LIGURIA
addio al piombo
legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

La Regione Liguria ha ribadito e confermato la norma sulla caccia che obbliga l'uso delle munizioni senza piombo solo nelle zone "acquatiche e palustri".

Per tutte le altre cacce rimangono valide le norme fino ad ora adottate e l'uso di munizionamento in piombo o misto.

Art. 39 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1) L'attività venatoria è consentita con l'uso dei mezzi disciplinati dall' articolo 13 della legge n. 157/1992

1 bis) Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.