.
Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni
.
Il
nulla osta autorizza ad acquistare armi da sparo e munizioni. Esso deve essere richiesto
anche dall'erede che acquisisce un'arma a titolo ereditario. I titolari
di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla
osta. La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata
al Commissariato di zona, se presente, in Questura o, in assenza,
alla stazione Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito
modulo disponibile anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta
si deve allegare: marca da bollo che sarà
applicata sul nulla osta;
la certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall'Ufficiale
sanitario o da un Medico militare o della Polizia di Stato;
* la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato
nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato
di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale;
*una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
*di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
*le generalità delle persone conviventi;
*di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza"
ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione (in copia) rilasciata dagli organi competenti. Alla
presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata
ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la
ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Denuncia di detenzione di armi o munizioni
.
L'arma detenuta deve essere subito (nel minor tempo possibile)
denunciata al Commissariato di zona, se presente oppure in Questura
oppure, in assenza, alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il
modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi
Uffici. E' possibile detenere fino ad un massimo
di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di
fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori
dal luogo di detenzione, qualora non si possieda un apposito titolo. Non
è obbligato alla denuncia delle munizioni relative alle armi
da caccia regolarmente denunciate chi non ecceda le 1000 cartucce
caricate a pallini. Scatta l'obbligo della denuncia anche per le predette
cartucce quando il loro numero ecceda le 1000 unità, tenendo conto, comunque,
del limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi. E' sempre
obbligatoria la denuncia delle munizioni per fucile da caccia aventi
caricamento diverso dai pallini. Le cartucce per pistola o rivoltella
debbono essere denunciate e comunque detenute entro un limite massimo
di 200 .
FACSIMILE DEL MODULO (in formato Open Office)
Denuncia di cessione di armi o munizioni
La cessione delle armi e munizioni
o il relativo trasferimento in altro luogo di detenzione, deve essere
immediatamente denunciato al Commissariato di zona o alla stazione
Carabinieri competente per territorio.
FACSIMILE DEL MODULO (in formato Open Office)
.
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o
rare
.
La licenza di collezione permette
di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
in numero superiore alle nove armi tra comuni e sportive normalmente detenute. La licenza ha carattere
permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno. La
richiesta, in bollo, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato
di zona, se presente, oppure in Questura oppure,in assenza, alla stazione
dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo
disponibile anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve
allegare: un'ulteriore marca da bollo che sarà applicata sulla licenza;
la certificazione medica rilasciata dal Medico provinciale, o dall'Ufficiale
sanitario o da un Medico militare o della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara l'epoca
a cui risalgono le armi;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza"
ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.Alla
presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata
ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la
ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Gli uffici competenti impongono particolari precauzioni per la detenzione delle armi a cui il collezionista si dovrà attenere per la custodia delle stesse. Per la armi non si possono detenere le relative munizioni ma le armi possono essere trasportate e usate in poligoni di tiro.
FACSIMILE DEL MODULO (in formato Open Office)
Licenza di porto di arma corta per difesa personale
– 1° rilascio
La licenza autorizza al porto dell'arma
fuori dalla propria abitazione. Ha validità annuale. Il
modulo per la richiesta è disponibile anche presso la Questura,
il Commissariato, o la stazione dei Carabinieri. La richiesta preventiva alla Prefettura del bisogno di circolare armato per la propria incolumità. La
richiesta, in bollo, deve essere inviata al Prefetto, allegando la
seguente documentazione :un'ulteriore marca
da bollo che sarà applicata sulla licenza ;
la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle
strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di
Euro (contattare il proprio commissariato), tranne per i soggetti ammessi all'esenzione;
la ricevuta di versamento di euro (contattare il proprio commissariato) per il costo del libretto valido
5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale,
richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto
corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
in più sono necessarie:due foto recenti,
formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la dichiarazione attestante il dimostrato bisogno di andare armati;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato
nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato
di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza"
ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.Alla
presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata
ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la
ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Licenza di porto di arma corta per difesa personale
– Rinnovo
Per il rinnovo annuale (nei 5 anni
di validità del libretto), deve essere seguita la stessa procedura
indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che, in tale
caso, non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità
al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere
stato riconosciuto "obiettore di coscienza". L'istanza di
rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo. In
occasione del rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto,
dovranno essere allegate alla prevista documentazione anche le due
foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia – 1°
rilascio
E' una licenza che autorizza al
porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione
venatoria. La licenza ha validità di 6
anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessioni
governative. La richiesta indirizzata
al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente,
oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri
competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile
anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare:
la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle
strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione
all'attività venatoria;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di
Euro xxxx più un'addizionale di Euro (contattare il proprio commissariato) (come previsto
dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata
ogni anno dalle singole regioni;
la ricevuta di versamento di Euro (contattare il proprio commissariato) per il costo del libretto valido
6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,
richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto
corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato
nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità
al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della
legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.Alla
presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata
ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la
ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia – Rinnovo
Tale titolo si rinnova alla scadenza
del 6° anno; nel periodo di validità esso viene rinnovato
automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione
governativa. Per l'istanza di rinnovo, che deve essere presentata
prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione
prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante
l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione
relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione
di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".
.
Licenza di porto d'armi per tiro a volo – 1° rilascio
La licenza di porto di fucile con
canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al
porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività
di tiro.
La licenza ha validità di
6 anni.
La richiesta, indirizzata
al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente,
oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri
competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile
anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare:
la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle
strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
la ricevuta di versamento di euro xxx per il costo del libretto valido
6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni,
richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto
corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato
nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità
al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della
legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive
può essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dagli
organi competenti.
Alla presentazione della richiesta,
all'interessato è rilasciata ricevuta. La richiesta può
essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall'avviso
stesso, o per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna.
In molti casi è richiesta l'iscrizione a una società di tiro
.
Licenza di porto d'armi per tiro a volo - Rinnovo
Per il rinnovo del titolo, alla
scadenza del 6° anno, deve essere seguita la stessa procedura
indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che, in tale
caso, non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità
al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere
stato riconosciuto "obiettore di coscienza". L'istanza di
rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo.
In questo caso non è dovuta l'iscrizione a società di tiro .
.
Licenza di trasporto di armi per uso sportivo
.
La licenza autorizza al trasporto
esclusivamente di armi da sparo lunghe e corte classificate sportive
ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo.
La richiesta, in bollo, indirizzata
al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente,
oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente
per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile anche presso
gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare:
un'ulteriore marca da bollo da euro
14,62, che sarà applicata sulla licenza;
la certificazione medica rilasciata dal Medico provinciale, dall'Ufficiale
sanitario o da un Medico militare o della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell'attestazione
di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una associazione di
tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui
risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività
sportiva;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della
legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Alla presentazione della richiesta,
all'interessato è rilasciata ricevuta. La richiesta può
essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall'avviso
stesso, o per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna.
Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma
o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno
I titolari della carta di riconoscimento
rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal
Questore territorialmente competente, possono trasportare le armi
ivi iscritte dal luogo di detenzione alla Sezione cui sono iscritti
e viceversa.
L'arma va trasportata scarica ed
in custodia.
La richiesta di vidimazione, in
bollo, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di
zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione
dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo
disponibile anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve
allegare:
la carta di riconoscimento rilasciata
dalla Sezione del Tiro a segno nazionale.
un'ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata
sulla carta;
la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle
strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della
legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta
la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Alla presentazione della richiesta,
all'interessato è rilasciata ricevuta. La richiesta può
essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall'avviso
stesso.
Carta europea d'arma da fuoco
La carta consente il trasporto delle armi comuni
da sparo, necessarie per l'esercizio venatorio o l'attività
sportiva, iscritte sulla carta stessa, nell'ambito dei Paesi appartenenti
all'Unione Europea.Essa viene rilasciata a
chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto armi.Infatti
la sua validità è legata a quella delle licenze o
autorizzazioni a cui si riferisce e comunque non può superare
i cinque anni.La richiesta, in bollo, indirizzata
al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente,
oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri
competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile
anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare:un'ulteriore
marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla carta;
la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle autorizzazioni,
in corso di validità come il porto o il trasporto nel territorio
italiano delle armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia
di detenzione, o la relativa documentazione rilasciata dagli organi
competenti;
i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo
di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per
ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
la ricevuta di versamento di Euro (contattare il proprio commissariato) per il costo della carta,
richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del
conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello
Stato;
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.
Alla presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata
ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso
la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
.
.
. |