LICENZA PER LA DETENZIONE
DI 1500 CARTUCCE PER ARMA CORTA ...


L'art. 97 reg. esec. Tulps prevede la possibilità per lo sportivo, di richiedere la licenza per detenzione in numero di 1500 cartucce per arma corta, questo avrebbe permesso a molti sportivi di aggirare il problema della ricarica di munizioni in vista di gare, allenamenti e altro che prevedano l'uso di un grande quantitativo di munizioni nell'arco di breve tempo, spesso in pochi giorni. Una vera benedizione per tutti, anche collezionisti non più costretti a "cannibalizzare" le proprie cartucce rare.

Se pur le prime circolari garantivano un ampia interpretazione della legge, nel novembre del 2007 una definitiva circolare del Dipartimento di pubblica Sicurezza, la 557/PAS.13772-10171(1), definiva con estrema precisione le modalità per il rilascio della licenza in oggetto. Un vero colpo per tutti: grazie a questa infelice uscita del Ministero, solamente pochi avranno diritto a detenere 1500 munizioni per arma corta e a un prezzo più caro.

Vediamo la circolare: Roma, 6 novembre 2007
OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. Tulps – Requisiti personali.

ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI


La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 Reg. Esec. Tulps. In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale, assoggettata al regime di  Dichiarazione di Inizio Attività,  a svolgere l'attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più ristretta categoria di soggetti. Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di  Istruttori di Tiro abilitati dall'Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.
Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l'impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili. Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista. Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni. Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l'interessato esibisca, oltre all'attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l'anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell'anno precedente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Cazzella
.

 

Cosi, ecco la mazzata, spesso le circolari hanno chiarito interpretazioni sbagliate, in questo caso la circolare ha ben limitato il rilascio della licenza ai soli Istruttori Federali del UITS e agli agonisti di tiro che nell'anno precedente a quello del rilascio, hanno svolto attività di tiro agonistica a carattere Nazionale o Internazionale.

Per i primi sarà sufficiente esibire la licenza di Istruttore Federale rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno a tutti coloro che hanno superato i corsi e gli esami organizzati dalla Federazione. Per i secondi, gli agonisti, questi dovranno presentare oltre alla tessera di agonista rilasciata dalla Federazione di tiro a cui sono iscritti, su cui sia ben riportata la dicitura "agonista", anche documentazione che comprovi la partecipazione alle gare dell'anno precedente, gare a carattere Nazionale o Internazionale.

In realtà qui manca qualcosa: gli istruttori delle altre Federazioni di tiro, questi sembra non abbiano gli stessi diritti di quelli abilitati dall'UITS; i periti che spesso con il tempo e il lavoro si ritrovano in possesso di ben oltre le 200 cartucce detenibili con licenze ordinarie; i collezionisti di munizioni, costretti ancora una volta a praticare fori nei bossoli collezionati spesso rovinando irrimediabilmente cartucce rarissime e costose; i tecnici non professionali (armieri e armaioli esclusi) che per operare spesso superano di gran lunga il numero di 200 cartucce per arma corta.

Questa in poche parole, la realtà oggi della normativa sulla detenzione di un numero maggiore di munizioni per arma corta, sperando che a breve non esca anche un elenco delle gare agonistiche ritenute valide per il rilascio della suddetta licenza. Se queste dovessero poi essere unicamente del circuito Federale del TSN, tutti gli agonisti delle altre Federazioni sarebbero esclusi. Ma allora non sarebbe ora di fare sentire la vostra voce ? Alle stesse Federazioni di tiro l'opportunità di fare vedere che valgono e non solo che esistono perchè nessuno dice nulla.



Copyright © 2001  TIROPRATICO®. Tutti i diritti riservati.
A.S.T.P.  sponsor  ufficiale www.tiropratico.com®

© dal 1988 - All right reserved
2004