppure 
b) ogni arma o ordigno  progettato  per  o  avente  la  capacita'  di
   causare la morte,  gravi  lesioni  corporali  o  importanti  danni
   materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto  di
   prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o  sostanze
   analoghe o irradiamenti o materie radioattive. 
 
   4. Per "forze armate di uno Stato" s'intendono le  forze  che  uno
Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al suo  diritto
interno, essenzialmente  ai  fini  della  difesa  nazionale  o  della
sicurezza nazionale, nonche' le persone  che  agiscono  a  titolo  di
appoggio a tali forze armate e che sono ufficialmente poste sotto  il
loro comando, autorita' e responsabilita'. 
   5. Per "sito pubblico" s'intendono le parti di qualsiasi edificio,
terreno, via pubblica, corso d'acqua ed  altro  luogo  accessibile  o
aperto al pubblico in modo continuativo, periodico o occasionale, ivi
compreso ogni luogo  destinato  ad  un  uso  commerciale,  culturale,
storico, istruttivo, religioso, ufficiale, ludico,  ricreativo  o  di
altro genere  e  che  e'  di  conseguenza  accessibile  o  aperto  al
pubblico. 
   6. Per  "sistema  di  trasporto  pubblico"  s'intendono  tutte  le
attrezzature,  mezzi  e  veicoli,  pubblici  e  privati,   che   sono
utilizzati nell'ambito dei servizi di trasporto di persone o di merci
accessibili al pubblico. 
 
                
                             Articolo 2 
 
   1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona
che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere
o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro
un  sito  pubblico,  una  struttura  governativa,  o  altro  impianto
pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura: 
 
a) nell'intento di provocare la  morte  o  gravi  lesioni  corporali;
   oppure 
b) nell'intento  di  causare  massicce  distruzioni  di  tale   sito,
   struttura,  sistema  o  infrastruttura,  quando  tali  distruzioni
   comportino   o   rischino   di   comportare   perdite   economiche
   considerevoli. 
 
   2. Commette altresi' reato chiunque tenta di commettere 
un'infrazione ai sensi del paragrafo 
   3. Commette altresi' reato chiunque: 
 
a) si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1
   o 2; 
b) organizza la perpetrazione di un'infrazione penale  ai  sensi  dei
   paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla; 
c) contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una  o  piu'
   delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di  un  gruppo
   di persone agenti di  comune  accordo;  tale  partecipazione  deve
   essere  deliberata,  e  fornita  sia  per  agevolare   l'attivita'
   criminale generale del gruppo o servire ai  suoi  scopi,  sia  con
   piena   cognizione   dell'intento   del   gruppo   di   commettere
   l'infrazione o le infrazioni in questione. 
 
                
                             Articolo 3 
 
   La presente Convenzione non si applica quando il reato e' commesso
all'interno di un solo Stato ed il presunto autore e le  vittime  del
reato sono cittadini di questo Stato, quando il presunto  autore  del
reato si trova sul territorio di questo Stato, e nessun  altro  Stato
ha motivo, ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 6
della presente Convenzione,  di  far  valere  la  sua  giurisdizione,
restando inteso che in tal caso si applicano  le  disposizioni  degli
articoli 10 a 15, a seconda di come convenga. 
 
                
                             Articolo 4 
 
Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono  essere  necessarie
per: 
 
a) qualificare di reato, con riferimento  alla  propria  legislazione
   interna, le  infrazioni  di  cui  all'articolo  2  della  presente
   Convenzione; 
b) punire tali infrazioni con  pene  che  tengano  debitamente  conto
   della loro gravita'. 
 
                
                             Articolo 5 
 
   Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente  necessarie  e
se del caso una legislazione interna,  per  garantire  che  gli  atti
criminali che rientrano nella portata della presente  Convenzione  in
particolare quelli  progettati  o  calcolati  al  fine  di  suscitare
terrore nella popolazione o in gruppi di persone o di individui,  non
possano in alcun modo essere giustificati da considerazioni di natura
politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica,  religiosa  o  da
altri motivi analoghi, e  che  tali  atti  siano  passibili  di  pene
commisurate alla loro gravita'. 
 
                
                             Articolo 6 
 
   1.  Ciascuno  Stato  Parte  adotta  le   misure   necessarie   per
determinare la sua competenza per quanto  concerne  i  reati  di  cui
all'articolo 2, quando: 
 
a) il reato e' stato commesso sul suo territorio; 
b) il reato e' stato commesso a bordo di una nave che  batte  la  sua
   bandiera,  o  di  un'aeronave   immatricolata   secondo   la   sua
   legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso; 
c) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini. 
 
   2. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre determinare la sua competenza
per tali reati, quando: 
 
a) il reato e' stato commesso contro uno dei suoi cittadini; 
b) il reato e' stato commesso contro una struttura pubblica  di  tale
   Stato  situata  all'esterno  del  suo  territorio,  ivi   compresa
   un'ambasciata o i locali diplomatici o consolari di tale Stato; 
c) il reato e' stato commesso da  un  apolide  che  ha  la  residenza
   abituale sul territorio di detto Stato; 
d) il reato e' stato commesso per costringere lo Stato  a  commettere
   un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso; 
e) il reato e' stato commesso a  bordo  di  un'aeronave  gestita  dal
   governo di detto Stato. 
 
   3.   Al    momento    della    ratifica,    dell'accettazione    o
dell'approvazione della presente  Convenzione  o  dell'adesione  alla
stessa,   ogni   Stato   Parte   informa   il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la  competenza  che  ha
stabilito  in  forza  della  sua  legislazione  interna  secondo   il
paragrafo 2. In caso di  modifica,  lo  Stato  Parte  interessato  ne
informa immediatamente il Segretario Generale. 
   4. Ciascuno Stato Parte adotta  inoltre  le  misure  eventualmente
necessarie   per   la   determinazione   della   sua    giurisdizione
relativamente ai reati di cui  all'articolo  2,  quando  il  presunto
autore del reato si trovi sul territorio di detto  Stato  e  non  sia
estradato verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno determinato
la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2. 
   5. La presente  Convenzione  non  esclude  l'esercizio  di  alcuna
competenza penale determinata da  uno  Stato  Parte  secondo  il  suo
diritto interno. 
 
                
                             Articolo 7 
 
   1. Quando e' informato che l'autore, o il presunto  autore  di  un
reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio,  lo
Stato Parte interessato prende le misure necessarie,  in  conformita'
alla sua legislazione interna, per indagare sui fatti di cui viene  a
conoscenza. 
   2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo  Stato  Parte
sul cui territorio l'autore o il presunto autore  dell'infrazione  si
trovano,  prende  le  misure  appropriate,   in   forza   della   sua
legislazione  interna,  per  fermare  questa  persona  ai   fini   di
procedimenti o di estradizione. 
   3. Ogni persona, nei cui confronti sono prese le misure di cui  al
paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto: 
 
a) di  mettersi  in  contatto  senza  indugio  con  il  piu'   vicino
   rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita' o
   che e' in altro  modo  abilitato  a  proteggere  i  suoi  diritti,
   oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio
   ha la sua residenza abituale; 
b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato; 
c) di  essere  informata  dei  diritti  che  le  sono  conferiti  dai
   capoversi a) e b). 
 
   4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle
leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio l'autore o  il
presunto autore del reato si trovano, restando  inteso  tuttavia  che
queste leggi e regolamenti devono consentire la  piena  realizzazione
dei fini per i quali i diritti sono concessi ai sensi  del  paragrafo
3. 
   5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto
di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua giurisdizione secondo  il
capoverso c) del paragrafo 1, o  il  capoverso  c)  del  paragrafo  2
dell'articolo 6, di invitare il Comitato internazionale  della  Croce
Rossa a mettersi in contatto con il presunto autore del  reato  ed  a
fargli visita. 
   6. Uno Stato Parte che ha posto in detenzione una persona  secondo
le norme del presente articolo informa immediatamente, direttamente o
per il tramite  del  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni  Unite,  gli  Stati  Parti  che  hanno  stabilito   la   loro
giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2  dell'articolo  6  e,  se  lo
ritiene opportuno, tutti  gli  altri  Stati  Parti  interessati,  per
quanto riguarda tale detenzione e le circostanze che la giustificano. 
Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1, ne comunica
rapidamente le conclusioni a tali  Stati  Parti,  indicando  loro  se
intende esercitare la propria giurisdizione. 
 
                
                             Articolo 8 
 
   1. Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo  6,  lo
Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del  reato
ha l'obbligo, se non lo estrada, di  sottoporre  il  suo  caso  senza
eccessivo ritardo e senza eccezione, a prescindere  se  il  reato  e'
stato  o  meno  commesso  sul  suo  territorio,  alle  sue  autorita'
competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo  una  procedura
conforme alle leggi di detto Stato. Tali autorita' prendono  la  loro
decisione in base alle stesse condizioni di quelle previste per  ogni
altro reato di natura grave,  in  conformita'  alle  leggi  di  detto
Stato. 
   2. Ogni qualvolta uno Stato Parte sia autorizzato, in forza  della
sua legislazione interna, ad estradare o a consegnare  uno  dei  suoi
cittadini in base alla condizione  esclusiva  che  l'interessato  gli
sara' restituito per scontare la  pena  inflittagli  al  termine  del
processo o della procedura nell'ambito della quale  l'estradizione  o
la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e  lo  Stato  che
richiede  l'estradizione  accettano   questa   soluzione   ed   altre
condizioni che possono  ritenere  appropriate,  l'estradizione  o  la
consegna condizionale sono sufficienti per dispensare lo Stato  Parte
richiesto dall'obbligo previsto al paragrafo 1. 
 
                
                             Articolo 9 
 
   1. I  reati  di  cui  all'articolo  2  sono  considerati  casi  di
estradizione a pieno diritto in qualsiasi  trattato  di  estradizione
stipulato fra gli Stati Parti  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione. Gli Stati Parti s'impegnano a considerare  tali
reati come casi di estradizione in ogni trattato di  estradizione  da
concludere in seguito tra di loro. 
   2.  Quando  uno   Stato   Parte   che   subordina   l'estradizione
all'esistenza di un  trattato,  e'  investito  di  una  richiesta  di
estradizione da un altro Stato Parte al quale non  e'  legato  da  un
trattato di estradizione, lo Stato Parte  richiesto  ha  facolta'  di
considerare  la  presente  Convenzione  come   base   giuridica   per
l'estradizione  relativamente  ai  reati  previsti  all'articolo   2.
L'estradizione e' subordinata alle altre  condizioni  previste  dalla
legislazione dello Stato richiesto. 
   3.  Gli   Stati   Parte   che   non   subordinano   l'estradizione
all'esistenza  di  un  trattato,   riconoscono   i   reati   previsti
all'articolo 2 come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni
previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 
   4. I reati di cui all'articolo 2 sono, se del caso, considerati ai
fini dell'estradizione fra Stati Parti come  essendo  stati  commessi
sia sul luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati
che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1  e  2
dell'articolo 6. 
   5. Le norme di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi
fra Stati Parti, relative  ai  reati  di  cui  all'articolo  2  sorto
considerate come essendo modificate fra  Stati  Parti  qualora  siano
incompatibili con la presente Convenzione. 
 
                
                             Articolo 10 
 
   1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile  la
piu' ampia assistenza giudiziaria  per  ogni  inchiesta  o  procedura
penale  o  procedura  di  estradizione  relativa  ai  reati  di   cui
all'articolo 2, ivi compreso  per  l'ottenimento  degli  elementi  di
prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 
   2. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che incombono  loro  in
forza del paragrafo 1 in conformita' con qualsiasi trattato o accordo
di assistenza giudiziaria eventualmente esistente  fra  di  loro.  In
mancanza ditale trattato o accordo, gli Stati Parti  si  concedono  a
vicenda tale assistenza  giudiziaria  secondo  la  loro  legislazione
interna. 
 
                
                             Articolo 11 
 
   Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra  Stati
Parti, nessuno dei reati di cui all'articolo 2  e'  considerato  come
reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato  ispirato
da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione  o
di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potra'  essere
respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un  reato
connesso ad  un  reato  politico  o  un  reato  ispirato  da  moventi
politici. 
 
                
                             Articolo 12 
 
   Nessuna disposizione  della  presente  Convenzione  potra'  essere
interpretata nel senso di  implicare  l'obbligo  dell'estradizione  o
dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato  Parte  richiesto  abbia
fondati motivi di ritenere che la richiesta  di  estradizione  per  i
reati di cui all'articolo 2 o la domanda  di  assistenza  relativa  a
tali reati e' stata presentata per perseguire o  punire  una  persona
sulla base di considerazioni legate alla rana, alla  religione,  alla
nazionalita', all'origine etnica o alle  opinioni  politiche,  oppure
che  l'acconsentire  a  questa  richiesta  potrebbe  danneggiare   la
situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi. 
 
                
                             Articolo 13 
 
   1. Una persona detenuta o che sconta una pena  sul  territorio  di
uno Stato Parte e la cui presenza e'  richiesta  in  un  altro  Stato
Parte sia per fornire una testimonianza, o a fini di identificazione,
o  per  dare  il  suo  contributo  alla  determinazione   dei   fatti
nell'ambito di un'inchiesta o  di  procedimenti  intentati  in  forza
della presente Convenzione,  puo'  essere  trasferita  purche'  siano
soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
a) la  persona  consente  liberamente  con  cognizione  di  causa  al
   trasferimento; 
b) le autorita' competenti dei due Stati interessati  vi  consentono,
   fatte salva ogni condizione che possono giudicare appropriata. 
 
2. Ai fini del presente articolo: 
 
a) lo Stato verso il quale e'  effettuato  il  trasferimento,  ha  il
   potere  e  l'obbligo  di  mantenere  la  persona  interessata   in
   detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato
   dal quale detta persona trasferita proviene; 
b) lo Stato verso il quale e' effettuato  il  trasferimento,  adempie
   senza  indugio  all'obbligo  di  consegnare   l'interessato   alla
   custodia  dello  Stato  dal  quale  il  trasferimento   e'   stato
   effettuato,   secondo   quanto   convenuto    preliminarmente    o
   diversamente deciso dalle autorita' competenti dei due Stati; 
c) lo Stato verso il quale il trasferimento e' effettuato,  non  puo'
   esigere dallo Stato dal quale il trasferimento e'  effettuato  che
   intraprenda una procedura di estradizione conto l'interessato; 
d) si tiene conto del  periodo  che  l'interessato  ha  trascorso  in
   detenzione nello Stato verso il quale e' stato trasferito ai  fini
   del computo della pena da scontare nello Stato dal quale e'  stato
   trasferito. 
 
   3. A meno che lo Stato Parte dal  quale  la  persona  deve  essere
trasferita in conformita' alle disposizioni del presente articolo non
dia  il  suo  accordo,  tale  persona,  a   prescindere   dalla   sua
nazionalita', non puo' essere perseguita, detenuta  o  sottoposta  ad
altre restrizioni della sua  liberta'  di  movimento  sul  territorio
dello Stato nel quale e' trasferita, in ragione di  atti  o  condanne
precedenti alla sua partenza dal territorio del primo Stato. 
 
                
                             Articolo 14 
 
   Ad ogni persona posta in detenzione o che e' oggetto di ogni altra
misura o procedura intentata ai  sensi  della  presente  Convenzione,
sara' garantito un trattamento equo nonche'  tutti  i  diritti  e  le
garanzie in conformita' alla legislazione dello Stato dove  si  trova
ed alle disposizioni  applicabili  del  diritto  internazionale,  ivi
comprese quelle relative ai diritti dell'uomo. 
 
                
                             Articolo 15 
 
   Gli  Stati  collaborano  alla  prevenzione  dei   reati   previsti
all'articolo 2, ed in modo particolare: 
 
a) prendono tutte le misure possibili, se del caso adattando la  loro
   legislazione interna, in vista di prevenire o  di  contrastare  la
   preparazione sui loro rispettivi territori di reati  destinati  ad
   essere commessi all'interno o all'esterno dei loro  territori,  in
   modo particolare le misure  che  vietano  sui  loro  territori  le
   attivita' illegali  di  individui,  gruppi  o  organizzazioni  che
   incoraggiano, istigano, organizzano o finanziano con cognizione di
   causa o commettono i reati di cui all'articolo 2; 
b) si scambiano informazioni esatte e verificate, in conformita' alle
   norme delle loro legislazioni  interne,  e  coordinano  le  misure
   amministrative e le altre misure eventualmente prese per prevenire
   la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 2; 
c) procedono, ove necessario, grazie alla  ricerca-sviluppo  vertente
   sui  metodi  di  rilevamento  di  esplosivi  e  di  altre  materie
   pericolose suscettibili di causare la morte  o  di  causare  danni
   corporali a consultazioni in merito  alla  elaborazione  di  norme
   sulla marcatura degli esplosivi, in vista di individuare  la  loro
   origine nelle inchieste effettuate  a  seguito  di  esplosioni;  a
   scambi di informazioni relative alle misure di  prevenzione,  alla
   cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale  e  di
   mezzi connessi. 
 
                
                             Articolo 16 
 
   Lo Stato Parte nel  quale  un'azione  penale  e'  stata  intentata
contro il presunto autore del reato, comunica, secondo le  condizioni
previste  dalla  sua   legislazione   interna   o   dalle   procedure
applicabili, il risultato definitivo  al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite il quale ne informa gli altri Stati Parti. 
 
                
                             Articolo 17 
 
   Gli  Stati  Parti  adempiono  agli  obblighi  che  derivano  dalla
presente Convenzione,  nel  rispetto  dei  principi  dell'uguaglianza
sovrana e dell'integrita' territoriale  degli  Stati,  nonche'  della
non-interferenza negli affari interni degli altri Stati. 
 
                
                             Articolo 18 
 
Nessuna disposizione della presente  Convenzione  abilita  uno  Stato
Parte ad esercitare sul  territorio  di  un  altro  Stato  Parte  una
competenza o delle funzioni che sono  esclusivamente  riservate  alle
autorita' di questo altro Stato Parte dalla sua legislazione interna 
 
                
                             Articolo 19 
 
   1. Nessuna disposizione della presente  Convenzione  modifica  gli
altri diritti, obblighi e responsabilita' che derivano agli Stati  ed
agli individui dal diritto internazionale, in particolare  gli  scopi
ed  i  principi  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  e  del  diritto
internazionale umanitario. 
   2. Le attivita' delle forze armate in periodo di conflitto armato,
in  base  al  significato  dato  a   questi   termini   nel   diritto
internazionale umanitario, e che sono disciplinate da  tale  diritto,
non sono  regolamentate  dalla  presente  Convenzione,  le  attivita'
svolte dalle forze armate di  uno  Stato  nell'esercizio  delle  loro
funzioni ufficiali, non sono neanch'esse regolamentate dalla presente
Convenzione, in  quanto  disciplinate  da  altre  norme  del  diritto
internazionale. 
 
                
                             Articolo 20 
 
   1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa  all'interpretazione
o all' applicazione della presente Convenzione che  non  puo'  essere
risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo sara'
sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i
sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato,  le  parti
non raggiungono un accordo  sull'organizzazione  dell'arbitrato,  una
qualsiasi  di  esse  puo'  sottoporre  la  controversia  alla   Corte
internazionale  di  giustizia,  presentando  un  ricorso  secondo  lo
Statuto della Corte. 
   2. Ogni Stato puo', nel momento in cui firma, ratifica, accetta  o
approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non  si
considera vincolato dalle norme del  paragrafo  1.  Gli  altri  Stati
Parti non sono  vincolati  da  tali  disposizioni  nei  confronti  di
qualsiasi Stato Parte che ha formulato questa riserva. 
   3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo  le  norme  del
paragrafo  2  puo'  in  qualsiasi  momento  sciogliere  tale  riserva
mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. 
 
                
                             Articolo 21 
 
   1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati
dal  12  gennaio  1998  al  31  dicembre   1999,   presso   la   Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 
   2.  La  presente  Convenzione  sara'   ratificata,   accettata   o
approvata.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di   accettazione   o   di
approvazione  saranno  depositati  presso  il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
   3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di  ogni  Stato.
Gli strumenti di adesione saranno  depositati  presso  il  Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
                
                             Articolo 22 
 
   1. La presente Convenzione entra in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla  data  di  deposito  presso  il  Segretario  Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
   2. Per ciascuno degli Stati che ratifica,  accetta  o  approva  la
Convenzione o che vi  aderisce  dopo  il  deposito  del  ventiduesimo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il
deposito da parte di questo Stato del suo strumento di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione. 
                
                             Articolo 23 
 
   1. Ogni  Stato  Parte  puo'  denunciare  la  presente  Convenzione
mediante una notifica  scritta  indirizzata  al  Segretario  Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
   2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la  notifica
e' stata ricevuta dal Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
 
                
                             Articolo 24 
 
   L'originale della presente Convenzione,  i  cui  testi  in  lingua
araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa  fanno  ugualmente
fede,   sara'    depositato    presso    il    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  che  ne  fara'  avere  copia
certificata conforme a tutti gli Stati. 
   IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal  fine
dai loro rispettivi governi, hanno firmato  la  presente  Convenzione
che e' stata aperta alla firma a New York, il 12 gennaio 1998.