LE CIRCOLARI:

QUESTE SCONOSCIUTE

  • 14 mar.2016

Analisi e chiarimenti.

Prima di addentrarmi in un argomento ostico e spinoso, premetto che la materia che sto per trattare presenta molti punti oscuri e di difficile interpretazione.
Verranno esposti concetti che forse metteranno in discussione quanto e quanti abbiano creduto ciecamente a ciò che per anni ci è stato, forse involontariamente propinato.
Non sono un legale, ma sono affiorati evidentemente ricordi di quando ero studente universitario, e la confusione è davvero papabile.
Le circolari storicamente, erano delle indicazioni che venivano emanate gerarchicamente agli appartenenti ad un gruppo, sia esso sociale, amministrativo, politico, militare,aziendale, etc…in maniera appunto " circolare ", vale a dire direttive che, erano trasmesse a tutti coloro che ne facessero parte. I problemi iniziano a verificarsi allorquando le circolari, che dapprima erano esclusivamente chiarificatrici di un determinato e ben preciso argomento, varcando confini non ben definiti, arrivano addirittura a sostituirsi alla legge medesima, a volte stravolgendo completamente le vere intenzioni del legislatore e della materia stessa di che trattasi, e di conseguenza iniziarono di poi a regolare materie già disciplinate da norme in essere, addirittura ponendosi in contrasto in taluni casi, con esse.

Alla luce di quanto appena evidenziato, si rende necessario effettuare un excursus temporale risalendo certamente alle basi del diritto e per quel che ci riguarda, quindi dell'ordinamento italiano.

LE FONTI DEL DIRITTO :

Le odierne trattazioni italiane delle fonti del diritto sono debitrici della fondamentale riflessione di Vezio Crisafulli. Una prima questione riguarda la distinzione tra le fonti di produzione (gli atti e i fatti giuridici abilitati a creare diritto oggettivo) e le fonti di cognizione (gli atti scritti, provenienti da pubbliche autorità, tesi a rendere conoscibile il diritto vigente, come nel caso della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana): è opinione comune che queste ultime non siano vere e proprie fonti del diritto. Una seconda rilevante distinzione è quella tra fonti atto e fonti fatto: mentre le prime sono atti volontari imputati a soggetti determinati e costituenti esplicazione di un potere loro conferito (tali sono, per esempio, le leggi statali o le leggi regionali o i regolamenti del singolo Ministro o dell'intero Governo ecc.), le seconde, pur potendo consistere in comportamenti umani, sono prese in considerazione dall'ordinamento giuridico senza alcun riferimento a circostanze soggettive e volontaristiche (tipica fonte-fatto è, infatti, la consuetudine e/o gli usi.
Lo stesso Crisafulli aggiungeva, però, che la linea di confine tra le due categorie è meramente convenzionale. Analizziamo quindi le fonti, storicamente e giuridicamente sono:

LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI,

la LEGGE, gli ATTI AVENTI FORZA di LEGGE (il decreto-legge, il decreto legislativo e il referendum abrogativo); i REGOLAMENTI degli organi costituzionali (in particolare, i regolamenti parlamentari e quelli della Corte costituzionale );
le LEGGI REGIONALI ,i REGOLAMENTI GOVERNATIVI e delle altre autorità pubbliche;
gli USI e CONSUETUDINI. Una attenta disamina per la materia che ci compete, mi fa ricordare che, anche alla luce del suindicato ripasso, che il singolo Ministero non è soggetto legittimato a legiferare e pertanto tutte le circolari emanate, anche se pubblicate in Gazzetta Ufficiale, valgono unicamente per le Amministrazioni e per i Funzionari ai quali si riferiscono, e non per i cittadini e/o per i soggetti estranei all'amministrazione medesima. Si tratta di atti diretti agli organi e uffici periferici subordinati, e che non hanno di per sé valore normativo e prettamente legale o vincolante,ripeto per i soggetti estranei all'Amministrazione.  Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di conseguenza è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem.  Ne consegue che le circolari non rivestono un rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché hanno applicato una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata (C.d.S., IV, 20 settembre 1994, n. 720). In altre parole le circolari costituiscono paradossalmente una sorta di linee guida alle quali gli appartenenti alla amministrazione emanante, devono uniformarsi, ma come più volte evidenziato non costituiscono, a mio parere, atti legislativi o con forza di legge. E'opportuno prestare quindi particolare attenzione ed una naturale diffidenza allorquando le amministrazioni pubbliche, in bene o in male, ci consentano o ci vietano una particolare condotta, perché i soggetti destinatari non siamo certamente noi, ma solo ed esclusivamente i funzionari preposti.

E la circolare non può sostituirsi certamente alla legge, e se la vogliamo dire tutta neanche a scopo di integrarla. La cosa diventa particolarmente pericolosa allorquando sono altre amministrazioni a contestarci l'illecito. Difatti sarebbe difficile giustificarsi in base ad una circolare, o peggio, al sentito dire del funzionario di cui sopra, che pacificamente si trova a suggerirci in buona fede il livello di condotta del Ministero dal quale dipende ( e che per lui è legge e costituisce il modus operandi ). Alla luce di quanto appena esposto, cosa vuol dire per il privato e di poi per le materie di nostro studio ed interesse ? Essenzialmente si arriva all'assurdo che se le circolari emanate da quel Ministero piuttosto che da un altro, se manifestamente contra legem, si da al succube cittadino la possibilità di impugnarle, ma attenzione, non l'onere. Per le circolari di diritto amministrativo e penale , per la parte riguardante le armi e forse non solo, avendo carattere generale, sarebbe competente il TAR LAZIO da un lato, ed il giudice penale dall'altro. Che il giudice penale poi si possa discostare dalle circolari del Ministero o meno, è un'incognita alla quale sinceramente non saprei dare una risposta certa per incompetenza manifesta.

Ma…il giudice deve applicare la legge, non le circolari ! Sta di fatto che, in maniera del tutto egoistica e personale, non darei troppo peso alle circolari , le quali non sarebbero equiparabili alla legge, piuttosto mi limiterei a seguire alla lettera quest'ultima, osservando un'interpretazione quanto più possibile grammaticale ed autentica, ovvero seguire e ripercorrere quelle che furono le vere intenzioni del legislatore. N.B.: Il presente scritto contiene parti e riferimenti della prestigiosa opera enciclopedica " Treccani " liberamente consultabili da chiunque on line, riferimenti a sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, sentenze della Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, nonché riferimenti ad illustri Autori studiati nel passato.

Eus Casamassima
( Perito Legale c/o Procura di Potenza )