Tiropratico.com


 

 

L'ITALIA DEGLI SPORT SBAGLIATI:
DOPO L'ABOLIZIONE DELL'ART.1 DEL D.L.79/2012

 

DETENZIONEAlla fine non resta che riderci sopra.

Esporre tutto ciò che è successo in questa ultima settimana o poco meno richiederebbe troppe pagine e servirebbe a poco, moltissimi sanno cosa è successo. Quello che invece ci si chiede è cosa succederà ora.

Difficile a dirsi i questo "caos", ormai sono in campo troppe persone e associazioni che nemmeno perseguono lo stesso obbiettivo anzi, alcune non hanno alcun obbiettivo ma cavalcano a spron battuto per sposare la tesi vincente: avrebbero sposato l'art.1 del D.L.79 se fosse passato dichiarandolo il miglior decreto dalla fine del catalogo, (cazzata senza fine).

In campo oggi troviamo: (a) una manciata di associazioni di settore, legate alle industrie, (b) alcune associazioni private interessate al settore e (c) alcuni privati che hanno interessi nel settore. Non si è sentita la voce dell'UITS che dovrebbe in teoria essere quella del settore sportivo del tiro accademico o quella della FITDS che rappresenta il nuovo tiro sportivo in Italia. (A parte forse la FITDS Sardegna che si è fatta sentire in un comunicato pubblico). Anzi, le associazioni hanno protestato solo perchè abbiamo istigato al "boicottaggio" delle sezioni di tiro ! Del resto a loro sembra non interessi affatto come cambierà la legge, quello è un problema per i tiratori non per le società di tiro a cui interessa il conto di cassa a fine settimana. Sarà Vero ?

Intanto alcuni Senatori erano riusciti a modificare il D.L. a tal punto da farlo sembrare un ottima soluzione piuttosto che niente ma sembra che le solite baruffe al Parlamento abbiano infine fatto decadere anche queste e cosi il decreto è finito nella spazzatura: salvo ora ripescarlo alla Camera. E forse ci riusciranno ma non ci sarà nessuno a salvare gli sportivi.

COSA SUCCEDE VERAMENTE ?

Nella realtà delle cose, il Ministero e molti Ministri non vedono di buon occhio l'importazione di armi che assomiglino troppo ad armi da guerra, hanno una smisurata paura nell'essere indicati come coloro che hanno permesso le importazioni libere di queste armi; le imprese da parte loro non vogliono responsabilità nell'importazione di armi e chiedono a gran voce un ente che le cataloghi e ne decida la classificazione: sportive, comuni, da caccia ......
Tutti si sono buttati sulla fine del catalogo come eroi e oggi chiedono a gran voce che torni un qualcosa capace di sostituirlo perchè senza non si può stare.

Se c'è un posto strano al mondo questo è sicuramente nel nostro Paese, unico a classificare le armi sportive e a non permetterne il porto. Pensate che un cacciatore d'oltralpe non può cacciare in Italia perchè qui la sua arma da caccia è classificata sportiva. Avete notato come fioriscono le agenzie di caccia in altri Paesi mentre nel nostro sembrano svanite, anche a causa di una burocrazia per le importazioni farragginosa. Una fetta di turismo e di introiti mancati. Non vogliamo poi pensare alle gare di tiro dinamico che in mezzo mondo vengono fatte con armi in 9x19: a questi tiratori l'Italia è preclusa. Ma lo è anche per i tiratori classici, infatti non possono entrare nel nostro Paese per fare gare se la loro arma non è catalogata tra le nostre !!! Avete notato come siano poche le gare a cui partecipano stranieri in Italia ??

In Italia dovrebbero innanzi tutto dimenticare e per sempre la parola "s p o r t i v e", le armi sono comuni o da guerra, le prime detenibili dal cittadino le seconde solo dalle forze armate Nazionali. Cosa serve di più ? Un controllo sull'importatore ? Bene facciamolo, ma in modo semplice: perchè vogliamo coinvolgere il BPN per farci dire che un arma è da guerra ? Cosa che ormai sa fare chiunque abbia un minimo di esperienza nel settore: forse c'è da appesantire la macchina burocratica e far spendere dei soldi allo Stato ?! Se eliminassimo la classificazione delle armi sportive, le industrie potrebbero importare armi bancate in un qualsiasi Banco Nazionale riconosciuto ed esportare le proprie armi prodotte dopo averle bancate a Gardone. Solo che in questo modo import ed export vanno di pari passo mentre nel primo caso l'importazione è gravata di un passaggio in più. Chi ci guadagna ?

Forse sbagliamo noi !! L'unico ad aver espresso le sole nostre idee è stato il Sen. Saia insieme a pochi altri, (Divina e Orsi) e forse perchè non siamo schierati. Sono ancora molti a chiederci il sostegno per far passare un decreto che fissi i parametri per classificare le armi sportive, ciò ci riporterebbe fuori dal resto del mondo del tiro, ora che possimo finalmente unificarci alle altre Nazioni cerchiamo in tutti i modi di discostarcene. Un paradosso !

E' snervante e stancante continuare a combattere circondati da gruppi che vanno ognuno per conto suo, questa è la battuta finale di una breve corsa nella speranza che il mondo delle armi comprendesse qualcosa, ma cosi non è stato. Possiamo dichiarare decaduta ogni forma di lotta e tornare ai nostri interessi di ogni giorno pregando che tuto finisca nel migliore dei modi, quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto, la sua utilità ? Lo vedremo forse tra molto tempo.

 

LA LEGGE VISTA DA TIROPRATICO.COM

Come semplificare la legge, non è certo cosa da poco, ma ci siamo divertiti a provarci:

Legge originale 18 aprile 1975, n. 110,

all'art. 10, comma 6

" La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di TRE per le armi comuni da sparo, NON VI E' LIMITE per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di SEI per le armi per uso sportivo".

Proviamo a sostituirla come segue:

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di DIECI sia lunghe che corte, NON VI E' LIMITE per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92.

troppo semplice ? E allora vediamo di migliorarla :

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di DIECI per le armi comuni da sparo sia lunghe che corte, di CINQUE per le armi a percussione anulare e OTTO armi antiche, artistiche o rare, cioè prodotte prima del 1890 o di modello antecedente alla stessa data ma prodotte non successivamente al 1920, mentre NON VI E' LIMITE per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92.

Per quanto riguarda le munizioni la norma attuale si esprime come segue:

Art.38 del TULPS:

“Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico

l'art 26 della Legge 110/75:

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Art. 97:

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.

Proviamo a sostituirla come segue:

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri non oltre le 72 ore successive all’entrata in possesso.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

  1. i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni o le associazioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

  2. i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

  3. le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico

l'art 26 della Legge 110/75:

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni a palla unica in qualsiasi quantità o munizioni a palla spezzata in quantità superiore a 1000 cartucce.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Art. 97:

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero massimo di millecinquecento cartucce per caccia cariche, nonché duecento cartucce per arma corta, gli iscritti a società di tiro sportivo riconosciute possono inoltre detenere e trasportare fino a 600 cartucce per tiro non quantificabili tra quelle per uso venatorio e sommabili alle 200 per arma corta già detenute. Bossoli innescati, micce dì sicurezza, inneschi per il ricaricamento di munizioni sono detenibili in numero illimitato.

Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, cioè nel limite massimo di 2300 cartucce, occorre la licenza di deposito del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.

LEGGE 18 giugno 1969, n. 323
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Proviamo a modificarla come segue:

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il trasporto delle armi detenute o in comodato per motivi giustificabili su tutto il territorio Italiano. Dette armi devono essere trasportate scariche. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validita' della licenza di porto d'armi per uso venatorio, qualora non si paghino le relative tasse governetive è equiparabile alla licenza in oggetto (porto d'armi per tiro a volo) e permette comunque l'acquisto di armi e munizioni.

Troppo facile...

Tiropratico.com

 

  Tiropratico.com