ARMI PER USO VENATORIO

 

Le armi sono classificate dalla Commissione; che le classifica secondo tre classi:

1) armi comuni
2) armi sportive
3) armi da guerra

Le armi da caccia a canna liscia o rigata, non vengono classificate.

Sono armi da caccia tutte quelle armi rientranti nella classificazione di armi comuni o sportive che per le loro caratteristiche possono essere usate per caccia: cioè quelle armi lunghe ( con canna di lunghezza uguale o superiore a 30 cm. e lunghezza totale dell'intera arma uguale o superiore a 60 cm.), che utilizzano munizionamento permesso per l'uso venatorio; cioè di calibro 5,6mm. o superiore e bossolo con lunghezza uguale o superiore a 40mm. Non sono permesse per la caccia armi con calibro inferiore a 5,6mm. e le armi ad aria compressa, le balestre e le fionde, mentre é permesso l'arco e il falco.

LEGGE 157 del 1992 - art. 13: Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (7/cost).

 

Le armi a canna liscia devono avere calibro superiore al 12", sono quindi esclusi il cal. 10", 8" e il cal. 4", sono ammessi il: 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - .410 - 8mm e 9mm Flobert o Colibrì, ecc.

Le armi a canna rigata devono avere calibro uguale o superiore a 5,6 mm. e il bosolo vuoto della cartuccia deve misurare 40 o più millimetri.

 


s